Corte costituzionale

Ordinanza n. 11/1999

Questione dichiarata infondata · depositata il 21/01/1999 · relatore Giuliano Vassalli

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 627, comma 3,

del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 18

dicembre 1997 dal pretore di Pavia, iscritta al n. 133 del registro

ordinanze 1998 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 11, prima serie speciale, dell'anno 1998;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 25 novembre 1998 il giudice

relatore Giuliano Vassalli;

Ritenuto che, con sentenza del 26 settembre 1995, il pretore di

Pavia dichiarava non doversi procedere per mancanza di querela nei

confronti di persona imputata del reato di cui all'art. 388 del

codice penale - per avere, quale proprietaria e custode dei beni

pignorati, sottratto i beni stessi all'esecuzione promossa nei suoi

confronti dalla locale Intendenza di finanza per il recupero di spese

giustizia - così modificata l'imputazione originariamente contestata

con la quale era stato addebitato il reato previsto e punito

dall'art. 334 dello stesso codice;

che, a seguito di ricorso per saltum del Procuratore generale, la

Corte di cassazione, con sentenza del 22 febbraio 1996, n. 337,

annullava la decisione impugnata con rinvio per nuovo giudizio allo

stesso Pretore, affermando il principio di diritto secondo cui la

sottrazione delle cose sottoposte a pignoramento nell'ambito della

procedura per il recupero delle spese di giustizia integra l'ipotesi

di reato contemplata dall'art. 334 del codice penale, procedibile di

ufficio;

che, con ordinanza del 18 dicembre 1997, il pretore di Pavia,

preso atto che sul punto concernente la qualificazione del fatto

nella specie contestato la Corte Suprema si è successivamente

assestata nella linea interpretativa che ravvisa l'ipotesi prevista

dall'art. 388 del codice penale, reato perseguibile, dunque, a

querela di parte, e che, nonostante ciò, il giudice a quo è tenuto

a conformarsi al principio di diritto enunciato dalla Cassazione, ha,

con ordinanza del 18 dicembre 1997, sollevato, in riferimento agli

artt. 24, secondo comma, e 97 della Costituzione, questione di

legittimità dell'art. 627, comma 3, cod. proc. pen., il quale

"prescrive l'obbligo del giudice di rinvio di uniformarsi alla

sentenza della Corte di Cassazione per ciò che concerne ogni

questione di diritto con essa decisa";

che, secondo il giudice a quo il diritto di difesa dell'imputato

sarebbe vulnerato per non consentirsi al giudice di rinvio di

discostarsi dal principio di diritto enunciato dalla Corte di

cassazione allorquando si verifichino condizioni che facciano

ritenere errato e superato tale principio; sarebbero anche violati i

principi di imparzialità della pubblica amministrazione della

giustizia nonché del buon andamento e dell'"economicità

processuale", per costringersi l'imputato ad affrontare il giudizio

di appello perché "gli venga riconosciuto il proprio diritto ad

essere assolto"; con, in più, ulteriori conseguenze quanto alla

violazione dell'art. 24, secondo comma, della Costituzione,

togliendosi la possibilità di far valere davanti allo stesso giudice

a quo la nuova e corretta interpretazione;

che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei

Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello

Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile e

comunque non fondata.

Considerato che, secondo la costante giurisprudenza di questa

Corte, è consentito al giudice di rinvio sollevare dubbi di

legittimità costituzionale coinvolgenti l'interpretazione della

norma, quale risultante dal principio di diritto enunciato dalla

Corte di cassazione, dovendo la norma stessa ricevere ancora

applicazione nel giudizio rescissorio, cosicché il giudice di tale

fase, essendo vincolato al detto principio di diritto, non ha

soluzione diversa, per contestare la regula iuris additata dal

giudice della Corte Suprema, da quella di sollevare questione di

legittimità costituzionale della norma che sarebbe tenuto ad

applicare, proprio perché così interpretata; e ciò sia ove tale

principio costituisca la conseguenza di una linea ermeneutica del

tutto isolata sia, a maggior ragione, ove il detto principio

rappresenti l'adeguamento all'indirizzo interpretativo (come nel caso

di specie) se non consolidato almeno prevalente;

che, dunque, la questione così come proposta investe non il

precetto di cui il giudice a quo è tenuto a fare applicazione in

sede di rinvio, ma la norma che impone al giudice di rinvio di

conformarsi al principio di diritto enunciato dalla Corte di

cassazione;

che il profilo concernente la dedotta violazione dell'art. 97

della Costituzione è assolutamente non pertinente perché - a parte

il rilievo che, essendo stato esperito nel procedimento a quo ricorso

diretto per cassazione, la cognizione del giudizio di rinvio era da

attribuire, a norma dell'art. 569, comma 4, del codice di procedura

penale, al giudice competente per l'appello - il principio del buon

andamento e dell'imparzialità dell'amministrazione, alla cui

realizzazione l'ora ricordata norma costituzionale vincola la

disciplina dei pubblici uffici, pur potendo riferirsi anche agli

organi dell'amministrazione della giustizia, attiene esclusivamente

alle leggi concernenti l'ordinamento degli uffici giudiziari ed il

loro funzionamento sotto l'aspetto amministrativo, mentre è del

tutto estraneo al tema dell'esercizio della funzione giurisdizionale,

nel suo complesso e in relazione ai diversi provvedimenti che

costituiscono espressione di tale esercizio (cfr., ex plurimis

sentenze n. 376 del 1993 e n. 313 del 1995);

che non correttamente evocato appare anche l'art. 24, secondo

comma, della Costituzione, non potendo il diritto di difesa

estendersi fino a ricomprendere l'interpretazione più favorevole per

la parte interessata, un'interpretazione razionalmente destinata a

soccombere di fronte all'esigenza, pur essa costituzionalmente

presidiata, che il giudice di merito venga assoggettato "alle

valutazioni che la legge dà dei rapporti, degli atti e dei fatti e

al rispetto degli effetti che ne desume" (v. sentenza n. 50 del

1970); il che appunto si verifica alla stregua della norma ora

impugnata, con la quale il legislatore ha perseguito l'"esigenza

logica prima che giuridica" che le linee del procedimento siano

tracciate "in modo che esso abbia a progredire verso la soluzione

finale attraverso la concatenazione di atti aventi valore definitivo,

così da impedire la perpetuazione dei giudizi", utilizzando un

modello, quello del giudizio rescindente e del giudizio rescissorio,

da cui scaturisce che il secondo debba essere fondato sui risultati

del primo, fermo restando il potere del giudice del rinvio di

sindacare in sede di legittimità costituzionale il principio di

diritto enunciato all'esito del giudizio rescindente;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 627, comma 3, del codice di procedura

penale, sollevata, in riferimento agli artt. 24, secondo comma, e 97

della Costituzione, dal pretore di Pavia con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 18 gennaio 1999.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Vassalli

Il cancelliere: Fruscella

Depositata in cancelleria il 21 gennaio 1999.

Il cancelliere: Fruscella

ECLI:IT:COST:1999:11 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte