Sentenza n. 109/1992
Questione dichiarata infondata · depositata il 18/03/1992 · relatore Mauro Ferri
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 197 del codice
di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 22 giugno 1991
dal Pretore di Lanciano - sezione distaccata di Atessa - nel
procedimento penale a carico di Porreca Nicola ed altri, iscritta al
n. 581 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 38, prima serie speciale, dell'anno
1991;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 19 febbraio 1992 il Giudice
relatore Mauro Ferri;
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Il Pretore di Lanciano (sezione distaccata di Atessa) solleva
questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 3
della Costituzione, dell'art. 197 del codice di procedura penale
nella parte in cui non prevede l'incompatibilità a testimoniare
dell'imputato nel processo riunito a norma dell'art. 17, lett. c),
("nei casi di reati commessi da più persone in danno reciproco le
une delle altre").
Ritiene il giudice a quo di non comprendere quale differenza vi sia
tra l'imputato nel processo riunito a norma dell'art. 17, lett. c), e
l'imputato nel processo connesso a norma dell'art. 12, lett. a), ult.
parte, (ipotesi di più persone che con condotte indipendenti hanno
determinato l'evento), ovvero l'imputato nel processo collegato a
fini probatori. A suo avviso la posizione processuale di tutti questi
soggetti appare sostanzialmente assimilabile, sicché un trattamento
differenziato sotto il profilo della incompatibilità con l'ufficio
di testimone risulterebbe irrazionale e costituirebbe violazione del
principio di eguaglianza dei cittadini di fronte alla legge.
2. - È intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei
ministri, rappresentato dall'Avvocatura generale dello Stato che ha
concluso per l'infondatezza della sollevata questione.
Rileva l'Avvocatura che la ratio del divieto di testimoniare
previsto per i soggetti indicati nelle lettere a) e b) dell'art. 197
va individuata nella incompatibilità tra l'ufficio di testimone, che
assoggetta al dovere di collaborazione secondo verità, e la
situazione di quei soggetti che, per l'esistenza di una
interdipendenza tra la posizione processuale dell'imputato e la
propria, nello stesso o in altro procedimento collegato, sono
portatori di un interesse che può contrastare con il dovere
suddetto.
Tuttavia, prosegue l'Avvocatura, il criterio prescelto dal
legislatore al fine di individuare le situazioni in cui tale
contrasto di interessi può limitare la capacità a testimoniare è
quello dell'esistenza tra i procedimenti - nei quali il medesimo
soggetto assume, rispettivamente, la veste di imputato e di testimone
- di un vincolo probatorio in mancanza del quale tale limitazione non
si ritiene giustificata, pur in presenza di interessi che possono
contrastare l'accertamento della verità, i quali devono in ogni caso
essere tenuti in considerazione dal giudice al fine di valutare la
credibilità del teste.
In conseguenza, la difesa del governo ritiene che non possa
ravvisarsi alcuna discriminazione nella disciplina denunciata, posto
che la posizione delle persone imputate di reati commessi in danno
reciproco le une dalle altre, le quali nei procedimenti riuniti a
norma dell'art. 17, lett. c) assumono rispettivamente la veste di
imputato e di persona offesa dal reato, non è assimilabile, sul piano del vincolo probatorio, a quella dei soggetti annoverati
nell'art. 197 lett. a), i quali hanno un interesse a che l'accusa nei
confronti dell'imputato sia smentita o minimizzata, per gli
inevitabili riflessi sulla propria posizione processuale.
Peraltro, conclude l'Avvocatura, la circostanza che la persona
chiamata a rendere testimonianza si trovi nella particolare
situazione indicata dall'art. 17, lett. c), come portatrice di
interessi che possono contrastare con il dovere di collaborare
all'accertamento della verità, non sarebbe priva di rilevanza,
dovendo essere considerata dal giudice nella valutazione della
credibilità delle dichiarazioni rese in qualità di testimone. Considerato in diritto
1. - Il Pretore di Lanciano, sezione distaccata di Atessa, solleva
questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 3
della Costituzione, dell'art. 197 del codice di procedura penale
nella parte in cui non prevede l'incompatibilità a testimoniare
dell'imputato nel processo riunito a norma dell'art. 17, lett. c)
dello stesso codice: nei casi, cioè, di reati commessi da più
persone in danno reciproco le une delle altre.
In particolare il remittente - premesso che la norma impugnata
pone il divieto di essere assunti come testimoni, tra gli altri, per
gli imputati nel processo connesso ai sensi dell'art. 12, lett. a),
ultima parte (ipotesi di più persone che con condotte indipendenti
hanno determinato l'evento), e per gli imputati in un processo
collegato per la prova ai sensi dell'art. 371, secondo comma, lett.
b), ("quando la prova di un reato o di una sua circostanza influisce
sulla prova di un altro reato o di un'altra circostanza") - ritiene
che, nel caso sottoposto al suo esame, non siano ravvisabili
ragionevoli differenze fra i soggetti prima indicati e gli imputati
nel processo riunito a norma dell'art. 17, lett. c).
Dalla sostanziale eguaglianza della posizione processuale di tutti
questi soggetti discenderebbe l'illegittimità, per contrasto con
l'art. 3 della Costituzione, del trattamento differenziato posto
dall'art. 197 in ordine al divieto di essere assunti come testimoni.
2. - La questione non è fondata.
Occorre precisare che la ratio del divieto di testimoniare
previsto per i soggetti indicati nelle lett. a) e b) dell'art. 197 va
individuata nella incompatibilità tra l'ufficio di testimone e la
situazione di colui che, per l'esistenza di una interdipendenza tra
la posizione dell'imputato e la propria, nello stesso o in altro
procedimento collegato, è portatore di un interesse che può
contrastare il dovere di rispondere secondo verità; interesse
riconosciuto e garantito dall'ordinamento sulla base del principio
"nemo tenetur se detegere".
D'altra parte, come afferma la relazione al progetto preliminare
del nuovo codice, il legislatore ha anche considerato che
"l'interesse di un soggetto in ordine all'oggetto del processo non
deve essere di per sé motivo di esclusione della sua testimonianza,
ma può solo costituire uno dei tanti elementi di giudizio di cui il
giudice si deve avvalere nell'apprezzare l'attendibilità della
prova".
Ferme restando quindi le ragioni di tutela contro la possibilità
di autoincriminazioni (apprestata in via generale dall'art. 198,
secondo comma), il criterio posto a base della norma impugnata in
ordine al divieto di essere assunto come testimone è quello
dell'esistenza di un vincolo probatorio tra i procedimenti nei quali
il medesimo soggetto si troverebbe ad assumere rispettivamente la
veste di imputato e di testimone: vincolo che sussiste sempre - è
evidente - nei casi indicati dall'art. 197, lett. a) (coimputati
dello stesso reato o imputati di reati connessi a norma dell'art. 12)
e che, in ogni altro caso in cui si verifichi, sarà rilevato dal
giudice a norma dell'art. 197, lett. b).
La disciplina denunciata, quindi, non può essere ritenuta
discriminatoria nei confronti delle persone imputate di reati
commessi in danno reciproco le une delle altre, le quali nei
procedimenti riuniti a norma dell'art. 17, lett. c) assumono
rispettivamente la veste di imputato e di persona offesa dal reato:
sul piano del vincolo probatorio tale posizione non è certamente
assimilabile a quella dei soggetti annoverati nell'art. 197, lett.
a), per i quali tale vincolo è in re ipsa, mentre nell'ipotesi in
esame tale situazione può verificarsi o meno.
Conseguentemente, ove in concreto il giudice rilevi l'esistenza di
una vera e propria interferenza sul piano probatorio tra due
procedimenti, anche per coloro che siano imputati di un reato
collegato opererà il divieto di essere assunti come testimoni ai
sensi dell'art. 197, lett. b).
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 197 del codice di procedura penale, sollevata, in
riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Pretore di Lanciano -
sezione distaccata di Atessa - con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 4 marzo 1992.
Il Presidente: CORASANITI
Il redattore: FERRI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 18 marzo 1992.
Il cancelliere: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1992:109 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte