Sentenza n. 11/1974
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 23/01/1974 · relatore Giuseppe Verzì
Norme in gioco
dichiarata illegittima
- art. 3legge 166/1941
applicata al caso
- art. 663Codice penale
- art. 10legge 47/1948
- art. 663legge 47/1948
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 663, secondo
comma, del codice penale; dell'art. 3 della legge 23 gennaio 1941, n.
166 (Norme integrative per la disciplina delle pubbliche affissioni); e
dell'art. 10, secondo e terzo comma, della legge 8 febbraio 1948, n. 47
(Disposizioni sulla stampa), promosso con ordinanza emessa il 18
febbraio 1971 dal pretore di Recanati nel procedimento penale a carico
di Pettinari Giancarlo, iscritta al n. 98 del registro ordinanze 1971 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 99 del 21
aprile 1971.
Udito nella camera di consiglio dell'8 novembre 1973 il Giudice
relatore Giuseppe Verzì.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Nel corso del procedimento penale a carico di Pettinari Giancarlo,
imputato dei reati di cui agli artt. 3 e 4 della legge 23 gennaio 1941,
n. 166, 10 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, e 663 del codice penale,
per avere affisso ad un muro di una pubblica via di Montefano un
manifesto, scritto a penna, da lui medesimo compilato, di intonazione
politica, delle dimensioni di cm. 120x60, senza l'autorizzazione del
Prefetto e senza averne dato avviso alla locale autorità di P.S., il
pretore di Recanati ha sollevato di ufficio la questione di
legittimità costituzionale dei ripetuti articoli del codice penale e
delle leggi n. 166 del 1941 e n. 47 del 1948, in riferimento
all'articolo 21 della Costituzione.
Nel presente giudizio non vi è stata costituzione di parti, né è
intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri. Considerato in diritto :
Secondo il pretore di Recanati, l'art. 3 della legge 23 gennaio
1941, n. 166, che vieta l'affissione di manifesti di propaganda
politica, sociale e culturale in luogo pubblico senza l'autorizzazione
del Prefetto; l'art. 663, comma secondo, del codice penale, che punisce
l'affissione di scritti e disegni in luogo pubblico senza licenza
dell'autorità o senza osservarne le prescrizioni; e l'art. 10 della
legge 8 febbraio 1948, n. 47, che, per l'affissione del giornale murale
a copia unica, prescrive l'avviso all'autorità di P.S. violerebbero
l'art. 21, secondo comma, Cost., per cui la stampa non può essere
soggetta ad autorizzazione o censura.
È fondata la questione di legittimità costituzionale del
suindicato art. 3 della legge n. 166 del 1941. Poiché l'ordinanza
parte dal presupposto che questa norma non è stata abrogata né
esplicitamente né implicitamente da leggi ordinarie successive, se ne
deve dichiarare la illegittimità. Ed infatti essa richiede
l'autorizzazione del Prefetto per la affissione in luogo pubblico di un
manifesto, il che implica un preventivo esame ed un controllo
dell'autorità sul contenuto dello scritto, certamente non conciliabili
con il principio costituzionale della libertà di manifestazione del
pensiero.
L'art. 663 del codice penale viene denunziato in quanto contiene la
sanzione penale per la inosservanza della prescrizione contenuta nel
suindicato art. 3 della legge n. 166 del 1941. Orbene, per quelle
norme, che cessano di avere efficacia perché dichiarate
costituzionalmente illegittime - come nella specie - l'art. 663, cpv.,
richiamato per quanto riguarda la sanzione penale, rimane inoperante,
mentre non viola di per sé alcuna norma costituzionale allorquando
commina una sanzione per altre norme che, in materia di affissione di
scritti o disegni in luogo pubblico, siano legittime. Pertanto,
conformemente a quanto la Corte ha deciso con la sentenza n. 1 del
1956, non si può dichiararne la illegittimità costituzionale.
Per quanto riguarda l'art. 10 della legge n. 47 del 1948, la
sentenza di questa Corte n. 115 del 1957 ha già dichiarato che esso
non è in contrasto con l'art. 21 Cost., perché l'avviso della
pubblicazione di un giornale murale a copia unica da consegnare alla
P.S. sostituisce la consegna di copie alla Prefettura ed alla Procura
della Repubblica disposta per gli stampati e per i giornali ordinari o
murali, e, come tale, non importa nessuna autorizzazione e nessun
potere di censura da parte dell'autorità a cui vengono consegnate le
copie.
Il giudice a quo ripropone ora la medesima questione, ma non
prospetta nuovi profili, e sottopone a critica la sentenza suindicata
con argomenti, che non hanno alcun fondamento e quindi non possono
indurre la Corte a modificare le precedenti decisioni.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 3 della legge 23
gennaio 1941, n. 166 (Norme integrative per la disciplina delle
pubbliche affissioni);
dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità
costituzionale degli artt. 10, secondo e terzo comma, della legge 8
febbraio 1948, n. 47 (Disposizioni sulla stampa) e dell'art. 663,
capoverso, del codice penale, sollevate in riferimento all'art. 21
della Costituzione con ordinanza 18 febbraio 1971 del pretore di
Recanati e già decise con sentenze n. 1 del 1956 e n. 115 del 1957.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 gennaio 1974.
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE
VERZÌ- LUIGI OGGIONI - ANGELO DE
MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO
CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE
TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA
REALE - PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI
- GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA
- GUIDO ASTUTI.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1974:11 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte