Sentenza n. 11/1957
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 26/01/1957 · relatore Giovanni Cassandro
Epigrafe
ha pronunziato la seguente SENTENZA nel giudizio promosso dal Presidente del Consiglio dei Ministri con
ricorso notificato il 20 marzo 1956, depositato nella cancelleria della
Corte costituzionale il 21 successivo ed iscritto al n. 44 del Registro
ricorsi 1956, per conflitto di attribuzione sorto a seguito della
circolare 7 novembre 1947, n. 657, dell'Assessore per le finanze della
Regione siciliana sulla "competenza a decidere ricorsi avverso le
ordinanze degli Intendenti di finanza che comminano pene pecuniarie".
Udita nell'udienza pubblica del 31 ottobre 1956 la relazione del
Giudice Giovanni Cassandro;
uditi il sostituto avvocato generale dello Stato Giuseppe Guglielmi
per il ricorrente e l'avv. Pietro Virga per la Regione siciliana.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - Con circolare del 7 novembre 1947, n. 657, l'Assessore alle
finanze della Regione siciliana disponeva che i ricorsi contro le
ordinanze degli Intendenti di finanza irroganti pene pecuniarie ai
sensi del titolo V della legge 7 gennaio 1929, n. 4 (artt. 55 - 59),
dovessero essere inoltrati non più al Ministero delle finanze, ma
all'Assessore regionale. L'impartita disposizione era motivata col
richiamo generico all'ordinamento della Regione siciliana, alla
competenza che ne deriverebbe in materia all'Assessore, e
all'attuazione che dell'ordinamento regionale si sarebbe avuta dal 25
maggio 1947. Contro questa circolare lo Stato ha sollevato davanti a
questa Corte conflitto di attribuzione con ricorso notificato al
Presidente della Giunta regionale siciliana il 20 marzo 1956, chiedendo
che venga dichiarata l'incompetenza della Regione e in conseguenza
annullata la circolare sopra ricordata per violazione degli artt. 14,
15 e 17 dello Statuto siciliano nonché degli artt. 23 e 119 della
Carta costituzionale in riferimento all'art. 36 dello Statuto.
La difesa della Regione ha eccepito preliminarmente la
irricevibilità di questo e di altri ricorsi analoghi, perché essi
sono stati notificati nei termini soltanto al Presidente della Giunta
regionale, un'autorità non competente nel caso in esame, e non
all'Assessore delle finanze il quale ha emanato il provvedimento. La
tesi si fonda sull'interpretazione dell'art. 7 del R.D. 17 agosto 1907,
n. 640, in connessione con l'art. 22 della legge 11 marzo 1953, n. 87,
che indica quali norme da osservare, nel procedimento davanti alla
Corte costituzionale, anche quelle del regolamento per la procedura
davanti al Consiglio di Stato, "in quanto applicabili". La norma
contenuta nell'art. 23 della stessa legge 11 marzo 1953, che impone la
notifica al Presidente della Giunta regionale, troverebbe applicazione
soltanto nei giudizi di legittimità costituzionale delle leggi, non in
quelli aventi per oggetto "atti particolari" di autorità regionali,
per i quali avrebbe vigore la riserva dell'art. 41 sempre della legge
11 marzo 1953, il quale, pur richiamando le norme dell'art. 23, ne
condiziona l'osservanza, nei casi di conflitto di attribuzione, alla
loro concreta applicabilità: applicabilità che qui, secondo la difesa
della Regione, non si avrebbe.
2. - Ma il ricorso sarebbe inammissibile anche per altri motivi.
Nell'ipotesi, infatti, che l'atto impugnato sia stata emanato sulla
base dell'art. 20, primo comma, seconda parte, dello Statuto, ma senza
il rispetto delle leggi dello Stato e delle direttive del Governo, -
che è una delle tesi dell'Avvocatura dello Stato -, si avrebbe una
violazione di legge in senso stretto, non deducibile in questa sede. Se
poi quell'art. 20, nella parte richiamata, configurasse un'attività
amministrativa della Regione di carattere "statale delegato", che è
anche tesi della Avvocatura, si avrebbe conflitto tra due organi dello
Stato con conseguente incompetenza della Corte costituzionale. E alla
stessa conclusione si dovrebbe pervenire, considerando la natura
dell'atto dell'Assessore regionale per le finanze che è una circolare
e dunque un atto interno, impugnabile soltanto insieme con gli atti
esterni emessi sul suo fondamento.
3. - L'Avvocatura dello Stato nel respingere l'eccezione di
irricevibilità, che essa preferisce qualificare inammissibilità,
sostiene:
1) che il rinvio al solo regolamento di procedura del Consiglio di
Stato non sarebbe sufficiente a ritenere applicabili agli speciali
giudizi regolati dalla legge 11 marzo 1953 le norme delle leggi sul
Consiglio di Stato;
2) che le regole che precisano i soggetti legittimati ad agire e a
contraddire non potrebbero essere contenute in un regolamento;
3) che il rinvio dell'art. 22 della legge dell'11 marzo 1953 è un
rinvio da limitare alle forme degli atti e non da estendere alla
determinazione dei soggetti del processo che coincidono con i titolari
della pretesa costituzionale;
4) che l'art. 39 della legge 11 marzo 1953 in relazione anche con
gli articoli 127 della Costituzione, 2 della legge costituzionale 9
febbraio 1948, n. 1, enuncerebbero con carattere di assoluta
tassatività i soggetti e gli organi legittimati ad agire e a
contraddire nei giudizi davanti alla Corte costituzionale.
4. - Nel merito del ricorso lo Stato ha sostenuto la tesi che in
materia tributaria alla Regione siciliana, come si evince dagli artt.
14, 15 e 17 dello Statuto, non spetti potestà legislativa né primaria
né concorrente e che in conseguenza la Regione non ha una potestà
amministrativa "propria". Codesta potestà non potrebbe ricavarsi
nemmeno dall'art. 36 dello Statuto, sia perché la norma che vi è
contenuta non può interpretarsi nel senso di riconoscere alla Regione
una qualsiasi competenza legislativa in materia tributaria o se mai
una, limitata ai tributi propri della Regione, sia perché anche se
fosse accoglibile la tesi contraria, l'art. 20 dello Statuto siciliano
col richiamo tassativo alle materie elencate negli artt. 14, 15 e 17
dello Statuto toglierebbe ogni fondamento alla pretesa potestà
amministrativa della Regione in materia tributaria. Infine non potrebbe
essere invocata nemmeno l'ultima parte del primo comma dell'art. 20,
dove è detto che il Presidente e gli Assessori regionali svolgono
sulle materie non comprese negli artt. 14, 15 e 17 una attività
amministrativa secondo le difettive del Governo dello Stato, perché
queste direttive non sono state ancora impartite.
5. - In particolare per quello che riguarda l'oggetto del presente
giudizio, la difesa dello Stato insiste sul punto che deve essere
respinto il principio che organi regionali possano decidere ricorsi
gerarchici impropri contro i provvedimenti degli Intendenti di finanza
che sono e restano organi statali e che le norme sul contenzioso
tributario, e tra esse quelle che attribuiscono al Ministro delle
finanze la competenza a decidere i ricorsi contro i provvedimenti degli
Intendenti di finanza che condannino a pene pecuniarie ai sensi della
legge 7 gennaio 1929, n. 4, enuncerebbero principi generali di
carattere processuale e contenzioso, che non potrebbero essere derogati
da leggi regionali e che ad ogni modo in concreto non sono stati
derogati da leggi regionali.
6. - Dal canto suo la difesa della Regione sostiene che in materia
tributaria la Regione siciliana ha una sua potestà legislativa
primaria ed esclusiva in base all'art. 36 dello Statuto, che questa
potestà legislativa porta con sé come logico corollario un'analoga
potestà amministrativa senza bisogno di chiamare in causa l'art. 20
dello Statuto siciliano, ma per virtù di un principio generale che
trova applicazione e nell'art. 118 della Costituzione e nel medesimo
art. 20.
Subordinatamente, il potere amministrativo tributario della Regione
può trovare fondamento proprio nell'art. 20 ora citato, sia perché
questo potere potrebbe farsi discendere dalla potestà legislativa
conferita alla Regione dalla lett. i dell'art. 17 dello Statuto, sia
perché potrebbe ritenersi compreso nelle "altre materie" di cui alla
ultima parte del primo comma del ripetuto art. 20. Né varrebbe
obiettare che per l'esercizio della attività amministrativa in queste
materie occorrono le direttive del Governo dello Stato, sia perché qui
sarebbe prevista un'attività amministrativa decentrata, non delegata,
sia perché le direttive del Governo - limite e non condizione di tale
attività -, si possono dedurre, come per ogni altro atto
discrezionale, dalla legislazione e dal generale indirizzo
politico-amministrativo.
In via più subordinata ancora, il richiamo all'art. 20 sarebbe
sufficiente a legittimare una competenza amministrativa della Sicilia
di carattere generale, e per l'esecuzione delle leggi regionali e per
l'esecuzione delle leggi dello Stato.
7. - Quanto all'oggetto più specifico del conflitto di
attribuzione che si discute, la difesa della Regione afferma che non è
stato mai contestato il carattere amministrativo né delle ordinanze
emesse dagli Intendenti di finanza irroganti la sanzione amministrativa
della pena pecuniaria, né dei decreti emessi dal Ministro delle
finanze per la decisione dei ricorsi relativi, e che, perciò, non si
tratta di materia la quale, per la sua natura giurisdizionale, debba
essere sottratta alla competenza della Regione. Considerato in diritto :
1. - La Corte ha già respinto con sentenza n. 9 in data 17 gennaio
1957 l'eccezione d'irricevibilità sollevata dalla Regione siciliana
sul fondamento che il ricorso non è stato notificato alla autorità
che ha emanato il provvedimento, vale a dire all'Assessore regionale
delle finanze, ed ha pure respinto con la medesima sentenza l'altra
eccezione d'inammissibilità formulata dalla Regione sulla base di due
argomenti della difesa dello Stato, secondo la quale il caso in esame
sarebbe un caso di violazione di legge o configurerebbe un conflitto
tra due organi dello Stato. Queste eccezioni, riproposte nel presente
giudizio nei medesimi termini che in quello sopra ricordato, devono
essere parimenti respinte.
2. - La Corte non ritiene nemmeno che possa essere accolta la
eccezione d'inammissibilità del ricorso dello Stato per la natura del
provvedimento dell'Assessore delle finanze: una circolare e pertanto un
atto interno dell'amministrazione regionale, impugnabile, se mai,
soltanto insieme con gli atti esterni emanati conseguentemente. La
natura dei conflitti di attribuzione e il modo della loro risoluzione,
che consiste nella delimitazione delle rispettive sfere di competenza
dello Stato e della Regione, in relazione alla materia oggetto
dell'atto impugnato, comporta che qualsiasi atto dello Stato o della
Regione è idoneo a configurare tale conflitto, come è confermato dal
fatto che la pronunzia intorno alla validità dell'atto è considerata
dalla legge soltanto come conseguenza eventuale della dichiarazione di
competenza (art. 38, legge 11 marzo 1953, n. 87) e dalla lettera
dell'art. 39 della legge 11 marzo 1953, n. 87, il quale parla
genericamente di "atto" dello Stato o della Regione che invada "la
sfera di competenza assegnata allo Stato ovvero ad altra Regione".
D'altra parte, la circolare dell'Assessore delle finanze, che è stata
occasione del presente conflitto di attribuzione, soltanto
impropriamente viene definita atto interno dell'amministrazione
regionale. Essa, infatti, non esaurisce la sua efficacia nell'ambito
dell'amministrazione regionale, ma, disponendo che i ricorsi contro le
ordinanze degli Intendenti di finanza irroganti pene pecuniarie debbano
essere inoltrati all'Assessore regionale (e non più al Ministro delle
finanze), regola direttamente il comportamento dei cittadini nei
confronti della pubblica amministrazione. Si dovrebbe pertanto
considerarla piuttosto che circolare, regolamento sotto veste o in
forma di circolare.
3. - Per quel che riguarda la costituzionalità della competenza
dell'Assessore delle finanze a giudicare sui ricorsi contro le
ordinanze degli Intendenti di finanza, che rappresenta l'oggetto
specifico del presente giudizio, la Corte deve richiamarsi a quanto
già stabilito in tema di competenza legislativa e amministrativa della
Regione siciliana in materia tributaria con la più volte ricordata
sentenza n. 9. Da quanto è stato affermato in quell'occasione discende
che la mancanza di esplicite norme regolanti il passaggio di funzioni e
di organi dello Stato all'organizzazione amministrativa della Regione
vieta che gli organi regionali possano esercitare competenze
amministrative spettanti allo Stato sulla base delle leggi vigenti. E
poiché nella materia che è oggetto del presente conflitto di
attribuzione tali norme non sono state emanate, deve ritenersi tuttora
in vigore la competenza dello Stato e deve in conseguenza dichiararsi
la nullità della circolare assessoriale n. 657.
Non occorre, pertanto, esaminare ai fini del presente giudizio la
tesi della difesa dello Stato che le norme della legge 7 gennaio 1929,
n. 4 (artt. 55 - 59), le quali regolano i provvedimenti degli
Intendenti di finanza irroganti pene pecuniarie, pongono principi di
carattere processuale e contenzioso, che non possono essere derogati da
leggi regionali.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
respinte le eccezioni di inammissibilità della Regione;
dichiara la competenza dello Stato nella materia oggetto della
circolare impugnata e
annulla la circolare dell'Assessore per le finanze della Regione
siciliana 7 novembre 1947, n. 657.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale Palazzo
della Consulta, il 18 gennaio 1957.
ENRICO DE NICOLA - GAETANO AZZARITI
- GIUSEPPE CAPPI - TOMASO PERASSI -
GASPARE AMBROSINI - ERNESTO
BATTAGLINI - MARIO COSATTI -
FRANCESCO PANTALEO GABRIELI -
GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO
PAPALDO - MARIO BRACCI - NICOLA
JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO
PETROCELLI - ANTONIO MANCA.
ECLI:IT:COST:1957:11 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte