Corte costituzionale

Ordinanza n. 110/1979

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 01/08/1979 · relatore Livio Paladin

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 32,

comma primo, secondo, quarto, quinto, prima parte, e sesto, del r.d. 5

giugno 1939, n. 1016, così come modificato dall'art. 10 della legge 2

agosto 1967, n. 799 (testo unico delle norme per la protezione della

selvaggina e per l'esercizio della caccia), promossi con le seguenti

ordinanze:

1) ordinanza emessa il 27 maggio 1978 dal Pretore di Piazza

Armerina nel procedimento penale a carico di Reale Armando ed altro,

iscritta al n. 446 del registro ordinanze 1978 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 347 del 13 dicembre 1978;

2) ordinanze emesse il 24 maggio ed il 1 giugno 1978 dal Pretore di

Pontedera nei procedimenti penali a carico di Bracci Roberto e

Consoloni Romano, iscritte ai nn. 468 e 469 del registro ordinanze

1978 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 3 del 3

gennaio 1979;

3) ordinanza emessa il 19 maggio 1978 dal Pretore di Portomaggiore

nel procedimento penale a carico di Martini Pietro ed altri, iscritta

al n. 483 del registro ordinanze 1978 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 10 del 10 gennaio 1979;

4) ordinanza emessa il 22 settembre 1978 dal Pretore di La Spezia

nel procedimento penale a carico di Albergotti Giancarlo, iscritta al

n. 594 del registro ordinanze 1978 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 38 del 7 febbraio 1979.

Udito nella camera di consiglio del 14 giugno 1979 il Giudice

relatore Livio Paladin.

Ritenuto che, con le ordinanze indicate in epigrafe, sono state

sollevate - in riferimento all'art. 3 Cost. - questioni di legittimità

costituzionale del primo, del secondo, del quarto, del quinto e del

sesto comma dell'art. 32 del r.d. 5 giugno 1939, n. 1016 (testo unico

delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della

caccia), così come modificato dall'art. 10 della legge 2 agosto 1967,

n. 799.

Considerato che i relativi giudizi possono essere riuniti, data la

stretta affinità delle questioni stesse;

che i giudici a quibus, nel valutare la rilevanza delle proposte

questioni di legittimità costituzionale, non hanno tenuto alcun conto

della nuova disciplina delle sanzioni per la violazione delle leggi

sulla caccia, dettata dall'art. 31 della legge 27 dicembre 1977, n.

968, sebbene questo atto sia entrato in vigore precedentemente

all'emissione di tutte le ordinanze predette.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di

legittimità costituzionale dell'art. 32, primo, secondo, quarto,

quinto e sesto comma, del r.d. 5 giugno 1939, n. 1016 (così come

modificato dall'art. 10 della legge 2 agosto 1967, n. 799), sollevate

in riferimento all'art. 3 Cost. dai Pretori di Piazza Armerina, di

Pontedera, di Portomaggiore e di La Spezia, con le ordinanze indicate

in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 luglio 1979.

F.to: LEONETTO AMADEI - EDOARDO

VOLTERRA - GUIDO ASTUTI - MICHELE

ROSSANO - LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO

ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO

BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO

MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO

MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -

VIRGILIO ANDRIOLI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1979:110 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte