Sentenza n. 11/1966
Altra decisione · depositata il 12/02/1966 · relatore Francesco Paolo Bonifacio
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio promosso dal Presidente della Regione Trentino-Alto
Adige con ricorso notificato il 20 marzo 1965, depositato nella
cancelleria della Corte costituzionale il 9 aprile successivo, ed
iscritto al n. 3 del Registro ricorsi 1965, per conflitto di
attribuzione tra la Regione Trentino-Alto Adige e lo Stato, sorto a
seguito di provvedimenti adottati dalia Commissione per l'impiego del
Fondo per l'incremento edilizio in materia di istruttoria delle domande
di finanziamento di cooperative edilizie in base alla legge 10 agosto
1950, n. 715.
Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
udita nell'udienza pubblica del 17 novembre 1965 la relazione del
Giudice Francesco Paolo Bonifacio;
uditi l'avv. Giuseppe Guarino, per il ricorrente, e il sostituto
avvocato generale dello Stato Luciano Tracanna, per il Presidente del
Consiglio dei Ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - Con ricorso per conflitto di attribuzione, notificato il 20
marzo 1965, al Presidente del Consiglio dei Ministri, la Regione
Trentino-Alto Adige, in persona del Presidente della Giunta,
rappresentato dall'avv. Giuseppe Guarino, ha impugnato: a) i
provvedimenti adottati dalla Commissione per l'impiego del Fondo per
l'incremento edilizio, di cui all'art. 13 della legge 10 agosto 1950,
n. 715, e del Ministero dei lavori pubblici, con i quali sono state
ammesse a contributo le cooperative edilizie "Impiegati Meranesi" e
"Vaiolet"; b) le determinazioni espresse nella lettera 18 gennaio 1965,
nonché in quella precedente del 14 ottobre 1964, del Presidente della
citata Commissione, relative alla delimitazione delle competenze che
spettano alla Provincia di Bolzano nel procedimento di ammissione a
contributo.
2. - Nel ricorso, premesso che il Comitato urbanistico di Bolzano
(sezione "edilizia popolare ed economica"), istituito con legge
provinciale 6 agosto 1963, n. 9, è subentrato - in forza del D.P.R. 26
gennaio 1959, n. 28 - al locale ufficio del Genio civile nelle
competenze fissate dagli artt. 3, 6 e 7 della legge 10 agosto 1950, n.
715, la Regione denuncia che le due cooperative "Impiegati Meranesi" e
"Vaiolet" sono state ammesse al contributo senza il necessario
intervento del Comitato provinciale; e si duole che nelle
determinazioni contenute nella lettera 18 gennaio 1965 - conclusiva di
una corrispondenza intercorsa con la Provincia di Bolzano, la quale
aveva sollecitato un'intesa idonea a coordinare le attività di tutti
gli organi chiamati ad intervenire nel procedimento di ammissione al
contributo - il Presidente della Commissione statale abbia negato che
il Comitato provinciale debba essere informato dell'ammontare delle
somme destinate alla distribuzione nel territorio della Provincia e
della loro ripartizione fra gli istituti mutuanti; abbia contestato il
criterio di distribuire le somme fra i vari gruppi linguistici in base
a canoni di giustizia; abbia, infine, affermato che la Commissione
centrale conserva nella deliberazione dei contributi i più ampi
poteri, senza essere in alcun modo condizionata dagli interventi
espletati dagli organi provinciali.
Secondo l'assunto della Regione, tutte queste determinazioni
sarebbero illegittime. Si osserva, infatti, che nell'ambito del
procedimento predisposto dalla citata legge del 1950, n. 715, l'uscio
provinciale: a) ha una propria competenza predisposta al fine di
condizionare la discrezionalità dell'organo centrale alle
determinazioni dell'ufficio periferico; b) non si deve limitare a
verificare la sussistenza dei requisiti prescritti dalla legge, ma deve
compiere una valutazione comparativa fra le varie domande per stabilire
quali, come dice l'art. 6 della legge, abbiano "la possibilità di
eventuale accoglimento" (e solo queste vanno poi trasmesse alla
Commissione centrale); c) svolge, in definitiva, una attività
discrezionale, il cui corretto esercizio presuppone la conoscenza
dell'ammontare dei fondi da erogare nel territorio della Provincia. Si
osserva altresì che la sostituzione degli organi della Provincia agli
organi dello Stato - operata dal D.P.R. 26 gennaio 1959, n. 28 - è
intesa ad assicurare la tutela degli interessi locali
costituzionalmente rilevanti, tra i quali ha un posto preminente quello
della parità dei gruppi linguistici.
La ricorrente conclude affermando che gli atti impugnati
contrastano, per gli anzidetti motivi, con le norme della legge del
1950, n. 715, e, quindi, con quelle del citato D.P.R. del 1959, n. 28:
e poiché quest'ultimo dà attuazione all'art. 11, n. 11 dello Statuto,
l'illegittimità si risolve in una lesione della competenza
costituzionale riservata alla Provincia.
3. - In linea subordinata la Regione osserva che ove, invece, fosse
da riconoscere esatta l'interpretazione data dal Presidente della
Commissione statale alle norme contenute nella legge 10 agosto 1950, n.
715, queste dovrebbero essere considerate costituzionalmente
illegittime per violazione degli artt. 11, n. 11 e 13, dello Statuto
regionale.
Lo Statuto, si afferma, conferisce alla Provincia competenza
esclusiva in materia di case popolari, nella quale lo Stato non può
legiferare per il solo fatto che sia presente un interesse nazionale,
dovendosi ritenere che questo non implichi un limite della competenza
statutaria, ma attenga solo al modo di esercizio di questa. Si osserva
che la materia de qua ha una configurazione del tutto obbiettiva e
comprende una serie di istituti storicamente ben individuati. Da tale
premessa la ricorrente trae la deduzione che la legge del 1950, n. 715,
si inquadra, appunto, nella materia delle case popolari: le
caratteristiche oggettive delle case per le quali è ammesso il
contributo ed i requisiti subbiettivi dei richiedenti corrispondono
esattamente ai criteri informatori della legislazione sulle case
popolari e lo stesso citato D.P.R. del 1959, n. 28, contenente norme di
attuazione in "materia di case popolari", qualifica come rientranti in
questa i poteri che, attribuiti dalla legge del 1950, n. 715, al Genio
civile, sono stati trasferiti alle Provincie di Trento e di Bolzano.
Né, a parere della ricorrente, argomento in contrario dovrebbe
desumersi dalla sentenza di questa Corte n. 71 del 1962, dovendosi
ritenere che la Corte non abbia inteso affermare la completa
estraneità degli anzidetti poteri alla materia delle case popolari
(nel qual caso non sarebbe stato possibile condizionarne il
trasferimento alla emanazione di una legge provinciale; il ricorso
allora prodotto avrebbe dovuto esser dichiarato inammissibile; e lo
stesso D.P.R. del 1959, n. 28, risulterebbe illegittimo, come inidoneo
ad operare al di fuori dell'attuazione di una norma statutaria), ma
abbia voluto, invece, affermare che lo Stato ha trasferito alla
Provincia dei poteri collaterali, funzionalmente collegati alla sua
competenza statutaria.
La ricorrente deduce, infine, che ove la limitazione dei poteri
della Provincia discendesse dall'art. 3 delle norme di attuazione,
dovrebbe esser dichiarata la illegittimità di questa norma per la
parte in cui sottrae alla competenza della Provincia i poteri conferiti
agli organi dello Stato dagli artt. 11-16 della legge 10 agosto 1950,
n. 715. Non si potrebbe, infatti, sostenere che la permanenza della
competenza statale possa essere giustificata dalla circostanza che
l'erogazione riguarda fondi dello Stato, dovendosi contestare che
attraverso questa via possano essere sottratte le competenze statutarie
alla Regione e alle Provincie.
4. - La ricorrente Regione conclude chiedendo che la Corte dichiari
l'incompetenza dello Stato e la competenza della Provincia di Bolzano
nelle materie in contestazione ed annulli conseguentemente gli atti
impugnati. In linea subordinata chiede che venga sollevata questione
incidentale di legittimità costituzionale della legge 10 agosto 1950,
n. 715 e dell'art. 4 del D.P.R. 26 gennaio 1959, n. 28, ai sensi degli
artt. 11, n. 11, 13 e 59 e segg. della legge costituzionale 26 febbraio
1948, n. 5.
5. - Con atto depositato il giorno 8 aprile 1965 si è costituito
il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato dall'Avvocatura
generale dello Stato.
Nelle relative deduzioni l'Avvocatura precisa, anzitutto, che per
quanto riguarda le cooperative "Impiegati Meranesi" e "Vaiolet" nessun
provvedimento è stato emanato dal Ministro per i lavori pubblici,
essendo solo intervenuto il parere favorevole della Commissione,
espressamente subordinato alla presentazione del progetto esecutivo ed
all'approvazione di questo. Nel merito si osserva che le attività
istruttorie sono state compiute dal Genio civile di Bolzano, come si
evince dalla documentazione esibita, in data anteriore a quella
dell'entrata in vigore della legge provinciale 6 agosto 1963, n. 9, e
quindi in un momento nel quale non era ancora operativo il
trasferimento alla Provincia dei relativi poteri.
Sul secondo profilo del ricorso, l'Avvocatura afferma che alla
Provincia non sono stati in alcun modo trasferiti i poteri che in base
all'art. 13 della citata legge 1950, n. 715, competono alla Commissione
centrale e richiama la sentenza n. 71 del 1962, nella quale la Corte
accertò che l'art. 3 delle norme di attuazione ha limitato il
trasferimento ai soli poteri relativi all'istruttoria delle domande ed
al riscontro dell'esecuzione delle opere finanziate: sicché effetto di
tale normativa alle Provincie di Trento e di Bolzano non spettano
competenze più ampie di quelle riconosciute agli uffici del Genio
civile.
Sulla eccezione incidentale e subordinata di illegittimità
costituzionale l'Avvocatura ricorda ancora la sentenza 7 giugno 1962,
n. 71, con la quale la Corte, decidendo una questione sollevata negli
stessi termini che ora la Regione ripropone, escluse che la legge 1950,
n. 715, incidesse sulla materia delle case popolari, e sostiene che,
venuto meno questo presupposto, cadono tutte le illazioni che la
ricorrente ne trae. In particolare si osserva che legittima è la
disposizione dell'art. 3 delle norme di attuazione, nelle parti in cui
si escludono dal trasferimento le competenze della Commissione centrale
e del Ministero; legittima è la disposizione dell'art. 4, perché il
Fondo per l'incremento edilizio non riguarda somme stanziate a carico
del bilancio del Ministero dei lavori pubblici; e legittimo, infine, è
l'intervento finanziario dello Stato, il quale conseguentemente può
trattenere nella sua sfera attribuzioni con carattere decisionale.
L'Avvocatura conclude chiedendo che il ricorso venga respinto.
6. - Nella memoria depositata il 5 novembre 1965 la Regione
riporta, anzitutto, la corrispondenza intercorsa fra la Provincia di
Bolzano ed il Presidente della Commissione del Fondo incremento
edilizio ed osserva che probabilmente la presente questione ha perduto
ogni rilievo a causa della circostanza che lo Stato non ha proposto
impugnativa - con ciò dimostrando di voler aderire al punto di vista
espresso dalla Provincia - avverso la delibera 17 giugno 1965, n. 1301,
con la quale la Giunta provinciale ha dettato i criteri direttivi per
l'esame delle domande di contributo e per l'uso dei poteri
discrezionali conferiti alla sezione per l'edilizia popolare ed
economica del Comitato urbanistico provinciale.
Nel merito, premesso che non vengono contestate le competenze
assegnate alla Commissione centrale (e, cioè: determinazione della
complessiva somma annuale da erogare nel territorio provinciale;
fissazione dei criteri in base ai quali tale somma va ripartita fra gli
istituti di credito; nulla osta definitivo), la Regione illustra
ampiamente le ragioni che, secondo il suo assunto, dimostrano il
carattere discrezionale delle competenze assegnate all'organo
provinciale, rilevando che: a) se le domande comportano l'erogazione di
somme superiori a quelle stanziate è necessario decidere a chi il
contributo possa essere assegnato, a chi debba essere negato, e tale
comparazione non può essere effettuata che dalla Provincia; b)
l'accertamento della "possibilità di eventuale accoglimento" (art. 6)
sarebbe impossibile ove ci si dovesse limitare al puro riscontro dei
requisiti richiesti dalla legge; c) il Comitato deve, a norma di legge,
sentire l'istituto mutuante, il che esclude che le sue competenze
vadano ristrette alla valutazione tecnica del progetto; d) una
valutazione discrezionale è certamente attribuita al Comitato circa
l'autorizzazione ad una maggiore ampiezza delle costruende case (art.
2, ultimo comma) e, perciò, in considerazione del carattere omogeneo
di tutte le competenze attribuite su un determinato oggetto,
discrezionale è anche il più generale potere attribuito dall'art. 6;
e) un esame attento delle norme esclude che l'attribuzione alla
Provincia si identifichi con l'approvazione del preventivo di spese; f)
il concetto stesso di trasferimento di poteri alla Provincia implica
che esso debba risolversi nell'attribuzione di una situazione
soggettiva favorevole, mentre adottando l'interpretazione data dallo
Stato le norme di attuazione in esame darebbero luogo ad un mero
obbligo.
Sulla premessa di tali considerazioni la Regione, pur non
contestando che la Provincia nell'uso del potere discrezionale debba
procedere in armonia con le direttive dello Stato, esclude che in una
materia di competenza esclusiva o comunque solennemente attribuita con
le norme di attuazione un soggetto di rilevanza costituzionale possa
essere abbassato ad un rango inferiore a quello di qualsiasi organo che
disponga di poteri decentrati.
La ricorrente contesta poi la validità degli argomenti addotti
dalla difesa dello Stato, soffermandosi particolarmente sulla sentenza
n. 71 del 1962 di questa Corte. A proposito della quale si fa rilevare
che il problema in quella sede affrontato riguardava l'esclusione del
trasferimento dei poteri di cui agli artt. 12 e segg. della legge del
1959, n. 715, e non già l'interpretazione degli artt. 3 e 6; e si
aggiunge che neppure si può far leva sul carattere istruttorio
riconosciuto dalla Corte ai poteri trasferiti, atteso che la natura
dell'attività istruttoria deve essere determinata in base alla sua
posizione nel procedimento: e poiché questo nella specie si conclude
con un nulla osta da parte della Commissione centrale, è necessario
presupporre l'avvenuto esercizio di un potere discrezionale.
La Regione assume, infine, che ove si dovesse accogliere la tesi
interpretativa sostenuta dallo Stato, si porrebbe una nuova questione
di legittimità costituzionale delle norme di attuazione, diversa da
quella esaminata dalla Corte nella più volte citata decisione. La
natura stessa delle norme di attuazione esclude che esse possano
disciplinare oggetti non connessi con le norme costituzionali da
applicare, sicché sembra corretto che la sentenza della Corte debba
essere intesa nel senso che le "nuove attribuzioni" di cui ivi si parla
debbano essere riferite al potere discrezionale che spetta al
legislatore nell'interpretazione, ai fini della attuazione, delle
disposizioni costituzionali.
La Regione ribadisce che la legge del 1950, n. 715, regola la
materia delle case popolari, ed afferma che, se è vero che la presenza
di un interesse nazionale legittima le limitazioni delle competenze
regionali, queste, tuttavia, non possono essere del tutto soppresse, ma
solo contenute nella misura in cui lo giustifichi l'interesse
nazionale. Nel caso in esame questo sarebbe salvaguardato dalle norme
che attribuiscono allo Stato il potere di determinare le somme da
impiegare nel territorio provinciale, ma non affatto turbato dal
conferimento alla Provincia del potere di operare la distribuzione
secondo criteri concordati con lo Stato, al quale pur sempre sarebbe
riservata la decisione definitiva sull'erogazione dei contributi.
Circa quanto dedotto dall'Avvocatura in merito alle procedure
relative alle cooperative "Impiegati Meranesi" e "Vaiolet" la Regione
osserva che il principio affermato dalla costante giurisprudenza del
Consiglio di Stato, secondo la quale le modifiche legislative relative
a fasi anteriori del procedimento non influiscono sugli atti già
compiuti, non può essere ritenuto valido in un caso, come l'attuale,
in cui si è operata la sostituzione non di un organo ad un altro, ma
di un Ente (la Provincia) ad altro Ente (lo Stato).
7. - Nella discussione orale le parti hanno ulteriormente
illustrato le esposte tesi ed hanno insistito nelle rispettive
conclusioni. Considerato in diritto :
1. - Il D.P.R. 26 gennaio 1959, n. 28, contenente le norme di
attuazione dello Statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige in
materia di case popolari, ha assegnato - art. 3 - alle Provincie di
Trento e di Bolzano i poteri che la legge 10 agosto 1950, n. 715,
relativa alla "costituzione di un fondo per l'incremento edilizio"
demanda agli organi del Ministero dei lavori pubblici, espressamente,
però, escludendo dal trasferimento le funzioni che la legge disciplina
negli artt. 12, 13, 14, 15 e 16.
Con la sentenza n. 71 del 1962 questa Corte ebbe a decidere che i
poteri assegnati alle due Provincie non potessero considerarsi ad esse
effettivamente trasferiti fin quando i due enti non avessero provveduto
all'istituzione dell'organo tecnico destinato a subentrare al locale
ufficio del Genio civile nelle competenze previste dagli artt. 3 e 6
della citata legge 1950, n. 715. Successivamente a tale pronuncia, con
la legge provinciale 6 agosto 1963, n. 9, concernente "l'ordinamento
delle funzioni tecniche e di consulenza in materia urbanistica, tutela
del paesaggio ed edilizia popolare", la Provincia di Bolzano ha
istituito il Comitato urbanistico provinciale, con le due sezioni
"edilizia popolare" e "tutela del paesaggio", disciplinandone
composizione e funzioni.
Nel ricorso introduttivo del presente giudizio il Presidente della
Regione, dopo aver premesso che a seguito della ricordata legge
provinciale le competenze assegnate dalla legge 10 agosto 1950, n. 715,
al locale ufficio del Genio civile devono ritenersi trasferite al
Comitato provinciale, assume che i provvedimenti statali relativi alle
domande delle cooperative "Impiegati Meranesi" e "Vaiolet", emessi
senza che il predetto Comitato sia stato chiamato a pronunciarsi su di
esse, violano la competenza riservata alla Provincia; e che le
determinazioni contenute nella lettera 18 gennaio 1965 del Presidente
della Commissione statale per l'impiego del Fondo per l'incremento
edilizio - con le quali sono state disattese le richieste della
Provincia in ordine ai poteri che questa rivendica - comprimono e
finiscono col rendere impossibile l'esercizio delle funzioni
trasferite.
Il ricorso non è fondato.
2. - Quanto al conflitto di attribuzione sollevato in riferimento
ai provvedimenti relativi alle cooperative "Impiegati Meranesi" e
"Vaiolet", è documentato agli atti, ed è pacifico fra le parti, che
l'attività istruttoria preordinata alla concessione del nulla osta
venne espletata dall'ufficio del Genio civile di Bolzano prima della
emanazione della legge provinciale 6 agosto 1963, n. 9, e, quindi,
prima che il trasferimento dei poteri divenisse operante. È ovvio,
perciò, che non sussiste la lamentata invasione di competenza,
dovendosi escludere che gli atti del procedimento posti in essere
dall'autorità all'epoca competente ad emetterli siano caducati dalla
sopravvenuta legge, e ciò in virtù di un principio generale che non
può non trovare applicazione - difformemente da quanto ritiene la
difesa della ricorrente - anche quando lo spostamento di competenza
riguardi organi inquadrati in enti diversi.
3. - Il conflitto di attribuzione relativo alle determinazioni
enunciate nella lettera del Presidente della Commissione statale
riguarda essenzialmente l'individuazione e la delimitazione dei poteri
che, a seguito dell'intervenuto trasferimento, competono alla Provincia
di Bolzano.
Va in proposito anzitutto rilevato che i poteri in discussione sono
precisamente quelli, e solo quelli, che in virtù degli artt. 3 e 6
della legge del 1950, n. 715, già competevano al Genio civile e che
ora sono trasferiti alla Provincia con lo stesso contenuto e con gli
stessi limiti: si deve infatti disattendere, perché non fondata su
alcun valido argomento, la tesi subordinatamente sostenuta dalla
ricorrente, secondo la quale, in virtù delle norme costituzionali
dettate per la tutela delle autonomie locali, le attribuzioni
trasferite dalle norme di attuazione debbano assumere una sfera più
ampia rispetto a quella propria degli organi statali periferici.
Ciò posto, è da osservare che nel sistema della legge 10 agosto
1950, n. 715, tutti i poteri decisori circa l'impiego del fondo e
l'ammissione dei richiedenti alle provvidenze finanziarie sono
inequivocabilmente riservati alla Commissione statale istituita
dall'art. 12 (i provvedimenti della quale sono resi esecutivi con
decreto del Ministro dei lavori pubblici), sicché agli uffici
periferici del Genio civile, come la Corte ebbe già ad osservare nella
sentenza n. 71 del 1962, non sono riservati che poteri istruttori e di
riscontro delle opere finanziate. Il che è puntualmente confermato
dall'art. 6 della legge, il quale, interpretato nella sua necessaria
connessione con l'art. 13 relativo alle funzioni demandate alla
Commissione, non può non intendersi nel senso che l'accertamento della
"possibilità di eventuale accoglimento" delle domande, devoluto al
Genio civile nella fase preparatoria di sua competenza, riguarda
esclusivamente la sussistenza dei requisiti richiesti dalla legge e non
comporta affatto il potere di operare una comparazione o una
graduatoria fra i vari richiedenti, destinata a vincolare le
determinazioni riservate alla Commissione. La Provincia, invece,
chiaramente rivendica poteri ampiamente discrezionali e sostanzialmente
decisori, come emerge dalla circostanza che anche la pretesa alla
previa conoscenza dell'entità della somma annualmente destinata ai
finanziamenti sul suo territorio vien fondata sulla sua assunta
competenza ad operare una scelta fra le varie domande presentate nel
corso dell'anno e sulla conseguente necessità di elaborare, sia pure
di intesa con lo Stato, criteri idonei a regolare tale selezione, in
primo luogo tenendo conto dell'opportunità di un'equa ripartizione dei
fondi fra gli appartenenti a distinti gruppi linguistici. Con il che,
come espressamente si afferma nell'atto introduttivo e si ribadisce
nella memoria, la Provincia intende condizionare attraverso la sua
attività quella della Commissione statale: ma ciò non trova alcuna
giustificazione nel sistema della legge.
Da queste considerazioni, che assorbono tutte le altre osservazioni
prospettate dalla Regione, emerge la non fondatezza del ricorso. E va
aggiunto che sulla decisione non possono aver affatto incidenza né la
circostanza, a puro titolo di informazione resa nota dalla difesa della
ricorrente, che nelle more del presente giudizio la Giunta di Bolzano
ha stabilito vari criteri ai quali il Comitato urbanistico provinciale
deve prestare osservanza, né l'atteggiamento che di fronte a tale atto
possa aver assunto lo Stato.
4. - In linea subordinata la ricorrente eccepisce incidentalmente
la illegittimità costituzionale della legge 10 agosto 1950, n. 715, e
del D.P.R. 26 gennaio 1959, n. 28, assumendo che, ove le norme in tali
testi contenute dovessero essere interpretate nel senso che vada
esclusa la competenza rivendicata alla Provincia di Bolzano, esse
apparirebbero in contrasto con gli artt. 11, n. 11, 13 e 59 dello
Statuto.
La tesi della Regione ripropone sostanzialmente la stessa eccezione
che la Corte nella citata sentenza n. 71 del 1962 respinse come
manifestamente infondata. Ed in effetti l'assunto che l'attuale
questione sia del tutto diversa, perché nella precedente occasione si
trattava di accertare se legittimamente lo Stato avesse escluso dal
trasferimento le competenze descritte negli artt. 12 - 16 della legge
1950, n. 715, mentre ora si tratterebbe di valutare la legittimità dei
limiti dei poteri trasferiti, non può essere condiviso. È evidente,
infatti, che in entrambi i casi il presupposto necessario delle tesi
sostenute dalla ricorrente era ed è che la legge sulla costituzione
del fondo per l'incremento edilizio riguardi la materia delle case
popolari, riservata alla Provincia dall'art. 11, n. 11, dello Statuto:
e ciò la Corte nella ricordata sentenza escluse sulla base di
considerazioni obbiettive, tratte dalle finalità e dalla disciplina
posta dalla legge, ed alle quali è qui sufficiente rinviare. Gli
argomenti ora addotti dalla ricorrente, infatti, o si identificano con
quelli già disattesi dalla Corte o sono inconferenti. Tali appaiono
quelli ricavati da leggi successive a quella qui in esame -
particolarmente l'art. 4 del D.P.R. 23 maggio 1964, n. 655, e l'art.
15 del D. L. 6 settembre 1965, n. 1022, convertito con legge 1
novembre 1965, n. 1179, sui quali la difesa della Regione ha richiamato
l'attenzione nella discussione orale - giacche, senza necessità di
scendere alla valutazione del significato delle norme invocate, è da
ritenere che l'identificazione della materia regolata dalla legge del
1950, n. 715, va operata esclusivamente attraverso criteri
obbiettivamente deducibili dalla stessa legge. Del pari non attendibili
appaiono sia l'argomento fondato sulla circostanza che la Provincia di
Bolzano avrebbe emanato leggi a contenuto e struttura identici a quelli
della legge nazionale, senza che lo Stato abbia contestato il relativo
potere, sia l'argomento dedotto dalla considerazione che il
trasferimento delle funzioni in contestazione è avvenuto attraverso il
D.P.R. 26 gennaio 1959, n. 28, il quale, dettando norme di attuazione
in mataria di edilizia popolare, non avrebbe potuto trasferire poteri
che non fossero statutariamente previsti: l'uno e l'altro argomento,
infatti, si risolvono nella prospettazione di questioni che sono del
tutto estranee all'oggetto del presente giudizio, e non hanno alcun
rilievo ai fini dell'attuale decisione.
L'eccezione subordinata va pertanto respinta.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
pronunziando sul ricorso della Regione Trentino - Alto Adige
indicato in epigrafe,
dichiara che non spetta alla Provincia di Bolzano la competenza a
rinnovare gli atti istruttori, relativi alle domande di finanziamento
delle cooperative "Impiegati Meranesi" e "Vaiolet", già compiuti dal
locale ufficio del Genio civile;
dichiara che non spetta alla Provincia di Bolzano, nei sensi di cui
in motivazione, la competenza ad esercitare, in materia di istruttoria
delle domande di finanziamento in base alla legge 10 agosto 1950, n.
715, i poteri rivendicati nel ricorso;
rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 4 febbraio 1966.
GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI
AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - NICOLA
JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO
PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO
SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE
FRAGALI - COSTANTINO MORTATI -
GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ
- GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO.
ECLI:IT:COST:1966:11 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte