Sentenza n. 109/1985
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 17/04/1985 · relatore Oronzo Reale
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
- art. 3Costituzione
- art. 24Costituzione
- art. 76Costituzione
- art. 77Costituzione
- art. 10legge 825/1971
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 41 e
seguenti del titolo III del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (Istituzione
e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto) promossi con le seguenti
ordinanze:
1) ordinanza emessa il 27 marzo 1979 dalla Commissione tributaria
di primo grado di Reggio Calabria nel procedimento sui ricorsi proposti
da Gagliostro Francesco, iscritta al n. 149 del registro ordinanze 1983
e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 205 del 1983;
2) ordinanza emessa il 28 novembre 1983 dalla Commissione
tributaria di primo grado di Genova sui ricorsi proposti dalla S.p.A.
SITEL c/Ufficio IVA di Genova, iscritta al n. 507 del registro
ordinanze 1984.
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio;
udito nell'udienza pubblica del 5 marzo 1985 il Giudice relatore
Oronzo Reale;
udito l'Avvocato dello Stato Carlo Salimei per il Presidente del
Consiglio dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - Con ordinanza del 27 marzo 1979 (n. 149 reg. ord. del 1983) la
Commissione tributaria di primo grado di Reggio Calabria solleva
questione incidentale di legittimità costituzionale degli artt. 10,
primo e secondo comma, n. 11, della legge 9 ottobre 1971, n. 825
(Delega legislativa al Governo della Repubblica per la riforma
tributaria), e da 41 a 50 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
(Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto), per
preteso contrasto con gli artt. 76 e 77 della Costituzione.
Dovendo giudicare del ricorso presentato da Gagliostro Francesco
avverso gli avvisi di rettifica ed irrogazione delle sanzioni
pecuniarie per violazioni alla normativa sull'IVA per ciascuno degli
anni 1973, 1974 e 1975, la Commissione tributaria di Reggio Calabria
dubita della congruità dei principi direttivi della legge delega in
materia di sanzioni (e perciò della legittimità costituzionale
dell'art. 10 della legge n. 825 del 1971) nonché in conseguenza, della
legittimità costituzionale delle norme delegate (con riguardo perciò
agli artt. da 41 a 50 del d.P.R. n. 633 del 1972).
La Commissione rileva che le disposizioni da emanare in tema di
accertamento, riscossione, sanzioni e contenzioso dovevano essere
intese ad adeguare la disciplina preesistente alle riforme previste
nella legge e ad assicurare la prevenzione e repressione dell'evasione;
ma tale generica enunciazione degli scopi non specificherebbe alcunché
in ordine alle finalità che si propone qualsiasi sanzione in materia
fiscale; pertanto non si avrebbe alcuna concreta direttiva per
l'autorità delegata.
Né il n. 11 dello stesso art. 10, comma secondo, della legge
delega che concerne più specificamente il sistema sanzionatorio,
offrirebbe maggiori o più precisi criteri direttivi: il richiamo ivi
contenuto al "perfezionamento del sistema delle sanzioni amministrative
e penali" presupporrebbe un sistema organico di base su cui operare,
mentre la legge n. 825 del 1971 introduce una riforma tributaria
totale, estesa ad ogni settore; si imponeva quindi un sistema
sanzionatorio completamente nuovo, e non un semplice "perfezionamento"
del sistema esistente.
In mancanza poi di specifici principi e criteri direttivi che
delimitino in modo sufficiente il potere del legislatore delegato,
questi risulterebbe titolare di un potere di scelta "in bianco", in
relazione alla individuazione delle differenti ipotesi di violazioni,
alla scelta tra le varie specie delle sanzioni, alla determinazione
delle misure delle stesse.
Nelle scelte del legislatore delegato si riscontrerebbero poi
incoerenza e mancata duttilità con riferimento al caso singolo.
La critica investe anche l'ambito delle sanzioni penali, che pure
non erano in gioco nel giudizio.
È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, esponendo:
1) che la questione sollevata ipoteticamente e solo nella parte
motiva dell'ordinanza in relazione alle sanzioni penali detentive
sarebbe del tutto irrilevante;
2) che la denuncia di incostituzionalità, per quanto attiene
all'art. 42 del d.P.R. n. 633 del 1972, concernente la pena pecuniaria
irrogabile in ipotesi di violazione dell'obbligo di registrazione,
sarebbe "manifestamente infondata" in quanto l'art. 10, secondo comma,
n. 4, della legge delega n. 825 del 1971 prevede espressamente la
comminazione di sanzioni "per il solo fatto della omessa o irregolare
tenuta delle scritture contabili";
3) che, in linea più generale, la denunciata assenza nella legge
delegante, di principi e criteri direttivi in realtà non sussiste.
Oltre al parametro della "prevenzione e repressione dell'evasione", la
legge delega ne fissa altri, per la normativa attinente alle sanzioni,
scaturenti dal criterio dell'adeguamento della normativa previdente
alle riforme previste e della semplificazione dei rapporti tributari.
Il primo comma dell'art. 10 della legge delega n. 825 del 1971
conterrebbe pertanto per un interprete attento, una nutrita serie di
implicazioni, sufficiente a ritenere soddisfatta la esigenza della
determinazione dei principi e dei criteri direttivi;
4) che la denuncia di indeterminatezza di principi e criteri
direttivi rivolta al n. 11 del secondo comma dell'art. 10 della legge
delega appare anch'essa priva di fondamento in quanto proprio il
riferimento ad un "perfezionamento" del sistema sanzionatorio, dimostra
che era prescritto al legislatore delegato di "tenere fondamentalmente
fermo il sistema sanzionatorio" previgente.
Stabilito dalla legge di delegazione il principio della
"commisurazione delle sanzioni all'effettiva entità oggettiva e
soggettiva delle violazioni" e garantita dalle norme delegate la
graduazione concreta della sanzione in considerazione delle circostanze
oggettive e soggettive di specie, ogni altro apprezzamento sulla
congruità delle singole sanzioni investe materia sottratta a sindacato
quando, come nella specie, la scelta legislativa non contrasti con la
ragionevolezza.
2. - Con ordinanza del 28 novembre 1983 (n. 507 del reg. ord.
1984) la Commissione tributaria di primo grado di Genova, solleva
questione incidentale di legittimità costituzionale degli artt. 41 e
ss. del citato d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, per preteso contrasto
con gli artt. 3, 24, 76 e 77 della Costituzione, tenuto anche conto
dell'art. 10, secondo comma, n. 11, della legge delega n. 825 del 1971.
L'art. 41 e ss. del citato d.P.R. n. 633 non distingue tra
adempimento spontaneo tardivo ed omissione rilevata d'ufficio e
consente soltanto una riduzione della soprattassa allorché il
versamento segua spontaneamente entro 30 gg. dalla scadenza del
termine.
Posto che nella sua formulazione la norma parificherebbe nella
sanzione due situazioni diverse, si assume violato l'art. 3 della
Costituzione; si tratterebbe non di semplice discrezionalità
legislativa, ma di una intrinseca irrazionalità della norma che in
luogo di spingere all'adempimento dell'obbligo fiscale, seppure
tardivo, spinge all'evasione totale, parificando, quoad poenam,
l'inadempimento con l'adempimento tardivo oltre i 30 giorni.
Ciò comporterebbe anche violazione degli artt. 76 e 77 della
Costituzione, in quanto, pur nella sommaria prefissione da parte della
legge delegante dei principi e criteri direttivi, era stato prescritto
di provvedere al perfezionamento delle sanzioni amministrative e penali
e alla migliore commisurazione di esse alla effettiva entità oggettiva
e soggettiva delle violazioni.
Ma la norma denunciata violerebbe oltre che l'art. 3, anche l'art.
24 della Costituzione perché le sanzioni non dovrebbero essere
commisurate solo in via edittale alla diversa configurabilità delle
violazioni astrattamente configurabili, ma anche, in concreto, alla
diversa entità che uno stesso tipo di violazione assume nei singoli
casi evitando che l'applicazione delle sanzioni vada a costituire un
mero fenomeno automatico.
In punto di rilevanza, l'ordinanza non indica se nella specie il
pagamento tardivo (oltre i trenta giorni) era stato effettuato o
offerto prima della notifica degli avvisi di rettifica da parte
dell'Ufficio Imposte, ma si limita a riferire la circostanza, dedotta
dalla ricorrente soc. SITEL, che le somme dovute non sarebbero state
tempestivamente corrisposte a seguito di difficoltà finanziarie
scaturite dal ritardo con cui vari lavori eseguiti a favore anche dello
Stato erano stati pagati.
Ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei ministri per
il tramite dell'Avvocatura generale dello Stato chiedendo che le
questioni siano dichiarate infondate.
Assume l'Avvocatura che l'art. 49 del d.P.R. n. 633 del 1972
stabilisce che la misura delle pene debba essere determinata tenendo
conto della gravità del danno o del pericolo per l'erario e della
personalità dell'autore delle violazioni. L'aver tardivamente, ma
spontaneamente, adempiuto all'obbligo fiscale diminuirebbe il danno per
l'erario ed inciderebbe in modo notevole sulla valutazione della
personalità del trasgressore; in concreto dunque la sanzione sarebbe
congruamente differenziata.
La scelta tra il sistema di differenziare le pene edittali a
seconda della gravità delle violazioni e quello di differenziare la
pena concreta in base alla previsione di circostanze attenuanti o
aggravanti, apparterrebbe alla piena discrezionalità del legislatore e
sarebbe quindi sottratta a sindacato, in quanto non contrasterebbe con
il generale criterio della ragionevolezza.
La violazione dell'art. 24 della Costituzione non sussisterebbe
poiché il trasgressore è indubbiamente ammesso a far valere le
circostanze di fatto da valutarsi ai fini della commisurazione della
pena.
Nessuna delle parti si è costituita.
All'udienza del 5 marzo 1985 l'Avvocatura dello Stato ha concluso
per la infondatezza delle due questioni. Considerato in diritto :
1. - Con le due ordinanze indicate in epigrafe e riassunte in
narrativa le Commissioni tributarie di primo grado di Reggio Calabria e
di Genova sollevano questioni di legittimità costituzionale di
contenuto analogo ancorché riferite a disposizioni e a parametri in
parte diversi.
È quindi opportuno riunire i due giudizi e deciderli con unica
sentenza.
2. - La Commissione tributaria di primo grado di Reggio Calabria,
con ordinanza emessa in data 27 marzo 1979 e pervenuta alla Corte il 18
febbraio 1983 (n. 149 del reg. ord. 1983), dubita della legittimità
costituzionale dell'art. 10, primo comma e n. 11 (rectiucs: secondo
comma n. 11) della legge delega per la riforma tributaria nonché del
titolo terzo del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (che determina le
sanzioni per le varie violazioni alla disciplina della imposta sul
valore aggiunto).
La rilevanza della questione stava in ciò che, come testualmente
si legge nell'ordinanza di rimessione, "a seguito delle varie
violazioni contestate sono state applicate numerose sanzioni pecuniarie
non accettate dal ricorrente onde la necessità di risolvere le
questioni attinenti alla legittimità costituzionale della norma che
prevede le sanzioni in materia di violazioni IVA".
Secondo la Commissione, che accoglieva l'istanza del ricorrente,
l'illegittimità costituzionale era evidenziata dal "raffronto delle
regole enunciate negli artt. 76 e 77 Cost." con il contenuto dell'art.
10 comma primo e comma secondo n. 11 della legge delega "per non
sufficiente e idonea determinazione dei principi e criteri direttivi".
L'ordinanza di rimessione si diffonde a specificare la censura di
incostituzionalità con una descrizione analitica delle formule della
legge delega e delle disposizioni del decreto delegato al fine di
dimostrare che non soltanto la "libertà lasciata alla legge delegata",
munendo l'organo delegato di "un potere di ricerca in bianco", ha
consentito la previsione di "sanzioni differenziate, che, a volte,
appaiono incoerenti, o eccessivamente pesanti, e prive della necessaria
duttilità nella concreta applicazione"; ma che non si poteva
prevedere, come ha fatto la legge delega, il "perfezionamento delle
sanzioni amministrative e penali", di fronte ad una totale innovazione
del sistema tributario, quale è quella disegnata nella stessa legge
delega.
L'Avvocatura dello Stato contesta la fondatezza di questi rilievi
di incostituzionalità, a sua volta negando attraverso l'esame delle
sue disposizioni, la genericità della legge delega; eccepisce
l'irrilevanza della questione, prospettata soltanto nella motivazione
della ordinanza, della eccessiva severità delle sanzioni penali in
confronto di quelle previste per le evasioni di altri tributi, poiché
nella specie non erano in discussione sanzioni penali, ma solo
amministrative (né del resto avrebbe potuto la Commissione tributaria
applicare sanzioni penali); rileva che taluna delle sanzioni previste
nel decreto delegato corrisponde pressoché testualmente alla
previsione della legge delega.
3. - La Corte non ritiene di doversi addentrare nell'esame della
questione sollevata e dei suoi vari profili, rilevando che il giudice a
quo era chiamato a decidere dell'applicazione o meno delle sanzioni
amministrative previste nel titolo terzo del d.P.R. n. 633 del 1972,
per violazioni delle disposizioni sull'IVA consumate negli anni 1973,
1974 e 1975.
Ora l'ordinanza della Commissione, sebbene pervenuta alla Corte,
come già rilevato, con quasi quattro anni di ritardo, è stata emessa
il 27 marzo 1979. Successivamente a questa data sono stati emanati due
provvedimenti di sanatoria, cioè la legge 22 dicembre 1980, n. 882 e
il decreto legge 10 luglio 1982, n. 429 convertito in legge 7 agosto
1982, n. 516, con i quali (citiamo dal secondo testo: artt. 25, 29 e
30) i contribuenti che siano incorsi in violazioni della normativa IVA
sono ammessi, allorché non sia intervenuto accertamento definitivo, a
presentare dichiarazione integrativa, e quando questa corrisponda al
dovuto, le sanzioni amministrative previste nel titolo III del d.P.R.
26 ottobre 1972, n. 633, nonché gli interessi di mora non si
applicano. (Il d.l. 15 dicembre 1982, n. 916 convertito in legge 12
febbraio 1983, n. 27 ha poi prorogato al 15 marzo 1983 il termine per
le dichiarazioni integrative).
Pertanto, essendo in discussione non il debito d'imposta, ma
l'applicazione delle sanzioni per il suo mancato versamento, e potendo
l'autore delle infrazioni, in virtù della normativa sopravvenuta,
sottrarsi, pendente il giudizio, alle previste sanzioni contro le quali
aveva fatto ricorso, spetta al giudice a quo, al quale vanno restituiti
gli atti, (in conformità della giurisprudenza della Corte: da ultimo
sentenza n. 310 e ordinanza n.32 del 1983) accertare se la questione
sollevata sia tuttora rilevante.
4. - La Commissione tributaria di primo grado di Genova con
ordinanza 28 novembre 1983 ha sollevato questione di legittimità
"dell'art. 41 e seguenti del titolo III del d.P.R. 26 ottobre 1972, n.
633, in relazione agli artt. 3 e 24 della Costituzione, nonché in
rapporto agli artt. 76 e 77 primo comma della Costituzione medesima,
tenendo presente il disposto dell'art. 10 n. 11 della legge 9 ottobre
1971, n. 825".
Essendo stata emessa l'ordinanza posteriormente alla scadenza del
termine della sanatoria accordata con la normativa innanzi ricordata,
deve ritenersi che la società SITEL, ricorrente contro l'ufficio IVA,
non si fosse avvalsa della facoltà di sottrarsi alle sanzioni con la
dichiarazione integrativa.
La Commissione di Genova rileva una violazione dell'art. 3 Cost.
derivante dal fatto che le norme denunciate, non distinguendo tra
"adempimento spontaneo tardivo" e "omissione rilevata d'ufficio",
"parifica (irrazionalmente) nella sanzione due situazioni nettamente
diverse, quali l'adempimento spontaneo dell'obbligo fiscale, pur in
sensibile ritardo rispetto alla scadenza legale, e l'evasione totale,
rilevata dall'ufficio solo a seguito della sua attività di controllo e
di accertamento".
Soggiunge la Commissione rimettente che una simile irrazionale
parificazione "ed il togliere ogni rilevanza al versamento spontaneo
successivo" non era consentita al legislatore delegato "senza una
sostanziale violazione dei limiti posti dagli artt. 76 e 77 della
Costituzione alla funzione legislativa dell'Esecutivo". E vi sarebbe
ulteriore violazione dell'art. 24 Cost. poiché il diritto di difesa
"non attiene soltanto alla possibilità di far valere tempestivamente
la propria innocenza, ma anche alla possibilità di ottenere una
migliore commisurazione delle sanzioni alla entità oggettiva e
soggettiva delle infrazioni stesse".
5. - Tale essendo la doglianza della Commissione rimettente (e
cioè la equiparazione, denunziata sotto vari profili, dell'adempimento
spontaneo tardivo della obbligazione tributaria con l'inadempimento
contestato dall'ufficio), la questione proposta si appalesa chiaramente
inammissibile.
Infatti, non solo la Commissione rimettente non spende una parola
sulla rilevanza, ma questa è sicuramente esclusa dall'oggetto del
giudizio quale risulta dalla stessa ordinanza.
Il giudizio aveva infatti per oggetto le opposizioni ad avvisi di
rettifica dell'ufficio IVA del 18 febbraio 1977 e 18 aprile 1978
relativi alle dichiarazioni degli anni 1973, 1974, 1975 e 1976, con i
quali si contestavano le violazioni al d.P.R. n. 633 del 1972, e si
indicavano le pene pecuniarie e gli interessi di mora dovuti.
Si aggiunga che dall'esame degli atti della controversia risulta
che le violazioni della legge non venivano negate in fatto dalla
Società ricorrente, la quale le giustificava con le difficoltà
finanziarie nelle quali era venuta a trovarsi a causa del ritardo nella
riscossione dei suoi crediti.
Questa essendo la situazione sottoposta all'esame della Commissione
rimettente, non aveva alcuna rilevanza imputare alla normativa
denunciata la impossibilità di evitare o limitare le sanzioni mediante
il pagamento volontario della imposta prima della contestazione
dell'infrazione, poiché tale contestazione - relativa, come si esprime
l'ordinanza, proprio ad infrazioni rilevate dall'ufficio a seguito
della sua attività di controllo e di accertamento - era già avvenuta
da anni senza che prima di essa il pagamento si fosse verificato.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
1) ordina la restituzione degli atti alla Commissione tributaria di
primo grado di Reggio Calabria (giudizio di cui all'ordinanza n. 149
del reg. ord. 1983);
2) dichiara inammissibile la questione di legittimità
costituzionale "dell'art. 41 e seguenti del titolo III del d.P.R. 26
ottobre 1972, n. 633 in relazione agli artt. 3 e 24 della Costituzione,
nonché in rapporto agli artt. 76 e 77 primo comma della Costituzione,
tenuto presente il disposto dell'art. 10 n. 11 della legge 9 ottobre
1971, n. 825", sollevata dalla Commissione tributaria di primo grado
di Genova con l'ordinanza n. 507 del reg. ord. 1984.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 16 aprile 1985.
F.to: GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO
REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI -
ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN -
ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO
ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI -
FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -
ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI -
GIUSEPPE BORZELLINO - FRANCESCO
GRECO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1985:109 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte