Corte costituzionale

Ordinanza n. 11/2001

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 04/01/2001 · relatore Annibale Marini

Norme in gioco

citata

  • art. 26legge 87/1953

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale degli articoli 10 e 147

del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento,

del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della

liquidazione coatta amministrativa), promosso con ordinanza emessa il

28 giugno 2000 dal tribunale di Catanzaro nel procedimento civile

vertente tra la Banca Popolare di Crotone e Varano Giuseppe & C.

s.n.c., iscritta al numero 650 del registro ordinanze 2000 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 45, 1ª serie

speciale, dell'anno 2000.

Udito nella camera di consiglio del 14 dicembre 2000 il giudice

relatore Annibale Marini.

Ritenuto che il tribunale di Catanzaro, nel corso di un giudizio

per la dichiarazione di fallimento di una società in nome collettivo

e dei suoi soci illimitatamente responsabili, con ordinanza emessa il

28 giugno 2000, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24 della

Costituzione, questione di legittimità costituzionale degli artt. 10

e 147 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del

fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione

controllata e della liquidazione coatta amministrativa);

che il giudice rimettente evidenzia che la società

resistente nel giudizio a quo, pur essendo stata posta in

liquidazione e cancellata da oltre un anno dal registro delle

imprese, dovrebbe considerarsi, secondo una consolidata

giurisprudenza di legittimità, ancora in vita a causa della mancata

estinzione di tutti i debiti precedenti l'apertura della

liquidazione;

che, conseguentemente, mentre resterebbe precluso il decorso

del termine annuale previsto dall'art. 10 della legge fallimentare,

dovrebbe essere dichiarato, ricorrendone nella specie tutti i

presupposti, il fallimento sia della società che del socio unico non

receduto;

che, oltre alla menomazione del diritto di difesa, si

verificherebbe, in tal modo, una palese disparità di trattamento tra

l'imprenditore individuale, assoggettato al fallimento solamente

entro il termine di un anno dalla cessazione dell'attività, e

l'impresa sociale, sostanzialmente esposta al fallimento senza alcun

termine, nonché tra il socio illimitatamente responsabile receduto,

cui il predetto termine si applicherebbe in virtù della pronuncia

interpretativa di questa Corte n. 66 del 1999, ed il socio di

società cancellata da oltre un anno dal registro delle imprese, a

sua volta esposto al fallimento senza limiti temporali.

Considerato che l'art. 10 della legge fallimentare è già stato

dichiarato costituzionalmente illegittimo, con sentenza n. 319 del

2000, "nella parte in cui non prevede che il termine di un anno dalla

cessazione dell'esercizio dell'impresa collettiva per la

dichiarazione di fallimento della società decorra dalla

cancellazione della società stessa dal registro delle imprese";

che la questione va pertanto dichiarata manifestamente

inammissibile.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,

n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi

innanzi alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale degli artt. 10 e 147 del regio decreto 16

marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato

preventivo, della amministrazione controllata e della liquidazione

coatta amministrativa), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24

della Costituzione, dal tribunale di Catanzaro con l'ordinanza in

epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 15 dicembre 2000.

Il Presidente: Santosuosso

Il redattore: Marini

Il cancelliere: Fruscella

Depositata in cancelleria il 4 gennaio 2001.

Il cancelliere: Fruscella

ECLI:IT:COST:2001:11 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte