Corte costituzionale

Ordinanza n. 11/1991

Questione dichiarata infondata · depositata il 10/01/1991 · relatore Enzo Cheli

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 423, comma

secondo, del codice di procedura penale, promosso con ordinanza

emessa il 23 marzo 1990 dal giudice per le indagini preliminari

presso il Tribunale di Ancona nel procedimento penale a carico di

Rossini Luigi, iscritta al n. 530 del registro ordinanze 1990 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 36, prima

serie speciale, dell'anno 1990;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 12 dicembre 1990 il Giudice

relatore Cheli;

Ritenuto che nel procedimento penale a carico di Luigi Rossini

imputato del delitto di cui agli artt. 81 c.p.v., 476, 479, 61 n. 2

c.p., del delitto di cui agli artt. 347, 61 n. 9 c.p., del delitto di

cui agli artt. 640, secondo comma n. 1, 61 n. 9 c.p., nonché del

delitto di cui all'art. 324 c.p., il giudice per le indagini

preliminari presso il Tribunale di Ancona, con ordinanza del 23 marzo

1990, ha sollevato d'ufficio - in riferimento agli artt. 112, 24 e

27, secondo comma, Cost. - questione di legittimità costituzionale

dell'art. 423, secondo comma, del nuovo codice di procedura penale

nella parte in cui assoggetta al consenso dell'imputato la

contestazione, da parte del pubblico ministero, di fatti nuovi non

enunciati nella richiesta di rinvio a giudizio;

che, ad avviso del giudice remittente, la norma impugnata si

porrebbe "in esplicito contrasto con l'art. 112 della Costituzione

che sancisce l'obbligatorietà di esercizio dell'azione penale da

parte del pubblico ministero, a prescindere dal momento storico ed

effettivo in cui detta azione, già esercitata originariamente

tramite la richiesta di decreto ex art. 419, prosegua o meglio si

perfezioni ex art. 423, secondo comma, del nuovo codice di procedura

penale";

che, sempre secondo il giudice remittente, risulterebbero

altresì violati gli artt. 24 e 27, secondo comma, Cost. poiché la

norma denunciata farebbe dipendere il diritto di difesa "dalla

disponibilità dell'imputato e quindi da un eccesso dell'altrui

difesa del tutto sproporzionato rispetto al principio del "favor rei"

di cui all'art. 27, secondo comma, Cost.";

che l'ordinanza di rinvio del 23 marzo 1990 è stata

successivamente "integrata" da un ulteriore atto dello stesso giudice

remittente, denominato "postilla critico-motiva", che reca la data

del 27 marzo 1990;

che in quest'ultimo atto il giudice a quo, pur riconoscendo che

l'azione penale non può essere comunque paralizzata dal mancato

consenso dell'imputato alle nuove contestazioni del pubblico

ministero, sostiene che l'azione penale verrebbe comunque ad essere

ritardata e procrastinata nel tempo, in contrasto con le esigenze di

economia processuale e di funzionalità di cui all'art. 97, primo

comma, Cost.;

che lo stesso ha disposto la notificazione, la comunicazione e

la trasmissione alla Corte anche dell'atto in data 27 marzo 1990,

qualificandolo come "motivazione integrativa, avente riferimento "per

incidens" all'art. 97, primo comma, Cost.";

che nel giudizio dinanzi alla Corte ha spiegato intervento il

Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso

dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia

dichiarata inammissibile per difetto di rilevanza e comunque non

fondata;

Considerato che l'art. 423, secondo comma, del nuovo codice di

procedura penale detta la disciplina delle "nuove contestazioni" nel

corso dell'udienza preliminare, stabilendo che "se risulta a carico

dell'imputato un fatto nuovo non enunciato nella richiesta di rinvio

a giudizio, per il quale si debba procedere d'ufficio, il giudice ne

autorizza la contestazione se il pubblico ministero ne fa richiesta e

vi è il consenso dell'imputato";

che tale disposizione non viola il principio di obbligatorietà

dell'azione penale sancito dall'art. 112 Cost. poiché il pubblico

ministero - quando nel corso dell'udienza preliminare risulti a

carico dell'imputato un fatto nuovo che configuri un reato

perseguibile d'ufficio - può solo scegliere se esercitare per tale

fatto un'azione penale separata o procedere, con il consenso

dell'imputato, alla nuova contestazione nell'ambito del processo già

in corso, con conseguente trattazione unitaria delle due imputazioni;

che neppure sono violati gli artt. 24 e 27, secondo comma, Cost.

in quanto la norma impugnata - nel subordinare al consenso

dell'imputato la possibilità di nuove contestazioni nel corso

dell'udienza preliminare - mira proprio ad evitare il pregiudizio al

diritto di difesa dell'imputato che potrebbe derivare dalla

inaspettata contestazione di fatti nuovi non enunciati nella

richiesta di rinvio a giudizio;

che pertanto vanno dichiarate manifestamente infondate le

questioni di legittimità costituzionale dell'art. 423, secondo

comma, del nuovo codice di procedura penale sollevate in riferimento

agli artt. 112, 24 e 27, secondo comma, Cost. dal giudice per le

indagini preliminari presso il Tribunale di Ancona;

che è manifestamente inammissibile l'ulteriore questione di

legittimità costituzionale proposta dallo stesso giudice, in

relazione all'art. 97 Cost., con atto in data 27 marzo 1990,

successivo ed aggiuntivo rispetto all'originaria ordinanza di rinvio:

e ciò in quanto tale questione risulta sollevata quando il processo

a quo era già stato sospeso ed il giudice aveva ormai consumato il

suo potere di sollevare questioni di legittimità costituzionale

concernenti la norma già denunciata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953 n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudici davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 423, secondo comma, del nuovo codice di

procedura penale sollevata in relazione agli artt. 112, 24 e 27,

secondo comma, della Costituzione dal giudice per le indagini

preliminari presso il Tribunale di Ancona con l'ordinanza in

epigrafe;

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 423, secondo comma, del nuovo

codice di procedura penale sollevata, in relazione all'art. 97 della

Costituzione, dallo stesso giudice con atto in data 27 marzo 1990.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, l'8 gennaio 1991.

Il Presidente: CONSO

Il redattore: CHELI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 10 gennaio 1991.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1991:11 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte