Sentenza n. 11/1961
Questione dichiarata infondata · depositata il 29/03/1961 · relatore Michele Fragali
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 9legge 141/1908
Epigrafe
ha pronunciato la Seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 9 della legge
5 aprile 1908, n. 141, e del D.C.P.S. 8 maggio 1947, promosso con
ordinanza emessa il 12 febbraio 1960 dal Tribunale di Torino nel
procedimento civile vertente tra il Comune di Torino e Bosia Caterina e
Baricada Medardo, iscritta al n. 42 del Registro ordinanze 1960 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 100 del 23
aprile 1960.
Vista la dichiarazione di intervento del Presidente del Consiglio
dei Ministri;
udita nell'udienza pubblica del 1 febbraio 1961 la relazione del
Giudice Michele Fragali;
uditi l'avv, Antonio Sorrentino, per Bosia Caterina e Baricada
Medardo, l'avv. Michele Borda, per il Comune di Torino, e il sostituto
avvocato generale dello Stato Luciano Tracanna, per il Presidente del
Consiglio dei Ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - Con atto 21 novembre 1958, il Comune di Torino proponeva
opposizione al precetto di rilascio che il 28 ottobre 1958 era stato ad
esso notificato dai signori Caterina Bosia vedova Canta e Medardo
Baricada in forza di una sentenza del Pretore di Torino 19-20 settembre
1956, con la quale il Comune era stato condannato a reintegrare i
precettanti nel possesso di taluni terreni siti in regione Castello di
Mirafiori. Detti terreni facevano parte di un'area compresa in una
variante al piano regolatore della città di Torino approvata con
decreto del C.P.S. 8 maggio 1947, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
del 21 agosto successivo, e il Comune sosteneva che il diritto
all'esecuzione della condanna predetta si era estinto perché,
successivamente alla sentenza, erano intervenuti i decreti prefettizi
6 ottobre 1956 e 27 agosto 1958, rispettivamente di occupazione
temporanea e di espropriazione per pubblico interesse.
2. - In giudizio, i signori Bosia e Baricada assumevano, tra
l'altro, che i decreti prefettizi cui il Comune si richiamava non
potevano invocarsi perché erano stati emanati in forza del citato
decreto del C.P.S. 8 maggio 1947, il quale doveva ritenersi
costituzionalmente illegittimo, sia perché fondato su una delegazione
contenuta nell'art. 9 della legge 5 aprile 1908, n. 141, che mancava
di determinazione di criteri, sia perché erano stati superati i
limiti della delegazione predetta.
Il Comune affermava, invece, che il decreto del Capo provvisorio
dello Stato 8 maggio 1947 era stato emesso, non con riferimento alla
citata legge del 1908, ma in virtù dell'art. 10 della legge
urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150, e, quindi, era un atto
amministrativo.
3. - Il Tribunale di Torino, con ordinanza 12 febbraio 1960,
rimetteva la questione al giudizio di questa Corte ed osservava:
a) che il decreto del 1947, in base al quale si era svolto il
procedimento di espropriazione, risultava fondato sulla ricordata
delegazione legislativa contenuta nella legge del 1908 e non sulla
legge urbanistica: l'istanza del Comune diretta ad ottenere
l'approvazione della variante era di data anteriore a quella di questa
ultima legge, essendo del 22 febbraio 1941, ed era sintomatico che il
decreto contemplava, oltre all'ampliamento del piano, numerose
modificazioni a quello già approvato, prevedendo l'allargamento o la
soppressione di corsi, vie, piazze;
b) che la legge del 1908 contiene disposizioni derogative della
legge generale, e tali disposizioni solo mediante atto legislativo
avrebbero potuto essere estese alle modificazioni introdotte con il
decreto del 1947;
c) che la delegazione di cui all'art. 9 della predetta legge non è
condizionata da principi e criteri direttivi, perché dà soltanto la
"facoltà di consentire quelle modifiche al piano regolatore che
fossero riconosciute opportune dalla città di Torino nel corso della
sua attuazione";
d) che, comunque, la delegazione contempla unicamente la facoltà
di disporre "modificazioni" al piano regolatore, e tale facoltà non
può comprendere anche quella di allargare i limiti di spazio del
piano, includendovi nuove zone; doveva adottarsi un interpretazione
restrittiva del contenuto della delegazione, non potendo ammettersi che
al Comune fosse stata data libertà di estendere a nuove zone, a suo
piacimento, le norme particolari adottate dalla legge del 1908;
e) che la questione di legittimità sollevata era decisiva per la
soluzione della causa, perché tendeva a travolgere la dichiarazione di
pubblica utilità contenuta nel decreto del 1947, sulla quale si basano
i provvedimenti prefettizi di occupazione e di espropriazione.
L'ordinanza veniva pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica del 23 aprile 1960, n. 100. Veniva notificata alle parti in
causa il 3 marzo e al Presidente del Consiglio dei Ministri il 5 marzo
1960.
4. - Nelle deduzioni depositate il 17 marzo 1960 e nella memoria
del 1 dicembre successivo, la difesa dei signori Bosia e Baricada
rileva che la legge 5 aprile 1908, n. 141, non soltanto formalmente, ma
anche sostanzialmente ha efficacia legislativa, perché contiene norme
derogatrici della legge generale sull'espropriazione, destinate
all'attuazione del piano regolatore della parte piana di Torino:
nell'art. 4, infatti, dispone sull'obbligo della cessione gratuita di
suoli, negli artt. 4 e 7 sui contributi, nell'art. 5 sul modo di
calcolare l'indennità di espropriazione, nell'art. 6 sulle aree
residue, ecc. Viene ribadita la tesi dell'illegittimità dell'art. 9
della citata legge 5 aprile 1908, n. 141; e si osserva, a tal fine, che
il Governo fu autorizzato, non solo ad acconsentire alle modificazioni
del piano regolatore che fossero state riconosciute necessarie nel
corso della sua attuazione, ma anche ad estendere a dette
modificazioni le norme speciali suindicate; il che implica conferimento
di potestà normativa. La difesa predetta rileva ancora che la
delegazione ricordata, non soltanto non si appoggia a principi e a
criteri direttivi predeterminati, ma lascia all'apprezzamento di
opportunità dell'Autorità amministrativa la più sconfinata libertà
di stabilire le modificazioni da apportare al piano regolatore
approvato per legge; e così neppure definisce l'oggetto del potere
delegato.
Quanto al decreto del 1947, la difesa dei signori Bosia e Baricada
ne riafferma il carattere legislativo, perché emesso in applicazione
dell'art. 9 della legge del 1908, perché apporta modificazioni alle
disposizioni della stessa, implicando estensione del perimetro del
piano regolatore, in modo da rivolgere l'efficacia della legge del 1908
ad altri soggetti, ad altri rapporti, ad altri beni. Rileva che, tanto
il decreto quanto la legge, pur essendo di data anteriore a quella
dell'entrata in vigore della Costituzione, sono soggetti al sindacato
di legittimità costituzionale perché il Comune vorrebbe utilizzarli
per il tempo successivo e perché si denuncia anche una violazione dei
principi vigenti anteriormente alla stessa Costituzione, in quanto la
facoltà normativa conferita al Governo fu esercitata senza
l'osservanza delle forme previste da tali principi (manca la
deliberazione del Consiglio dei Ministri, il visto del Guardasigilli,
l'inserzione nella "Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti" e la
clausola di esecutorietà propria degli atti legislativi). D'altro
canto, il decreto include nel piano regolatore zone che non vi erano
comprese ed è perciò viziato di eccesso nell'esercizio dei poteri
delegati; i quali non avevano estensione illimitata, ma comprendevano
soltanto la facoltà di approvare modificazioni al piano stesso,
nell'ambito del suo perimetro, non anche quello di ampliarne lo spazio,
com'è stato fatto.
Tuttavia, nelle deduzioni del 10 dicembre 1960 la difesa dei
signori Bosia e Baricada chiarisce che non intende prendere decisa
posizione né per la soluzione del carattere legislativo del decreto
del 1947, né per la soluzione dell'atto amministrativo, perché il
decreto stesso è, in ogni caso, illegittimo, salva la diversità del
giudice competente alla relativa pronunzia.
5. - La difesa del Comune di Torino, nelle deduzioni prodotte il 22
marzo 1960 e nella memoria del 10 dicembre 1960, rileva anzitutto che
la legge del 1908 non dispone alcuna delegazione legislativa, perché
ha per oggetto l'approvazione di piani regolatori edilizi, che sono
atti amministrativi, e che, già in base all'art. 87 della legge 25
giugno 1865, n. 2359, dovevano essere approvati mediante decreto del
Capo dello Stato, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, udito
il Consiglio di Stato e il Consiglio superiore dei lavori pubblici: la
legge del 1908 non fa che rinviare al procedimento amministrativo
previsto nell'art. 87 di quella legge.
Viene, quindi, riaffermato il carattere amministrativo del decreto
del 1947 e si osserva che esso fu emanato in virtù della legge
urbanistica del 1942, non in forza della legge del 1908, a nulla
rilevando che la variante era stata domandata prima della promulgazione
di questa legge. La quale, da un lato, adotta la forma del decreto del
Capo dello Stato su proposta del Ministro dei lavori pubblici e udito
il Consiglio superiore dei lavori pubblici, e, quindi, la forma
dell'atto amministrativo, sia per il piano regolatore generale, sia per
i piani particolareggiati, sia per le varianti agli stessi; e,
dall'altro, considera causa delle varianti la necessità di migliorare
il piano, quindi, anche quella di ampliarlo per includervi zone già
escluse, ritenute abbisognevoli di sottostare alla disciplina
urbanistica per l'espandersi della città. Viene anche notato che il
decreto fu preceduto dal parere del Consiglio di Stato, secondo l'art.
12 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, in modo che riveste pure i
requisiti formali richiesti da tale legge per l'atto amministrativo di
approvazione dei piani regolatori e delle relative varianti. Si rileva
comunque che, se pure avesse forza di legge delegata, il decreto si
sottrarrebbe sempre all'applicazione dell'art. 76 della Costituzione,
così come vi si sottrae la legge del 1908, essendo entrambi atti
soggetti alle regole costitutive del precedente ordinamento; né
potrebbe ritenersi viziato da eccesso dai limiti della delegazione,
data l'ampiezza dei poteri conferiti al Governo.
6. - L'Avvocatura dello Stato, nelle deduzioni del 24 marzo 1960 e
nella memoria del 7 dicembre 1960, esclude che l'art. 9 della legge del
1908 abbia conferito una delegazione legislativa. L'approvazione dei
piani regolatori è stata sempre ritenuta un atto di collaborazione fra
Comune e Stato sul piano nettamente amministrativo, nell'esercizio
della titolarità di distinti interessi amministrativi; essa è
costitutiva dell'effetto giuridico del piano ed è un ordine creativo
di oneri o, come altri preferisce, un atto amministrativo individuale
ad effetti indiretti di carattere generale. Quando, talora, il piano
è stato approvato per legge, si sono avute sempre altrettante ipotesi
dileggi essenzialmente formali, pure se in queste si è attribuita al
Governo la facoltà di apportare al piano le modificazioni ritenute
necessarie ed opportune, volendosi, in tal caso, esclusivamente
riconoscere una potestà propria dell'esecutivo.
L'Avvocatura dello Stato ritiene, inoltre, che, nell'eventualità
di un esame di legittimità costituzionale della legge del 1908, debba
tenersi conto soltanto dei principi imperanti nell'ordinamento
anteriore al 1948. Soggiunge che questo ordinamento ammetteva che atti
legislativi potessero venir modificati mediante atti amministrativi,
tanto vero che l'art. 14 della legge 25 giugno 1865, n. 2359,
statuisce che il termine di esecuzione di un'opera fissato mediante
legge può essere prorogato con decreto del Capo dello Stato. Nessuno
ha mai sostenuto che questo articolo configuri una fattispecie di
delegazione legislativa; in modo che la circostanza che, con l'art. 9
della legge del 1908, si diede al Governo la facoltà di modificare
quel piano che nel contempo la stessa legge approvava, non significò
che si delegarono poteri normativi.
Circa la natura del decreto del 1947, l'Avvocatura dello Stato
rileva che esso non richiama l'art. 9 della legge del 1908 e condivide
l'osservazione del Comune di Torino sull'irrilevanza dell'osservazione
secondo cui il predetto decreto fu emanato sulla base di una istanza
anteriore alla legge urbanistica, obiettando che esso fu adottato
posteriormente all'entrata in vigore della legge suddetta. Soggiunge
che il decreto è privo di quegli elementi formali dell'atto
legislativo ai quali, per diverse conseguenze, accennano la difesa del
Comune di Torino e quella dei signori Bosia e Baricada; rileva che esso
contiene la formula terminativa usuale propria degli atti
amministrativi e che non si può invocare il sindacato della sua
costituzionalità mancando di un contenuto normativo. Viene, infine,
dedotto che, se pure il decreto in esame fosse di natura legislativa,
non lo si potrebbe ritenere viziato per eccesso nell'esercizio del
potere delegato, avendo la legge del 1908 attribuito al Governo un
ampio potere di modificare il piano regolatore e dovendosi intendere
modificazione pure l'ampliamento del perimetro del piano stesso. Considerato in diritto :
1. - Il Tribunale di Torino ha rimesso a questa Corte le questioni
di legittimità costituzionale sollevate dalla difesa dei signori Bosia
e Baricada in ordine all'art. 9 della legge 5 aprile 1908, n. 141, e al
decreto del C.P.S. 8 maggio 1947, nella duplice premessa che il primo
contenga una delegazione legislativa e il secondo trovi
giustificazione in tale delegazione e, quindi, sia un atto avente
forza di legge.
La Corte è di diverso avviso.
2. - L'art. 9 della citata legge del 1908, con il conferire, nella
sua prima parte, al Governo la facoltà di consentire, mediante
l'osservanza del procedimento prescritto nell'art. 87 della legge 25
giugno 1865, n. 2359, alle modificazioni del piano regolatore di Torino
che il Comune avesse riconosciuto necessarie in corso di sua
attuazione, altro non dispose che l'impiego, per le dette
modificazioni, della forma dell'atto amministrativo, che era stata
derogata per l'approvazione del piano, ma alla quale si intendeva
ritornare per l'adeguamento di questo alle esigenze pratiche della sua
esecuzione ed eventualmente del suo sviluppo.
I piani regolatori sono volti a soddisfare necessità pubbliche
concrete, la cui realizzazione è affidata alla cura di organi
amministrativi (art. 85 segg. legge 25 giugno 1865, n. 2359; art. 10
legge 17 agosto 1942, n. 1150); e la forma della legge, alla quale
frequentemente si ricorreva per approvarli prima dell'entrata in vigore
della legge urbanistica del 1942, aveva la sua ragione d'essere
unicamente nella mancanza, a quel tempo, di una completa disciplina
generale. Senza una disposizione che, in tal caso, avesse consentito di
apportare varianti al piano mediante un atto amministrativo, anche
queste avrebbero dovuto approvarsi mediante legge, e avrebbe potuto
così rimanere pregiudicata la speditezza necessaria all'attuazione del
piano: nessuna norma costituzionale, peraltro, ostava a tale sistema.
Nella specie, non è dubbio il carattere ammmistrativo del
procedimento previsto per l'adozione delle modificazioni al piano;
infatti, l'art. 9 della legge del 1908 rinvia all'art. 85 della legge
25 giugno 1865, n. 2359, e, indicando quale oggetto del procedimento
l'esercizio della facoltà del Governo di "acconsentire" alle
modificazioni proposte dal Comune di Torino, richiede unicamente
manifestazioni di volontà concorrenti alla tutela dello specifico
interesse pubblico considerato e, quindi, una collaborazione fra
Governo e Comune nell'esercizio di una funzione amministrativa.
3. - Quanto alla norma contenuta nella seconda parte dell'art. 9
della predetta legge del 1908, con la quale venne data facoltà di
estendere alle modificazioni del piano la medesima disciplina dettata
per le sue linee originarie, sembra evidente, non ostante la
formulazione adottata, che essa si risolve nello statuire che alle
varianti si sarebbero potute applicare, anche in via esecutiva, le
disposizioni stabilite per il piano.
4. - Pertanto, l'assunto del Tribunale e della difesa dei signori
Bosia e Baricada, secondo il quale il decreto 8 maggio 1947 trova fonte
nell'art. 9 della legge predetta del 1908, non giova a qualificarlo
come atto avente forza di legge.
Del resto, tale decreto non ha alcuno dei caratteri propri degli
atti aventi forza di legge.
Vi si contiene un richiamo alla legge del 1865 e all'altra del
1942, oltre che alla legge del 1908, e non vi è introdotta alcuna
norma diretta a disciplinare dal lato sostanziale la situazione creata
dalle varianti. Esso è stato emanato a Seguito di una richiesta del
Comune di Torino, e a questa richiesta non si può riconoscere il
carattere di una proposta legislativa; è stato preceduto dal parere
del Consiglio superiore dei lavori pubblici, che non è organo
dell'attività normativa; ha approvato le modificazioni al piano
originario previo rigetto delle opposizioni presentate contro di esso,
e perciò si configura come atto di esercizio di funzioni di
amministrazione attiva.
Inoltre, il decreto del 1947 non è stato preceduto dalla
deliberazione del Consiglio dei Ministri, come era disposto, per gli
atti di legislazione delegata, anche al tempo in cui fu emanato,
essendo intervenuto soltanto il parere favorevole dei Ministri per
l'interno e per la pubblica istruzione; vi si legge, non la clausola
finale di esecutorietà prescritta per le leggi e gli atti aventi forza
di legge, ma l'incarico al Ministro per i lavori pubblici di darvi
esecuzione, secondo la formula propria dell'atto amministrativo; non vi
si impone la sua inserzione nella "Raccolta ufficiale delle leggi e
decreti", ma vi è esclusivamente ordinata la sua pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica; infine, non vi risulta il visto
del Guardasigilli, che era necessario pure per gli atti legislativi
nell'ordinamento anteriore al 1 gennaio 1948.
5. - In conseguenza, il decreto impugnato sfugge all'esame di
questa Corte, che può essere svolto esclusivamente su una legge o su
un atto avente forza di legge (art. 134 della Costituzione); così come
l'art. 9 della legge del 1908 si sottrae a quell'esame in vista del suo
valore sostanziale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione proposta dal Tribunale di Torino
con l'ordinanza 12 febbraio 1960, sulla legittimità costituzionale
dell'att. 9 della legge 5 aprile 1908, n. 141;
dichiara inammissibile la questione proposta con la stessa
ordinanza, sulla legittimità costituzionale del decreto del C.P.S. 8
maggio 1947.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 16 marzo 1961.
GIUSEPPE CAPPI - GASPARE AMBROSINI -
MARIO COSATTI - FRANCESCO PANTALEO
GABRIELI - GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO -
ANTONINO PAPALDO - NICOLA JAEGER -
GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO
PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO
SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE
FRAGALI - COSTANTINO MORTATI.
ECLI:IT:COST:1961:11 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte