Sentenza n. 109/1995
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 06/04/1995 · relatore Fernando Santosuosso
Norme in gioco
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi promossi con ricorsi delle Province autonome di Bolzano e
Trento notificati il 17 ottobre 1994, depositati in cancelleria il 25
ed il 28 ottobre 1994, per conflitti di attribuzione sorti a seguito
dei decreti del Ministro per la Funzione pubblica del 9 e 24 agosto
1994, entrambi concernenti la nomina della Commissione paritetica di
cui all'art. 107 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige ed
iscritti ai nn. 39 e 40 del registro conflitti 1994;
Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nell'udienza pubblica del 7 marzo 1995 il Giudice relatore
Fernando Santosuosso;
Uditi gli avvocati Roland Riz e Sergio Panunzio per la Provincia
autonoma di Bolzano e l'avvocato Valerio Onida per la Provincia
autonoma di Trento e l'Avvocato dello Stato Sergio Laporta per il
Presidente del Consiglio dei Ministri;
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Con ricorso regolarmente notificato e depositato, la
Provincia autonoma di Bolzano ha proposto conflitto di attribuzione
nei confronti del Presidente del Consiglio dei Ministri in relazione
ai decreti del Ministro della Funzione pubblica 9 agosto 1994 e 24
agosto 1994, con i quali il Governo ha provveduto a nominare i
componenti di parte statale della Commissione paritetica prevista
dall'art. 107 dello statuto del Trentino-Alto Adige (il secondo
decreto sostituisce interamente il primo, e differisce da quello
soltanto in ordine alla nomina di un componente eletto dalla
Provincia di Trento). I motivi di doglianza riguardano tuttavia non i
decreti complessivamente considerati, bensì esclusivamente
l'indicazione, in essi contenuta, di uno dei componenti come
Presidente della Commissione paritetica: indicazione che la Provincia
ricorrente ritiene contrastante sia con le attribuzioni provinciali
ex art. 107 dello statuto, sia con il principio di leale
collaborazione tra Stato e provincia autonoma.
2. - Anche la Provincia autonoma di Trento ha sollevato conflitto
di attribuzione nei confronti dei decreti predetti. Osserva in
proposito la Provincia che, nel silenzio sul punto specifico
dell'art. 107 dello statuto, deve trovare applicazione il principio
generale per cui ciascun organo collegiale disciplina la propria
organizzazione e il proprio funzionamento nei limiti di quanto
stabilito dalle norme di diritto ad esso applicabili, e dunque
stabilendo autonomamente tutto ciò che non è regolato in modo
vincolante da dette norme: onde la scelta del presidente, non essendo
stabilito diversamente, spetta alla Commissione.
3. - In relazione ad entrambi i conflitti, si è costituito il
Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso
dall'Avvocatura generale dello Stato, concludendo nel senso
dell'inammissibilità o, comunque, dell'infondatezza, dei ricorsi.
Sostiene la difesa erariale che il principio di pariteticità, di cui
all'art. 107 dello statuto, attiene al solo aspetto strutturale
(cioè alla composizione) della Commissione e non pure a quelli
organizzatori o funzionali, giacché la garanzia assicurata dalla
norma riguarda l'eguale rappresentanza degli interessi di cui sono
esponenti, rispettivamente, lo Stato e gli enti locali di autonomia.
4. - In prossimità dell'udienza, hanno presentato ulteriori
memorie sia la Provincia autonoma di Trento che la Provincia autonoma
di Bolzano, insistendo sulle tesi già espresse. Considerato in diritto
1. - La questione sottoposta all'esame della Corte è se spetti
allo Stato, e per esso al Ministro della Funzione pubblica, la
designazione del presidente della Commissione paritetica prevista
dall'art. 107 dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige
(d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670) e, di conseguenza, se siano legittimi
in parte qua i decreti del Ministro per la Funzione pubblica 9 agosto
1994 e 24 agosto 1994.
2. - I ricorsi della Provincia di Bolzano e di Trento hanno ad
oggetto gli stessi decreti, ed in relazione al medesimo profilo.
La evidente connessione consente di riunire i giudizi, perché
siano decisi con unica sentenza.
3. - Va pregiudizialmente rilevato che, come già detto, il
secondo decreto sostituisce interamente il primo, differendo da
quello in relazione ad uno dei componenti designati in rappresentanza
della Provincia di Trento. Deve pertanto restringersi il conflitto in
esame al secondo decreto che supera ed assorbe il precedente, e
dichiarare di conseguenza inammissibile per carenza di interesse il
conflitto sollevato nei confronti del primo.
4. - Devono inoltre indicarsi altri due limiti del presente
conflitto. L'Avvocatura dello Stato, infatti, ha teso a precisare in
questo giudizio che il conflitto riguarda solo la Commissione
paritetica di cui al primo comma dell'art. 107 dello Statuto (quella,
cioè, composta da dodici membri), e non la Commissione speciale
prevista dal secondo comma, composta da sei membri, per le sole
materie attribuite alla competenza della Provincia di Bolzano. Tale
precisazione è condivisa da questa Corte in quanto coerente con
l'oggetto del presente conflitto, limitato alla verifica della
legittimità del decreto impugnato in relazione al disposto dell'art.
107.
Infine, va avvertito che il presente giudizio concerne unicamente
l'ipotesi della designazione del presidente nel momento in cui viene
insediata una nuova Commissione paritetica.
5. - Il problema posto dal conflitto di attribuzione, di cui ora
va esaminato il merito, può essere così sintetizzato: se, in
mancanza di una esplicita indicazione normativa circa la scelta del
presidente della Commissione paritetica prevista dall'art. 107 dello
statuto del Trentino-Alto Adige, il criterio per questa scelta - a
prescindere dalla prassi finora seguita per il Trentino-Alto Adige e
per altre regioni a statuto speciale - sia ricavabile dalla portata
implicita della norma stessa, ovvero dallo specifico sistema dei
rapporti tra Stato, Regione e Province autonome, ovvero ancora, in
difetto, dai principi generali sugli organi collegiali.
La difesa dello Stato e quella della Provincia di Bolzano
ritengono - sia pure per giungere a conclusioni opposte - che il
predetto criterio sia implicitamente deducibile da due elementi
enunciati dalla stessa norma in questione: la portata della
"pariteticità" e la natura della "competenza" della Commissione. La
Provincia di Trento aggiunge a questi argomenti quello ricavabile dai
principi generali in tema di organizzazione e funzionamento degli
organi collegiali per i quali non vi sia una specifica disciplina.
6. - Sul primo argomento non appare convincente la difesa dello
Stato nel sostenere che la "pariteticità" sia riferita dallo statuto
soltanto alla composizione dell'organo e non anche all'organizzazione
ed al funzionamento dello stesso, e che dovrebbe inquadrarsi solo in
questo secondo ambito la scelta del presidente. In realtà, - a parte
la questione se la indicazione del presidente attenga anche alla
composizione oltre che all'organizzazione ed al funzionamento della
Commissione - l'art. 107 citato riferisce la pariteticità alla
Commissione complessivamente considerata e, quindi, non solo alla
nomina dei suoi componenti, ma anche a quella degli organi cui spetta
un ruolo essenziale per il suo funzionamento, coerentemente alla
finalità della sua istituzione.
Da ciò consegue che, stante la posizione paritetica degli enti
coinvolti dall'ambito di attività della Commissione, la nomina del
presidente non possa derivare unicamente da uno solo dei predetti
enti; mentre la parità di posizione giuridica dei vari membri
presuppone che il conferimento ad uno di essi del ruolo di
presidente, cui sono istituzionalmente connesse specifiche funzioni,
non possa prescindere dalla scelta da parte degli altri componenti,
salva l'ipotesi di una previa intesa tra gli enti interessati, come
sopra indicato.
Quanto poi alla considerazione che la nomina unilaterale
governativa del presidente si giustificherebbe a motivo della
funzione consultiva di detta Commissione in ordine all'emanazione di
decreti legislativi da parte dello Stato, appare prevalente la
considerazione che la Commissione è stata istituita come strumento
di collaborazione fra Stato, Regione e Province autonome e perciò
come organo finalizzato alla ricerca di una sintesi positiva tra
posizioni ed interessi potenzialmente diversi. Una delle conseguenze
di questo sistema dei rapporti è che - come i componenti della
Commissione paritetica sono nominati in rappresentanza dei quattro
enti - così anche il suo presidente non può che derivare da
un'intesa fra gli stessi enti ovvero dalla scelta dei componenti che
li rappresentano in seno alla Commissione.
7. - Se ne deve concludere che questa scelta in una delle
modalità sopraindicate non può comunque ravvisarsi nella nomina
unilaterale da parte del Governo.
Una volta ritenuto che questo risultato discende implicitamente
dalla portata dell'art. 107 dello statuto e dallo specifico sistema
dei rapporti fra Stato, Regione e Province autonome, non è
necessario approfondire se la conclusione stessa possa essere
giustificata - come sostiene la Provincia di Trento - anche dai
principi generali sugli organi collegiali.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi,
dichiara, che non spetta allo Stato nominare unilateralmente il
Presidente della Commissione paritetica prevista dall'art. 107, primo
comma, dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato
con d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 e conseguenzialmente annulla il
decreto 24 agosto 1994 del Ministero per la funzione pubblica;
dichiara inammissibile il conflitto di attribuzione sollevato,
con i ricorsi di cui in epigrafe, in relazione al decreto del
Ministro per la funzione pubblica 9 agosto 1994.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 23 marzo 1995.
Il Presidente: BALDASSARRE
Il redattore: SANTOSUOSSO
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 6 aprile 1995.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1995:109 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte