Sentenza n. 109/1974
Questione dichiarata infondata · depositata il 23/04/1974 · relatore Giuseppe Verzì
Norme in gioco
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 150 e 151
del r.d. 18 giugno 1931, n. 773 (Testo unico delle leggi di pubblica
sicurezza), promosso con ordinanza emessa l'11 novembre 1971 dal
tribunale di San Remo nel procedimento penale a carico di Zidouni
Bouzid, iscritta al n. 49 del registro ordinanze 1972 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 90 del 5 aprile 1972.
Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nell'udienza pubblica del 20 febbraio 1974 il Giudice
relatore Giuseppe Verzì;
udito il sostituto avvocato generale dello Stato Renato Carafa, per
il Presidente del Consiglio dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Nel corso del procedimento penale a carico di Zidouni Bouzid
imputato del delitto di sfruttamento della prostituzione ed altro, il
tribunale di San Remo, accogliendo l'eccezione della difesa, con
ordinanza 11 novembre 1971, ha sollevato la questione di legittimità
costituzionale degli artt. 150 e 151 del t.u. delle leggi di p.s. (r.d.
18 giugno 1931, n. 773) in riferimento agli artt. 3 e 24, secondo
comma, della Costituzione.
Nell'ordinanza il tribunale premette di aver preso atto che lo
Zidouni non è comparso in giudizio pur essendogli stata regolarmente
notificata la relativa citazione, ma che dagli atti risulta che il
medesimo, straniero, è stato espulso dal territorio dello Stato e
iscritto nella rubrica di frontiera "per respingimento". Fa presente,
poi, che la risoluzione della questione è rilevante per la definizione
del giudizio, in quanto la statuizione del citato art. 151, secondo il
quale lo straniero espulso dallo Stato per motivi di ordine pubblico -
come deve essere considerato l'imputato - non può rientrarvi senza una
speciale autorizzazione, incide sulla valutazione della legittimità
dell'impedimento a comparire in giudizio, ai fini della dichiarazione
di contumacia.
Nel procedimento avanti questa Corte è intervenuto il Presidente
del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura
generale dello Stato, che ha concluso per la dichiarazione di
infondatezza della questione. Considerato in diritto :
Secondo il tribunale di San Remo, il divieto di rientrare nel
territorio dello Stato senza autorizzazione del Ministro dell'interno,
sancito dagli artt. 150 e 151 del t.u. delle leggi di p.s. per lo
straniero espulso per motivi di ordine pubblico, violerebbe gli artt. 3
e 24 Cost. nel caso in cui lo stesso straniero, che debba rispondere di
un reato, sia citato al dibattimento. Tale divieto porrebbe infatti un
ostacolo legale alla comparizione nonostante la previsione della
cennata autorizzazione, essendo questa subordinata all'espletamento di
una speciale attività dell'interessato, e, per giunta, affidata alla
discrezionalità dell'amministrazione.
La questione non è fondata.
L'esercizio del diritto di difesa non è ostacolato, né comunque
menomato dalle norme impugnate, le quali disciplinano la posizione
giuridica degli stranieri indesiderabili, colpiti da provvedimenti di
espulsione dal territorio dello Stato. Il divieto di rientrare in
Italia, che è collegato e conseguente al provvedimento di cui all'art.
150 del t.u. delle leggi di p.s. perché vale a rendere effettiva la
espulsione, non è assoluto; viene a cessare, infatti, allorquando
intervenga l'autorizzazione della pubblica amministrazione, che deve di
volta in volta valutare i motivi per cui lo straniero espulso chiede di
rientrare in Italia e predisporre, eventualmente, controlli onde
evitare che egli continui a tenere quella condotta che ha dato luogo al
provvedimento di espulsione. È vero che l'autorizzazione è affidata
alla discrezionalità dell'amministrazione, ma essa trova pur sempre un
limite nel rispetto delle esigenze della giustizia, sicché non può
essere negata allorquando l'espulso si trovi nella necessità di
comparire davanti al giudice per difendersi da una imputazione.
Soltanto quindi un provvedimento illegittimo - come bene osserva
l'Avvocatura dello Stato - potrebbe vulnerare il diritto di difesa
costituzionalmente garantito; ma contro siffatto provvedimento è ben
ammesso il sindacato giurisdizionale.
Né ha alcun fondamento l'argomento addotto dalla ordinanza di
rimessione che le norme in questione vengono a porre lo straniero
espulso in condizione ingiustamente deteriore rispetto a tutti gli
altri soggetti dal momento che l'autorizzazione non viene concessa di
ufficio ma è subordinata all'espletamento di una speciale attività
dell'interessato. Ed invero, lo straniero espulso non può vantare una
parità sostanziale di posizione col cittadino italiano imputato,
perché non può escludersi in via generale che fra cittadino e
straniero, ancorché uguali nella titolarità di certi diritti,
esistano differenze di situazioni che possano giustificare un loro
diverso trattamento (sent. n. 104 del 1969); e - nel caso in esame -
l'espulsione dello straniero dal territorio dello Stato crea per lo
stesso una posizione giuridica diversa, che giustifica l'adozione di
particolari provvedimenti, i quali non compromettono, per le ragioni
suindicate, l'esercizio del diritto di difesa, pur richiedendo
l'adempimento di determinati oneri.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
degli artt. 150 e 151 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza
(r.d. 18 giugno 1931, n. 773), sollevata in riferimento agli artt. 3 e
24, secondo comma, della Costituzione, con ordinanza 11 novembre 1971
del tribunale di San Remo.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 5 aprile 1974.
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE
VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI
- LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO -
ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA -
VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO
CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO
ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO
GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO
ASTUTI.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1974:109 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte