Corte costituzionale

Ordinanza n. 1092/1988

Questione dichiarata infondata · depositata il 13/12/1988 · relatore Giovanni Conso

Norme in gioco

applicata al caso

usata come parametro

citata

  • art. 26legge 87/1953

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 175, quarto

comma, del codice penale, promossi con n. 2 ordinanze emesse il 27

ottobre 1987 dal Pretore di Palma di Montechiaro nei procedimenti

penali a carico di Di Mauro Vito e Lo Nobile Calogero, iscritte ai

nn. 154 e 155 del registro ordinanze 1988 e pubblicate nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 18, prima serie speciale, dell'anno

1988;

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 12 ottobre 1988 il Giudice

relatore Giovanni Conso;

Ritenuto che il Pretore di Palma di Montechiaro, con due ordinanze

del 27 ottobre 1987, ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della

Costituzione, questione di legittimità dell'art. 175, quarto comma,

del codice penale, "nella parte in cui fa divieto di concedere il

beneficio della non menzione della condanna nel certificato del

casellario giudiziario spedito a richiesta del privato, non per

ragione di diritto elettorale, nel caso di irrogazione della pena

accessoria della pubblicazione della sentenza di condanna per

emissione aggravata di assegni a vuoto";

e che in entrambi i giudizi è intervenuto il Presidente del

Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura

Generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata non

fondata;

Considerato che i giudizi riguardano un'identica questione e

vanno, quindi, riuniti;

e che la stessa questione è stata dichiarata manifestamente

infondata con ordinanze n. 888 del 1988 e n. 933 del 1988 e che nelle

ordinanze di rimessione non vengono addotti argomenti diversi

rispetto a quelli già esaminati dalla Corte;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 175, quarto comma, del codice penale,

sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Pretore

di Palma di Montechiaro con due ordinanze del 27 ottobre 1987.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 30 novembre 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CONSO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 13 dicembre 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1988:1092 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte