Corte costituzionale

Sentenza n. 1086/1988

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 13/12/1988 · relatore Francesco Greco

Norme in gioco

dichiarata illegittima

  • art. 19legge 613/1966

usata come parametro

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 19, secondo

comma, della legge 22 luglio 1966, n. 613 (Estensione

dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i

superstiti agli esercenti di attività commerciali e ai loro

familiari e coadiutori e coordinamento degli ordinamenti

pensionistici per i lavoratori autonomi), promosso con le seguenti

ordinanze:

1) ordinanza emessa il 27 gennaio 1988 dal Pretore di Brescia

nel procedimento civile vertente tra Minini Caterina e l'I.N.P.S.,

iscritta al n. 177 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 20, prima serie speciale,

dell'anno 1988;

2) ordinanza emessa il 26 gennaio 1988 dal Pretore di Taranto

nel procedimento civile vertente tra Gigante Giovanni e l'I.N.P.S.,

iscritta al n. 193 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 21, prima serie speciale,

dell'anno 1988;

Visto l'atto di costituzione di Minini Caterina;

Udito nell'udienza pubblica dell'11 ottobre 1988 il Giudice

relatore Francesco Greco;

Udito l'avv. Franco Agostini per Minini Caterina;

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Con ricorso al Pretore di Brescia, Minini Caterina, titolare

di pensione di riversibilità erogata dalla gestione speciale

commercianti, chiedeva accertarsi che, in applicazione del disposto

dell'art. 80 del r.d. n. 1422 del 1924, non era tenuta alla

restituzione delle somme pretese dall'I.N.P.S. sull'assunto della

loro erronea corresponsione a titolo di integrazione al minimo di

detta pensione. L'Istituto convenuto resisteva alla domanda, negando

l'applicabilità alla fattispecie della disposizione eccezionale ex

adverso invocata. Nelle more del giudizio sopravveniva la

declaratoria di illegittimità costituzionale di cui alla sentenza di

questa Corte n. 314/85, relativamente a talune ipotesi di persistente

divieto di integrazione al minimo delle pensioni, in caso di cumulo

di più trattamenti, e la ricorrente chiedeva che di tale

declaratoria si facesse applicazione anche nel caso controverso.

Il giudice adito, ritenuto che l'invocato art. 80 del r.d. n. 1422

del 1924, in tema di irripetibilità di somme erroneamente

corrisposte dall'ente erogatore del trattamento de quo, non poteva

trovare applicazione, essendo stato l'errore determinato da inesatte

dichiarazioni della ricorrente, la quale aveva taciuto la circostanza

della percezione, unitamente a quello di riversibilità, di altro

trattamento pensionistico diretto, sollevava, con ordinanza in data

27 gennaio 1988 (R.O. n. 177/88), questione di legittimità

costituzionale dell'art. 19, secondo comma, della legge 22 luglio

1966, n. 613, nella parte in cui, in violazione dell'art. 3 Cost.,

non consente l'integrazione al minimo della pensione di

riversibilità erogata dalla gestione speciale commercianti per i

titolari anche di pensione diretta.

Osservava, in particolare, che la declaratoria di illegittimità

costituzionale di cui alla citata sentenza n. 314/1985 non era

operativa nella fattispecie, siccome attinente a norme formalmente

diverse da quella denunciata, sebbene improntate ad identico

principio e che la rilevanza della questione, sussistente in

relazione al suddetto oggetto del giudizio, non era compromessa dalla

nuova disciplina della materia dell'integrazione al minimo dettata

dall'art. 6 del d.l. 12 settembre 1983, n. 638, controvertendosi nel

giudizio a quo su integrazioni afferenti a periodi anteriori al 1°

ottobre 1983, termine iniziale della suddetta disciplina innovativa.

Rileva, infine, che solo con quest'ultima disciplina si è posto

fine alla frammentarietà dei singoli divieti di integrazione al

trattamento minimo in caso di cumulo, sui quali è venuta ad incidere

progressivamente la giurisprudenza di questa Corte e che la

situazione disciplinata dalla norma censurata non differisce da

quella nella quale analogo divieto è stato caducato, specialmente

per effetto delle sentenze n. 34 del 1981 e 314 del 1985, talché la

disparità di trattamento che consegue alla persistente vigenza di

detta norma è priva di qualsiasi ragionevole giustificazione e

contrasta col disposto dell'art. 3 Cost.

2. - Analoga questione - ma non espressamente riferita, come la

precedente, al periodo antecedente all'entrata in vigore della nuova

disciplina di cui all'art. 6 della legge n. 638 del 1983 - ha

sollevato il Pretore di Taranto con ordinanza in data 26 gennaio 1988

(R.O. n. 193/88), nel corso del giudizio promosso da Gigante Giovanni

per ottenere il riconoscimento del diritto all'integrazione al minimo

della pensione di riversibilità erogata dalla Gestione Speciale

Commercianti, in caso di cumulo con pensione diretta I.N.P.S. che

comporti il superamento di detto ammontare minimo.

3. - Le due ordinanze, ritualmente notificate e comunicate, sono

state altresì pubblicate nella Gazzetta Ufficiale.

Nel giudizio introdotto con l'ordinanza del Pretore di Brescia

(R.O. n. 177/88) si è costituita la parte privata, che ha chiesto

alla Corte di dichiarare l'illegittimità della norma impugnata, ove

tale declaratoria non risulti già contenuta nella recente sentenza

n. 184 del 1988.

Nell'imminenza dell'udienza, la difesa di Miniti Caterina ha

depositato una memoria nella quale, dopo aver premesso che nella

specie non può trovare applicazione la sentenza di questa Corte n.

184 del 1988, sollecita la declaratoria di illegittimità

costituzionale della norma censurata, eventualmente con una pronunzia

che, analogamente a quanto già disposto con la nota sentenza n. 314

del 1985 - la quale ha avuto una valenza generalizzata per il Fondo

dei lavoratori dipendenti - possa definire tutte le ipotesi che

concernono i commercianti e gli altri lavoratori autonomi. Considerato in diritto

1. - I due giudizi, che prospettano la stessa questione, vanno

riuniti e decisi con un'unica sentenza per la evidente connessione.

1.1 - I due giudici remittenti, con le ordinanze di rinvio,

sottopongono all'esame di questa Corte la questione di legittimità

costituzionale dell'art. 19, secondo comma, della legge 22 luglio

1966, n. 613, nella parte in cui non consente l'integrazione al

minimo della pensione di riversibilità erogata dalla Gestione

Speciale Commercianti, per i titolari anche di pensione diretta

I.N.P.S., qualora, anche per effetto del cumulo, il pensionato

fruisca di un trattamento complessivo di pensione superiore al minimo

anzidetto, perché risulterebbe violato l'art. 3 Cost. per

l'irrazionale disparità di trattamento che si determina rispetto ai

titolari di analoghe situazioni che, pur in presenza di cumulo di

più trattamenti pensionistici, non implicano esclusione

dell'integrazione al trattamento minimo, anche per effetto delle

sopravvenute declaratorie di illegittimità costituzionale di

originari divieti.

2. - La questione è fondata.

Questa Corte ha emesso molte decisioni in materia e con esse ha

perseguito l'intento di far venir meno ogni ostacolo all'integrazione

delle pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria dei

lavoratori dipendenti in presenza di altra pensione, così rendendo

possibile la titolarità di più integrazioni al minimo sino

all'entrata in vigore del d.l. 12 settembre 1983, n. 463, convertito

con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638, che ha

disciplinato ex novo la materia e che, del resto, è stato anche

riconosciuto costituzionalmente legittimo (sent. n. 184/1988).

In base ai principi più volte affermati nelle numerose sentenze

emesse in materia, è possibile il cumulo dei vari trattamenti

pensionistici, sia diretti che di riversibilità, corrisposti dallo

Stato, da altri Enti o da Casse di previdenza e, in particolare,

dall'I.N.P.S. perché il trattamento dovuto è pur sempre il

corrispettivo, differito nel tempo, di una prolungata prestazione

lavorativa svolta durante il cessato rapporto di lavoro; e perché i

trattamenti pensionistici realizzano per i lavoratori le esigenze

relative al tenore di vita conseguito dallo stesso lavoratore in

rapporto al reddito ed alla posizione sociale raggiunta in seno alla

categoria di appartenenza per effetto dell'attività lavorativa

svolta e, comunque, sono diretti a soddisfare i bisogni elementari ed

essenziali degli stessi lavoratori e dei loro familiari.

Della norma ora di nuovo impugnata la Corte (sent. n. 184/1988) ha

dichiarato già la illegittimità costituzionale nella parte in cui

non consentiva l'integrazione per la pensione di vecchiaia erogata

dalla Gestione Speciale Commercianti dell'I.N.P.S. allorché

risultasse superato il minimo garantito nel caso di cumulo con una

pensione diretta a carico dello Stato, delle Ferrovie o della

C.P.D.E.L. o, in genere, con un qualsiasi trattamento a carico

dell'assicurazione generale obbligatoria.

In applicazione dei detti principi già affermati, la stessa norma

va dichiarata costituzionalmente illegittima nell'ipotesi, in esame,

dell'integrazione al minimo della pensione di riversibilità, erogata

dalla stessa Gestione Commercianti, per i titolari di pensione

diretta corrisposta dallo stesso Istituto di Previdenza Sociale

qualora, per effetto del cumulo, il pensionato fruisca di un

trattamento complessivo di pensione superiore al minimo.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara la illegittimità costituzionale

dell'art. 19, secondo comma, della legge 22 luglio 1966, n. 613

(Estensione dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la

vecchiaia ed i supestiti agli esercenti di attività commerciali e ai

loro familiari e coadiutori e coordinamento degli ordinamenti

pensionistici per i lavoratori autonomi), nella parte in cui non

consente l'integrazione al minimo della pensione di riversibilità

erogata dalla Gestione Speciale Commercianti per i titolari di

pensione diretta I.N.P.S., sollevata, con riferimento all'art. 3

Cost., dai Pretori di Brescia e Taranto con le ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 30 novembre 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: GRECO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 13 dicembre 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1988:1086 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte