Corte costituzionale

Ordinanza n. 108/1984

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 11/04/1984 · relatore Antonino de Stefano

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 10legge 825/1971

usata come parametro

citata

  • art. 26legge 87/1953

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 10.

n. 11 della legge 9 ottobre 1971, n. 825 (Delega legislativa al Governo

della Repubblica per la riforma tributaria) e degli artt. da 46 a 57

del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (Disposizioni comuni in materia di

accertamento delle imposte sui redditi), promossi con cinque ordinanze

emesse il 19 gennaio 1982 dalla Commissione tributaria di primo grado

di Udine sui ricorsi di Casini Roberto, Urban Francesco e Franz Maria,

iscritte ai nn. 53, 54, 55, 56 e 57 del registro ordinanze 1983 e

pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 177 dell'anno

1983;

udito nella camera di consiglio del 29 febbraio 1984 il Giudice

relatore Antonino De Stefano.

Ritenuto che con cinque ordinanze emesse in data 19 gennaio 1982 e

pervenute alla Corte costituzionale in data 19 gennaio 1983, la

Commissione tributaria di primo grado di Udine ha sollevato questione

di legittimità costituzionale dell'art. 10, n. 11, della legge 9

ottobre 1971, n. 825 (Delega legislativa al Governo della Repubblica

per la riforma tributaria), per aver delegato al Governo la emanazione

delle disposizioni occorrenti per il perfezionamento del sistema delle

sanzioni amministrative e penali in materia tributaria, senza

determinare all'uopo i principi e criteri direttivi prescritti

dall'art. 76 della Costituzione, e conseguentemente delle norme emanate

in virtù di siffatta delega (artt. da 46 a 57 del D.P.R. 29 settembre

1973, n. 600, recante disposizioni comuni in materia di accertamento

delle imposte sui redditi, che prevedono appunto le sanzioni per tutte

le infrazioni contemplate nello stesso decreto);

che nei giudizi promossi con le suddette ordinanze non si è

costituita nessuna delle parti, né è intervenuto il Presidente del

Consiglio dei ministri.

Considerato che i relativi giudizi possono essere riuniti, avendo

ad oggetto la medesima questione;

che ciascuna delle ordinanze denunzia indistintamente tutte le

norme contenute nel titolo V del citato D.P.R. n. 600 del 1973, in

ordine a tutte le sanzioni ivi previste per tutte le infrazioni

contemplate nel decreto medesimo, senza addurre ragione alcuna circa la

rilevanza delle denunciate norme nel giudizio a quo;

che va pertanto dichiarata la manifesta inammissibilità, per

carenza di motivazione in ordine alla rilevanza, della questione

sollevata con le ordinanze in epigrafe.

Visti gli artt. 26, comma secondo, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, comma primo, delle Norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i procedimenti iscritti ai nn. 53, 54, 55, 56 e 57 R.O.

1983,

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 10, n. 11, della legge 9 ottobre

1971, n. 825 (Delega legislativa al Governo della Repubblica per la

riforma tributaria) e degli artt. da 46 a 57 del D.P.R. 29 settembre

1973, n. 600 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle

imposte sui redditi), sollevala - in riferimento all'art. 76 della

Costituzione - con le ordinanze emesse il 19 gennaio 1982 (nn. 53, 54,

55, 56 e 57 R.O. 1983) dalla Commissione tributaria di primo grado di

Udine.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 aprile 1984.

F.to: LEOPOLDO ELIA - ANTONINO DE

STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN -

ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI

DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO

PALADIN - ARNALDO MACCARONE -

VIRGILIO ANDRIOLI - FRANCESCO SAJA -

GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO

CORASANITI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere.

ECLI:IT:COST:1984:108 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte