Sentenza n. 1088/1988
Questione dichiarata infondata · depositata il 13/12/1988 · relatore Francesco Greco
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 5legge 482/1968
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 5 della legge 2
aprile 1968, n. 482 (Disciplina generale delle assunzioni
obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e le aziende
private), promosso con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 7 ottobre 1987 dal Tribunale di Milano
nel procedimento civile vertente tra S.p.a. Società Generale
Supermercati e Rigante Roberto, iscritta al n. 106 del registro
ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 14, prima serie speciale, dell'anno 1988;
2) ordinanza emessa il 22 gennaio 1988 dal Pretore di Monza nel
procedimento civile vertente tra Cannata Giuseppe e S.p.a. Fontana
Luigi, iscritta al n. 141 del registro ordinanze 1988 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 17, prima serie
speciale, dell'anno 1988;
3) ordinanza emessa il 2 dicembre 1987 dal Tribunale di Milano
nel procedimento civile vertente tra S.p.a. La Plada - Plasmon
dietetici alimentari e Zucchetti Franco, iscritta al n. 191 del
registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 21, prima serie speciale, dell'anno 1988;
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 12 ottobre 1988 il Giudice
relatore Francesco Greco;
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Con ricorso depositato in cancelleria in data 5 novembre
1985, Riganti Roberto conveniva in giudizio davanti al Pretore di
Milano la Società Generale Supermercati S.p.a., assumendo di essere
stato avviato al lavoro quale invalido civile a seguito di delibera
della Commissione provinciale per il collocamento obbligatorio, e che
la società convenuta aveva illegittimamente rifiutato di assumerlo.
Concludeva, pertanto, chiedendo sentenza costitutiva del rapporto di
lavoro e/o sentenza dichiarativa dell'esistenza in capo alla
convenuta di un obbligo legale di assumerlo.
La Società resisteva alla domanda sostenendo l'inapplicabilità
della disciplina delle assunzioni obbligatorie, ai sensi dell'art. 5,
legge 2 aprile 1968, n. 482, agli invalidi civili affetti da
menomazioni di natura psichica.
Il Pretore accoglieva la domanda del Riganti con sentenza 9
gennaio - 10 marzo 1986, avverso la quale proponeva appello la
Società Generale Supermercati.
Nel corso del relativo procedimento, il Tribunale di Milano ha
sollevato, con ordinanza emessa il 7 ottobre 1987 (R.O. n. 106/1988),
questione di legittimità costituzionale dell'art. 5 della legge 2
aprile 1968, n. 482 (Disciplina generale delle assunzioni
obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e le aziende
private), in riferimento all'art. 3 Cost., per la disparità di
trattamento che esso determina tra invalidi civili affetti da
infermità di natura psichica, i quali sono esclusi dall'assunzione
obbligatoria al lavoro, e invalidi di guerra, di lavoro o di
servizio, per i quali non sussiste tale esclusione anche in presenza
di identico deficit funzionale produttivo della riduzione della
capacità di lavoro.
Ha osservato in proposito il giudice a quo che la menzionata
disparità di trattamento della invalidità in relazione
all'occasione che ha prodotto l'invalidità stessa trasmoda
nell'irrazionalità allorché diventi esclusione degli invalidi
civili psichici da ogni opportunità di inserimento in un contesto
produttivo protetto.
Le considerazioni politiche che inducono a trattare con
particolare favore gli invalidi di guerra, del lavoro o di servizio,
prosegue l'ordinanza, non possono giustificare, dal punto di vista
dell'art. 3 Cost., la esclusione degli invalidi psichici
dall'avviabilità al lavoro in un sistema legislativo che, in via
generale, ammette l'avviamento per i primi.
2. - Identica questione è stata sollevata, con le medesime
argomentazioni, dallo stesso Tribunale di Milano, con ordinanza
emessa il 2 dicembre 1987 (R.O. n. 191/88) nel corso del procedimento
civile di appello promosso dalla S.p.a. La Plada - Plasmon Dietetici
Alimentari avverso la sentenza 9/25 ottobre 1986, con la quale il
Pretore di Milano aveva accolto la domanda dell'invalido civile
Zucchetti Franco intesa ad ottenere che fosse costituito ex art. 2932
c.c. il rapporto di lavoro.
3. - La medesima questione è stata, altresì, sollevata dal
Pretore di Monza con ordinanza emessa il 22 gennaio 1988 (R.O. n.
141/88) nel corso del procedimento promosso dall'invalido civile
Giuseppe Cannata, avverso il rifiuto opposto alla sua assunzione
dalla S.p.a. Fontana Luigi di Veduggio, che sosteneva
l'inapplicabilità della legge n. 462/1968 agli invalidi affetti da
infermità psichica.
Il giudice a quo ha sollevato la questione con riferimento, in
particolare, alla disparità di trattamento tra invalidi civili
psichici ed invalidi di guerra affetti da identica infermità,
rilevando, con motivazioni analoghe a quelle, già riferite, addotte
dal Tribunale di Milano, la irrazionalità di una normativa che
accorda una protezione discriminata a soggetti portatori della
medesima minorazione.
4. - Nei tre giudizi sopra menzionati è intervenuto il Presidente
del Consiglio dei ministri per il tramite dell'Avvocatura Generale
dello Stato, che ha concluso per la inammissibilità o comunque per
la infondatezza della questione sollevata, in quanto è rimessa alla
discrezionalità del legislatore la prudente e articolata attuazione
delle garanzie costituzionali nei riguardi degli invalidi psichici.
Le ordinanze in epigrafe sollevano identiche questioni di
legittimità costituzionale, concernenti la medesima disposizione di
legge e, pertanto, i relativi giudizi vanno riuniti ai fini di
un'unica pronuncia. Considerato in diritto I giudici remittenti (Tribunale di Milano: R.O. nn. 106 e 191 del
1988; Pretore di Monza: R.O. n. 141 del 1988) dubitano della
legittimità costituzionale dell'art. 5 della legge 2 aprile 1968, n.
482 (Disciplina generale delle assunzioni obbligatorie presso le
pubbliche amministrazioni e le aziende private), nella parte in cui
esclude dall'ambito di applicazione della stessa legge la categoria
degli invalidi civili affetti da minorazioni di natura psichica per
violazione dell'art. 3 Cost., verificandosi, senza giustificato
motivo, disparità di trattamento con le analoghe categorie degli
invalidi psichici di guerra, di lavoro e di servizio.
La questione non è fondata.
Si è già rilevato (sent. n. 163 del 1983) che sul piano
costituzionale, oltre che su quello morale, non sono ammissibili
esclusioni e limitazioni dirette a relegare in situazioni di
isolamento e di assurda discriminazione soggetti che, particolarmente
colpiti nella loro efficienza fisica o mentale, hanno, all'incontro,
pieno diritto di inserirsi nel mondo del lavoro, specie in un paese
come il nostro di intensa socialità e nel quale tutti i cittadini
hanno diritto di concorrere alla organizzazione politica, economica e
sociale del paese (art. 3 Cost.) ed, in particolare, hanno diritto al
lavoro in una Repubblica impegnata a promuovere le condizioni per
rendere effettivo tale diritto.
Anche nell'ambito della Comunità Economica Europea, relativamente
ai compiti del fondo sociale europeo, sia pure per i fini della sua
incentivazione, si intende favorire le persone minorate, purché
capaci di inserirsi nel mercato del lavoro.
Successivamente alle dette determinazioni (sent. n. 52 del 1985),
dopo avere effettuato una disamina dettagliata della situazione
legislativa e amministrativa - stante la problematica in esame, grave
e pressante nei suoi valori etico-sociali - si è prospettata la
necessità di una normativa sociale, la più puntuale possibile nelle
previsioni, per i cospicui interessi e i valori altissimi del
recupero in gioco, nonché l'urgenza di apprestare la corrispondente
strumentazione positiva.
E testualmente si è affermato che è rimessa al legislatore la
determinazione di adeguati rimedi operando valide e meditate scelte
legislative sulla base degli opportuni rilevamenti ed apprezzamenti
tecnici, nell'ambito di soluzioni le più confacenti ed idonee,
ancorché diversificate, con una normazione esaustiva intesa a
soddisfare le esigenze prospettate nell'attuazione dei richiamati
precetti costituzionali.
A tutt'oggi nulla è stato fatto, mentre le rilevate esigenze si
sono fatte più pressanti e più urgenti, come si evince dagli altri
interventi di questa Corte (ord. n. 487/1988 e n. 951/1988), per cui
la auspicata disciplina della materia è ormai indilazionabile.
Pertanto, allo stato, la Corte conferma le sue precedenti decisioni,
ma se sarà ancora una volta chiamata ad esaminare altri incidenti
nella stessa materia, non potrà sottrarsi, superate ormai le
esigenze contingenti del fenomeno, ad una decisione che applichi
rigorosamente i precetti costituzionali innanzi richiamati.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 5 della legge 2 aprile 1968, n. 482 (Disciplina generale
delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e
le aziende private), sollevata, in riferimento all'art. 3 Cost., dal
Tribunale di Milano e dal Pretore di Monza con le ordinanze indicate
in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 30 novembre 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: GRECO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 13 dicembre 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1988:1088 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte