Sentenza n. 110/1957
Questione dichiarata infondata · depositata il 08/07/1957 · relatore Mario Cosatti
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale della norma contenuta
nel secondo comma n. 2 dell'art. 635 del Cod. pen., promosso con
ordinanza 20 settembre 1956 della Corte di appello di Venezia nel
procedimento penale a carico di Pasqualin Sereno, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 44 del 16 febbraio 1957 e
iscritta al n. 23 del Registro ordinanze 1957.
Udita nell'udienza pubblica del 22 maggio 1957 la relazione del
Giudice Mario Cosatti;
udito l'Avv. Luciano Ventura per il Pasqualin.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Con rapporto 27 giugno 1955 il comandante la Stazione carabinieri
di Bagnoli di Sopra informò la Procura della Repubblica di Padova che
il 16 giugno un gruppo di scioperanti agricoli, nel cortile di
un'azienda della Società "Avas" di Bagnoli, dopo aver minacciato due
operai intenti al governo del bestiame, aveva danneggiato un rimorchio
contenente una botte di notevole capacità adibita al rifornimento
idrico delle stalle.
Tra gli scioperanti vennero identificate quattro persone che furono
rinviate a giudizio del Tribunale di Padova sotto l'imputazione, tra
l'altro, del delitto di danneggiamento con l'aggravante di cui all'art.
635 comma secondo n. 2 del Cod. pen. per aver commesso il fatto in
occasione di sciopero. Il Tribunale, con sentenza 20 marzo 1956,
riconobbe colpevole soltanto Pasqualin Sereno.
Avverso questa sentenza il Pasqualin ha proposto appello e dinanzi
la Corte di Venezia la difesa ha preliminarmente eccepito la
illegittimità costituzionale della norma di cui al comma secondo n. 2
dell'art. 635 Cod. pen. in riferimento all'art. 40 della Costituzione.
La Corte di appello, in difformità dell'avviso espresso dal
Procuratore generale, con ordinanza 20 settembre 1956 non ha ritenuto
la questione manifestamente infondata, nella considerazione che
l'ipotesi in parola sia stata prevista tenendo presente che lo sciopero
costituiva reato, onde il lavoratore, giovandosi delle condizioni
favorevoli alla consumazione del danneggiamento creato dal reato di
sciopero, viene ad incorrere in una forma di reato più grave; ha
pertanto rimesso gli atti alla Corte costituzionale.
L'ordinanza, comunicata ai Presidenti delle Camere e notificata il
27 dicembre 1956 al Presidente del Consiglio dei Ministri, è stata
pubblicata, per disposizione del Presidente di questa Corte, nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 44 del 16 febbraio 1957.
Il Pasqualin si è costituito in giudizio, mediante deposito delle
deduzioni nella cancelleria della Corte, l'8 marzo 1957, con il
patrocinio degli avvocati Oreste Bonaiuto di Padova e Luciano Ventura
di Roma, con domicilio eletto presso quest'ultimo. Il 9 maggio 1957
l'Avv. Ventura ha depositato in cancelleria una memoria difensiva.
Deduce la difesa che la norma contenuta nel secondo comma n. 2
dell'art. 635 Cod. pen. si appalesa in contrasto con l'art. 40 della
Costituzione, sia per la sua origine sia per la sua struttura.
Premesso che la disposizione, la quale considera aggravante del
reato di danneggiamento la circostanza che esso sia stato commesso da
lavoratore in occasione di uno sciopero, non trova precedenti nella
legislazione anteriore al Codice penale del 1930, la difesa richiama
elementi tratti dai lavori preparatori del predetto Codice ed osserva
che la norma in questione è stata posta partendo dal presupposto della
illiceità dello sciopero. La difesa rileva, inoltre, che la struttura
della norma conferma che l'indicato orientamento è stato in essa
trasfuso in modo coerente.
Concludendo, chiede che la Corte costituzionale voglia dichiarare
la illegittimità costituzionale della norma in parola.
Nella discussione orale il patrono della parte illustra la tesi
svolta negli scritti difensivi. Considerato in diritto :
Con l'ordinanza 20 settembre 1956 della Corte di appello di Venezia
è stata proposta questione di legittimità costituzionale della norma
contenuta nel comma secondo n. 2 dell'art. 635 Cod. pen., limitatamente
alla ipotesi di danneggiamento commesso da lavoratori in occasione di
sciopero, in riferimento all'art. 40 della Costituzione che dispone:
"Il diritto di sciopero si esercita nell'ambito delle leggi che lo
regolano".
L'art. 635 (danneggiamento) punisce, a querela della persona
offesa, chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende in tutto o in
parte inservibili cose mobili o immobili altrui. Il comma secondo n. 2
prevede, tra altre ipotesi, un'aggravante del danneggiamento se il
fatto sia commesso da lavoratori in occasione di sciopero, prescrivendo
procedimento di ufficio.
Nel presente giudizio la difesa - come riassunto in narrativa -
ravvisa incompatibilità della norma di cui si discute con l'art. 40
della Carta costituzionale in base alla considerazione che l'aggravante
non potrebbe avere giustificazione che in rapporto alla figura
delittuosa dello sciopero.
Non reputa la Corte di seguire tale assunto, perché fondamento e
giustificazione dell'aggravante debbono ricercarsi e ritrovarsi in
altre considerazioni.
Lo sciopero infatti - quale ne sia la forma - non può non avere
riflessi sul normale svolgimento della vita sociale, provocando uno
stato di suggestione e di eccitazione, che in determinate circostanze
può essere idoneo a inasprire contrasti e a favorire danneggiamenti
della proprietà altrui: situazioni che possono arrecare pregiudizio
alla ordinata convivenza civile e alla privata e pubblica tranquillità
e sicurezza. In tali congiunture può inoltre esser meno vigile la
personale tutela delle proprie cose da parte dei cittadini, meno pronta
ed efficiente quella che debbono apprestare i competenti organi.
Non vale obiettare che l'aggravante in questione necessariamente
postuli l'illiceità dello sciopero, poiché nel sistema non mancano
esempi di aggravanti non fondate sulla illiceità dei fatti che le
costituiscono; nel rapporto tra sciopero e danneggiamento si ravvisa
sufficiente uno stato di fatto di mera occasionalità nel senso che
taluno prenda occasione dalla situazione di sciopero per più
agevolmente commettere danneggiamenti.
Si aggiunga - come anche è stato in altra sede osservato che nel
concorso dell'aggravante in parola la norma di cui si discute non solo
aumenta la pena, ma rende il delitto perseguibile di ufficio, quasi a
dimostrazione che la tutela attuata dalla norma medesima va oltre il
diritto della persona offesa dal danneggiamento, venendo a comprendere
più ampi riflessi.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione, proposta con ordinanza 20
settembre 1956 dalla Corte di appello di Venezia, sulla legittimità
costituzionale della norma contenuta nel comma secondo n. 2 dell'art.
635 Cod. pen. in riferimento all'art. 40 della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 27 giugno 1957.
GAETANO AZZARITI - GIUSEPPE CAPPI -
TOMASO PERASSI - GASPARE AMBROSINI -
ERNESTO BATTAGLINI - MARIO COSATTI -
FRANCESCO PANTALEO GABRIELI -
GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO
PAPALDO - MARIO BRACCI - NICOLA
JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO
PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO
SANDULLI.
ECLI:IT:COST:1957:110 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte