Sentenza n. 109/1997
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 22/04/1997 · relatore Valerio Onida
Norme in gioco
dichiarata illegittima
- art. 67legge 689/1981
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 67 della legge
24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) promosso con
ordinanza emessa il 15 dicembre 1995 dal tribunale per i minorenni di
Genova nel procedimento penale a carico di B.D., iscritta al n. 396
del registro ordinanze 1996 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 19, prima serie speciale, dell'anno 1996;
Udito nella camera di consiglio del 26 febbraio 1997 il giudice
relatore Valerio Onida.
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Nel corso di un procedimento instaurato a seguito di istanza
di affidamento in prova al servizio sociale, avanzata da un
condannato minorenne all'epoca della condanna, il tribunale per i
minorenni di Genova, in funzione di tribunale di sorveglianza, con
ordinanza emessa il 15 dicembre 1995, pervenuta a questa Corte il 5
aprile 1996, e iscritta al n. 396 del registro ordinanze del 1996, ha
sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di
legittimità costituzionale dell'art. 67 della legge 24 novembre
1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), "nella parte in cui non
consente (recte: in cui consente) di ritenere che l'affidamento in
prova al servizio sociale e l'ammissione alla semilibertà siano
esclusi anche per il condannato, minore di età al momento della
sentenza di condanna, in espiazione di pena detentiva per conversione
effettuata ai sensi del primo comma dell'art. 66 della citata legge".
Il giudice remittente rileva che l'instante deve scontare un
residuo di pena di mesi 1 e giorni 8 di reclusione, derivante da
conversione in pena detentiva della pena sostitutiva della libertà
controllata, effettuata ai sensi dell'art. 66 della legge n. 689 del
1981, a seguito di inosservanza delle relative prescrizioni, e che il
condannato si trova in condizioni che consentirebbero l'affidamento
al servizio sociale, se non vi ostasse il divieto di cui all'art. 67
della stessa legge, a cui tenore "l'affidamento in prova al servizio
sociale e l'ammissione al regime di semilibertà sono esclusi per il
condannato in espiazione di pena detentiva per conversione
effettuata" ai sensi del comma 1 dell'art. 66.
Osserva il giudice a quo che, benché la legge n. 689 del 1981
abbia, almeno in parte, tenuto presente la specificità della
condizione minorile, in particolare con l'art. 75 (concernente le
modalità di esecuzione della libertà controllata nei confronti del
condannato minorenne), l'art. 67 della stessa legge non consente di
differenziare in alcun modo il condannato minorenne da quello adulto,
con la conseguenza di un trattamento in fase esecutiva
indifferenziato a fronte di situazioni soggettive totalmente diverse.
Il remittente sottolinea l'evoluzione giurisprudenziale
verificatasi nella materia del diritto penale minorile grazie anche
agli interventi della Corte costituzionale, ricordando in particolare
la sentenza n. 46 del 1978 che aveva ritenuto, in via interpretativa,
non applicabile ai minori il rigido divieto di concessione della
libertà provvisoria previsto dall'art. 1 della legge 22 maggio 1975,
n. 152, e osservando che nella specie i termini della questione sono
analoghi, trovandosi l'interprete di fronte ad un automatismo che
impedisce valutazioni e prognosi individualizzate che tengano conto
delle possibilità di recupero del "giovane adulto" il quale ha
commesso in età minore il reato per cui è stato condannato.
Aggiunge poi che la legislazione internazionale è intervenuta più
volte per mettere in evidenza la particolarità della condizione
minorile in ambito penale: ricordando la dichiarazione dell'ONU del
29 novembre 1985 (c.d. regole di Pechino), che rimarca la necessità
di un trattamento "efficace, equo ed umano" e l'esigenza di prevedere
un potere discrezionale degli organi giudicanti anche nella fase
esecutiva; e la convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre
1989, resa esecutiva in Italia con la legge 27 maggio 1991, n. 176,
il cui art. 40 afferma che al minore condannato deve essere
assicurato un trattamento "che tenga conto della sua età nonché
della necessità di facilitare il suo reinserimento nella società e
di fargli svolgere un ruolo costruttivo in seno a quest'ultima".
Tali principi, che ad avviso del remittente in certa misura possono
rappresentare un'estrinsecazione in ambito penale minorile dei
principi fondamentali enunciati nell'art. 3 della Costituzione,
sarebbero anche a fondamento del nuovo processo penale minorile,
disciplinato dal d.P.R. 29 settembre 1988, n. 448, che ha introdotto
una nuova normativa incidente anche sul diritto sostanziale. È
rimasto invece irrisolto il problema di un ordinamento penitenziario
minorile, sicché è tuttora vigente l'art. 79 della legge n. 354 del
1975, ai cui sensi le norme dell'ordinamento penitenziario "si
applicano anche nei confronti dei minori degli anni diciotto
sottoposti a misure penali, fino a quando non sarà provveduto con
apposita legge".
Nella materia delle sanzioni sostitutive il d.P.R. n. 448 del 1988
- rileva il remittente - ha apportato rilevanti novità, ma non ha
preso in considerazione una modifica dell'art. 67 della legge n.
689. L'inerzia del legislatore nell'adottare una normativa che
introduca nel settore penitenziario gli adattamenti e i correttivi
richiesti dalla specificità della condizione minorile, inerzia
perdurante nonostante i richiami della stessa Corte costituzionale
(si ricorda in proposito la sentenza n. 125 del 1992), rende
doveroso, ad avviso del giudice a quo, sollevare la questione di
legittimità costituzionale di detto art. 67.
2. - Non vi è stata costituzione di parti né intervento del
Presidente del Consiglio dei Ministri. Considerato in diritto
1. - La questione sollevata investe l'art. 67 della legge 24
novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), che esclude
l'affidamento in prova al servizio sociale e l'ammissione alla
semilibertà per i condannati la cui pena detentiva derivi da
conversione di pena sostitutiva, effettuata ai sensi dell'art. 66
della stessa legge, per violazione delle relative prescrizioni. La
disposizione è censurata limitatamente alla parte in cui si applica
ai condannati di età minore al momento della sentenza di condanna.
Il parametro espressamente invocato è l'art. 3 della Costituzione,
ritenendo il giudice a quo che il principio di eguaglianza sia
violato per effetto della parificazione, ai fini della suddetta
esclusione, del condannato minorenne al condannato di età maggiore.
Ma l'argomentazione del remittente è fondata altresì sul rilievo
che tale parificazione, dando luogo all'applicazione rigida e
automatica del divieto di concessione delle misure alternative alla
detenzione, non è in armonia con i principi, accolti anche a livello
internazionale, che debbono ispirare la disciplina del trattamento
penale del minore, in particolare nella fase della esecuzione:
principi che dal punto di vista costituzionale, secondo la
giurisprudenza di questa Corte ricordata ed invocata dallo stesso
remittente, si riconducono, oltre che all'art. 3, agli artt. 27,
terzo comma, 30 e 31 della Costituzione, richiedendo una
"considerazione unitaria" (sentenza n. 125 del 1992; e cfr. anche
sentenza n. 46 del 1978). Onde è da questo punto di vista più
ampio, sostanzialmente fatto proprio dal remittente, che la Corte
ritiene di dover esaminare anche la presente questione.
2. - La ratio della disposizione di cui all'art. 67 della legge n.
689 del 1981 è pienamente individuabile. Poiché la conversione
della pena sostitutiva (semidetenzione o libertà controllata)
sanziona la violazione delle prescrizioni ad essa connesse, e dunque
in certo modo una manifestazione di "immeritevolezza" del beneficio
concesso con l'applicazione della pena sostitutiva medesima in luogo
della pena detentiva, comportando il ripristino di quest'ultima, il
legislatore ha ritenuto opportuno escludere che la pena detentiva,
rimasta così da scontare, possa essere espiata con le modalità di
esecuzione, totalmente o parzialmente extracarcerarie, proprie delle
misure alternative il cui contenuto è sostanzialmente analogo a
quello delle pene sostitutive "convertite", vale a dire con
l'affidamento in prova al servizio sociale (di contenuto non
dissimile dalla libertà controllata) o con la concessione della
semilibertà (di contenuto analogo alla semidetenzione). Si è
stabilita così una sorta di presunzione assoluta di inadeguatezza
delle misure alternative alla detenzione rispetto alla situazione dei
condannati che subiscono la conversione della pena sostitutiva,
escludendo la stessa possibilità di effettuare quell'apprezzamento
del caso concreto, in rapporto alla finalità di risocializzazione
del condannato e alla prevenzione di nuovi reati, che sta alla base
della ammissione a dette misure alternative. Si presume cioè, senza
possibilità di valutazione contraria nel caso concreto, che la
specifica finalità rieducativa propria della misura alternativa (il
contributo alla rieducazione del reo, di cui è parola nell'art. 47,
comma 1, dell'ordinamento penitenziario, in tema di affidamento in
prova, o la possibilità di "graduale reinserimento del soggetto
nella società", che condiziona l'ammissione alla semilibertà, ai
sensi dell'art. 50, comma 4, della stessa legge) debba in questo caso
cedere alle esigenze di applicazione della pena detentiva nelle forme
ordinarie o di prevenzione di nuovi reati attraverso il mantenimento
pieno dello stato di detenzione del condannato.
3. - Siffatta presunzione, e la ratio che vi si ricollega, non
appaiono di per sé senz'altro irrazionali. Ma l'applicazione
indiscriminata della disposizione de qua anche ai condannati di età
minore al momento del reato o al momento della condanna, per i quali
valgono le speciali esigenze e regole proprie del diritto penale
minorile, comportando anche in questo caso un rigido automatismo e
impedendo una valutazione individualizzata e flessibile in ordine al
trattamento del condannato e in rapporto alla finalità di
risocializzazione, appare in irrimediabile contrasto con le predette
speciali esigenze.
La giurisprudenza di questa Corte ha più volte sottolineato il
"peculiare interesse-dovere dello Stato al ricupero del minore", cui
"è addirittura subordinata la realizzazione o meno della pretesa
punitiva" (sentenza n. 49 del 1973), e il fatto che la funzione
rieducativa della pena "per i soggetti minori di età è da
considerarsi, se non esclusiva, certamente preminente" (sentenza n.
168 del 1994); così che "la giustizia minorile deve essere
improntata all'essenziale finalità di recupero del minore deviante
mediante la sua rieducazione ed il suo reinserimento sociale"
(sentenza n. 125 del 1992, e v. ivi altri riferimenti). Tale
finalità "caratterizza tutti i momenti e le fasi attraverso le quali
la giurisdizione penale si esplica nei confronti dei minori", e in
particolare connota "il trattamento del minore anche nella fase
esecutiva", così che il ricorso all'istituzione carceraria deve
essere considerato, per i minori, come ultima ratio (ancora sentenza
n. 125 del 1992, nonché sentenza n. 46 del 1978).
Così pure è costante nella giurisprudenza costituzionale
l'affermazione della esigenza che il sistema di giustizia minorile
sia caratterizzato fra l'altro dalla "necessità di valutazioni, da
parte dello stesso giudice, fondate su prognosi individualizzate in
funzione del recupero del minore deviante" (sentenze n. 143 del 1996,
n. 182 del 1991, n. 128 del 1987, n. 222 del 1983, n. 46 del 1978),
anzi su "prognosi particolarmente individualizzate" (sentenza n. 78
del 1989), questo essendo "l'ambito di quella protezione della
gioventù che trova fondamento nell'ultimo comma dell'art. 31 Cost."
(sentenze n. 128 del 1987, e n. 222 del 1983): vale a dire della
"esigenza di specifica individualizzazione e flessibilità del
trattamento che l'evolutività della personalità del minore e la
preminenza della funzione rieducativa richiedono" (sentenza n. 125
del 1992).
Siffatte esigenze, come è noto, hanno trovato larga espressione,
oltre che nella disciplina del nuovo processo penale minorile,
dettata con il d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448, anche a livello
internazionale. Così le "regole minime per l'amministrazione della
giustizia minorile" (c.d. regole di Pechino) di cui alla
dichiarazione di New York dell'ONU del 29 novembre 1985, al n. 8,
prevedono "un potere discrezionale appropriato a diversi livelli
dell'amministrazione della giustizia minorile", anche "nella fase
esecutiva"; e la convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New
York il 20 novembre 1989, e resa esecutiva in Italia con la legge 27
maggio 1991, n. 176, non solo riconosce al minore condannato "il
diritto ad un trattamento tale da favorire il suo senso della
dignità e del valorepersonale" e che tenga conto fra l'altro "della
necessità di facilitare il suo reinserimento nella società e di
fargli svolgere un ruolo costruttivo in seno a quest'ultima" (art.
40, comma 1), ma prescrive che la detenzione o l'imprigionamento di
un fanciullo devono "costituire un provvedimento di ultima risorsa ed
avere la durata più breve possibile" (art. 37, lettera b).
4. - Con le suddette esigenze costituzionalmente tutelate contrasta
irrimediabilmente il rigido automatismo insito nella norma impugnata,
che esclude, come si è detto, ogni valutazione discrezionale del
caso concreto, e impedisce l'adozione di misure alternative alla
detenzione in carcere per l'espiazione della pena convertita, anche
quando esse in concreto appaiano appropriate rispetto alla preminente
finalità di reinserimento sociale del giovane condannato, che può
risultare in tal modo frustrata. E ciò, si badi, pur quando
continuino a sussistere le condizioni generali alle quali la legge
subordina l'adozione delle misure alternative, le quali possono
proseguire anche se durante la loro esecuzione sopravvenga un titolo
di esecuzione di altra pena detentiva, purché, tenuto conto del
cumulo delle pene, permangano le condizioni di entità della pena da
scontare che la legge prevede per le diverse misure (art. 51-bis
della legge 26 luglio 1975, n. 354).
5. - La Corte ha già avuto occasione di sottolineare che "le
esigenze di recupero e di risocializzazione dei minori devianti e,
quindi, di accentuazione della funzione rieducativa della pena e di
differenziazione del loro trattamento rispetto a quello previsto per
gli adulti" restano "tuttora non integralmente soddisfatte" con
riferimento alla fase di esecuzione delle pene, data la perdurante
applicabilità ai minori delle norme dell'ordinamento penitenziario
generale, prevista dall'art. 79 della legge n. 354 del 1975 "fino a
quando non sarà provveduto con apposita legge", finora non emanata;
e che "l'assoluta parificazione tra adulti e minori" proprio nel
campo delle misure alternative alla detenzione "non è,
indubbiamente, in armonia" con i principi che debbono reggere questa
materia, risultandone compressa l'esigenza "di specifica
individualizzazione e flessibilità del trattamento" del condannato
minorenne (sentenza n. 125 del 1992).
A maggior ragione risulta in contrasto con le esigenze
riconducibili ai parametri costituzionali indicati una norma, come
quella impugnata, che - parificando a sua volta i condannati
minorenni a quelli adulti - introduce un ulteriore elemento di
rigidità e di automatismo, tale da precludere al condannato
l'accesso alle misure alternative pur in presenza delle condizioni
generali per esse previste, in forza di una presunzione assoluta di
"immeritevolezza" o di inadeguatezza della misura, che può avere
certamente, come si è detto, una sua ratio ma che nel caso dei
minori contraddice la necessità di dare preminenza alla finalità di
risocializzazione e di adattare il trattamento del condannato in
relazione a valutazioni e prognosi individualizzate e ancorate alla
concretezza del caso.
6. - La disposizione denunciata deve dunque essere dichiarata
costituzionalmente illegittima nella parte in cui si applica ai
condannati di età minore al momento della condanna.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 67 della legge
24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), nella parte
in cui si applica ai condannati minori di età al momento della
condanna.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 9 aprile 1997.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Onida
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 22 aprile 1997.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:1997:109 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte