Sentenza n. 110/1977
Altra decisione · depositata il 09/06/1977 · relatore Leopoldo Elia
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio promosso con ricorso del Presidente della Regione
Sardegna il 16 gennaio 1976, depositato in cancelleria il 23 successivo
ed iscritto al n. 2 del registro 1976, per conflitto di attribuzione
sorto a seguito dei decreti n. 854 e 855 del 21 ottobre 1975 del
Ministro per i trasporti in materia di trasferimento alla Regione degli
uffici provinciali della motorizzazione civile della Sardegna.
Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nell'udienza pubblica del 9 marzo 1977 il Giudice relatore
Leopoldo Elia;
uditi l'avv. Umberto Coronas, per la Regione Sardegna, ed il
sostituto avvocato generale dello Stato Giorgio Azzariti, per il
Presidente del Consiglio dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - Il Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile, con decreti
nn. 854 ed 855 del 21 ottobre 1975, notificati al Presidente della
Giunta regionale con nota del 18 novembre 1975 pervenuta il 28 novembre
stesso anno, fra l'altro disponeva l'assegnazione all'ufficio
provinciale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione
di Cagliari del personale addetto agli uffici di Cagliari della
direzione compartimentale della motorizzazione civile e dei trasporti
in concessione per la Sardegna, non trasferiti alla Regione (art. 3 del
decreto n. 854 del 1975); disponeva ancora l'attribuzione al direttore
dell'ufficio provinciale di Cagliari di compiti organizzativi in
materia di personale relativamente anche agli altri uffici provinciali
della Regione (art. 4 decreto 854 menzionato), considerando tale
direttore dipendente dello Stato e non della Regione (articoli 6 e 10
stesso decreto); provvedeva infine alla nomina dei direttori degli
uffici provinciali (decreto n. 855 del 1975).
In relazione a tali decreti Regione autonoma della Sardegna, in
persona del suo Presidente e previa deliberazione dalla Giunta,
proponeva ricorso per conflitto di attribuzione con atto notificato in
data 16 gennaio 1976 e depositato nella cancelleria di questa Corte in
data 23 gennaio 1976, assumendo fosse stata lesa la sua esclusiva
competenza in materia di organizzazione di uffici che ormai dovevano
considerarsi trasferiti chiedendo pertanto si dichiarasse la competenza
della Regione autonoma della Sardegna in ordine alla organizzazione
degli uffici provinciali della motorizzazione civile e dei trasporti in
concessione e si annullassero per l'effetto i decreti impugnati nella
misura in cui provvedevano in violazione della medesima.
Sosteneva la Regione ricorrente che, in seguito alla nuova
normativa di attuazione dello Statuto e segnatamente in conseguenza di
quanto dispone l'art. 7 d.P.R. 22 maggio 1975, n. 480, recante "Nuove
norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione autonoma della
Sardegna", che esplicitamente trasferisce la direzione compartimentale
della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, escludendo
i soli centri prove autoveicoli e dispositivi, la cui esistenza
peraltro in Sardegna sembra dubbia, dovevano ritenersi trasferiti anche
gli uffici provinciali; questi, infatti, secondo le stesse parole
dell'art. 1, terz'ultimo comma, della legge 31 ottobre 1967, n. 1085,
operano "alle dipendenze e nell'ambito delle direzioni
compartimentali".
Tale assunto risulterebbe confermato dal successivo art. 8, primo
comma, del medesimo decreto, il quale stabilisce che "ai sensi
dell'art. 6 dello Statuto speciale..., viene delegato alla Regione
autonoma della Sardegna per il proprio territorio" l'esercizio di
determinate funzioni amministrative, le quali: "già esercitate
all'atto del loro trasferimento alla Regione dagli unici trasferiti a
norma del precedente art. 7, residuano alla competenza statale".
Essendo comprese fra le funzioni delegate alcune per l'innanzi svolte
dagli uffici provinciali - ciò si afferma, ad esempio, con riguardo
alla materia dei trasporti ferroviari in concessione e segnatamente
all'autorizzazione all'apertura di una nuova linea, prevista dall'art.
3 del d.P.R. 98 giugno 1955, n. 771, - risulterebbe difficilmente
contestabile l'illazione che tali uffici sono stati trasferiti alla
Regione.
Un argomento nel medesimo senso potrebbe desumersi inoltre dal
testo letterale della norma di cui si tratta, la quale parla di
"uffici" e dunque usa una espressione che sarebbe incomprensibile se
riferita alla sola direzione compartimentale e non anche alle direzioni
provinciali.
Ulteriore sostegno alla tesi della Regione sarebbe offerto dal
penultimo comma del medesimo art. 8, il quale riserva al Ministro dei
trasporti il potere di dettare le "modalità" di svolgimento delle
funzioni non trasferite alla Regione ed assegnate agli esistenti uffici
provinciali della motorizzazione civile, determinando Cosi i limiti
dell'ingerenza statale.
Le nuove norme di attuazione avrebbero in definitiva capovolto il
precedente sistema così come regolato dall'art. 20 del d.P.R. 19
maggio 1950, n. 327, secondo cui l'Ispettorato compartimentale della
motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, ancora
incardinato nell'amministrazione statale, svolgeva, secondo le
direttive dell'amministrazione regionale, l'attività inerente alla
disciplina dei trasporti su linee automobilistiche e tranviarie,
trasferendo alla Regione gli uffici e lasciando allo Stato, per le
funzioni ad esso riservate e delegate o affidate agli organi ormai
divenuti regionali, un mero potere direttivo. I decreti impugnati,
nella misura in cui presuppongono e sono espressione di un potere anche
organizzativo dello Stato su tali uffici, si porrebbero dunque in
contrasto con l'ordine delle competenze quale si è venuto a
determinare in seguito alla nuova normativa di attuazione e sarebbero
pertanto illegittimi.
2.- Si costituiva innanzi a questa Corte la Presidenza del
Consiglio dei ministri, attraverso l'Avvocatura dello Stato, chiedendo
si dichiarasse inammissibile o comunque si respingesse il ricorso della
Regione. Assumeva, infatti, che il trasferimento della direzione
compartimentale della motorizzazione civile e dei trasporti in
concessione, eccezion fatta - secondo la normativa - per i centri prove
autoveicoli e dispositivi, che peraltro non esisterebbero in Sardegna,
non comporta trasferimento anche degli uffici provinciali; in tal senso
sarebbero stati sempre intesi gli artt. 14 e 15 del d.P.R. 14 gennaio
1972, n. 5, i quali regolano con disposizioni di identico tenore
materia analoga con riferimento alle Regioni a statuto ordinario ed in
tal senso potrebbero trarsi argomenti dal criterio generale seguito dai
decreti trasferimento di indicare in modo esplicito e tassativo gli
uffici trasferiti. Lo stesso art. 8, secondo comma, dell'invocato
d.P.R. 22 maggio 1975, n. 480, del resto distinguerebbe gli uffici
provinciali, assegnando loro le residue competenze statali, da quelli
compartimentali, in stretto collegamento logico con il precedente art.
7 che stabilisce il trasferimento appunto dei soli uffici
compartimentali.
Sarebbe, d'altra parte, insostenibile la tesi della Regione secondo
cui gli uffici provinciali, pur dipendendo dallo Stato solo per
l'espletamento di alcune funzioni, sarebbero incardinati dal punto di
vista organizzativo nel complesso degli uffici trasferiti. Il primo
comma dell'art. 8, infatti, determinerebbe le ipotesi tassative di
delega di funzioni statali agli uffici regionali; non si vedrebbe
pertanto il motivo per cui il secondo comma del medesimo articolo
adopererebbe il diverso ed in tal caso improprio termine di
"assegnazione" per indicare il medesimo concetto. Né si vedrebbe
perché, all'atto del trasferimento alla Regione, il legislatore
avrebbe sentito il bisogno di modificare le competenze degli uffici
trasferiti, concentrando negli uffici provinciali l'esercizio di tutti
i poteri residuati allo Stato. Solo invece presupponendo che gli
uffici provinciali restano incardinati nell'amministrazione statale
sarebbe possibile intendere, evitando aporie logiche e forzature
testuali, il significato esatto della norma.
La dipendenza degli uffici provinciali della motorizzazione civile
e dei trasporti in concessione da quelli compartimentali non
implicherebbe del resto una identità del complesso organizzativo; ciò
risulterebbe anche dalla circostanza che il D.M. 10 aprile 1968, n.
428, elenca e regola all'art. 2 gli uffici della direzione
compartimentale senza in essi comprendere gli uffici provinciali che
sono oggetto di separata e successiva regolamentazione.
La permanenza di uffici statali che, dopo il trasferimento degli
uffici compartimentali, non possono non essere quelli provinciali.
sarebbe infine desumibile anche dall'art. 31 del decreto presidenziale
di trasferimento invocato, il quale dispone espressamente, fra l'altro,
che restano ferme le attribuzioni degli organi statali in materia di
sicurezza degli impianti, dei veicoli e dei natanti.
3. - La Regione con successiva memoria approfondiva gli argomenti
svolti nell'atto di ricorso. Si soffermava in particolare sui problemi
di interpretazione delle norme che prevedono gli uffici e sull'esame
dei caratteri che distinguerebbero l'assegnazione stabilita dall'art.
8, secondo comma, d.P.R. n. 480 del 1975 dalla delega stabilita nel
primo comma del medesimo articolo, ravvisandoli nella intrinseca
temporaneità della prima (la quale verrebbe automaticamente meno in
seguito al previsto riordinamento dell'amministrazione periferica del
Ministero dei trasporti) ben diversa dalla permanenza e stabilità
della seconda.
Nella discussione le parti ribadivano i rispettivi assunti. Considerato in diritto :
1. - Nell'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei
ministri si chiede che la Corte costituzionale "voglia dichiarare
inammissibile o, comunque, respingere il ricorso della Regione"
Sardegna. Peraltro, né nell'atto di costituzione e neppure
nell'intervento durante l'udienza pubblica, l'Avvocatura ha indicato
motivi di inammissibilità. In ogni caso non manca nel ricorso della
Regione Sardegna il richiamo alla competenza primaria della Regione
stessa in tema di trasporti su linee automobilistiche e tranviarie
(art. 3, lett. g. legge cost. 26 febbraio 1948, n. 3: Statuto speciale
per la Sardegna); e secondo prassi ormai non recente di questa Corte si
ritiene senz'altro ammissibile il conflitto quando si deduca, come in
questo caso, violazione di disposizioni di attuazione di statuti
speciali. Si tratta di un tipico conflitto da vindicatio potestatis, e
più in particolare di una competenza garantita in via mediata da norma
costituzionale.
2. - Nel merito il ricorso non può essere accolto.
Secondo la Regione gli uffici provinciali della motorizzazione
civile e dei trasporti in concessione sarebbero unità periferiche
strutturalmente collegate alla direzione compartimentale della
motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.
Pertanto il trasferimento alla Regione della direzione
compartimentale per la Sardegna, disposto con l'art. 8, comma primo,
del d.P.R. 22 maggio 1975, n. 480, comporterebbe necessariamente
anche il trasferimento degli uffici.
A sostegno della propria tesi la Regione richiama i precedenti
legislativi in tema di organizzazione degli ispettorati compartimentali
della motorizzazione civile, che assunsero, a seguito dell'art. 1 della
legge 31 ottobre 1967, n. 1085, la denominazione di direzioni
compartimentali: nel terz'ultimo comma del citato art. 1 si stabilisce:
"Alle dipendenze e nell'ambito delle direzioni compartimentali operano
gli uffici provinciali già istituiti in via temporanea, ai sensi del
citato art. 8" (del d. lgs. 7 maggio 1948, n. 557).
Ma anche a voler ammettere - e ciò non è affatto pacifico - che
tale rapporto di dipendenza configurasse in ogni loro attività gli
uffici provinciali come mere articolazioni di un unico complesso
organizzativo (e cioè della direzione compartimentale), non sarebbe
ancora provato che essi siano stati trasferiti alla Regione come
entità ricomprese nell'ufficio alle cui dipendenze operavano. In
effetti gli uffici provinciali hanno comunque ricevuto separata
considerazione ed autonoma configurazione proprio nel citato art. 8 del
d.P.R. 22 maggio 1975, n. 480, in relazione all'esercizio delle
funzioni residuate alla competenza statale, ivi comprese quelle in
materia di motorizzazione civile, già spettanti alle direzioni
compartimentali. In realtà con gli artt. 7 e del d.P.R. n. 480 del
1975 si è voluto operare un trasferimento di funzioni e di uffici del
tutto coincidente con quello realizzato nella stessa materia a favore
delle Regioni a statuto ordinario dagli artt. 14 e 15 del d.P.R. 14
gennaio 1972, n. 5 (Trasferimento alle Regioni a statuto ordinario
delle funzioni amministrative statali in materia di tranvie e linee
automobilistiche di interesse regionale e di navigazione e porti
lacuali e dei relativi personali ed uffici). Ed è pacifico, che nelle
Regioni a statuto ordinario, gli uffici provinciali della
motorizzazione civile sono rimasti, come uffici statali, articolazioni
della organizzazione periferica del Ministero dei trasporti.
La difesa della Regione fa leva su talune differenze nel testo
delle disposizioni contenute nei due decreti, per sostenere che nelle
nuove norme di attuazione dello Statuto sardo le formule usate dal
legislatore non possono che riferirsi anche agli uffici. In particolare
nel primo comma dell'art. 8 le espressioni impiegate per definire le
funzioni amministrative delegate alla Regione precisano che si tratta
di funzioni "già esercitate all'atto del loro trasferimento dagli
uffici trasferiti di cui al precedente art. 7" (e cioè dalla
direzione compartimentale). Secondo la difesa della Regione l'uso del
plurale costituirebbe un forte argomento letterale per confermare il
trasferimento degli uffici provinciali insieme con quello della
direzione compartimentale: ma è chiaro, al contrario, che il
legislatore si è riferito ai numerosi uffici i quali, a norma
dell'art. 2 del decreto ministeriale 10 aprile 1968, n. 428,
componevano la direzione compartimentale. Questa interpretazione è del
resto confortata dalla formula impiegata nel secondo comma dello stesso
art. 8, formula che, per le attribuzioni inerenti alla motorizzazione e
alla circolazione su strada e ad altre attivita, si riferisce
espressamente alla circostanza che esse sono esercitate alla data del
trasferimento "da appositi unici della direzione compartimentale della
motorizzazione civile"; uffici, dunque, nettamente distinti (e si
dovrebbe dire contrapposti) rispetto agli uffici provinciali della
motorizzazione civile richiamati nello stesso periodo che esaurisce il
secondo comma del citato art. 8. Dunque il legislatore, come già per
gli uffici del genio civile (art. 12 d.P.R. 15 gennaio 1972, n. 5), ha
preso in considerazione la direzione compartimentale non come unitaria
struttura amministrativa ma come pluralità di uffici addetti a compiti
che passavano alla Regione o restavano allo Stato.
L'altro argomento che la difesa della Regione trae dal testo
dell'art. 8, secondo comma, delle nuove norme di attuazione dello
Statuto si riferisce alla formula della "assegnazione" dello
svolgimento di funzioni già esercitate dagli appositi unici della
direzione compartimentale agli esistenti uffici provinciali: nella
assegnazione dovrebbe ravvisarsi una sorta di delega minore alla
Regione, nel senso che essa sarebbe di natura temporanea e varrebbe
fino a quando non sarà riordinata l'organizzazione periferica del
Ministero dei trasporti, comportando allora il ritrasferimento
automatico ai nuovi uffici statali, senza necessità di modificare, con
lo speciale procedimento rafforzato, le norme di attuazione. Ma tale
argomento (oltre ad essere viziato da petizione di principio, perché
presupporrebbe la già avvenuta dimostrazione del trasferimento degli
ufficiali alle Regioni) non appare persuasivo perché la delega, sia
pure temporanea, andrebbe comunque conferita all'ente regione e non
rivolta a suoi singoli uffici; ma, soprattutto, non sembra che la
figura della "assegnazione" sia suscettibile di essere ricostruita nei
termini prospettati dalia difesa della Regione. Se mai essa potrebbe
alludere ad una utilizzazione diretta di uffici regionali da parte
dello Stato, del tipo previsto nei rapporti tra Regioni da una parte e
Province, Comuni od altri enti locali dall'altra parte (art. 118 Cost.,
ultimo comma: "valendosi dei loro uffici". Questa formula organizzativa
è stata ammessa da questa Corte anche nei rapporti tra Stato e Regione
con la sentenza n. 35 del 1972: ma per "funzioni minori, specie
esecutive" quali sicuramente non sono le delicate attribuzioni in tema
di sicurezza degli impianti, dei veicoli e dei natanti per quanto
attiene ai servizi pubblici di trasporto, riservate agli organi statali
dall'art. 31 del citato d.P.R. n. 480 del 1975. È proprio l'esame con
criterio sistematico della intera normativa contenuta negli artt. 8 e
31 del d.P.R. n. 480 del 1975, che fa ritenere del tutto rispondente ai
canoni dell'art. 17 legge 16 maggio 1970, n. 281, l'uso della delega
alla Regione delle funzioni statali residue, già appartenenti alla
direzione compartimentale (né importa che prima del trasferimento
talune di esse potessero essere esercitate in modo potenzialmente
alternativo dagli unici della direzione e dagli unici provinciali);
mentre appare sicuramente plausibile riunire negli uffici periferici
del Ministero dei trasporti lo svolgimento delle attribuzioni statali
residuate allo Stato nel settore della motorizzazione, in quanto
connesse alle altre competenze degli uffici provinciali. Infine è più
rispondente al tipo di rapporto instaurato tra Stato ed enti dotati di
autonomia costituzionale come le Regioni che la fine di un rapporto di
delega non sia collegata ad un atto di mera riorganizzazione interna
dell'apparato statale qual è quello previsto nel terzo ed ultimo comma
dell'art. 8 del d.P.R. n. 480 del 1975 per l'organizzazione periferica
del Ministero dei trasporti.
3. - Né va taciuto che le formule usate nell'art. 8 del citato
decreto e le altre impiegate nell'art. 15 del d.P.R. n. 5 del 1972 (tra
le quali la formula della "assegnazione" ricorrente in entrambe)
corrispondono pedissequamente a quelle suggerite, in sede di lavori
preparatori dei decreti di trasferimento, dalla Commissione
parlamentare per le questioni regionali: in effetti la Commissione per
quanto si riferisce alle modalità di trasferimento delle funzioni
amministrative, in materia di tranvie e linee automobilistiche di
interesse regionale ecc. aveva ritenuto: "che per una puntuale
applicazione dell'art. 17 della legge n. 281 debba e possa attuarsi
l'integrale trasferimento degli ispettorati compartimentali della
motorizzazione civile e dei trasporti in concessione (M.C.T.C.)
utilizzando la delega conferita al Governo in detto articolo, anche per
dare alle Regioni un primo nucleo di uffici alto livello operativo.
Qualora peraltro si ritenesse non sussistere in seno a detti
ispettorati una prevalenza di funzioni regionali, la Commissione
ravvisa la necessità che si proceda allo scorporo delle funzioni
statali in materia di motorizzazione civile, in modo da consentire il
trasferimento alle Regioni degli ispettorati compartimentali di cui
sopra con le sole funzioni dei trasporti in concessione: mentre le
funzioni statali della motorizzazione civile potranno essere assegnate
ai già esistenti uffici provinciali che saranno da conservare; al pari
degli unici speciali già operanti in tale settore".
D'altronde, appare logico, anche al di là delle conferme offerte
dai lavori preparatori, che al mantenimento allo Stato di talune
importanti attribuzioni (come quelle previste dall'art. 31, già
citato, del d.P.R. n. 480 del 1975) corrispondesse la continuità
dell'esercizio da parte di organi statali periferici. Tuttavia, si
potrebbe ancora obbiettare che quanto si è affermato vale solo per le
Regioni a statuto ordinario (sebbene si sia dovuto constatare che i
decreti del 1972 hanno operato talvolta trasferimenti più ampi a
queste Regioni che non le precedenti norme di attuazione alle Regioni a
statuto speciale): ma non è fuor di proposito ricordare, che il
successivo d.P.R. 25 novembre 1975, n. 902 (Adeguamento ed integrazione
delle norme di attuazione dello statuto speciale della Regione
Friuli-Venezia Giulia) ha sostanzialmente riprodotto il contenuto degli
artt. 7 e 8 del d.P.R. n. 480 del 1975.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara che spetta allo Stato la competenza organizzativa
relativamente agli uffici provinciali della motorizzazione civile e dei
trasporti in concessione in Sardegna, esercitata dal Ministro dei
trasporti e dell'aviazione civile con decreti n. 854 ed 855 del 21
ottobre 1975.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 24 maggio 1977.
F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI -
VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE -
LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA -
EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI -
ANTONINO DE STEFANO - LEOPOLDO ELIA -
GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE -
BRUNETTO BUCCTARELLI DUCCI - ALBERTO
MALAGUGINI.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1977:110 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte