Corte costituzionale

Ordinanza n. 11/1997

Questione dichiarata infondata · depositata il 23/01/1997 · relatore Giuliano Vassalli

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 81 del codice

penale, promosso con ordinanza emessa il 13 dicembre 1995 dal

tribunale di Trapani nel procedimento penale a carico di Candela

Nicolò, iscritta al n. 349 del registro ordinanze 1996 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 17, prima serie

speciale, dell'anno 1996;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 13 novembre 1996 il giudice

relatore Giuliano Vassalli;

Ritenuto che, chiamato a decidere sull'applicazione della pena

concordemente richiesta dalle parti in relazione ai reati di falso in

atto pubblico e di abuso di ufficio a fini patrimoniali, il tribunale

di Trapani ha, con ordinanza del 13 dicembre 1995, sollevato, in

riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità

dell'art. 81 del codice penale, nella parte in cui, secondo

l'interpretazione della Corte di cassazione - di recente

consolidatasi nel senso che, ai fini della individuazione della

violazione più grave da porre a base dell'aumento previsto dal primo

comma della disposizione oggetto di censura, debba aversi riguardo

alla pena edittale - "consente che, nell'ipotesi di concorso di reati

unificabili per continuazione, la pena stabilita per la violazione

più grave" (da identificare in quella per la quale è comminato il

massimo edittale più elevato) "possa essere inferiore al minimo

edittale previsto per taluna delle violazioni ritenute in concreto

meno gravi";

che il giudice a quo osserva che, nel caso di specie, ove

l'imputato fosse stato chiamato a rispondere del solo delitto di

abuso d'ufficio a norma dell'art. 323, secondo comma, del codice

penale, sarebbe stato assoggettato alla pena minima di due anni di

reclusione, mentre, concorrendo il delitto di falso in atto pubblico

(art. 479 del codice penale, in relazione all'art. 476, primo comma,

dello stesso codice), punito in astratto con pena più grave nel

massimo ma meno grave nel minimo, la pena minima irrogabile potrebbe

essere contenuta in un anno di reclusione; pena che, pur se

"aumentata di due mesi di reclusione per la continuazione",

risulterebbe inferiore alla prima; con la conseguenza, da ritenere

davvero paradossale, che la persona che ha commesso solo un delitto

per il quale la legge prevede un minimo edittale superiore e un

massimo edittale inferiore, in concreto sarebbe condannata -

nonostante la minor gravità della sua condotta - ad una pena

maggiore rispetto a quella irrogabile a chi ha commesso, assieme al

primo, altri reati unificati dal vincolo della continuazione, senza

che ad ovviare a tale inconveniente possa ritenersi correttamente

prospettabile la soluzione di aumentare la pena base di più di un

anno di reclusione, giacché in tal modo diverrebbe più grave il

reato "satellite", con conseguente violazione della disciplina

dettata dall'art. 81 del codice penale;

che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei

Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello

Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata per

erroneità della premessa interpretativa alla base dell'ordinanza

impugnata;

che, ad avviso della Avvocatura, l'indirizzo giurisprudenziale

che escludeva la possibilità di applicare in continuazione una pena

inferiore a quella minima prevista per ogni singolo reato non sarebbe

contraddetta dal più recente orientamento che identifica,

all'opposto, nelle pene edittali astratte il parametro alla stregua

del quale identificare la violazione più grave, "esprimendo una

limitazione che risulta comunque consequenziale e connaturata alla

ratio della norma censurata, di contenimento dell'asprezza delle

regole sul cumulo materiale delle pene", fermo restando che il

giudice che individui la violazione più grave nel reato punito con

il più elevato massimo edittale non potrebbe comunque "infliggere

una pena inferiore a quella minima prevista per altro reato unificato

dal vincolo della continuazione col primo".

Considerato che effettivamente il presupposto interpretativo alla

base dell'ordinanza di rimessione risulta non sufficientemente

attento alle soluzioni ermeneutiche cui sono di recente approdate le

Sezioni unite della Corte di cassazione;

che, più in particolare, una prima decisione, nel risolvere il

contrasto giurisprudenziale circa l'individuazione della violazione

più grave, mutando un precedente indirizzo interpretativo risalente

ai primi anni ottanta - indirizzo, peraltro, non costantemente

seguito dalla successiva giurisprudenza della Corte di cassazione -

ha ritenuto che l'unico concetto di violazione più grave ancorato a

criteri di certezza non possa che "riferirsi alle valutazioni

astratte compiute dal legislatore, sul presupposto, spesso

dimenticato, che la modifica del 1974 non ha inteso alterare i

presupposti del reato continuato, ma solo renderli applicabili

mediante procedimento estensivo ad ipotesi per le quali l'istituto

non risultasse operante" (Cass., Sez. un., 23 marzo 1992,

Cardarilli);

che, a parte la considerazione che il contrasto giurisprudenziale

da cui è scaturita l'ora ricordata pronuncia si riferiva alla

determinazione della nozione di violazione più grave in ipotesi di

reati relativamente ai quali fossero previste sanzioni diverse per

genere o per specie, dall'esame di tale sentenza mai è dato

riscontrare, pure generalizzando la valenza ermeneutica dei suoi

enunciati, la statuizione che in caso di reati in ordine ai quali

debba trovare applicazione una pena di identica specie, ove l'uno di

essi sia punito con pena più elevata nel massimo e l'altro con pena

più elevata nel minimo, la pena da irrogare in concreto possa essere

inferiore alla seconda previsione edittale; tanto più che il

richiamo al disposto degli artt. 32 e 47 del codice di procedura

penale del 1930, relativi alla competenza e alla connessione,

contenuto nella decisione da ultimo ricordata risulta effettuato solo

obiter, anche considerando le diverse esigenze teleologiche alla base

di tali regole, rispetto alle quali il tasso di astrattezza del

criterio cui occorre aver riferimento si collega a profili estrinseci

alla pena da irrogare, come sembra confermato dalla diversa

espressione "reato più grave" utilizzata ai fini della

individuazione del giudice competente per territorio in caso di reati

alcuni dei quali appartenenti alla cognizione territoriale di un

giudice ed altri alla medesima cognizione di altro giudice; una

regola peraltro ribadita dal nuovo codice di procedura penale in tema

di competenza per territorio determinata dalla connessione (art. 16,

comma 1; con in più la precisazione, contenuta nel comma 3, che "i

delitti si considerano più gravi delle contravvenzioni", con ovvio

specifico riferimento alla imputazione; v., sul punto, anche l'art.

297 dello stesso codice);

che le ulteriori, più recenti, statuizioni delle Sezioni unite

si limitano ad un mero allineamento al decisum della sentenza sopra

richiamata, anche in ipotesi di continuazione fra delitti, quello

posto a base del calcolo contrassegnato dalla previsione del minimo

ed il massimo della sanzione edittale più elevati; il tutto senza

che mai venga postulato che, in caso di continuazione fra reati,

possa essere irrogata una pena base inferiore a quella corrispondente

al minimo edittale previsto per uno dei reati unificati

dall'identità del disegno criminoso;

che, del resto, una simile preclusione (pure se inespressa)

risulta conforme anche alla più risalente giurisprudenza della Corte

di cassazione: pur essendosi, infatti, costantemente statuito che, al

fine della individuazione della violazione più grave, si deve tener

conto, in caso di concorso di pene dello stesso genere e specie,

della pena edittale massima e, a parità di massimo, del maggior

minimo, si è derogato a tale regola nelle ipotesi in cui il minimo

della pena edittale contemplata per un reato sia superiore al minimo

della pena edittale contemplata per un altro reato in continuazione,

così da individuare quale pena base quella comminata per il reato

relativamente al quale sia prevista la pena più elevata nel minimo,

coincidente con la violazione più grave, pure se altro reato sia

punito con una sanzione più elevata nel massimo; e "ciò allo scopo

di evitare, in ogni caso, di irrogare una pena base inferiore a

quella minima prevista dalla legge per alcuni dei reati concorrenti

formalmente o riuniti nella continuazione";

che, inoltre, parte della più recente giurisprudenza o si è

discostata dall'indirizzo seguito dalle statuizioni delle Sezioni

unite sopra ricordate, ritornando al criterio che identifica nella

violazione più grave quella che, in concreto, presenti maggiore

gravità e sia, quindi, passibile della pena più grave o ha

ribadito, sempre nel solco del canone della gravità in concreto, il

principio in base al quale se il giudice ritenga concretamente più

grave una violazione punita meno severamente di altra concorrente, la

sua valutazione non potrà mai valicare i limiti di applicazione

dell'istituto della continuazione, diretto a mitigare il rigore del

cumulo materiale delle pene, sino a far conseguire al reo una pena

inferiore a quella minima prevista per un singolo reato;

che, pure se seguendo una linea interpretativa che, nonostante le

affermazioni di massima, appare di dubbia conformità ai principi

dettati dalle Sezioni unite, si è, dopo aver ribadito il criterio

dell'astratta pena edittale come regola da applicare in caso di

continuazione fra reati, altresì precisato che la pena base non può

mai essere calcolata, almeno nelle ipotesi in cui il giudice ritenga

di irrogare il minimo della pena (donde la deviazione dal postulato

della gravità in astratto), adottando il criterio del massimo

edittale quando per uno dei reati in continuazione sia comminata la

pena più elevata nel minimo anche se non nel massimo (Cass., Sez. V,

20 novembre 1995, Costa);

che, in conclusione, non solo non si trova mai contenuta in

decisioni della Corte di cassazione l'affermazione di un principio

dal quale si debba dedurre che in caso di continuazione sia possibile

irrogare una pena inferiore alla pena base corrispondente al minimo

previsto dalla legge per uno dei reati unificati, ma si trovano anzi

esplicite affermazioni della totale incongruenza di un tale risultato

rispetto all'istituto della continuazione e alla funzione ad esso

assegnata dalla legge;

che, pertanto, la questione, così come proposta, deve essere

dichiarata manifestamente infondata;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 81 del codice penale sollevata, in

riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal tribunale di Trapani

con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 9 gennaio 1997.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Guizzi

Il cancelliere: Malvica

Depositata in cancelleria il 23 gennaio 1997.

Il cancelliere: Malvica

ECLI:IT:COST:1997:11 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte