Sentenza n. 11/1995
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 12/01/1995 · relatore Fernando Santosuosso
Norme in gioco
citata
- art. 23Accertamento imposte sui redditi
- art. 25Accertamento imposte sui redditi
- art. 2Norme integrative della Costituzione concernenti la Corte costituzionale.
- art. 49d.P.R. 597/1973
- art. 12d.P.R. 597/1973
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di ammissibilità, ai sensi dell'art. 2, primo comma,
della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, della richiesta di
referendum popolare di abrogazione del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 recante "Disposizioni comuni in
materia di accertamento delle imposte sui redditi" e successive
modificazioni, limitatamente all'art. 23 e all'art. 25, primo comma:
"I soggetti indicati nel primo comma dell'art. 23, che corrispondono
a soggetti residenti nel territorio dello Stato compensi comunque
denominati, anche sotto forma di partecipazione agli utili, per
prestazioni di lavoro autonomo, ancorché non esercitate abitualmente
ovvero siano rese a terzi o nell'interesse di terzi, devono operare
all'atto del pagamento una ritenuta del diciannove per cento a titolo
di acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta dai
percipienti, con l'obbligo di rivalsa. La stessa ritenuta deve essere
operata sulla parte imponibile delle somme di cui alla lettera b) e
sull'intero ammontare delle somme di cui alle lettere a) e c) del
terzo comma dell'art. 49 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597. La
ritenuta è elevata al venti per cento per le indennità di cui alle
lettere f) e g) dell'art. 12 del decreto stesso. La ritenuta non deve
essere operata per le prestazioni effettuate nell'esercizio di
imprese", iscritto al n. 66 del registro referendum;
Vista l'ordinanza del 30 novembre 1994 con la quale l'Ufficio
centrale per il referendum popolare presso la Corte di cassazione ha
dichiarato legittima la richiesta;
Udito nella camera di consiglio del 9 gennaio 1995 il Giudice
relatore Fernando Santosuosso;
Udito l'avvocato Gianni Marongiu per i presentatori Giuseppe
Calderisi, Lorenzo Strik Lievers e Elio Vito.
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - L'Ufficio centrale per il referendum istituito presso la Corte
di cassazione, in applicazione della legge 25 maggio 1970, n. 352, e
successive modificazioni, ha esaminato la richiesta di referendum
popolare presentato il 3 febbraio 1994 da nove cittadini elettori sul
seguente quesito: "Volete voi che sia abrogato il decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 recante
'Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui
redditi' e successive modificazioni, limitatamente all'art. 23 e
all'art. 25, primo comma: "I soggetti indicati nel primo comma
dell'art. 2, che corrispondono a soggetti residenti nel territorio
dello Stato compensi comunque denominati, anche sotto forma di
partecipazione agli utili, per prestazioni di lavoro autonomo,
ancorché non esercitate abitualmente ovvero siano rese a terzi o
nell'interesse, devono operare all'atto del pagamento una ritenuta
del diciannove per cento a titolo di acconto dell'imposta sul reddito
delle persone fisiche dovuta dai percipienti, con l'obbligo di
rivalsa. La stessa ritenuta deve essere operata sulla parte
imponibile delle somme di cui alla lettera b) e sull'intero ammontare
delle somme di cui alle lettere a) e c) del terzo comma dell'art. 49
del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597. La ritenuta è elevata al venti
per cento per le indennità di cui alle lettere f) e g) dell'art. 12
del decreto stesso. La ritenuta non deve essere operata per le
prestazioni effettuate nell'esercizio di imprese"?
2. - L'Ufficio centrale, verificata con esito positivo la
regolarità della richiesta e la persistente vigenza dell'atto
normativo cui si riferisce, con ordinanza del 30 novembre 1994 l'ha
dichiarata legittima.
Ricevuta comunicazione dell'ordinanza, il Presidente di questa
Corte ha fissato il giorno 9 gennaio 1995 per la conseguente
deliberazione, dandone regolare comunicazione.
3. - In prossimità della camera di consiglio, i promotori della
richiesta referendaria hanno presentato memoria, insistendo per
l'ammissibilità della richiesta medesima.
La difesa ha innanzitutto rilevato che le norme oggetto del referendum non rientrerebbero fra quelle di cui all'art. 75 della
Costituzione in quanto alle somme pagate dal sostituto d'imposta non
potrebbe attribuirsi natura tributaria: e ciò sia in quanto il
relativo obbligo non sarebbe riconducibile al disposto dell'art. 53
della Costituzione, essendo il sostituto un semplice anticipatore di
somme di denaro che diverranno imposte solo successivamente, sia in
quanto non potrebbe farsi discendere la natura tributaria dalla
giurisprudenza della Corte di cassazione in ordine alla competenza
delle Commissioni tributarie a risolvere le liti fra sostituto e
sostituito.
Osserva infine il comitato promotore che alla declaratoria di
ammissibilità della richiesta referendaria non sarebbe di ostacolo
quella giurisprudenza costituzionale che ricomprende nella categoria
degli atti legislativi espressamente non sottoponibili a referendum
abrogativi anche quelle leggi che producono effetti giuridici così
strettamente connessi all'ambito di operatività delle suddette
categorie, in quanto la figura del sostituto d'imposta esisterebbe
solo al fine di rendere più semplice la realizzazione della pretesa
tributaria, né la sua eliminazione comporterebbe il venir meno, per
il datore di lavoro, dell'obbligo di informare il fisco sugli importi
corrisposti ai lavoratori.
4. - Nel corso della Camera di consiglio del 9 gennaio 1995,
l'avvocato Giovanni Marongiu, intervenuto in rappresentanza dei
promotori e presentatori del referendum abrogativo, ha insistito per
l'ammissibilità della proposta referendaria con argomenti analoghi a
quelli espressi nella memoria. Considerato in diritto
1. - La richiesta di referendum abrogativo, sulla cui
ammissibilità la Corte è chiamata a pronunciarsi a seguito della
ordinanza dell'Ufficio centrale per il referendum presso la Corte di
cassazione del 30 novembre 1994, investe il decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 recante "Disposizioni
comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi" e successive modificazioni, limitatamente agli artt. 23 e 25, primo comma.
Sulla base di tali disposizioni i soggetti indicati nel primo
comma dell'art. 2 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 598, che
corrispondono a soggetti residenti nel territorio dello Stato
compensi comunque denominati per prestazioni di lavoro dipendente
(art. 23), ovvero di lavoro autonomo, ancorché non esercitate
abitualmente ovvero siano rese a terzi o nell'interesse degli stessi
(art. 25, primo comma), devono operare all'atto del pagamento una
ritenuta a titolo di acconto dell'imposta sul reddito delle persone
fisiche dovuta dai percipienti, con l'obbligo di rivalsa, nella
misura stabilita dalle due disposizioni.
2. - La richiesta referendaria sottoposta al presente giudizio va
dichiarata inammissibile.
Pregiudiziale all'esame della sussistenza dei requisiti di
omogeneità, chiarezza ed univocità del quesito, necessari
all'ammissibilità del referendum abrogativo secondo la costante
giurisprudenza di questa Corte, è la verifica se le norme oggetto
della presente richiesta siano comprese, o meno, nella categoria
delle "leggi tributarie" sulle quali l'art. 75 della Costituzione
preclude il ricorso al referendum abrogativo.
Va premesso in proposito che - come questa Corte ha affermato in
sede di giudizio di ammissibilità di altri referendum (sentenze nn.
63/1990 e 26/1982) - gli elementi basilari per la qualificazione di
una legge come tributaria sono costituiti dalla ablazione delle somme
con attribuzione delle stesse ad un ente pubblico e la loro
destinazione allo scopo di apprestare mezzi per il fabbisogno
finanziario dell'ente medesimo.
3. - In ordine alla presente materia, è sicuramente sussistente
il primo dei due elementi richiamati, in quanto la norma oggetto
della richiesta referendaria tende a realizzare l'ablazione di somme
trattenute da parte del datore di lavoro a titolo di imposta, e da
costui successivamente versate nelle casse dell'erario. Parimenti
può dirsi sussistente anche l'altro elemento, dato che è evidente
la destinazione delle somme in questione all'apprestamento di mezzi
necessari al fabbisogno dello Stato. Si tratta di un obbligo
tributario posto a carico di determinati soggetti (c.d. sostituti),
la cui violazione è autonomamente sanzionata.
Pertanto, sebbene il presupposto dell'obbligo in questione sia
riferibile al reddito di lavoro del sostituito, verso cui il datore
di lavoro esercita la rivalsa, i rapporti tra ente impositore e
sostituto e tra quest'ultimo ed il sostituito sono di natura
tributaria, con tutte le conseguenze anche in ordine alla
giurisdizione.
4. - L'inammissibilità del quesito risulta rafforzata da una
ulteriore considerazione. Questa Corte ha affermato il principio
secondo cui l'interpretazione letterale dell'art. 75 della
Costituzione deve essere integrata con un criterio logico-sistematico
per cui devono essere sottratte a referendum abrogativo anche tutte
quelle disposizioni produttive di effetti collegati in modo così
stretto all'ambito di operatività delle leggi in esso espressamente
indicate da far ritenere sottintesa la preclusione (sentenza n.
16/1978). Con riguardo al meccanismo normativo del sostituto
d'imposta, cui si riferisce la presente richiesta referendaria,
appare evidente la sua inscindibile connessione con l'imposta sul
reddito e, di conseguenza, con le disposizioni legislative che la
disciplinano.
Ed infatti, il sistema del sostituto d'imposta, storicamente sorto
con maggiori giustificazioni, ancora risponde sia all'interesse
fiscale dell'immediata percezione delle somme (c.d. "tassazione alla
fonte"), sia a criteri di tecnica tributaria per agevolare
l'accertamento e la riscossione dei tributi, come affermato da questa
Corte nelle sentenze nn. 92/1972, 128/1986 e 364/1987, nonché
nell'ordinanza n. 330/1987. Nelle citate pronunce si sottolinea che
la dichiarazione dei sostituti "non mira soltanto ad assicurare
all'erario la quota che il sostituto trattiene al sostituito, ma ha
altresì valore cognitivo, in quanto consente agli uffici di
apprendere che il sostituito possiede fonti di reddito, mettendoli
conseguentemente in grado di verificare l'esistenza e l'entità delle
dichiarazioni che egli è a sua volta obbligato a rendere".
Né pregio può avere, al riguardo, il fatto che con l'ausilio dei
moderni strumenti di accertamento e documentazione si possa
ugualmente verificare la percezione di redditi mediante sistemi
diversi da quello del sostituto d'imposta, in quanto ciò non vale
comunque ad escludere la natura tributaria delle disposizioni vigenti
oggetto del presente quesito referendario.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara inammissibile la richiesta di referendum abrogativo del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600
recante "Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte
sui redditi" e successive modificazioni, limitatamente agli artt. 23
e 25, primo comma, richiesta dichiarata legittima, con ordinanza del
30 novembre 1994, dall'Ufficio centrale per il referendum costituito
presso la Corte di cassazione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, l'11 gennaio 1995.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: SANTOSUOSSO
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 12 gennaio 1995.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1995:11 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte