Sentenza n. 109/1957
Questione dichiarata infondata · depositata il 08/07/1957 · relatore Francesco Gabrieli Pantaleo
Norme in gioco
citata
- art. 2legge 47/1952
- art. 6legge 47/1952
- art. 9legge 47/1952
- art. 1legge 47/1952
- art. 5legge 47/1952
- art. 8legge 47/1952
- art. 14legge 47/1952
- art. 3legge 54/1950
- art. 2legge 54/1950
- art. 14legge 54/1950
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale:
1) degli artt. 1, 2 e 3 della legge regionale siciliana 9 settembre
1947, n. 9; degli artt. 16, 17, secondo comma, e 18 della legge
regionale siciliana 29 settembre 1948, n. 40; nonché degli artt. 2, 6
e 9 della legge regionale siciliana 8 agosto 1949, n. 47, e 1, 2, 5 e 8
della legge regionale siciliana 14 luglio 1950, n. 54, prorogata dal
decreto legislativo del Presidente della Regione siciliana 30 agosto
1951, n. 26, e dalla legge regionale 25 luglio 1952, n. 47, in
riferimento all'art. 14, lett. a, dello Statuto speciale per la Regione
stessa; proposto con l'ordinanza 3 settembre 1956 della Corte di
cassazione nel procedimento vertente fra Paternico' Salvatore ed altri
e Lo Carmine Esterina ed altri, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 316 del 15 dicembre 1956 e nella Gazzetta Ufficiale
della Regione siciliana n. 77 del 7 dicembre 1956, ed iscritta al n.
330 del Registro ordinanze 1956;
2) dell'art. 3 della legge regionale siciliana 8 agosto 1949, n.
47, e dell'art. 2 della legge 14 luglio 1950, n. 54, in riferimento
all'art. 14, lett. a, dello Statuto speciale per la Regione siciliana,
proposto con l'ordinanza 14 dicembre 1956 della Corte di cassazione nel
procedimento vertente fra Battaglia Domenico e Di Cesaro Antonino,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 11 del 12
gennaio 1957, e nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 3
del 15 gennaio 1957, ed iscritta al n. 345 del Registro ordinanze 1956;
3) dell'art. 1 della legge regionale siciliana 8 agosto 1949, n.
47, in riferimento all'art. 14, lett. a, dello Statuto speciale per la
Regione siciliana, proposto con l'ordinanza 31 dicembre 1956 della
Sezione specializzata per la risoluzione delle controversie relative
alla proroga dei contratti agrari presso la Corte d'appello di Palermo,
nel procedimento vertente fra Burgio Mariano, Tasca Giuseppe e Tasca
Calogero, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 44
del 16 febbraio 1957, e nella Gazzetta Ufficiale della Regione
siciliana n. 11 del 27 febbraio 1957, ed iscritta al n. 21 del Registro
ordinanze 1957.
Vista la costituzione in giudizio del Presidente della Regione
siciliana;
udita nell'udienza pubblica del 22 maggio 1957, la relazione del
Giudice Francesco Pantaleo Gabrieli;
uditi gli avvocati Vezio Crisafulli, Francesco Santoro Passarelli e
Costantino Mortati per la Regione siciliana e l'Avv. Giovanni Piaggio
per Di Cesaro Antonino.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Con ordinanza 3 settembre 1956 la Corte di cassazione (Sezione
seconda civile) ha disposto la trasmissione a questa Corte degli atti
del giudizio promosso da Paternico' Salvatore ed altri contro Lo
Carmine Esterina ed altri, sollevando la questione della legittimità
costituzionale di varie disposizioni legislative della Regione
siciliana. La Corte di cassazione, nella stessa ordinanza, ha rilevato
che gli artt. 1, 2 e 3 della legge 9 settembre 1947, n. 9; gli artt.
16, 17, secondo comma, e 18 della legge 29 settembre 1948, n. 40;
nonché gli artt. 2, 6 e 9 della legge 8 agosto 1949, n. 47, e 1, 2, 5
e 8 della legge 14 luglio 1950, n. 54, prorogata dal decreto
legislativo del Presidente della Regione siciliana 30 agosto 1951, n.
26, e dalla legge 25 luglio 1952, n. 47, sembrano in contrasto con
l'art. 14, lett. a, dello Statuto della Regione siciliana, avente
valore di legge costituzionale, nonché con le norme corrispondenti
delle leggi della Repubblica 1 aprile 1947, n. 277, e 18 agosto 1949,
n. 1140, art. 17.
Nella predetta ordinanza tale contrasto è ravvisato:
a) nella circostanza che le leggi nazionali prevedono un termine
più lungo di quello stabilito dalla legge regionale (un anno e non
già 90 giorni) e peraltro con diversa decorrenza per la proposizione,
sotto pena di decadenza, delle domande dirette ad ottenere la
restituzione delle quote di canone non dovute in base alle norme sulla
riduzione degli estagli;
b) nell'essere legittimati alla riduzione ed al rimborso, per le
leggi statali, a differenza di quanto stabilito dalle leggi regionali,
anche gli affittuari non coltivatori diretti.
Detta ordinanza, ritualmente notificata alle parti e al Presidente
della Giunta regionale siciliana, comunicata al Presidente
dell'Assemblea della Regione stessa, è stata pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 316 del 15 dicembre 1956 e nella Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana n. 77 del 7 dicembre 1956.
È intervenuto in giudizio il Presidente della Giunta regionale
siciliana, il quale si è costituito nella cancelleria della Corte
costituzionale, il 16 ottobre 1956, a mezzo dell'Avv. prof. Vezio
Crisafulli.
La difesa della Regione siciliana, premesso che la competenza
legislativa, spettante a norma dell'art. 14 dello Statuto alla Regione
stessa, incontra soltanto il limite delle leggi costituzionali dello
Stato, deduce che, non essendo contenuta nel citato articolo alcuna
espressa riserva oltre quella disposta in materia di industria e
commercio ("salva la disciplina dei rapporti privati"), alla stregua di
un canone interpretativo generalmente adottato, deve ritenersi che
nessun limite sia stato voluto di regola dal legislatore nelle altre
materie. Ricorda al riguardo l'interpretazione restrittiva data
dall'Alta Corte siciliana (decisione 5 luglio 1947-17 agosto 1948)
all'anzidetta espressa riserva, per concludere che, in particolare in
materia di agricoltura, la potestà legislativa è attribuita alla
Regione senza restrizioni. Il che sarebbe anche confermato dal
raffronto tra la disposizione di cui alla lett. a e quella successiva
di cui alla lett. e dello stesso art. 14 dello Statuto, la quale si
riferisce all'incremento della produzione agricola ed industriale.
In linea subordinata la difesa della Regione ammette peraltro che,
nel legiferare in materia di agricoltura, la Regione siciliana possa
incidere, con norme speciali, nella disciplina generale dei rapporti
privati, soltanto se e in quanto questi siano strettamente connessi con
la tutela di interessi regionali, attinenti cioè alla organizzazione
ed allo sviluppo dell'agricoltura in Sicilia.
Nelle stesse deduzioni inoltre viene rilevato che le leggi
regionali in questione presentano identità di natura con le
corrispondenti leggi statali richiamate nell'ordinanza di rimessione
della Corte di cassazione. Entrambe comporterebbero, per ben
individuate esigenze di utilità generale, inerenti alla struttura
dell'economia agraria, rispettivamente siciliana e nazionale, una serie
di limiti di ordine pubblico, temporali e contingenti, alla autonomia
privata in determinati settori dell'agricoltura. Si riconosce che fra
le disposizioni delle leggi statali e quelle delle leggi regionali
sussistono talune differenze, conseguenti peraltro alla diversità
delle situazioni e delle esigenze cui ciascuna di esse intende
provvedere. Ma su tali differenze - si precisa - non potrebbe fondarsi
una questione di legittimità costituzionale, dovendosi riconoscere
natura di fonti primarie alle leggi regionali siciliane in materia di
agricoltura, come tali indipendenti dalle leggi statali.
La sola questione, pertanto, che ad avviso della Regione potrebbe
proporsi, sarebbe quella relativa all'appartenenza delle disposizioni
legislative regionali impugnate, per il loro contenuto, alla materia di
cui all'alinea a dell'art. 14 dello Statuto. E detta appartenenza -
prosegue la difesa della Regione - non potrebbe contestarsi neppure
nell'ipotesi che si restringesse la potestà legislativa, nella
ricordata materia, al fenomeno economico ed ai rapporti ad esso
immediatamente inerenti; ovvero ancora se tale potestà si limitasse
addirittura al perseguimento "degli scopi di pubblica amministrazione
prefissi all'ente".
E a dimostrazione di siffatto assunto si pone in rilievo:
a) Che le leggi regionali 29 settembre 1948, n. 40, negli artt. 16,
17 e 18, e 25 luglio 1952, n. 47, nell'art. 2, non fanno che dare
applicazione differenziata, nei confronti dell'affittuario coltivatore
diretto, al principio enunciato dall'art. 1635 Cod. civ., sostituendo
alla discrezionalità del giudice una predeterminazione normativa della
misura della riduzione del canone in relazione alle particolari cattive
condizioni delle annate agrarie rispettivamente previste; e sempre
mantenendo l'ammontare di detta riduzione entro il limite massimo di
cui alla menzionata disposizione del codice.
b) Che le leggi regionali 9 settembre 1947, n. 9, 8 agosto 1949, n.
47, e 14 luglio 1950, n. 54, prorogata dal decreto legislativo del
Presidente della Regione siciliana 30 agosto 1951, n. 26, e dalla legge
regionale 25 luglio 1952, n. 47 (art. 1), danno a loro volta specifica
applicazione al principio di cui all'art. 1623 Codice civile,
disponendo determinate riduzioni dei canoni di affitto in cereali, in
relazione alla particolare onerosità sopravvenuta nel rapporto
negoziale per effetto di provvedimenti concernenti l'ammasso. Lo stesso
art. 1623 Cod. civ. - si aggiunge - nella sua prima parte stabilisce al
riguardo una disciplina di carattere generale ed evidentemente
dispositiva, facendo salve, nel secondo comma, le diverse disposizioni
di legge o contenute in un provvedimento dell'autorità. "E non vi ha
dubbio che quanto potrebbe stabilire un provvedimento amministrativo, a
fortiori può stabilirlo una legge regionale".
c) Che l'art. 17, secondo comma, legge regionale 29 settembre 1948,
n. 40, stabilisce termini di decadenza analoghi, ma diversi per la
durata, rispetto a quelli previsti dalle corrispondenti leggi statali,
per la proposizione delle domande dirette ad ottenere lo sgravio
parziale del canone nelle ipotesi prevedute dalle disposizioni innanzi
richiamate. Ma tali regole procedurali non potrebbero che ribadire il
carattere contingente, temporaneo ed eccezionale delle disposizioni di
diritto sostanziale cui si riferiscono.
Sarebbe pertanto evidente che tutte le norme in questione intendono
perseguire fini di pubblico interesse con riferimento diretto alle
particolari condizioni dell'economia agraria siciliana negli anni per i
quali dispongono. E se incidono in particolari aspetti della disciplina
dei rapporti privati, rimangono pur tutta, via norme speciali e
temporanee, che non toccano il campo della disciplina generale dei
contratti, che ha la sua sede nel Codice civile. Esse intervengono a
determinare quello che è stato chiamato il "regime amministrativo
della proprietà agraria e dei rapporti contrattuali ad essa
attinenti".
La difesa della Regione conclude perché sia dichiarata infondata
la questione di legittimità costituzionale di tutte le norme delle
leggi regionali innanzi specificate.
Con la memoria depositata nella cancelleria di questa Corte il 6
maggio 1957 sono state ulteriormente svolte le proposte deduzioni.
Con altra ordinanza 14 dicembre 1956 della Corte di cassazione
(Sezioni unite civili), nel giudizio promosso da Battaglia Domenico
contro Di Cesaro Antonino, è stata sollevata analoga questione circa
la legittimità costituzionale dell'art. 3 della legge regionale
siciliana 8 agosto 1949, n. 47, e dell'art. 2 della legge 14 luglio
1950, n. 54, in quanto la Regione, col dettare in tali articoli
disposizioni di diritto privato sulla disciplina dei contratti di
affitto di fondi rustici, avrebbe ecceduto i limiti della potestà
legislativa ad essa attribuita dall'art. 14 dello Statuto, ed avrebbe
invaso così l'ambito riservato alle leggi dello Stato, che negli artt.
3 della legge 18 agosto 1948, n. 1140, 1 della legge 3 agosto 1949, n.
476, e 2 e 3, comma primo, della legge 15 luglio 1950, n. 505, regolano
diversamente la stessa materia.
Precisa inoltre questa ordinanza che mentre le leggi nazionali, nei
citati articoli, hanno previsto una riduzione del 30% dello estaglio in
favore di tutti gli affittuari di fondi rustici, a titolo di premio di
coltivazione, e senza alcuna discriminazione ulteriore, i precitati
articoli delle leggi regionali siciliane, n. 47 del 1949 e n. 54 del
1950, hanno limitato il diritto alla riduzione dello estaglio a quegli
affittuari che fossero conduttori diretti del fondo, determinando, al
riguardo, la qualità di coltivatore diretto secondo criteri diversi e
notevolmente più restrittivi di quelli stabiliti dalle leggi
nazionali.
L'ordinanza stessa, notificata alle parti e al Presidente della
Giunta regionale siciliana, comunicata al Presidente dell'Assemblea
stessa, è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 11 del 12 gennaio 1957, e nella Gazzetta Ufficiale della Regione
siciliana n. 3 del 15 gennaio 1957.
Avanti a questa Corte si è costituito il Di Cesaro, rappresentato
e difeso dall'Avv. Giovanni Piaggio, depositando il 3 gennaio 1957
deduzioni, nelle quali si sostiene:
a) che lo Statuto della Regione siciliana attribuisce alla medesima
la facoltà esclusiva di legiferare nella materia in questione; nel che
sono comprese le facoltà di determinazioni particolari, rispondenti
alle necessità regionali, anche in campi e materie che incidono sui
rapporti privati;
b) che non vi sarebbe alcun conflitto tra leggi regionali ed il
sistema di diritto privato, bensì tra leggi speciali regionali e leggi
speciali nazionali;
c) che le leggi regionali, che si assumono incostituzionali,
rispondono ad esigenze e contingenze locali le quali giustificano la
emanazione delle norme in esse contenute.
Il Presidente della Giunta regionale siciliana, intervenuto in
giudizio, con atto depositato in cancelleria il 5 gennaio 1957, ha
ribadito la tesi che la potestà legislativa esclusiva attribuita, per
determinate materie, alla Regione nell'ambito del territorio regionale
non incontra altro limite che quello delle leggi costituzionali dello
Stato.
Di conseguenza, nelle materie ad essa riservate, le leggi regionali
non possono essere subordinate alle leggi ordinarie per ciò che
attiene alla regolamentazione dei rapporti privati.
Aggiunge che in materia di agricoltura e foreste non sono le leggi
statali ad escludere le leggi regionali, ma sono queste che escludono
quelle senza limitazione di sorta; e ricorda la disposizione statutaria
(art. 14, lett. d) la quale solo in materia di industria e commercio
pone una limitazione di competenza.
Afferma infine che la disciplina dei rapporti privati dettata dalle
leggi regionali, rispetto alle quali è stata sollevata la questione di
legittimità costituzionale, è una disciplina fondamentalmente
pubblicistica, in funzione dello sviluppo dell'agricoltura isolana, la
quale presenta condizioni particolari. "Si tratta in sostanza di norme
dirette al fine di conseguire il razionale sfruttamento del suolo e di
stabilire equi rapporti sociali (art. 44 Costituzione) e perciò
attinenti all'amministrazione pubblica del diritto privato, che
comunque non possono non essere di competenza della Regione".
Conclude quindi perché sia dichiarata la legittimità
costituzionale delle norme delle leggi sopra citate.
La difesa del Di Cesaro e del Presidente della Regione siciliana
hanno depositato nella cancelleria di questa Corte, rispettivamente l'8
e il 9 maggio 1957, memorie illustrative.
Con altra ordinanza 31 dicembre 1956 della Sezione specializzata
per la risoluzione delle controversie relative alla proroga dei
contratti agrari presso la Corte d'appello di Palermo è stata
sollevata, nel corso del giudizio promosso da Burgio Mariano contro
Tasca Giuseppe e Tasca Calogero, la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 1, comma secondo, della sopra ricordata legge
regionale siciliana 8 agosto 1949, n. 47. Tale articolo, si motiva,
limitando il diritto degli affittuari a convertire in danaro il canone,
convenzionalmente stabilito in natura, nei confronti dei proprietari di
estensioni di terreni superiori a 12 ettari, sarebbe in contrasto con
le leggi vincolistiche nazionali (art. 3 legge 18 agosto 1948, n.
1140), che autorizzano tale conversione senza alcun limite. Onde
sarebbe stato violato l'art. 14, lett. a, dello Statuto della Regione
siciliana il quale, pur attribuendo potestà legislativa esclusiva
all'Assemblea regionale in materia di agricoltura e foreste, tuttavia
dovrebbe interpretarsi nel senso che l'anzidetta potestà legislativa
riguarderebbe soltanto lo sviluppo agricolo e forestale dell'isola, ma
non anche i rapporti di diritto privato.
Detta ordinanza, ritualmente notificata alle parti e al Presidente
della Giunta regionale siciliana, comunicata al Presidente
dell'Assemblea della Regione stessa, è stata pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 44 del 16 febbraio 1957 e nella Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana n. 11 del 27 febbraio 1957.
Avanti alla Corte è intervenuto il Presidente della Giunta
regionale siciliana, rappresentato e difeso dall'Avv. Costantino
Mortati.
Anche in questo giudizio, con deduzioni depositate il 5 gennaio
1957, la difesa della Regione pone in evidenza che l'espresso divieto
di legiferare sui rapporti privati in materia attinente alla industria
e al commercio (art. 14, lett. d, Statuto siciliano) rimarrebbe privo
di concreto significato se non dovesse interpretarsi nel senso di
consentire il pieno esercizio dell'autonomia nelle materie diverse da
quest'ultima.
Ciò posto, sottolinea che dal primo comma dell'art. 14 risulta
chiaramente che la competenza esclusiva regionale è limitata soltanto
dalle leggi costituzionali, le quali, si aggiunge, non pongono principi
che precludano alla Regione l'intervento nella sfera dei rapporti
intersubiettivi privati, tutte le volte che ciò corrisponda alla
necessità di tutelare gli interessi alla stessa affidati.
Relativamente, poi, alla particolare disciplina della materia
dell'agricoltura stabilita dal citato art. 14, fa notare che per le
lettere a, b e c dello stesso articolo, gli interessi affidati dalla
Costituzione alla Regione non riguardano soltanto quelli attinenti
all'organizzazione, anche tecnica, ed allo sviluppo agricolo e
forestale dell'isola, ma si estendono a tutti quei rapporti che, per la
particolarità con cui si presentano nella Regione, esigono una
disciplina differenziata rispetto a quella disposta, in via generale,
dallo Stato.
Se tra le esigenze prese in considerazione dalla lettera e diverse
da quelle relative all'incremento della produzione agricola e al
collocamento del prodotto (lett. a) e diverse altresì da quelle
relative alla bonifica (lett. b) - non si facessero rientrare anche
quelle promananti da conflitti di interessi fra le parti che
collaborano alla produzione agricola, i quali non trovano una
soddisfacente composizione nelle norme generali dello Stato, la lett. a
predetta rimarrebbe sfornita di ogni rilevante significato.
Ancor più specificamente si pone in rilievo che la norma del
capoverso dell'art. 1 in contestazione si ricollega a quella serie
numerosa di misure di eccezione con cui si è provveduto a
riequilibrare la posizione delle parti nei contratti agrari, quando
ciò si è reso necessario per evitare gravi conflitti fra le categorie
portatrici di interessi contrastanti. E la legge siciliana, precisa la
difesa della Regione, mentre si informa a quella statale per quanto
riguarda il diritto dell'affittuario alla conversione in danaro
dell'estaglio in natura, in considerazione delle particolari condizioni
dei proprietari dei fondi di limitata estensione, ha tuttavia ritenuto
di subordinare l'esercizio di tale diritto, per gli affitti relativi a
terreni di meno di 12 ettari, all'assenso del proprietario. Trattasi,
pertanto, di disposizione di limitata portata, corrispondente ai fini
dell'interesse pubblico della Regione che, per la peculiarità della
sua economia agraria, è stata necessitata ad apportare una limitazione
alla deroga alle norme comuni di diritto privato, che era stata
introdotta dalla legge statale.
Conclude quindi, perché la sollevata questione di illegittimità
costituzionale della norma di cui all'art. 1 della legge regionale n.
47 del 1949 sia dichiarata infondata.
Il Presidente ha disposto che le tre cause promosse con le sopra
indicate ordinanze e chiamate alla stessa udienza, siano congiuntamente
discusse. Considerato in diritto :
La Corte ritiene opportuno che le tre cause, discusse nella stessa
udienza, data l'identità delle questioni, siano riunite e decise con
unica sentenza.
Con le ordinanze precedentemente indicate (che si riferiscono a
leggi emanate dalla Regione siciliana) si ripropone la questione
relativa alla competenza della Regione a legiferare in materia di
contratti agrari. Il problema è stato esaminato da questa Corte,
riguardo alla Sardegna, con la sentenza n. 7 del 18 giugno 1956, nella
quale si rilevò che il decentramento regionale è in funzione del
soddisfacimento di interessi pubblici e si affermò il principio che
"la competenza legislativa della Regione deve limitarsi alla disciplina
della materia dell'agricoltura per quanto attiene a detti interessi", e
che perciò "le leggi regionali non possono disciplinare rapporti
nascenti dall'attività privata rivolta alla terra, quale bene
economico, sia nella fase organizzativa che in quella produttiva;
rapporti che devono essere regolati dal Codice civile". Nella stessa
sentenza si ammette peraltro un temperamento al principio anzidetto in
relazione al momento ed alle particolari circostanze, nelle quali il
legislatore regionale (nel caso il legislatore sardo) si avvalse
eccezionalmente del suo potere normativo in materia di contratti
agrari. Onde, mentre si è dichiarata illegittima la legge regionale
sarda del 24 febbraio 1950, perché derogava alle disposizioni degli
artt. 1635 e 1636 del Cod. civ., disponendo una riduzione di canoni di
affitto dei fondi rustici, in misura superiore a quella che, in base
alle dette disposizioni, può essere consentita dal magistrato, si è
invece ritenuta legittima la legge sarda del 6 marzo 1950, in quanto,
date le particolari circostanze dipendenti dalla siccità dell'annata
agraria 1948-1949, e data l'efficacia limitata nel tempo, riduceva del
10% i canoni liberamente fissati in quantitativi di latte e di prodotti
da esso derivati.
Con successive sentenze nn. 35 e 36 del 17 gennaio 1957, che
riguardano la Regione siciliana, si è ritenuta la legittimità
costituzionale delle leggi regionali, pure in materia di contratti
agrari, allora sottoposte all'esame della Corte. E anche rispetto a
queste leggi, si sono ravvisati carattere temporaneo, contenuto e
finalità sostanzialmente rispondenti alle stesse particolari
circostanze ambientali, in base alle quali era stata ritenuta
legittima, nella sentenza n. 7, la legge sarda del 6 marzo 1950.
La Corte osserva quindi che, in relazione ai principi già
affermati, si deve escludere, come regola, la competenza normativa
delle Regioni a legiferare nelle materie regolate dal diritto privato
e, in particolare, dal Codice civile. E ciò perché alcune materie,
per l'importanza degli interessi cui si riferiscono, sono ritenute di
ordine pubblico, considerato sul piano nazionale; altre, pur non
essendo tale carattere, per i riflessi sui rapporti economici e sociali
fra tutti i cittadini devono essere regolate secondo un ordinamento
unitario ed uniforme in tutto il territorio nazionale, e non sono
perciò suscettive di localizzazioni differenziate nelle varie Regioni.
Differenziazioni che, in definitiva, sarebbero anche in contrasto, con
i precetti stabiliti nell'art. 5 della Costituzione, secondo i quali si
ammettono bensì le autonomie locali e il più ampio decentramento
amministrativo, nel quadro però della unità e indivisibilità della
Repubblica. Principio questo che è pure affermato nell'art. 1 dello
Statuto siciliano.
Peraltro, in conformità delle decisioni adottate da questa Corte,
si deve ritenere che deroghe alla regola anzidetta siano
eccezionalmente ammissibili, quando le leggi regionali in materia di
rapporti intersubiettivi siano determinate, nei vari casi concreti, da
circostanze contingenti tali da giustificare, in relazione a speciali
situazioni ambientali particolari alle diverse Regioni, una disciplina
temporanea degli anzidetti rapporti diversa da quella contenuta nelle
leggi dello Stato.
Posta dunque come regola l'esclusione della competenza legislativa
regionale nella materia dei rapporti intersubiettivi privati, la Corte
non ritiene che possa essere accolta l'interpretazione dell'art. 14,
lett. a, dello Statuto siciliano, quale è prospettata, anche in questo
giudizio, dalla difesa della Regione. Se infatti in questa parte della
norma non è contenuta un'espressa esclusione della disciplina dei
rapporti privati, quale è affermata invece in riferimento alla materia
dell'industria e commercio nella lett. d dello stesso citato articolo,
ciò non può indurre a ritenere fondato l'argomento secondo cui, in
difetto di una espressa esclusione, la potestà legislativa per la
materia agricola sarebbe attribuita senza alcuna limitazione. In
considerazione infatti della prevalenza immanente, come si è sopra
accennato, dell'ordinamento statale nelle materie regolate dal diritto
privato, l'interpretazione della disposizione contenuta nella lett. a
dell'art. 14, deve essere intesa nel senso che, a differenza che per
la disposizione di cui alla lett. d, la deroga è ammissibile secondo i
principi in precedenza affermati, tenuto anche conto del fatto che alla
Regione siciliana è riconosciuta, nell'art. 14, potestà normativa
cosiddetta esclusiva.
Venendo all'esame delle questioni proposte con le ordinanze in
precedenza citate, la Corte osserva che le leggi regionali in questione
sono state impugnate, perché, per le annate agrarie dal 1946 al 1952:
1) stabiliscono la riduzione degli estagli per gli affitti dei
fondi rustici nella misura del 35% se dovuti da coltivatori diretti, e
del 15% se dovuti da affittuari non coltivatori diretti. Escludono
peraltro il beneficio della riduzione, quando il concedente possegga, a
qualsiasi titolo, complessivamente una determinata estensione di
terreno. In taluni casi poi è esclusa la conversione in moneta
dell'estaglio in natura senza il consenso del proprietario (leggi della
Regione siciliana: 9 settembre 1947, n. 9, artt. 1 e 2; 29 settembre
1948, n. 40, artt. 16, 17, secondo comma, e 18; 8 agosto 1949, n. 47,
art. 1, secondo comma, e artt. 2 e 6; 14 luglio 1950, n. 54, artt. 1 e
5; 25 luglio 1952, n. 47, art. 1). Ciò, a quanto si assume, in
contrasto con le disposizioni della legge dello Stato 18 agosto 1948,
n. 1140, che concedono la conversione del canone e il premio di
coltivazione a tutti gli affittuari indiscriminatamente;
2) sia pure ai limitati fini dell'applicazione delle citate leggi
regionali, determinano la qualità di affittuario coltivatore diretto,
secondo criteri diversi e notevolmente più restrittivi di quelli
stabiliti dalle leggi nazionali (legge regionale siciliana del 1949, n.
47, art. 3; legge n. 54 del 1950, art. 2);
3) stabiliscono, infine, per la ripetizione delle quote di canone
non dovute, a pena di decadenza, il termine di novanta giorni (legge
regionale citata n. 47 del 1949, art. 17, secondo comma), mentre le
leggi dello Stato prescrivono il termine di un anno e con decorrenza
diversa (legge citata del 1948, n. 1140, art. 17, secondo comma).
La Corte è d'avviso che, in base ai principi premessi, tali
disposizioni non sono da ritenere illegittime.
Invero il legislatore regionale ha emanato le predette leggi in
considerazione delle particolari esigenze dell'agricoltura isolana, in
relazione alle quali è palese, da un lato, la natura temporanea e
dall'altro il riferimento a concrete situazioni peculiari all'economia
agraria siciliana. Onde, se pur queste interferiscono nella
legislazione dello Stato concernente la speciale disciplina dei
rapporti di affitto di fondi rustici, tuttavia trovano giustificazione
nell'ammissibilità della deroga secondo quanto si è esposto.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
pronunciando con unica sentenza nei giudizi riuniti, indicati in
epigrafe:
dichiara non fondate:
a) la questione proposta con l'ordinanza 3 settembre 1956 della
Corte di cassazione sulla legittimità costituzionale delle leggi
regionali siciliane: 9 settembre 1947, n. 9, artt. 1, 2, 3; 29
settembre 1948, n. 40, artt. 16, 17, secondo comma, e 18; 8 agosto
1949, n. 47, artt. 2, 6, 9; 14 luglio 1950, n. 54, artt. 1, 2, 5, 8;
del decreto del Presidente della Regione siciliana 30 agosto 1951, n.
26; della legge 25 luglio 1952, n. 47, in riferimento alla norma
dell'art. 14, lett. a, dello Statuto speciale della Regione siciliana;
b) la questione, proposta con l'ordinanza 14 dicembre 1956 della
Corte di cassazione, sulla legittimità costituzionale delle leggi
regionali siciliane 8 agosto 1949, n. 47, art. 3; 14 luglio 1950, n.
54, art. 2, in riferimento alla norma dell'art. 14, lett. a, dello
Statuto siciliano;
c) la questione, proposta con l'ordinanza 31 dicembre 1956 della
Sezione specializzata per la risoluzione delle controversie relative
alla proroga dei contratti agrari presso la Corte d'appello di Palermo,
sulla legittimità costituzionale delle leggi regionali siciliane 8
agosto 1949, n. 47, art. 1, secondo comma, in riferimento alla norma
dell'art. 14, lett. a, dello Statuto siciliano.
Così deciso in Roma, nella sede alla Corte costituzionale, Palazzo
della Consulta, il 27 giugno 1957.
GAETANO AZZARITI - GIUSEPPE CAPPI -
TOMASO PERASSI - GASPARE AMBROSINI -
ERNESTO BATTAGLINI - MARIO COSATTI -
FRANCESCO PANTALEO GABRIELI -
GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO
PAPALDO - MARIO BRACCI - NICOLA
JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO
PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO
SANDULLI.
ECLI:IT:COST:1957:109 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte