Sentenza n. 108/1992
Questione dichiarata infondata · depositata il 18/03/1992 · relatore Mauro Ferri
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 60, 405 e
197, secondo comma, lett. a) (rectius: art. 197, primo comma, lett.
a)), del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il
19 marzo 1991 dal Tribunale di Milano nel procedimento penale a
carico di Sottoferro Antonio ed altro, iscritta al n. 466 del
registro ordinanze 1991 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 28, prima serie speciale, dell'anno 1991;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 19 febbraio 1992 il Giudice
relatore Mauro Ferri;
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Con ordinanza del 19 marzo 1991 il Tribunale di Milano ha
sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento
all'art. 76 della Costituzione, degli artt. 60, 405 e 197, primo
comma, lett. a) del codice di procedura penale, per contrasto con
l'art. 2 n. 36 della legge di delega 16 febbraio 1987 n. 81.
2. - In particolare il giudice remittente rileva la sussistenza di
un contrasto tra la direttiva n. 36 della legge di delega, laddove
prevede "l'assunzione della qualità di imputato da parte della
persona cui è attribuito un reato .. nella richiesta di una misura
di coercizione reale o personale", e gli artt. 60 e 405 del codice di
rito che tale disposizione non riproducono in riferimento alla
persona sottoposta ad indagini nei cui confronti sia stata richiesta
l'adozione di una misura cautelare.
Inoltre l'art. 197, prosegue il giudice a quo, attesa l'attuale
formulazione normativa della qualità di imputato desumibile dai
citati artt. 60 e 405, consente l'assunzione quale teste della
persona già sottoposta ad indagini, colpita da misura cautelare, la
cui posizione sia stata archiviata. Né, a suo avviso, potrebbe
essere applicata la estensione della garanzia disposta dall'art. 61
dello stesso codice, atteso il venir meno della veste di indagato in
seguito al provvedimento di archiviazione.
Quanto alla rilevanza, il Tribunale di Milano conclude affermando
che ove la legge-delega fosse stata integralmente rispettata, la
persona che si fosse trovata nella anzidetta posizione processuale
non avrebbe potuto essere sentita in qualità di teste, come invece
è avvenuto nel caso di specie, bensì come soggetto imputato di
reato connesso.
3. - È intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei
ministri, rappresentato dall'Avvocatura generale dello Stato,
concludendo per la manifesta infondatezza della questione sollevata.
Rileva l'Avvocatura che la legge di delega prevede alla direttiva
n. 48 dell'art. 2 che il pubblico ministero, al termine delle
indagini preliminari, debba effettuare la scelta tra la richiesta di
archiviazione e la formulazione dell'imputazione: il che
dimostrerebbe che, nel disegno del legislatore delegante, di
imputazione e di imputato possa correttamente parlarsi solo nel
momento in cui l'azione penale sia effettivamente esercitata.
L'indubbia razionalizzazione operata nel codice delle indicazioni
della legge di delega soddisferebbe quindi le esigenze di chiarezza
concettuale e sistematica, e nel contempo non tradirebbe il
significato autentico della direttiva n. 36. Questa, infatti,
prosegue la difesa del governo, non ha lo scopo di definire la
nozione di imputato in senso tecnico, bensì quella di individuare le
situazioni che determinano l'applicazione degli istituti processuali
di garanzia a favore dell'imputato o, comunque, della persona
sottoposta alle indagini. In questo senso la disciplina del codice
sarebbe pienamente soddisfacente, attesa l'"estensione dei diritti e
delle garanzie dell'imputato" operata dall'art. 61.
Inoltre, a prescindere da profili nominalistici, non potrebbe in
alcun modo affermarsi che nelle intenzioni del legislatore delegante
la persona sottoposta a misure cautelari personali o reali debba
veder definita la sua posizione processuale, in alternativa
all'esercizio dell'azione penale, con un provvedimento diverso
dall'archiviazione. Proprio in forza della citata direttiva n. 48,
ancor prima che dell'art. 405 del codice di procedura penale, il
pubblico ministero il quale ravvisi l'inconsistenza degli indizi a
carico dell'indagato deve richiedere l'archiviazione.
In altri termini, comunque si fosse voluto risolvere il problema
della individuazione della qualità della persona colpita da un
provvedimento cautelare personale o reale nel corso delle indagini,
la delega imponeva un esito di archiviazione nei suoi confronti in
alternativa all'esercizio dell'azione penale. Considerato in diritto
1. - Il Tribunale di Milano solleva questione di legittimità
costituzionale degli artt. 60, 405 e 197, primo comma, lett. a) del
codice di procedura penale, in riferimento all'art. 76 della
Costituzione, per contrasto con l'art. 2 n. 36 della legge di delega
16 febbraio 1987 n. 81.
La questione sottoposta al giudizio della Corte è la seguente:
secondo il giudice a quo non sarebbe applicabile all'ipotesi di cui
all'art. 197, primo comma, lett. a) (Incompatibilità con l'ufficio
di testimone) del codice di procedura penale la disposizione di cui
all'art. 61, secondo comma (Estensione dei diritti e delle garanzie
dell'imputato), "atteso che tale norma fa riferimento all'attualità
della veste di indagato, che viene meno in seguito al provvedimento
di archiviazione". Ne consegue che il divieto di assumere come
testimoni i coimputati del medesimo reato o le persone imputate in un
procedimento connesso a norma dell'art. 12, non opera nei confronti
di chi è stato sottoposto ad indagini preliminari concluse con
l'archiviazione. Ma, nel caso da cui muove il Tribunale remittente,
la persona sottoposta alle indagini preliminari era stata
assoggettata, nel corso di queste, a misura restrittiva della
libertà personale, ed avrebbe perciò dovuto assumere la qualità di
imputato secondo la previsione contenuta nella direttiva n. 36
dell'art. 2 della legge di delega, previsione che non sarebbe stata
rispettata dagli artt. 60 e 405 del codice di procedura penale.
Sarebbe quindi costituzionalmente illegittimo, per violazione
dell'art. 76 della Costituzione, l'art. 60 del codice di procedura
penale in quanto non prevede che la qualità di imputato venga
assunta dalla persona, sottoposta alle indagini preliminari "cui è
attribuito un reato .. nella richiesta di una misura di coercizione
reale o personale".
La questione posta dal Tribunale di Milano va pertanto
circoscritta a tale ultima norma (pur se formalmente sollevata anche
in ordine agli artt. 197 e 405 del codice di procedura penale), in
quanto l'eventuale dichiarazione d'illegittimità della stessa
risulterebbe di per sé idonea a risolvere il problema nel senso
auspicato dall'ordinanza di rimessione.
2. - La questione non è fondata.
Come risulta dalla relazione al Progetto preliminare, il
legislatore delegato nel formulare l'art. 60 ha voluto restringere la
nozione di imputato in termini rigorosi, dandosi cura "d'individuare,
nel comma primo, gli atti tipici dai quali scaturisce l'assunzione
della qualità d'imputato, così da istituire uno stretto legame tra
imputato ed imputazione", ed infatti "dal combinato disposto degli
artt. 60, comma primo, e 405 emerge peraltro chiaro che l'assunzione
della qualità d'imputato coincide con la formulazione
dell'imputazione definitiva in uno degli atti tipici con i quali
viene iniziata l'azione penale".
Stabilito in tal modo che imputato in senso formale è solo colui
nei cui confronti viene esercitata l'azione penale, rimaneva scoperta
la posizione di chi, sottoposto ad indagini preliminari, è anche
colpito dalla richiesta di una misura di coercizione personale o reale; il problema è stato risolto con l'art. 61, primo comma, che in
sede di progetto preliminare era così formulato: "I diritti e le
garanzie dell'imputato si estendono alla persona nei cui confronti è
disposta una misura cautelare nonché alla persona indiziata o a
carico della quale si svolgono indagini preliminari". Nel testo
definitivo è stata adottata una formula più ampia e generalizzata,
vale a dire quella di "persona sottoposta alle indagini preliminari".
La direttiva n. 36 della legge delega è stata interpretata, -
afferma la relazione al progetto preliminare - "nell'ottica di
maggior tutela della persona"; ma se questa interpretazione è
corretta - e non si vede quale potrebbe essere una diversa lettura
della direttiva - il precetto contenuto nella delega è stato
rispettato dandone semmai un'attuazione estensiva che comunque
comprende l'ipotesi della persona nei cui confronti è disposta una
misura cautelare, ipotesi alla quale fa riferimento l'ordinanza di
rimessione.
3. - Il giudice a quo ha tuttavia ritenuto che nel caso al suo
esame, di incompatibilità con l'ufficio di testimone nell'ipotesi di
cui all'art. 197, primo comma, lett. a), l'equiparazione disposta
dall'art. 61, secondo comma, non sia applicabile in quanto essa
presupporrebbe l'"attualità della veste di indagato, che viene meno
in seguito al provvedimento di archiviazione".
Nel pervenire a siffatta conclusione, però, il remittente non ha
tenuto nel dovuto conto il dettato dell'art. 61, primo comma, che
più specificamente risponde all'intento garantistico cui si ispira
la direttiva n. 36 della legge delega. Invero la formulazione perfino
sovrabbondante quale è l'endiadi "i diritti e le garanzie" è
talmente chiara da non poter dar adito a dubbi circa l'applicabilità
alla persona sottoposta alle indagini preliminari di ogni
disposizione dettata in bonam partem per l'imputato.
Ora le disposizioni dell'art. 197 del codice di procedura penale
sull'incompatibilità all'ufficio di testimone sono certamente, per
quanto riguarda l'imputato, disposizioni di garanzia, e le ipotesi
contemplate nella lett. a) del primo comma si riferiscono anche a chi
pur essendo stato imputato ha perduto tale veste. Infatti ai sensi
dell'art. 60, secondo comma, perde la qualità di imputato colui nei
cui confronti sia pronunciata la sentenza di non luogo a procedere
non più soggetta a impugnazione o sentenza irrevocabile di condanna;
ma, ciò nonostante, egli rimane tutelato dalla garanzia di non poter
essere assunto come testimone, in quanto l'unica eccezione
all'incompatibilità con l'ufficio di testimone è quella degli
imputati prosciolti con sentenza divenuta irrevocabile, tale essendo
soltanto la sentenza pronunciata in giudizio (art. 648, primo comma,
del codice di procedura penale).
Dalle considerazioni sopra svolte consegue che la norma di
garanzia contenuta nell'art. 197, primo comma, lett. a) del codice di
procedura penale deve essere applicata alla persona sottoposta alle
indagini preliminari così come essa viene applicata all'imputato;
vale a dire che il combinato disposto di tale norma con l'art. 61,
primo comma, vieta l'assunzione come testimone delle persone
sottoposte alle indagini preliminari anche se nei loro confronti sia
stato pronunciato decreto di archiviazione. Tale conseguenza è
assolutamente coerente al sistema, dato che la ratio su cui si fonda
l'esclusione dall'ufficio di testimone dell'imputato nei cui
confronti sia stata pronunciata sentenza di non luogo a procedere,
quella cioè del rispetto del principio secondo cui nemo tenetur se
detegere (in quanto l'obbligo di rispondere secondo verità potrebbe
comportare il rischio di revoca della sentenza ai sensi dell'art.
434), vale anche per la persona sottoposta alle indagini preliminari
nei cui confronti sia stato pronunciato decreto di archiviazione,
essendo prevista per questa la possibilità di riapertura delle
indagini (art. 414 del codice di procedura penale).
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 60 del codice di procedura penale, in relazione agli artt.
405 e 197, primo comma, lett. a) dello stesso codice, sollevata, in
riferimento all'art. 76 della Costituzione, dal Tribunale di Milano
con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 4 marzo 1992.
Il Presidente: CORASANITI
Il redattore: FERRI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 18 marzo 1992.
Il cancelliere: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1992:108 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte