Corte costituzionale

Ordinanza n. 1099/1988

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 13/12/1988 · relatore Renato Dell'Andro

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 684 c.p.c.,

promosso con ordinanza emessa il 12 dicembre 1987 dal giudice

istruttore presso il Tribunale di Ancona nel procedimento civile

vertente tra S.n.c. Vecchi e Romagnoli contro Torelli Leone, iscritta

al n. 140 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 17, prima serie speciale, dell'anno

1988;

Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 9 novembre 1988 il Giudice

relatore Renato Dell'Andro;

Ritenuto che il giudice istruttore presso il Tribunale di Ancona,

con ordinanza 12 dicembre 1987, ha sollevato questione di

legittimità costituzionale dell'art. 684 c.p.c., nella parte in cui

subordina la revoca del sequestro conservativo ad opera del giudice

istruttore esclusivamente al versamento di idonea cauzione, sotto il

profilo che la concessione della misura cautelare (sequestro

conservativo) anteriormente al giudizio di merito ed inaudita altera

parte lascia il sequestrato in posizione processuale più debole

rispetto a quella del sequestrante per tutto il periodo di tempo che

intercorre fra l'instaurazione del giudizio di convalida e la sua

definizione con sentenza passata in giudicato;

che, secondo il giudice a quo, i dubbi di costituzionalità

della norma non risiedono nell'istituto della cauzione ma nel

subordinare il dissequestro esclusivamente al versamento della

cauzione stessa, inibendosi al giudice istruttore ogni valutazione

del fumus boni iuris e del periculum in mora riscontrati

nell'ordinanza o decreto presidenziale, e quindi ogni forma di

controllo sul merito del detto provvedimento, controllo al contrario

consentito al giudice istruttore ex artt. 648 e 645 c.p.c. in tema

d'opposizione a decreto ingiuntivo;

che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei

ministri chiedendo che la questione venga dichiarata inammissibile;

Considerato che il giudice a quo in sostanza chiede che, attraverso

l'intervento di questa Corte, sia introdotto nel sistema processuale

un nuovo istituto che, anteriormente o parallelamente al giudizio di

convalida del sequestro conservativo, preveda l'attribuzione al

giudice istruttore o ad altra autorità giudiziaria di autonomi

poteri di valutazione dei presupposti che legittimarono

l'autorizzazione, inaudita altera parte, al sequestro stesso;

che tutto ciò comporta ampie scelte discrezionali, che

competono esclusivamente al legislatore;

che, pertanto, la sollevata questione è manifestamente

inammissibile;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 684 c.p.c., sollevata dal

giudice istruttore presso il Tribunale di Ancona, con ordinanza 12

dicembre 1987.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 30 novembre 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: DELL'ANDRO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 13 dicembre 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1988:1099 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte