Sentenza n. 110/1962
Questione dichiarata infondata · depositata il 20/12/1962 · relatore Aldo Sandulli
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 2legge 459/1959
- art. 2d.P.R. 460/1959
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2, ultimo
comma, della legge 10 luglio 1959, n. 459, e dell'art. 2, ultimo comma,
del D.P.R. 11 luglio 1959, n. 460, promosso con ordinanza emessa il 21
febbraio 1962 dalla Corte d'assise d'appello di Palermo nel
procedimento penale a carico di Sparacino Agostino ed altri, iscritta
al n. 82 del Registro ordinanze 1962 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 145 del 9 giugno 1962.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
udita nell'udienza pubblica del 28 novembre 1962 la relazione del
Giudice Aldo Sandulli,
udito il sostituto avvocato generale dello Stato Franco Chiarotti,
per il Presidente del Consiglio dei Ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
In un procedimento penale a carico di Sparacino Agostino e altri 34
imputati, condannati dalla Corte di primo grado per avere, in
associazione, commesso vari reati contro il patrimonio, fu sollevata da
alcuni dei difensori, innanzi alla Corte d'assise d'appello di Palermo,
questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, ultimo comma,
della legge 10 luglio 1959, n. 459, e dell'art. 2, ultimo comma, del
D.P.R. 11 luglio 1959, n. 460, in relazione all'art. 79 della
Costituzione. La legge n. 459 ha per oggetto la delegazione al
Presidente della Repubblica per la emanazione di provvedimenti di
amnistia e indulto; l'art. 2, ultimo comma, di essa riguarda la
possibilità di avvalersi o meno della delega del potere di indulto per
alcuni reati espressamente indicati; l'art. 2 del D.P.R. n. 460 è
quello attraverso il quale il potere di scelta è stato esercitato,
escludendo dall'indulto uno solo dei reati per i quali la legge aveva
dato facoltà di concederlo.
La Corte ritenne non manifestamente infondata la questione
attinente al fatto che, conferendo al Capo dello Stato la facoltà di
concedere o meno l'indulto per i reati indicati nell'ultimo comma
dell'art. 2 della legge, il Parlamento gli avrebbe attribuito - in
contrasto con l'art. 79 della Costituzione e con quanto praticato dalla
stessa legge in relazione al potere di amnistia (per la quale fu,
invece, la legge a indicare tassativamente i reati ai quali non si
estendeva) - un potere "discrezionale ed autonomo", instaurando, per
giunta, una distinzione, quanto al modo di concedere l'amnistia e
l'indulto, non ricavabile dall'art. 79 della Costituzione. Pertanto,
ritenuta, in dissenso dal Pubblico Ministero, non irrilevante tale
questione - potendo, la dichiarazione di illegittimità costituzionale,
"comportare la implicita inclusione nel beneficio, previsto in via
generale nella prima parte dell'art. 2, di quei reati che ne sono
esclusi con le impugnate disposizioni" -, la Corte di Palermo sospese
il giudizio, ordinando la rimessione degli atti alla Corte
costituzionale.
L'ordinanza è stata notificata alle parti private non presenti al
dibattimento e al Presidente del Consiglio dei Ministri ed è stata
comunicata ai Presidenti dei due rami del Parlamento. Essa è stata
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 9 giugno 1962, n. 145.
Innanzi a questa Corte si è costituito soltanto il Presidente del
Consiglio dei Ministri, rappresentato dall'Avvocato generale dello
Stato, che ha depositato in data 18 marzo 1962 un atto d'intervento.
Premessa una diffusa disamina della prassi legislativa successiva
alla Costituzione, dei lavori preparatori della legge di delega del
1959 e dello stato della dottrina costituzionale sui poteri di amnistia
e indulto, in esso si conclude per la dichiarazione di infondatezza
della sollevata questione, osservando che tale conclusione è
necessaria tanto se si accolga la tesi che il potere di amnistia e
indulto sia un potere non rinunciabile del Parlamento, dato che il
Parlamento non vi ha rinunciato nel caso in esame "sol perché ha
sottoposto al Capo dello Stato una alternativa propria dell'esercizio o
meno, in certi casi, del potere medesimo", quanto se si accolga la tesi
che il Parlamento possa "delegare" il potere in questione con la
fissazione di criteri e principi direttivi, dato che ciò appunto il
Parlamento ha fatto.
In ordine poi al particolare profilo relativo alla diversità dei
poteri conferiti con la legge al Capo dello Stato per la concessione,
rispettivamente, dell'amnistia e dell'indulto, l'Avvocato dello Stato
osserva che esso non può interessare ai fini della presente causa,
nella quale - dati i limiti della rilevanza e dell'impugnativa -
importa stabilire se contrasti o meno con l'art. 79 della Costituzione
il modo in cui la legge ha regolato l'esercizio del potere di indulto e
non anche quello in cui ha regolato l'esercizio del potere di amnistia
(che non viene in alcun modo in questione).
All'udienza di trattazione, l'Avvocato dello Stato ha insistito nei
medesimi sensi. Considerato in diritto :
1. - La Corte è stata investita del giudizio di legittimità
costituzionale dell'ultimo comma dell'art. 2 della legge 10 luglio
1959, n. 459, intitolata "delegazione al Presidente della Repubblica
per la concessione di amnistia e di indulto" e dell'ultimo comma
dell'art. 2 del D.P.R. 11 luglio 1959, n. 460, intitolato "concessione
di amnistia e indulto".
Non può esser dubbio che anche quest'ultimo provvedimento sia da
considerare un "atto avente forza di legge", come tale suscettibile del
sindacato della Corte costituzionale, ai sensi dell'art. 134 della
Costituzione. Oltre alla natura di legge dell'atto del Parlamento,
sulla base del quale deve procedersi, ai sensi dell'art. 79 della
Costituzione, alla emanazione di provvedimenti di amnistia e indulto, e
al fatto che la citata disposizione costituzionale denomina
"delegazione" il contenuto di tale atto, appaiono decisive in tali
sensi due circostanze: la prima è che i provvedimenti di amnistia e
indulto sono atti normativi destinati a operare nel campo dei reati e
delle pene, che la Costituzione riserva alla legge (art. 25); la
seconda è che la formula dell'art. 79 è il risultato della
elaborazione e semplificazione (non innovativa sul punto) di un testo,
nel quale i provvedimenti in questione venivano espressamente indicati
col nome di "decreti legislativi". In effetti, i provvedimenti di
amnistia ed indulto adottati successivamente all'entrata in vigore
della Costituzione sono stati posti in essere tutti (compreso quello di
cui si discute) nelle forme proprie dei decreti legislativi.
2. - Nel merito, la Corte non ritiene fondata la questione di
legittimità costituzionale sottopostale.
Quest'ultima riguarda soltanto il fatto che con la legge 10 luglio
1959, n. 459, e precisamente con l'ultimo comma dell'art. 2, sia stato
consentito un potere di indulto sotto certi profili "discrezionale ed
autonomo". Per decidere tale questione è sufficiente, dunque,
stabilire se l'art. 79 della Costituzione consenta alla legge che
disponga l'adozione di provvedimenti di amnistia e indulto di lasciare
che, in sede di emanazione dei relativi decreti legislativi, venga
esercitato un qualche potere di scelta. Orbene, non tanto e non
soltanto dall'impiego, nell'art. 79, del concetto di "delegazione",
quanto dalle esigenze di tecnicismo e di tempestività che - come
risulta dalle discussioni parlamentari - ispirarono l'Assemblea
costituente a disporre che i provvedimenti di amnistia e indulto non
fossero adottati dalle Camere, ma "su legge di delegazione delle
Camere", risulta che il citato articolo intese sicuramente consentire
che attraverso i decreti legislativi di amnistia e indulto venisse
esercitato un qualche potere di scelta
3. - Ove, poi, la questione sottoposta alla Corte dovesse essere
intesa nel senso che nel caso in esame la legge di delegazione avrebbe
conferito un potere non adeguatamente specificato e delimitato, essa
sarebbe egualmente infondata.
La Corte ritiene che anche le leggi di delegazione previste
dall'art. 79 della Costituzione debbano contenere un'adeguata
specificazione e delimitazione dei poteri conferiti. Indipendentemente
dalla assimilabilità di esse alle leggi previste dall'art. 76, ciò
discende da un principio cardinale dell'ordine costituzionale vigente,
in base al quale, nelle materie riservate alla legge (come, appunto, la
materia dei reati e delle pene, dove operano i provvedimenti di
amnistia e indulto), il Parlamento, quando pur gli sia consentito di
conferire poteri ad altri organi od enti, non può operare tale
conferimento se non con adeguata specificazione e delimitazione dei
poteri conferiti (come è stato più volte affermato da questa Corte a
partire dalla sentenza n. 4 del 1957, fino alle sentenze nn. 35 e 48
del 1961 e nn. 5 e 54 del 1962).
Ciò premesso, non può dirsi tuttavia che la legge 10 luglio 1959,
n. 459, non abbia sufficientemente specificato e delimitato il potere
da essa delegato. Mentre escludeva espressamente dall'indulto i reati
militari e finanziari, essa dispose che il potere stesso venisse
esercitato per la generalità dei reati e fissò l'entità massima
delle misure di clemenza, consentendo al decreto di attuazione una
possibilità di esclusione dell'indulto limitata a pochissime figure di
reati: quelle prevedute negli artt. 278, 416, 519, 520, 521, 575, 628,
629, 630 del Cod. penale, nonché negli artt. da 531 a 536 dello stesso
Codice e nell'art. 3 della legge 20 febbraio 1958, n. 75. Di tale
limitato potere di scelta, il D.P.R. 11 luglio 1959, n. 460, si avvalse
poi accordando l'indulto per una soltanto delle figure di reato per cui
era stato consentito il potere di esclusione (quella prevista dall'art.
278, riguardante l'offesa all'onore o al prestigio del Presidente della
Repubblica).
È da tener presente che le figure delittuose per le quali fu
accordato il potere di esclusione dall'indulto possono essere
raggruppate - a parte quella, già menzionata, per la quale l'indulto
fu concesso - , in cinque categorie, comprendenti una l'associazione a
delinquere (art. 416), un'altra l'omicidio (articolo 575), e, le
rimanenti, reati tra loro omogenei, particolarmente gravi, lesivi,
rispettivamente, della libertà sessuale (artt. 519, 520, 521), del
patrimonio mediante violenza alle persone (artt. 628, 629 e 630), o
riguardanti la repressione dell'istigazione e dello sfruttamento della
prostituzione (artt. da 531 a 536 del Cod. pen. e art. 3 della legge 20
febbraio 1958, n. 75). Nella legge è contenuta cioè la direttiva di
una particolare ponderazione nella concessione dell'indulto per le
anzidette figure di reati, tutte particolarmente ripugnanti alla
coscienza sociale. E ciò è sufficiente a far ritenere osservato
l'art. 79 della Costituzione.
4. - Resta da esaminare l'ulteriore profilo di illegittimità
prospettato nell'ordinanza di rinvio, consistente nel fatto che la
legge di delegazione impugnata ebbe a fare un trattamento diverso per
l'amnistia e per l'indulto, lasciando al Governo un certo potere di
scelta unicamente per quest'ultimo e non anche per la prima.
Anche sotto il profilo in esame la questione sollevata, in
relazione all'ultimo comma dell'art. 2 della legge di delegazione, non
appare fondata. Infatti nulla esclude che il Parlamento, nel suo
criterio politico insindacabile dalla Corte, faccia uso del potere di
delega con maggiore rigidità per l'amnistia e con minore rigidità per
l'indulto.
5. - Dalla dichiarazione di infondatezza della questione di
legittimità costituzionale sollevata nei confronti dell'ultimo comma
dell'art. 2 della legge 10 luglio 1959, n. 459, discende
necessariamente una identica dichiarazione a proposito dell'analoga
questione relativa all'ultimo comma dell'art. 2 del D. P. R. 11
luglio 1959, n. 460, impugnato per invalidità derivata.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione, sollevata con l'ordinanza
indicata in epigrafe, relativa alla legittimità costituzionale
dell'ultimo comma dell'art. 2 della legge 10 luglio 1959, n. 459, e
dell'ultimo comma dell'art. 2 del D.P.R. 11 luglio 1959, n. 460, in
riferimento all'art. 79 della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, l'11 dicembre 1962.
GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI
AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - NICOLA
JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - ANTONIO
MANCA - ALDO SANDULLI - GIUSEPPE
BRANCA - MICHELE FRAGALI - COSTANTINO
MORTATI - GIUSEPPE CHIARELLI -
GIUSEPPE VERZÌ.
ECLI:IT:COST:1962:110 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte