Sentenza n. 109/2000
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 20/04/2000 · relatore Piero Alberto Capotosti
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2, commi 1 e 2,
della legge della Regione Campania 18 luglio 1991, n. 14 (Modifiche
ed integrazioni alla legge regionale 9 luglio 1984, n. 32
concernente: Istituzione del ruolo speciale della Giunta regionale ad
esaurimento del Personale della Formazione Professionale), promosso
con ordinanza emessa il 7 aprile 1998 dal Tribunale amministrativo
regionale della Campania sul ricorso proposto da G. M. ed altri
contro la Regione Campania, iscritta al n. 715 del registro ordinanze
1998 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 41,
prima serie speciale, dell'anno 1998.
Udito nella camera di consiglio dell'8 marzo 2000 il giudice
relatore Piero Alberto Capotosti.
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Il Tribunale amministrativo regionale della Campania,
sezione III di Napoli, ha sollevato, con ordinanza del 7 aprile 1998,
questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, commi 1 e 2,
della legge della Regione Campania 18 luglio 1991, n. 14 (Modifiche
ed integrazioni alla legge regionale 9 luglio 1984, n. 32
concernente: Istituzione del ruolo speciale della Giunta regionale ad
esaurimento del Personale della Formazione Professionale), in
riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione.
2. - L'ordinanza premette che alcuni dipendenti della Regione
Campania hanno adito il Tar, deducendo di essere stati inseriti nei
ruoli regionali con delibera della Giunta regionale del 25 luglio
1991, n. 5331 e di essere stati inoltre "inquadrati nei
corrispondenti livelli" con provvedimenti successivi a tale data. I
ricorrenti hanno, quindi, chiesto la condanna della Regione Campania
al pagamento delle somme che essi ritengono loro dovute a titolo di
differenze retributive dal 1° settembre 1986 - data dalla quale hanno
iniziato a prestare servizio - sino alla data del loro inquadramento
in ruolo, oltre interessi legali e maggior danno da svalutazione
monetaria.
Il giudice a quo sostiene che la fattispecie in esame è
disciplinata dall'art. 2 della legge Regione Campania n. 14 del 1991
che, a sua volta, si ricollega alla legge regionale 9 luglio 1984,
n. 32, la quale prevedeva l'inquadramento del personale con rapporto
di lavoro a tempo indeterminato addetto alla formazione professionale
ex art. 6, lettere b) e c), della legge regionale 30 luglio 1977,
n. 40 in un ruolo speciale della Giunta regionale, ad esaurimento. La
legge regionale n. 32 del 1984, precisa l'ordinanza, non ha però
"avuto attuazione, tant'è che essa è stata sostituita" dalla legge
regionale n. 14 del 1991. L'art. 1 di quest'ultima legge ha quindi
stabilito l'immissione in ruolo di detto personale, attuata con la
suindicata delibera della Giunta regionale n. 5331 del 25 luglio
1991, e l'art. 2 ha previsto che "il trattamento giuridico ed
economico" ad esso spettante, "dal 1° settembre 1986, data di
effettiva assunzione in servizio sino al 31 dicembre 1991, è quello
previsto dalla l. reg. 16 novembre 1989, n. 23" (comma 1), disponendo
altresì che "l'anzianità di servizio prestato a far data dal
1° settembre 1986 è considerata utile a tutti gli effetti" (comma
2).
Ad avviso del Tar, nel caso in esame sarebbe applicabile la norma
censurata la quale, permettendo di considerare l'anzianità di
servizio maturata dal 1° settembre 1986 come "utile a tutti gli
effetti" si porrebbe in contrasto con gli artt. 3 e 97 della
Costituzione. In particolare, il giudice a quo sostiene che la norma,
stabilendo il riconoscimento ai fini giuridici ed economici del
servizio comunque prestato anteriormente all'inquadramento in ruolo,
sulla base di rapporti giuridici della più varia natura, ed
estendendo il regime giuridico proprio del rapporto di pubblico
impiego di ruolo al rapporto non di ruolo, realizzerebbe
un'equiparazione arbitraria ed irragionevole di situazioni
disomogenee e, secondo principi più volte affermati dalla Corte,
violerebbe i canoni di ragionevolezza e buon andamento
dell'amministrazione (sentenze nn. 320 del 1997; n. 59 del 1996;
n. 380 del 1990).
3. - Non si sono costituite nel giudizio innanzi alla Corte le
parti del processo principale, né ha spiegato intervento il
Presidente della Giunta regionale della Campania. Considerato in diritto
1. - La questione di legittimità costituzionale, sollevata con
l'ordinanza indicata in epigrafe, concerne l'art. 2, commi 1 e 2,
della legge della Regione Campania 18 luglio 1991, n. 14, nella parte
in cui stabilisce il trattamento giuridico ed economico spettante al
personale docente e non docente della formazione professionale,
inserito nel ruolo del personale della Giunta regionale, nonché
dispone che "l'anzianità di servizio prestato a far data dal
1° settembre 1986 è considerata utile a tutti gli effetti". Invero,
l'art. 2, commi 1 e 2, della citata legge della Regione Campania
n. 14 del 1991, prevedendo il riconoscimento ai fini giuridici ed
economici del servizio a qualsiasi titolo prestato anteriormente
all'inquadramento in ruolo ed estendendo il regime giuridico proprio
del rapporto di pubblico impiego di ruolo al rapporto non di ruolo,
realizzerebbe, secondo il Tar per la Campania, un'equiparazione
arbitraria ed irragionevole di situazioni disomogenee, ponendosi
così in contrasto con gli artt. 3 e 97 della Costituzione.
2. - La questione è fondata.
La legge della Regione Campania n. 14 del 1991, cui appartengono
le disposizioni sottoposte al vaglio di legittimità costituzionale,
fa seguito alla precedente legge regionale 9 luglio 1984, n. 32, la
quale stabiliva, a determinate condizioni, l'inquadramento nel ruolo
regionale del personale docente e non docente della formazione
professionale, ma questa legge non ha avuto attuazione
amministrativa, come risulta espressamente anche dall'ordinanza di
rimessione.
La legge n. 14 del 1991 si collega dunque a quella normativa, in
quanto dispone l'immissione nel ruolo della Giunta regionale, con
decorrenza 1° gennaio 1992, della predetta categoria di personale, ma
contiene anche alcuni profili innovativi. Infatti una delle norme
censurate estende, con efficacia retroattiva, lo stesso trattamento
economico e giuridico goduto, dal 1° settembre 1986 al 31 dicembre
1991, dai dipendenti di ruolo della regione Campania al personale
della suddetta categoria che invece prestava servizio in quello
stesso periodo di tempo, cioè anteriormente all'immissione in ruolo,
in base ad altri tipi di rapporto di lavoro. La seconda delle norme
impugnate dispone invece che al medesimo personale sia riconosciuta
"a tutti gli effetti" l'anzianità di servizio prestato a "far data
dal 1° settembre 1986".
In riferimento al contenuto normativo delle disposizioni
censurate occorre ricordare che la giurisprudenza costituzionale, pur
riconoscendo, nell'ambito del principio del buon andamento e nei
limiti della ragionevolezza, la discrezionalità del legislatore nel
settore dell'organizzazione dei pubblici uffici, è tuttavia
costante, in tema di valutazione dei servizi pregressi, nel ritenere
contrastanti con il principio del buon andamento, canonizzato
nell'art. 97 della Costituzione, sia l'estensione del regime
giuridico ed economico proprio dell'impiego di ruolo a coloro che
erano, anteriormente al loro inquadramento, legati con
l'amministrazione da un rapporto di lavoro di diritto privato, sia
l'equiparazione, a tutti gli effetti, del servizio comunque prestato
a quello espletato nell'ambito di un rapporto di pubblico impiego di
ruolo (sentenze nn. 320 del 1997, 59 del 1996). La disciplina
legislativa che assume tale contenuto entra inoltre in contrasto
anche con l'art. 3 della Costituzione, poiché non solo viene a
determinare una irragionevole parificazione di situazioni
disomogenee, ma si risolve anche in una forma di ingiustificato
privilegio.
Alla luce di questo quadro giurisprudenziale risulta pertanto
evidente la illegittimità costituzionale delle norme in oggetto per
contrasto con gli artt. 3 e 97 della Costituzione, sotto il profilo
che irragionevolmente stabiliscono, con efficacia retroattiva, una
arbitraria assimilazione, "a tutti gli effetti", cioè sia quelli
retributivi, sia quelli relativi all'anzianità pregressa, tra il
complessivo trattamento giuridico ed economico spettante al personale
che era già di ruolo e quello spettante a coloro che, nello stesso
periodo di tempo, erano invece titolari di rapporti di lavoro di
diversa natura.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, commi 1 e
2, della legge della Regione Campania 18 luglio 1991, n. 14
(Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 9 luglio 1984, n. 32
concernente: Istituzione del ruolo speciale della Giunta regionale ad
esaurimento del Personale della Formazione Professionale).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 13 aprile 2000.
Il Presidente: Mirabelli
Il redattore: Capotosti
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 20 aprile 2000.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:2000:109 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte