Corte costituzionale

Ordinanza n. 1082/1988

Questione dichiarata infondata · depositata il 06/12/1988 · relatore Francesco Paolo Casavola

Norme in gioco

usata come parametro

citata

  • art. 26legge 87/1953

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale del combinato disposto

degli artt. 73 e 29, secondo comma, della legge 27 luglio 1978, n.

392 ("Disciplina delle locazioni di immobili urbani"), promosso con

ordinanza emessa il 23 settembre 1987 dal Tribunale di Napoli nel

procedimento civile vertente tra Esposito Raffaele e S.n.c. Cove di

Cozzolino e Vecchione in persona dell'Amministratore Cozzolino

Sergio, iscritta al n. 205 del registro ordinanze 1988 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 22, prima Serie

speciale, dell'anno 1988;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 9 novembre 1988 il Giudice

relatore Francesco Paolo Casavola;

Ritenuto che il Tribunale di Napoli, con ordinanza emessa il 25

maggio 1984 aveva sollevato, in relazione all'art. 3 della

Costituzione, questione di legittimità costituzionale del combinato

disposto degli artt. 73 e 29, secondo comma, della legge 27 luglio

1978, n. 392, nella parte in cui limitano l'esercizio del diritto di

recesso per il locatore d'immobile adibito ad albergo, pensione o

locanda;

che con ordinanza del 23 gennaio 1986, n. 27, questa Corte

disponeva la restituzione degli atti in relazione alla sopravvenuta

emanazione del decreto-legge 7 febbraio 1985, n. 12, convertito, con

modificazioni, in legge 5 aprile 1985, n. 118;

che il medesimo giudice, tuttavia, con ordinanza emessa il 23

settembre 1987, ha sollevato nuovamente la stessa questione,

ritenendola comunque rilevante alla stregua della sentenza n. 109 del

1986 (rectius n. 108 del 22 aprile 1986);

che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,

rappresentato dall'Avvocatura dello Stato, che ha concluso per la

declaratoria di manifesta infondatezza;

Considerato che questa Corte ha già dichiarato la manifesta

infondatezza della questione (ord. n. 63 del 14 gennaio 1988), in

quanto le disposizioni impugnate, nel limitare le possibilità di

recesso del locatore, trovano razionale giustificazione nella

peculiare disciplina di cui, anche nel previgente regime

vincolistico, le locazioni d'immobili adibiti ad uso di albergo,

pensione o locanda hanno costantemente goduto in conseguenza della

più penetrante tutela assicurata alle attività ricettive rispetto

agli altri usi, diversi da quelli abitativi;

che il giudice a quo, riportandosi, per relationem, alle

motivazioni della precedente ordinanza, non aggiunge argomenti nuovi

in confronto a quelli addotti a suo tempo, risultando inconferente il

richiamo alla sentenza n. 108 del 1986 in virtù della quale è

venuta meno la protrazione coattiva prevista dalla normativa della

legge 5 aprile 1985, n. 118 dichiarata illegittima, così

ripristinandosi l'originario disegno della legge n. 392 del 1978;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte

costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale degli artt. 73 e 29, secondo comma, della legge 27

luglio 1978, n. 392 ("Disciplina delle locazioni di immobili

urbani"), sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione,

dal Tribunale di Napoli con l'ordinanza di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 24 novembre 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CASAVOLA

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 6 dicembre 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1988:1082 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte