Sentenza n. 11/1959
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 09/03/1959 · relatore Mario Bracci
Norme in gioco
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale della legge regionale
sarda 30 marzo 1957, contenente "Disposizioni relative all'esercizio
della caccia", promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei
Ministri, notificato il 5 luglio 1958, depositato nella cancelleria
della Corte costituzionale il 9 luglio 1958 ed iscritto al n. 19 del
Registro ricorsi 1958.
Udita nell'udienza pubblica del 4 febbraio 1959 la relazione del
Giudice Mario Bracci;
uditi il sostituto avvocato generale dello Stato Raffaello
Bronzini, per il Presidente del Consiglio dei Ministri, e gli avvocati
Egidio Tosato e Pietro Gasparri, per la Regione autonoma della
Sardegna.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
La legge regionale sarda 30 marzo 1957, contenente "Disposizioni
relative all'esercizio della caccia", è costituita da 5 articoli.
Col primo si sancisce che "fino a quando non sarà approvata
un'apposita legge regionale, si applicheranno in Sardegna le norme del
T.U. approvato col R.D. 5 giugno 1939, n. 1016, e successive
modificazioni, escluse quelle di cui al tit. II, cap. lo del D.P.R. 1
giugno 1955, n. 987".
Col secondo si dispone che le funzioni esercitate dal Ministero o
dal Ministro dell'agricoltura, in forza del R.D. 5 giugno 1939, n.
1016, saranno esercitate rispettivamente dall'Assessorato e
dall'Assessore all'agricoltura della Regione: contro i provvedimenti
dell'Assessore è dato ricorso alla Giunta regionale, ai sensi
dell'art. 41 dello Statuto.
Col terzo è data facoltà all'Amministrazione regionale di
delegare in tutto o in parte agli enti locali l'esercizio delle
funzioni amministrative nelle materie di cui alla legge in esame.
Col quarto è disposto che, in caso di delega, gli enti locali
devono presentare annualmente all'Amministrazione regionale, entro il
luglio, i programmi preventivi relativi alle funzioni delegate ed entro
il febbraio i rendiconti delle spese sostenute.
Col quinto è stabilito che le spese per l'applicazione della legge
facciano carico al cap. 84 dello stato di previsione del bilancio
regionale 1957 e successivi esercizi.
Questa legge, rinviata alla Regione dal Governo, ai sensi dell'art.
127 della Costituzione e riapprovata dal Consiglio regionale, è stata
impugnata dal Presidente del Consiglio con ricorso 5 luglio 1958,
depositato il 9 luglio detto, in ordine a deliberazione del Consiglio
dei Ministri 3 luglio 1958.
I motivi del ricorso sono quattro. Col primo motivo è denunziata
l'illegittimità costituzionale dell'art. 1 della legge regionale sopra
citata per violazione dell'art. 57 dello Statuto per la Sardegna.
Secondo il Governo, la Regione poteva sostituire norme proprie alle
norme statali in materia di caccia, ma non poteva né recepire le leggi
statali, né escludere l'efficacia di alcune fra queste leggi dal
territorio regionale, né, tanto meno, fare rivivere norme statali
abrogate. Perciò sarebbe illegittimo l'art. 1 che recepisce in parte
il D.P.R. 10 giugno 1955, n. 987, mentre per altra parte lo esclude e
che fa rivivere le norme abrogate del R.D. 5 giugno 1939.
La Regione autonoma della Sardegna, che ha depositato in
cancelleria le controdeduzioni il 23 luglio 1958, costituendosi
regolarmente in persona del suo Presidente in ordine a deliberazione
della Giunta 11 luglio 1958, ha replicato su questo punto che la
doglianza governativa è infondata perché la Regione, lungi dal
recepire la legge statale, ha esercitato il proprio potere legislativo
adottando un sistema che in parte coincide con le leggi statali e in
parte ne diverge.
Col secondo motivo è denunziata l'illegittimità dello stesso art.
1 per violazione dell'art. 6 dello Statuto sardo, nonché dell'art.
118, comma primo, e disp. trans. VIII della Costituzione. Il Governo
della Repubblica ricorrente ritiene che in ogni caso la Regione non
potesse escludere l'applicabilità del D.P.R. n. 987 del 1955 sul
decentramento autarchico alle amministrazioni provinciali di alcune
funzioni in materia di caccia, perché il principio del decentramento
amministrativo delle funzioni d'interesse esclusivamente locale verso
le provincie e i comuni, sancito dal l'art. 118 della Costituzione e
dall'art. 6 dello stesso Statuto sardo, limita la legislazione
regionale in materia di competenza amministrativa della Regione.
La Regione, oltre a contestare l'esistenza del principio
costituzionale affermato ex adverso, osserva che proprio l'art. 75 del
D.P.R. n. 987 del 1955 fa "salva la competenza attribuita nelle materie
disciplinate dal presente decreto alle Regioni a statuto speciale ai
sensi e nei limiti dei rispettivi statuti".
Col terzo motivo il Governo, richiamandosi alla giurisprudenza
della Corte costituzionale, denuncia l'illegittimità dell'art. 3 della
legge citata per violazione dell'art. 118, ultimo comma, della
Costituzione e 44 dello Statuto sardo, in relazione all'art. 39 della
legge 10 febbraio 1953, n. 62. La delega non potrebbe avvenire in
maniera generica, senza indicazione delle funzioni che s'intendono
delegare, e sarebbe di competenza del potere legislativo: questi
principi sarebbero violati dall'art. 3 che parla di "funzioni
amministrative nella materia di cui alla presente legge" e di facoltà
di delega da parte dell'"Amministrazione regionale". Eccepisce la
Regione che nessuna norma costituzionale impone che per la delega di
poteri amministrativi regionali si debba fare ricorso alla legge: una
norma in questo senso è soltanto nella legge 10 febbraio 1953, n. 62,
che è legge ordinaria.
Col quarto motivo il Governo lamenta l'illegittimità
costituzionale dell'art. 5 della legge citata per violazione dell'art.
81 della Costituzione, dell'art. 41 delle norme d'attuazione dello
Statuto sardo e dell'art. 50, comma secondo, della legge sulla
contabilità generale dello Stato R.D. 18 novembre 1923, n. 2440.
Secondo il ricorrente, il capitolo 84 del bilancio regionale 1957,
richiamato dall'art. 5 della legge, è uno stanziamento destinato ad
altri scopi, che non può servire per copertura a nuovi oneri
finanziari della Regione.
Replica la Regione che questo motivo non può essere fatto valere
con la procedura dell'art. 33 dello Statuto (impugnazione prima della
promulgazione della legge) che prevede soltanto il caso dell'invasione
della competenza statale, del tutto estraneo al quarto motivo del
ricorso governativo. Inoltre il richiamo all'art. 50 della legge di
contabilità generale sarebbe fuori luogo perché questa norma si
riferisce ai singoli atti amministrativi di spesa e non alle leggi.
D'altra parte non sarebbe dimostrato che la legge in esame importi
necessariamente nuovi o maggiori spese: in ogni caso si tratterebbe di
spese ipotetiche (rimborsi agli enti locali) e non obbligatorie, alle
quali del resto si potrebbe provvedere nei limiti dello stanziamento
del capitolo.
Ambedue le parti hanno presentato successivamente una memoria
defensionale ciascuna.
La difesa dello Stato ha illustrato il ricorso ed ha replicato alle
eccezioni avversarie, insistendo soprattutto sul punto che lo Statuto
per la Sardegna costituirebbe ostacolo alla modificazione da parte
della Regione del D.P.R. n. 987 del 1955 e sul punto che la delega
regionale delle funzioni amministrative agli enti locali in materie
specifiche dovrebbe avvenire per legge, con determinazione dei criteri
direttivi e con regolamento dei reciproci rapporti finanziari.
La difesa della Regione ha insistito nelle proprie repliche,
illustrando preliminarmente l'imbarazzante situazione creata alla
Regione dal D.P.R. 10 giugno 1955, n. 987, che determinò la legge
regionale impugnata, verosimilmente transitoria, e analizzando più
profondamente i vari aspetti delle questioni. Fra l'altro ha segnalato
che le disposizioni in esame altro non sarebbero che una legge
regionale per la caccia, modellata nel suo contenuto, salvo le
modifiche di alcuni articoli, sulla legislazione statale del 1939.
Quanto alla delegazione è stato osservato che, in realtà, nella
disposizione impugnata non si avrebbe una delega, ma, semmai,
un'autorizzazione fatta all'Amministrazione regionale di delegare le
sue funzioni in materia di caccia.
All'udienza del 4 febbraio i difensori delle parti hanno illustrato
oralmente le tesi sostenute negli scritti difensivi. Considerato in diritto :
1. - Secondo la difesa dello Stato la legge regionale impugnata
tende a dare efficacia in Sardegna a norme della legislazione statale
che già sono efficaci per se stesse; a privare d'efficacia norme del
pari statali che sono attualmente in vigore e a richiamare in vita
norme della legislazione dello Stato che sono state abrogate dal
legislatore nazionale. Sotto questi profili la legge regionale 30 marzo
1957, contenente disposizioni relative all'esercizio della caccia,
sarebbe costituzionalmente illegittima e la difesa dello Stato richiama
a sostegno della propria tesi i principi che in altre occasioni la
Corte ha avuto occasione d'affermare al riguardo.
In realtà questi richiami alla giurisprudenza della Corte
(sentenza n. 6 del 1957) in materia di rapporti fra legislazione
statale e legislazione regionale sono, nel caso, del tutto fuori luogo.
Di fatto è vero che il contenuto della norma dell'art. 1 della
legge impugnata è tratto, mediante rinvio, da leggi statali in vigore
o abrogate e con esclusione di una parte della legislazione statale
sulla caccia, attualmente in vigore, ma dal punto di vista giuridico la
legge in esame ha totalmente escluso dal territorio della Regione
autonoma della Sardegna la legislazione statale in materia di caccia,
sostituendovi la propria.
In Sardegna nessuna legge regionale sulla caccia era stata emanata
fino all'entrata in vigore del D.P.R. 10 giugno 1955, n 987, sul
decentramento dei servizi amministrativi del Ministero
dell'agricoltura. Perciò era in vigore la legge statale T.U. 5 giugno
1939, n. 1016, con le successive modificazioni e l'attività
amministrativa relativa era svolta dagli organi regionali, in luogo di
quelli statali, in virtù dell'art. 6 del D.P.R. 19 maggio 1950, n.
327. Ma quando è entrato in vigore il D.P.R. n. 987 del 1955, che
decentra alle provincie gran parte delle funzioni amministrative
statali sulla caccia e che porta notevoli modificazioni al T.U. 1016
del 1939, la Regione ha emanato una legge propria, ritenendo,
evidentemente, che la legislazione statale non fosse più adeguata agli
interessi regionali. Con questa legge la Regione ha fatto propria la
sostanza di molte norme della disciplina statale sulla caccia anteriore
al D.P.R. 987 del 1955, sostituendo però, formalmente, la legislazione
regionale alla legislazione statale.
Si tratta perciò di legislazione regionale mediante rinvio a
quella parte della legislazione dello Stato che la Regione ha ritenuto
fornisse un'opportuna tutela agli interessi regionali, con esclusione
della parte ritenuta inopportuna. Quindi non si pone alcun problema
d'interferenza della legge regionale sull'efficacia della legge
statale, perché trattasi di rinvio meramente materiale; la volontà
della legge in esame è soltanto regionale.
Poiché si verte in materia di legislazione regionale che incontra
soltanto i limiti della Costituzione e dei principi dell'ordinamento
giuridico dello Stato (art. 3, lett. i, dello Statuto speciale, legge
costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3), la produzione di norme
regionali mediante rinvio parziale alle leggi dello Stato è da
ritenersi costituzionalmente legittima.
Potrebbe osservarsi, come fu osservato dal Governo della Repubblica
in occasione del rinvio della legge all'Assemblea regionale sarda, che
sembra inopportuna una regolamentazione provvisoria e frammentaria
della caccia in Sardegna mentre è in corso di esame la preannunziata
legge regionale che disciplina completamente la materia. E potrebbe
aggiungersi che la potestà legislativa primaria della Regione ha
ragione di essere in quanto venga effettivamente esercitata e venga
esercitata in modo da dare agli interessi, che le leggi costituzionali
ritengono caratteristicamente regionali, una disciplina particolare, e
organicamente studiata secondo le condizioni proprie della Regione e ad
essi perfettamente adeguata.
Ma questi rilievi, a prescindete dalla giustificazione dell'urgenza
della legge, data nel caso dalla difesa della Regione, sono
d'opportunità e non hanno rilevanza circa la legittimità
costituzionale delle norme.
2. - È del pari infondato il secondo motivo del ricorso
governativo che lamenta la violazione dell'art. 118 della
Costituzione, in quanto la legge regionale impugnata non avrebbe potuto
modificare le norme statali sul decentramento alle provincie delle
funzioni amministrative in materia di caccia. Difatti, secondo il
citato art. 118, l'attribuzione alle provincie, ai comuni ed agli altri
enti locali delle funzioni amministrative d'interesse puramente locale
è riservata alle leggi della Repubblica anche per le materie elencate
nell'art. 117 della Costituzione, fra le quali è compresa la caccia.
La Corte non ritiene che vi sia un principio costituzionale che
riservi alla legislazione' statale il decentramento a favore degli enti
locali delle funzioni amministrative d'interesse esclusivamente locale
della Regione autonoma della Sardegna nelle materie dell'art. 3 dello
Statuto.
Il richiamo all'art. 118 della Costituzione non è decisivo. Senza
escludere che in questa disposizione possano ravvisarsi anche anticipi
valevoli per le autonomie regionali in generale, non vi è dubbio che
la norma invocata, strettamente collegata con l'art. 117 della
Costituzione, riguarda essenzialmente le regioni a statuto comune.
Per la Sardegna la materia del decentramento delle funzioni
amministrative a favore degli enti locali è disciplinata dall'art. 6
dello Statuto speciale, successivo alla Costituzione e approvato con
legge costituzionale, che non dispone alcuna riserva di legge statale a
questo riguardo. Ciò, del resto, è del tutto logico perché le
autonomie regionali speciali sono più vaste di quelle ordinarie in
quanto non sono inquadrate da leggi dello Stato che fissano i principi
fondamentali della legislazione regionale e perché "la specialità"
dell'autonomia consiste anche nel fatto che, mentre gli statuti
speciali possono essere modificati soltanto con legge costituzionale,
gli statuti comuni sono modificati con semplice deliberazione del
consiglio regionale, approvata con legge della Repubblica (art. 123
Cost.). Ciò spiega perché con legge ordinaria non si possono
sottrarre alla Regione autonoma della Sardegna una parte delle funzioni
amministrative, di sua spettanza statutaria, per assegnarle agli enti
locali. Questo subdecentramento, ove non avvenga con legge
costituzionale, è in Sardegna di competenza legislativa regionale.
Questa è del resto l'interpretazione del legislatore statale.
Dalle leggi di delega 11 marzo 1953, n. 150, e 18 giugno 1954, n. 343,
che concernono la delega legislativa al Governo per l'attribuzione di
funzioni "statali" d'interesse esclusivamente locale alle provincie, ai
comuni e agli altri enti locali, si evince chiaramente che questo
decentramento amministrativo è previsto soltanto per il territorio
delle future regioni a statuto comune, in attesa che si attui
l'ordinamento regionale ordinario e con esclusione del territorio delle
regioni a statuto speciale.
Difatti l'art. 4 della legge di delega n. 150 del 1953 dispone che
le norme delegate dovranno tendere a decentrare agli enti indicati
nell'art. 1 funzioni "statali" d'interesse esclusivamente locale, delle
quali non si ritenga "essenziale" l'applicazione da parte di "organi
diretti dell'amministrazione dello Stato" e per le quali l'attribuzione
ad organi degli enti locali permetta una più appropriata valutazione
degli interessi pubblici ed un più sollecito loro soddisfacimento.
Inoltre, secondo l'art. 5, "le norme delegate, da emanarsi ai sensi
della presente legge, potranno essere modificate, attuandosi
l'ordinamento regionale, dalle leggi che la Regione emetterà nei
limiti della sua competenza per la disciplina delle deleghe previste
dall'art. 118 della Costituzione". (Dal che si desume che anche le
Regioni a statuto comune potranno modificare le norme statali sul
decentramento amministrativo).
Infine l'art. 73 del D.P.R. n. 987 del 1955 dispone: "Resta salva
la competenza attribuita nella materia disciplinata dal presente
decreto alle Regioni ad autonomia speciale, ai sensi e nei limiti dei
rispettivi statuti".
In Sardegna, nel 1953-54, l'ordinamento regionale era già stato
attuato e l'autonomia della Regione era in pieno vigore e svolgimento.
Le valutazioni relative all'essenzialità delle funzioni da riservarsi
allo Stato erano state fatte in sede d'approvazione dello Statuto
speciale e le funzioni amministrative in materia di caccia non erano
più "statali", ma regionali, perché erano già passate alla Regione
che le esercitava per la totalità ai sensi dell'art. 6 dello Statuto e
dell'art. 6 del D.P.R. 19 maggio 1950 n. 327, contenente norme
d'attuazione dello Statuto stesso.
3. - La norma della legge regionale impugnata, (art. 3) che ha
dato luogo al terzo motivo del ricorso del Governo della Repubblica, è
così formulata "L'Amministrazione regionale può delegare in tutto o
in parte agli enti locali l'esercizio delle funzioni amministrative
nelle materie di cui alla presente legge".
La difesa dello Stato interpreta l'articolo nel senso che in virtù
di questa norma la delegazione delle funzioni dell'Amministrazione
regionale agli enti locali possa avvenire senz'altro mediante atti
amministrativi e ritiene che ciò sia costituzionalmente illegittimo
perché dall'art. 118 della Costituzione e dall'art. 39 della legge 10
febbraio 1953, n. 62, si desumerebbe che il potere di delegazione è di
esclusiva competenza legislativa.
La Corte ritiene che, a prescindere dai richiami all'art. 118 della
Costituzione e 39 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, il rilievo della
difesa dello Stato sia giusto.
L'art. 44 dello Statuto per la Sardegna riproduce il testo
dell'art. 118 della Costituzione con l'unica variante che sono indicati
genericamente gli enti locali e non anche, in modo particolare, i
comuni e le provincie. Ma poiché nell'uno come nell'altro caso la
Regione deve esercitare "normalmente" le sue funzioni amministrative
delegandole agli enti locali, è da ritenersi che lo Statuto speciale
per la Sardegna e l'art. 118 della Costituzione s'ispirino alla stessa
esigenza, che cioè le autonomie regionali non debbano provocare un
accentramento regionale in luogo di un accentramento statale e che
debba essere evitato, per quanto possibile, il costituirsi d'una
cospicua burocrazia regionale.
D'altra parte la delegazione è istituto eccezionale nel campo del
diritto amministrativo per il principio dell'istituzionalità delle
competenze dal quale deriva, fra l'altro, che le funzioni debbono
essere effettivamente esercitate, di solito, dall'organo al quale sono
attribuite dall'ordinamento giuridico. Ciò spiega perché nei casi
eccezionali previsti dalla legge, in cui occorre che comunque una
funzione sia effettivamente esercitata, la delegazione ha luogo per
atto amministrativo, quasi intuitu personae. Ma nel caso della
delegazione regionale, quando "normalmente" le funzioni debbono essere
esercitate da soggetti diversi dal titolare delle funzioni stesse, già
previsti dalla legge costituzionale, cioè dagli enti locali in luogo
della Regione, sembra logico che la delegazione debba avvenire mediante
attribuzione di competenze in via generale, preventiva ed astratta,
durevolmente e secondo una disciplina che tenga conto dei principi
propri di questa materia, caratteristici del nostro sistema regionale,
che la Corte ha già avuto occasione di ricordare (sentenza n. 39 del
1957).
A ciò si addice evidentemente la legge, anche per l'esigenza della
certezza del diritto, salvo che la Regione voglia esercitare le proprie
funzioni valendosi semplicemente degli uffici degli enti locali.
Vero è che gli artt. 3 e 4 della legge regionale in esame sono
norme legislative che prevedono la delegazione delle funzioni in
materia di caccia dalla Regione agli enti locali e che, in un certo
senso, disciplinano questa delegazione o "l'autorizzazione alla
delegazione", come preferisce definirla la difesa della Regione. Ma
l'art. 3, considerato alla stregua dei principi in materia di
delegazione regionale, è manifestamente illegittimo perché non indica
quali siano gli enti locali destinatari della delegazione e non
contiene nessuna determinazione né delle funzioni regionali in materia
di caccia che sono oggetto della delegazione, né dei criteri direttivi
ai quali gli enti delegati dovranno uniformarsi. Le direttive di
carattere finanziario contenute nell'art. 4 sono legittime, ma del
tutto insufficienti per la disciplina legislativa della delegazione.
4. - Quanto al quarto motivo, l'eccezione d'incompetenza, sollevata
dalla Regione, è del tutto infondata.
La Corte ha già affermato, con la sua sentenza n. 38 del 1957,
che tutte le questioni di legittimità costituzionale delle leggi
regionali sono comprese nella competenza della Corte costituzionale.
Nel merito questo motivo del ricorso del Governo della Repubblica
non è però fondato: l'art. 5 impugnato non ha violato l'art. 81 della
Costituzione e tanto meno l'art. 41 delle norme d'attuazione dello
Statuto per la Sardegna.
Come già è stato osservato sopra, la Regione esercitava tutte le
funzioni amministrative in materia di caccia fino dal 1950 in virtù
dell'art. 6 del D.P.R. 19 maggio 1950, n. 327, contenente norme
d'attuazione dello Statuto speciale per la Sardegna.
Perciò la nuova legge non ha portato alcun onere nuovo, tenuto
anche conto che, secondo l'interpretazione adottata dalla Corte,
nessuna delegazione potrà avere luogo a favore degli enti locali - e
quindi nessun onere della Regione per regolare i rapporti finanziari
con gli enti stessi - finché non sopravvenga una legge regionale che
disciplini ed effettui queste delegazioni.
Perciò non può essere contestata la legittimità costituzionale
della norma che pone le spese per l'applicazione della legge impugnata
a carico del capo 84 dello stato di previsione della spesa del bilancio
regionale 1957 - e ai capitoli corrispondenti dei bilanci successivi -
che già era destinato a "contributi per l'applicazione della legge
sulla caccia, per il coordinamento della vigilanza e per le zone di
ripopolamento e di cattura, e per la relativa vigilanza tecnica, ecc.".
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
in parziale accoglimento del ricorso dello Stato:
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 3 della legge 30
marzo 1957 dell'Assemblea della Regione autonoma della Sardegna,
contenente disposizioni relative all'esercizio della caccia, con
riferimento all'art. 44 dello Statuto speciale per la Regione autonoma
della Sardegna (legge costituzionale 26 febbraio 1948 n. 3).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 3 marzo 1959.
GAETANO AZZARITI - GIUSEPPE CAPPI -
TOMASO PERASSI - GASPARE AMBROSINI -
ERNESTO BATTAGLINI - MARIO COSATTI -
FRANCESCO PANTALEO GABRIELI -
GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO
PAPALDO - MARIO BRACCI - NICOLA
JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO
PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO
SANDULLI.
ECLI:IT:COST:1959:11 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte