Sentenza n. 109/1973
Questione dichiarata infondata · depositata il 05/07/1973 · relatore Guido Astuti
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 5legge 1744/1962
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 5, primo
comma, della legge 29 dicembre 1962, n. 1744 (nuove disposizioni per
l'applicazione delle leggi di registro, dell'imposta generale
sull'entrata e del bollo ai contratti di locazione dei beni immobili
urbani), promosso con ordinanza emessa l'8 marzo 1971 dal tribunale di
Genova nel procedimento civile vertente tra l'Azienda municipalizzata
gas e acqua di Genova e l'Amministrazione delle finanze dello Stato,
iscritta al n. 242 del registro ordinanze 1971 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 233 del 15 settembre 1971.
Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nell'udienza pubblica del 30 maggio 1973 il Giudice relatore
Guido Astuti;
udito il sostituto avvocato generale dello Stato Giorgio Azzariti,
per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Nel corso di un giudizio di opposizione ad ingiunzione promosso
dall'Azienda municipalizzata gas e acqua di Genova e dalla società
a.r.l. Trieste nei confronti dell'Ufficio del registro di Genova, il
tribunale di quella città, parzialmente accogliendo le eccezioni degli
opponenti, ha proposto questione di legittimità costituzionale
dell'art. 5, comma primo, della legge 29 dicembre 1962, n. 1744, per
contrasto con gli artt. 3, primo comma, e 53 della Costituzione.
Ad avviso del giudice a quo il principio di eguaglianza sarebbe
violato dalla norma impugnata, nella parte in cui dispone una
sopratassa pari a sei volte l'ammontare dell'imposta nel caso di omesso
o ritardato pagamento dell'imposta di registro per i contratti di
locazione degli immobili urbani, sotto molteplici profili: in primo
luogo per la ingiustificata omogeneità del trattamento previsto per
l'evasore dell'imposta, che occulta l'esistenza stessa del presupposto,
e per colui che solo omette o ritarda il pagamento di annualità
successive; in secondo luogo per la ingiustificata disparità di
trattamento tra i contratti di locazione degli immobili urbani ed altri
contratti soggetti a registrazione, essendo la sopratassa prevista per
i primi macroscopicamente superiore a quella contemplata in via
generale dall'art. 103 r.d. 30 dicembre 1923, n. 3269; infine per la
incompatibilità tra il carattere irrazionalmente gravatorio della
disciplina impugnata e la generale disciplina dell'inadempimento delle
obbligazioni pecuniarie. Nell'ordinanza si afferma, inoltre, il
contrasto della norma impugnata con il principio della ripartizione
dell'onere tributario tra i cittadini in ragione della capacità
contributiva di ciascuno.
L'ordinanza è stata regolarmente notificata, comunicata e
pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 233 del 15 settembre 1971. È
intervenuto in giudizio, con atto depositato il 5 ottobre 1971, il
Presidente del Consiglio dei ministri il quale ha chiesto, a mezzo
dell'Avvocatura generale dello Stato, che le proposte questioni di
legittimità costituzionale siano dichiarate infondate. Nelle deduzioni
il contrasto della norma impugnata con il principio di eguaglianza è
escluso sia perché non è ravvisabile una omogeneità di trattamento
tra l'ipotesi di evasione totale del tributo e l'ipotesi di mero
ritardo o omissione del pagamento, essendo nell'un caso prevista una
sopratassa pari a sei volte il tributo, e sia per la impossibilità di
un raffronto tra la disciplina impugnata e quella contenuta nel r.d. n.
3269 del 1923, ai fini della pretesa disparità di trattamento tra
contratti parimenti soggetti a registrazione, per la sostanziale
diversità del tributo, che nel primo caso è comprensivo anche
dell'imposta generale sull'entrata. In forza delle medesime
considerazioni, è altresì escluso il contrasto con il principio della
ripartizione dell'onere tributario tra i cittadini in ragione della
capacità contributiva di ciascuno, e ciò a parte l'inapplicabilità
alle sopratasse del principio di cui all'art. 53 della Costituzione. Considerato in diritto :
1. - Il tribunale di Genova solleva, in riferimento agli artt. 3,
primo comma, e 53, primo comma, della Costituzione, la questione di
legittimità costituzionale dell'art. 5, primo comma, della legge 29
dicembre 1962, n. 1744 - ora abrogata e sostituita dalla nuova
disciplina dell'imposta di registro introdotta con il d.P.R. 26 ottobre
1972, n. 634 - che, nel caso di omesso o ritardato pagamento
dell'imposta di registro relativa alle locazioni di immobili urbani,
prevedeva l'applicabilità di una sopratassa, non riducibile, in
ragione di sei volte l'imposta non pagata.
2. - La questione non è fondata.
L'ordinanza di rinvio osserva anzitutto che la norma citata,
tuttora applicabile alla fattispecie oggetto del giudizio a quo, pone
sullo stesso piano, ai fini del regime della sopratassa, l'evasore, che
volontariamente occulta il presupposto d'imposta, e colui che, dopo
avere presentato regolare denunzia d'un contratto pluriennale e pagato
la prima annualità d'imposta, omette o ritarda, anche senza colpa, il
pagamento di una delle annualità successive. Ma il rilievo è
inesatto, perché il terzo comma dello stesso art. 5 commina per il
caso di omessa o infedele dichiarazione, imputabile al dichiarante, una
sopratassa, non riducibile, pari a dodici volte l'imposta annua evasa,
ripristinando la misura della sanzione già stabilita dall'art. 3 del
r.d.l. 26 settembre 1935, n. 1781, convertito nella legge 30 dicembre
1935, n. 2247, e abrogata dall'art. 17 del d.l.lgt. 5 aprile 1945, n.
141. Vi è dunque una netta differenziazione quantitativa della
sanzione, che per la fattispecie di cui è causa è pari alla metà
della sopratassa prevista per l'omessa o infedele denuncia. Né appare
pertinente l'osservazione che "i due trattamenti, anziché riflettere,
come nella lex generalis, la profonda diversità qualitativa dei
comportamenti sanzionati, esprimono una semplice graduazione
quantitativa di uno stesso tipo di sanzione". Anche nella legge del
registro approvata con r.d. 30 dicembre 1923, n. 3269, l'art. 101
(modificato dal r.d. 13 gennaio 1936, n. 2313), e rispettivamente
l'art. 103, con riguardo a fattispecie analoghe ma non identiche,
comminavano entrambi la medesima sanzione della sopratassa, sia' pure
con misure diverse; e d'altra parte nessun principio richiede che le
fattispecie dell'omessa o tardiva denunzia e del ritardato pagamento
dell'imposta debbano essere oggetto di sanzioni di diversa natura, ben
potendosi realizzare una congrua differenza di trattamento mediante la
diversa misura della sopratassa.
3. - Si osserva ancora nell'ordinanza di rinvio che per il caso di
ritardo nel pagamento dell'imposta di registro vi sarebbe una enorme
disparità di trattamento, priva di ragionevole giustificazione, tra i
contratti di locazione di immobili urbani e gli altri atti soggetti a
registrazione, data l'applicazione ai primi di una sopratassa
macroscopicamente superiore (seicento per cento, invece del dieci per
cento previsto dall'art. 103, primo comma, della legge del 1923, n.
3269). Ma, a prescindere dal fatto che la disposizione dell'art. 103
non aveva portata generale, riferendosi solo alle ipotesi speciali ivi
indicate, si deve qui ricordare che con la legge 29 dicembre 1962, n.
1744, il regime tributario dei contratti di locazione degli immobili
urbani era stato oggetto di notevoli innovazioni, sia perché le
aliquote ivi determinate per l'imposta proporzionale di registro erano
comprensive anche dell'imposta generale sull'entrata (art. 1 terzo
comma), sia perché per i contratti di locazione di durata pluriennale
veniva stabilito che l'imposta, anziché essere interamente corrisposta
all'atto della registrazione, fosse liquidata annualmente, mediante il
pagamento al competente ufficio del registro delle quote dovute per
ogni singolo anno, entro venti giorni dalla data di inizio di ciascun
anno successivo (art. 2, secondo comma, di cui fu dichiarata la
parziale illegittimità costituzionale, per altro profilo qui non
rilevante, con sentenza n. 49 del 1969).
Con tale nuovo regime, più vantaggioso per i contribuenti, sorgeva
la necessità di prevedere una speciale sanzione per il caso di omesso
o ritardato pagamento delle successive quote di imposta, (mentre in
base alla già ricordata legge del 1935 un, unica sopratassa, nella
misura di dodici volte, colpiva la omessa o tardiva registrazione,
essendo praticamente esclusa l'ipotesi di omissione o ritardo del solo
pagamento del tributo, che, di regola, doveva essere effettuato
all'atto della registrazione). D'altra parte, come risulta anche dai
lavori preparatori, si rendeva opportuno stabilire una sopratassa in
misura superiore a quella prevista dall'art. 103, primo comma, della
legge del 1923, n. 3269, sia perché il tributo era comprensivo anche
dell'imposta sull'entrata, sia perché, fatta eccezione per le speciali
ipotesi regolate dall'art. 4, non era previsto un procedimento di
iscrizione a ruolo o altro strumento idoneo a consentire
all'amministrazione l'accertamento delle evasioni, o a garantire
comunque la puntuale percezione delle successive quote annuali di
imposta, ed occorreva quindi stimolare i contribuenti, con la minaccia
di più grave sanzione per la omissione o il ritardo, all'adempimento
dell'obbligo tributario anche negli anni successivi a quello di
registrazione dei contratti.
Queste considerazioni giustificano la speciale disciplina attuata
con la legge del 1962 in rapporto alle nuove modalità di liquidazione
e pagamento dell'imposta di registro e dell'i.g.e. per i contratti di
locazione pluriennali, ed escludono che si possa ravvisare una
irrazionalità di criterio nella valutazione, altrimenti insindacabile
nella sua discrezionalità, con cui il legislatore ha ritenuto di
determinare la sopratassa nella misura di sei volte l'imposta. Si deve
aggiungere che la maggior severità delle sanzioni per l'inosservanza
delle norme fiscali relative ai contratti di locazione di immobili
urbani, rispetto a quelle previste per gli altri atti soggetti
all'imposta di registro, trova chiara giustificazione nella notoria
facilità e frequenza delle evasioni, e quindi anche sotto questo
profilo non è dato ravvisare una irrazionale disparità di trattamento
tributario, tale da integrare violazione del principio di eguaglianza.
4 - L'ordinanza del tribunale di Genova prospetta il contrasto con
il principio sancito dall'art. 3 della Costituzione anche sotto il
profilo più generale del carattere "irrazionalmente gravatorio" che
una sanzione pari al sestuplo dell'obbligazione inadempiuta assumerebbe
in rapporto alla disciplina ordinaria dell'inadempimento delle
obbligazioni, il quale "può anche dipendere non dalla volontà del
debitore, ma da una incolpevole mancanza di mezzi". Ritiene la Corte
che non sia possibile, né comunque giustificata, una piena
equiparazione tra l'inadempimento delle obbligazioni pecuniarie di
diritto comune e l'inadempimento delle obbligazioni tributarie verso lo
Stato, che per la particolarità dei presupposti e dei fini sono
oggetto di disciplina diversa da quella civilistica; e che, d'altra
parte, nel sistema positivo vigente, le eventuali difficoltà di ordine
economico in cui possano trovarsi i singoli contribuenti - così come i
debitori in generale -, non abbiano rilevanza ai fini di una
graduazione della responsabilità per l'inadempimento.
Devesi infine ricordare che lo stesso art. 5 della legge del 1962
prevede, al secondo comma, la riduzione della sopratassa ad un decimo,
nel caso in cui il pagamento venga effettuato non oltre il sessantesimo
giorno dalla scadenza del termine, attuando in tal guisa una opportuna
discriminazione tra i tentativi di evasione delle successive quote di
imposta, e i casi di breve involontaria morosità, sanata con atto
spontaneo del contribuente.
5. - L'ordinanza di rinvio prospetta un possibile contrasto anche
con l'art. 53, primo comma, della Costituzione, "nella misura in cui
alla sopratassa debba attribuirsi, indipendentemente dalla finalità
sanzionatoria e compulsoria, una intrinseca natura di accessorio
dell'imposta, come questa assolvente alla generale finalità propria
dei tributi". Ma anche sotto questo profilo la questione è priva di
fondamento, perché la sopratassa, di cui non occorre approfondire qui
la discussa natura di sanzione civile o amministrativa, pur essendo
commisurata all'imposta in misura generalmente fissa, che la distingue
dalla pena pecuniaria, ha tuttavia la tipica funzione di sanzione
satisfattoria per la violazione delle obbligazioni tributarie, ossia di
sanzione dello speciale illecito, costituito dalla inosservanza della
legge impositiva del tributo. Anche per il carattere compulsivo e
afflittivo che si aggiunge alla funzione risarcitoria, la sopratassa è
comunque una sanzione, per sua natura diversa e distinta
dall'obbligazione tributaria di cui colpisce l'inadempimento; né
assolve, comunque, alle finalità proprie dei tributi. È pertanto
fuori luogo qualsiasi riferimento al principio costituzionale del
concorso alle spese pubbliche in ragione della capacità contributiva
di ciascuno.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 5, primo comma, della legge 29 dicembre 1962, n. 1744 (nuove
disposizioni per l'applicazione delle leggi di registro, dell'i.g.e. e
del bollo ai contratti di locazione dei beni immobili urbani),
sollevata con l'ordinanza di cui in epigrafe, in riferimento agli artt.
3 e 53 della Costituzione
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 26 giugno 1973.
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE
VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI
- LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO -
ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA -
VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO
CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO
ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO
GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO
ASTUTI.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1973:109 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte