Sentenza n. 110/1970
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 26/06/1970 · relatore Vezio Crisafulli
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio promosso con ricorso della Regione autonoma della
Sardegna, notificato il 1 dicembre 1969, depositato in cancelleria il
12 successivo ed iscritto al n. 15 del registro ricorsi 1969, per
conflitto di attribuzione sorto a seguito del decreto emesso il 18
settembre 1969 dalla Corte dei conti - sezione prima giurisdizionale -
sull'obbligo di rendiconto dell'economo - consegnatario del Consiglio
regionale della Sardegna.
Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nell'udienza pubblica del 5 maggio 1970 il Giudice relatore
Vezio Crisafulli;
uditi l'avv. Arturo Carlo Jemolo, per la Regione sarda, ed il
sostituto avvocato generale dello Stato Michele Savarese, per il
Presidente del Consiglio dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - Con ricorso notificato al Presidente del Consiglio dei
ministri il 1 dicembre 1969 ed allo stesso organo presso l'Avvocatura
dello Stato il 29 novembre 1969, nonché al Presidente della Corte dei
conti sempre il 29 novembre 1969 e depositato il 12 dicembre
successivo, il Presidente della Giunta regionale della Sardegna - e per
quanto possa occorrere il Presidente del Consiglio regionale della
stessa Regione - hanno promosso conflitto di attribuzioni nei confronti
del Presidente del Consiglio dei ministri relativamente all'obbligo
della resa di conto alla Corte dei conti da parte dell'economo -
consegnatario del Consiglio regionale.
Il conflitto trae origine da un decreto in data 18 settembre 1969,
con il quale la prima sezione giurisdizionale della Corte dei conti ha
ritenuto soggetto all'obbligo della resa di conto l'economo -
consegnatario del Consiglio regionale e viene sollevato in riferimento
agli artt. 15, 27, 31, 34 e 37 cpv. dello statuto speciale, sulla base
anche di argomenti tratti dalla sentenza n. 143 del 1968 di questa
Corte: si sostiene, infatti, che il Consiglio regionale è organo
legislativo e non amministrativo e che il controllo della Corte dei
conti è da intendere limitato a quanto resta nell'ambito
dell'amministrazione. Ulteriori argomenti a sostegno di questa tesi
sono, poi, tratti dal D.P.R. 19 maggio 1949, n. 250, che all'art. 22
parla di controllo di legittimità "sugli atti amministrativi della
Regione", all'art. 23 di controllo sugli "atti della Giunta e
dell'Amministrazione regionale" ed all'art. 40, in riferimento
all'inventario dei beni, ancora di Amministrazione regionale".
La richiesta del ricorrente è pertanto intesa ad ottenere
l'annullamento del decreto innanzi menzionato in quanto lesivo della
sfera di attribuzioni della Regione e la dichiarazione che l'economo -
consegnatario del Consiglio regionale non ha obbligo di presentare
annualmente alla Corte dei conti un conto di gestione.
2. - Si è costituito in giudizio il Presidente del Consiglio dei
ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura di Stato, con
deduzioni depositate il 19 dicembre 1969, nelle quali, eccepita
preliminarmente la inammissibilità per difetto di legittimazione
attiva del Presidente del Consiglio regionale a proporre il ricorso, si
considerano irrilevanti nella specie gli argomenti ex adverso desunti
dalla sentenza n. 143 del 1968. La Corte dei conti non avrebbe,
infatti, nel caso in esame esercitato alcuna funzione, neppure mediata,
di controllo ex art. 100 della Costituzione sulla attività della
Regione e in particolare della sua assemblea legislativa, ma avrebbe
agito in sede giurisdizionale ex art. 103 della Costituzione nel corso
di un procedimento a carico della persona fisica dell'economo -
consegnatario, realizzando anzi così una forma indiretta di tutela
della libertà di autodeterminazione del Consiglio regionale, in quanto
il giudizio di rendiconto viene effettuato sull'operato
dell'amministratore in riferimento agli stanziamenti di somme
insindacabilmente stabiliti proprio dall'organo regionale. Ne
conseguirebbe la inammissibilità del ricorso sia per mancanza di una
invasione di competenza, sia per carenza di interesse della Regione.
Sotto altro profilo l'Avvocatura dello Stato sostiene la
infondatezza del ricorso, prospettando la impossibilità, anche in
riferimento al principio di eguaglianza, di una sfera di autonomia
regionale sottratta al disposto di cui all'art. 103 della Costituzione
ed alle garanzie di una giurisdizione contabile: si invocano in tal
senso alcune affermazioni tratte da pronuncie di questa Corte, quali la
n. 66 del 1964 sulla necessità di assicurare un giudice anche ai
dipendenti dell'Assemblea regionale siciliana, la n. 17 del 1965 circa
l'esigenza di una giurisdizione generale ed assoluta in materia di
contabilità pubblica, la n. 29 del 1966 sull'ambito di competenza
della giurisdizione della Corte dei conti che comprenderebbe in genere
amministratori, funzionari ed agenti della Regione, senza distinzione
cioè dell'ufficio regionale di appartenenza.
Le conclusioni dell'Avvocatura di Stato sono di conseguenza per
l'inammissibilità e l'infondatezza del ricorso.
3. - All'udienza le parti hanno insistito nelle rispettive
conclusioni. Considerato in diritto :
1. - Come riferito in narrativa, il ricorso in oggetto si rivolge
contro l'intimazione fatta dalla Corte dei conti allo economo -
consegnatario dei beni del Consiglio della Regione sarda di rendere il
conto giudiziale della sua gestione. E perciò, assumendosi il
particolare interesse dell'assemblea, il ricorso è stato proposto,
oltre che dal Presidente della Regione, anche dal Presidente del
Consiglio regionale, in rappresentanza di quest'ultimo, la cui
autonomia sarebbe lesa dal provvedimento della Corte dei conti.
Al riguardo deve riaffermarsi che, a norma dell'art. 134 della
Costituzione e dell'art. 39 della legge 11 marzo 1953, n. 87, parti nei
conflitti di attribuzione tra Stato e Regione sono esclusivamente lo
Stato e la Regione di volta in volta interessata, ciascuno come
soggetto unitario, rappresentati rispettivamente dal Presidente del
Consiglio dei ministri (o da un ministro da lui delegato) e dal
Presidente della Giunta regionale, debitamente autorizzato dalla Giunta
medesima. Pertanto il ricorso va dichiarato inammissibile nella parte
in cui è stato proposto anche dal Consiglio regionale in proprio, e
per esso dal suo Presidente.
2. - Sono, invece, da disattendere le altre eccezioni pregiudiziali
sollevate dalla difesa dello Stato, sotto il duplice profilo: a) che il
provvedimento impugnato dalla Regione ha carattere giurisdizionale e
"non potrebbe in alcun caso essere sostituito da un provvedimento
analogo di un qualsiasi organo regionale", la Regione difettando di
competenza in materia giurisdizionale; b) che, comunque, il giudizio di
conto, avendo ad oggetto la gestione degli agenti contabili del
Consiglio regionale, finisce per riassumere in sé la tutela di un
interesse che è anche dello stesso Consiglio a garanzia dei diritti
patrimoniali ad esso spettanti contro possibili prevaricazioni da parte
dell'agente.
In ordine al primo punto, è da osservare che nulla vieta che un
conflitto di attribuzione tragga origine da un atto giurisdizionale, se
ed in quanto si deduca derivarne una invasione della competenza
costituzionalmente garantita alla Regione (v. per un caso analogo la
sent. n. 66 del 1964): la figura dei conflitti di attribuzione non si
restringe alla sola ipotesi di contestazione circa l'appartenenza del
medesimo potere, che ciascuno dei soggetti contendenti rivendichi per
sé, ma si estende a comprendere ogni ipotesi in cui dall'illegittimo
esercizio di un potere altrui consegua la menomazione di una sfera di
attribuzioni costituzionalmente assegnate all'altro soggetto. E nella
specie, assumendo che l'economo - consegnatario del Consiglio regionale
non è tenuto all'obbligo della resa del conto giudiziale, la Regione
afferma, appunto, che il provvedimento emesso dalla Corte dei conti
sarebbe illegittimo, perché lo Stato non avrebbe il potere di
sottoporre a giudizio di conto la gestione dell'agente, ostandovi
l'autonomia del Consiglio regionale. Non può perciò invocarsi in
contrario la recente decisione n. 18 del 1970 di questa Corte, che
aveva riferimento al caso, ben diverso, di asserito illegittimo
esercizio di una competenza certamente spettante alla Regione, senza
alcuna incidenza su competenze costituzionali dello Stato.
In ordine al secondo punto, è agevole rilevare che altro è
l'interesse che - in linea di fatto - può considerarsi proprio anche
della Regione, ed in particolare della sua assemblea, alla corretta e
fedele gestione dei valori di sua pertinenza, altro l'interesse
giuridico della Regione alla esenzione degli agenti contabili
dipendenti dal Consiglio dall'obbligo della resa del conto giudiziale,
che rappresenta un particolare aspetto di quello più generale, al
rispetto della autonomia ad essa costituzionalmente riconosciuta, e si
risolve nella pretesa di escludere il potere dello Stato di sottoporre
gli agenti medesimi al giudizio di conto.
Il ricorso deve dunque ritenersi - in limine - ammissibile, pur
essendo infondato nel merito, per le considerazioni che seguono.
3. - Nessun argomento in favore della tesi sostenuta dalla Regione
ricorrente può trarsi - nel silenzio dello statuto - dalle norme di
attuazione contenute nel D.P.R. 19 maggio 1949, n. 250, le quali, nel
capo VI, si limitano a disciplinare il solo controllo di legittimità
sugli atti dell'amministrazione regionale, demandandolo (analogamente a
quanto stabilito per le altre Regioni ad autonomia speciale, eccezion
fatta per la Regione della Valle d'Aosta) a una delegazione della Corte
dei conti, con sede nel capoluogo della Regione.
Apposite disposizioni sono state, invece, necessarie nel caso della
Regione siciliana, dovendosi qui provvedere, a norma dell'art. 23 dello
statuto, a decentrare anche l'esercizio delle funzioni giurisdizionali
della Corte dei conti (art. 3 del D.L. 6 maggio 1948, n. 665), a
cominciare da quelle in materia di contabilità pubblica: tra le quali,
per tradizione legislativa ormai più che secolare, rientra al primo
posto, rappresentandone l'espressione più tipica, il giudizio sui
conti degli agenti che abbiano maneggio di pubblici valori di
proprietà dell'ente pubblico.
La diversa figura che assume la Corte dei conti, quale organo di
controllo della legalità dell'amministrazione e quale organo di
giurisdizione contabile, non soltanto risulta chiaramente dal testo
unico R.D. 12 luglio 1934, n. 1214, che ne disciplina le "attribuzioni
di controllo" nel capo II del suo titolo II e le "attribuzioni
giurisdizionali" (prima tra queste, nell'art. 44, il giudizio di conto)
nel successivo capo V, ma è attualmente ribadita nel modo più netto
dallo stesso testo della Costituzione: dove, infatti, le funzioni di
controllo della Corte dei conti sono previste dal secondo comma
dell'art. 100, posto a chiusura del titolo III della seconda parte,
dedicato al Governo e alla Pubblica Amministrazione, mentre le funzioni
giurisdizionali "nelle materie di contabilità pubblica", oltre che
"nelle altre specificate dalla legge", sono contemplate nel secondo
comma dell'art. 103, ricompreso a sua volta entro la normativa avente
ad oggetto l'"Ordinamento giurisdizionale".
La natura giurisdizionale dei giudizi di conto, che la Regione
ricorrente pone in dubbio muovendo da un concetto ingiustificatamente
restrittivo di giurisdizione, è stata, d'altronde, già riconosciuta
da questa Corte con particolare riferimento ai consigli di prefettura e
alla Giunta giurisdizionale della Valle d'Aosta (sent. n. 17 del 1965,
n. 55 del 1966 e n. 33 del 1968) e non può che essere confermata, a
maggior ragione ancora, con specifico riguardo ai giudizi di competenza
della Corte dei conti, in presenza dei dati univocamente offerti dalla
legislazione positiva, costituzionale e ordinaria, ed in conformità
con la giurisprudenza da decenni assolutamente dominante.
Ai giudizi di conto si applica, dunque, senza dubbio, il principio
tendenzialmente generale del secondo comma dell'art. 103 della
Costituzione, che non contiene - per questa parte - alcuna riserva di
legge e adopera una locuzione ("materie di contabilità pubblica")
anche letteralmente più ampia di quella dell'art. 44, primo comma, del
T.U. del 1934. Ora, pur senza escludere che l'attuazione concreta del
detto principio possa richiedere, in particolari settori, originaria
mente sottratti alla giurisdizione della Corte dei conti e che
presentino aspetti peculiari e differenziati, l'intervento di apposite
disposizioni legislative, è da ritenere che, laddove ricorra identità
oggettiva di materia, e beninteso entro i limiti segnati da altre norme
e principi costituzionali, il principio dell'art. 103 conferisca
capacità espansiva alla disciplina dettata dal T.U. del 1934 per gli
agenti contabili dello Stato, consentendone l'estensione a situazioni
non espressamente regolate in modo specifico. È proprio argomentando
alla stregua dell'art. 103, che la Corte di cassazione e la Corte dei
conti hanno potuto affermare la spettanza alla giurisdizione di
quest'ultima, in primo grado, dei giudizi contabili per l'innanzi di
competenza dei consigli di prefettura, dopo che, con la sent. n. 55 del
1966, questa Corte ebbe a dichiararne la illegittimità costituzionale
in quanto investiti di funzioni giurisdizionali. Ed è in questo
medesimo ordine di idee che la disciplina dei giudizi di conto,
formulata dal T.U. più volte richiamato, deve considerarsi applicabile
alle Regioni, a statuto ordinario o speciale che siano.
La soluzione cui così si perviene è, del resto, la sola
logicamente coerente con il sistema del nostro diritto positivo, del
quale la sottoposizione dello Stato e degli enti territoriali minori
alla giurisdizione contabile nei confronti dei loro agenti rappresenta
una direttiva costante: tanto più che alle Regioni sono trasferiti
servizi e funzioni statali, in ordine ai quali non è pensabile che,
per effetto di tale trasferimento, vengano meno le garanzie
giurisdizionali anteriormente apprestate per assicurare la corretta
gestione del pubblico denaro. Né si spiegherebbe altrimenti perché
mai una regola più rigorosa sia posta per la sola Regione siciliana,
alla quale pure è riconosciuta una più larga sfera di autonomia
rispetto a tutte le altre Regioni.
4. - Le considerazioni che precedono, con speciale riguardo alla
diversa collocazione sistematica e alla diversa portata degli artt. 100
e 103 della Costituzione, nella parte in cui si riferiscono,
rispettivamente, alle attribuzioni di controllo e alle attribuzioni
giurisdizionali della Corte dei conti, valgono anche a dimostrare come
i principi affermati da questa Corte per quel che concerne la
sottrazione degli atti del Consiglio della Regione del Friuli-Venezia
Giulia e dei suoi organi ordinatori di spesa al controllo di
legittimità della Corte dei conti (sent. n. 143 del 1968) non
implichino affatto che ad analoghe conclusioni debba giungersi quanto
alla sottoposizione degli agenti contabili del Consiglio regionale al
giudizio di conto, esplicazione quest'ultimo di funzione
giurisdizionale.
L'analogia tra le attribuzioni delle assemblee regionali e quelle
delle assemblee parlamentari non significa identità e non toglie che
le prime si svolgano a livello di autonomia, anche se
costituzionalmente garantita, le seconde, invece, a livello di
sovranità. E deroghe alla giurisdizione - sempre di stretta
interpretazione - sono ammissibili soltanto nei confronti di organi
immediatamente partecipi del potere sovrano dello Stato, e perciò
situati ai vertici dell'ordinamento, in posizione di assoluta
indipendenza e di reciproca parità.
La giurisprudenza di questa Corte ha avuto più volte occasione di
fare applicazione di tali criteri, a partire dalla sentenza n. 66 del
1964 (v. sopratutto il punto 4 della motivazione), alla ricordata
sentenza n. 143 del 1968, sino alla sentenza n. 6 del 1970, sempre
escludendo l'applicabilità agli organi assembleari e di governo delle
Regioni delle prerogative riservate agli organi supremi dello Stato.
Nulla si oppone perciò all'assoggettamento al giudizio di conto
dell'economo - consegnatario del Consiglio regionale. E non è senza
interesse ricordare al riguardo che, in Sicilia, le disposizioni del
decreto legislativo del 1948 richiamate all'inizio sono state in tal
senso interpretate ed applicate, senza incontrare opposizione alcuna da
parte della Regione.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
a) dichiara inammissibile il ricorso proposto dal Consiglio della
Regione sarda in persona del suo Presidente;
b) dichiara che allo Stato (e pertanto, in base all'attuale
ordinamento, alla Corte dei conti) spetta il potere di sottoporre a
giudizio di conto l'economo - consegnatario del Consiglio regionale
della Sardegna.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 17 giugno 1970.
GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -
COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE
CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ -
GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI
OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE
ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VEZIO
CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO
ROSSI.
ECLI:IT:COST:1970:110 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte