Sentenza n. 110/1982
Questione dichiarata infondata · depositata il 10/06/1982 · relatore Arnaldo Maccarone
Norme in gioco
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art.
112, comma 2, del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (disposizioni per
l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le
malattie professionali) promossi dal Pretore di Salerno con ordinanza
emessa il 23 giugno 1975 e dal Tribunale di Torino con due ordinanze
emesse il 17 ottobre 1979 e con due altre emesse il 15 novembre 1979 e
il 29 febbraio 1980, rispettivamente iscritte al n. 35 del registro
ordinanze 1976, ai nn. 918 e 922 del registro ordinanze 1979 ed ai nn.
90 e 286 del registro ordinanze 1980 e pubblicate nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 65 del 1976 e nn. 50, 43, 98 e 159 del
1980.
Visti gli atti di costituzione dell'INAIL e gli atti di intervento
del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nell'udienza pubblica del 24 marzo 1982 il Giudice relatore
Arnaldo Maccarone;
uditi l'avv. Pasquale Napolitano, per l'INAIL e l'avvocato dello
Stato Giorgio Azzariti, per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Con ordinanza emessa il 23 giugno 1975 nel procedimento civile
vertente fra Bisogno Antonino e l'INAIL, il Pretore di Salerno ha
sollevato, in relazione agli artt. 76, 77 e 24 della Costituzione,
questione di legittimità costituzionale dell'art. 112, secondo comma,
del T.U. 30 giugno 1965, n. 1124, che prevede il termine di un anno
per la prescrizione dell'azione dell'INAIL per la riscossione dei premi
di assicurazione dovuti dai datori di lavoro, prescrizione invocata
appunto dal Bisogno, opponente contro l'ingiunzione di pagamento della
somma di L. 139.143 intimatagli dall'INAIL al detto titolo.
Il giudice a quo, a fondamento della censura, osserva che la norma
impugnata, emanata in base alla legge di delegazione 19 gennaio 1963, n.
15, avrebbe ecceduto dai principi e criteri direttivi contenuti nella
delega, concernenti, tra l'altro secondo il giudice: "le esigenze di
coordinamento e di rispetto dei principi generali che presiedono alla
legislazione previdenziale, ispirati alla realizzazione di un
equilibrio fra la tutela garantita all'Istituto per il conseguimento
dei mezzi di finanziamento necessari ad assicurare le prestazioni e la
tutela garantita al titolare delle prestazioni medesime". Invero,
mentre in attuazione della delega, con il d.P.R. n. 1124, i termini
per l'esercizio delle azioni derivanti dal rapporto assicurativo e in
particolare quelle per l'azione dell'assicurato per ottenere la
prestazione sono stati portati a tre anni, solo quello per la
riscossione dei premi di assicurazione sarebbe rimasto di un solo anno,
ingenerando appunto lo squilibrio lamentato.
Inoltre la norma impugnata sarebbe in contrasto con l'art. 24 della
Costituzione perché il termine di un anno sarebbe incongruo e
renderebbe particolarmente difficile all'Istituto l'esercizio
dell'azione, non considerando la struttura e l'ambito di operatività
dell'ente in correlazione all'interesse pubblico particolarmente
rilevante in materia.
L'ordinanza, ritualmente notificata e comunicata, è stata
pubblicata sulla G.U. n. 65 del 10 marzo 1976.
In questa sede si è costituito l'INAIL in persona del presidente
"pro tempore" rappresentato e difeso dagli avvocati Vincenzo Cataldi e
Tommaso Fontana, che hanno depositato tempestivamente le proprie
deduzioni con cui, condividendo sostanzialmente le censure esposte
nell'ordinanza di rinvio, fanno espresso riferimento alla formula
testuale della legge n. 15 del 1963, che, nel conferire la delega (art.
30), espressamente assegnava al governo il fine di conseguire "più
idonei controlli sugli obblighi assicurativi più efficaci sanzioni nei
confronti degli inadempimenti", fine col quale contrasterebbe appunto
la mancata estensione a tre anni anche del termine in questione.
È intervenuto ritualmente il Presidente del Consiglio dei
ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato,
che ha depositato nei termini le proprie deduzioni.
L'Avvocatura osserva anzitutto che in effetti, il legislatore
delegato, mentre ha allineato al termine di tre anni, stabilito
peraltro direttamente dalla legge delega per l'esercizio del diritto al
conseguimento delle prestazioni, i termini per l'esercizio delle azioni
di responsabilità civile contro il datore di lavoro e contro il
lavoratore in dolo nonché dell'azione di regresso esperibile nei loro
confronti, non ha modificato il termine in questione, la cui misura è
rimasta la stessa prevista dall'art. 67 del R.D. 17 agosto 1935, n.
1765. Tuttavia, prosegue l'Avvocatura, dovrebbe dubitarsi che nella
mancata modifica del termine in questione possa configurarsi una
violazione degli artt. 76 e 77 della Costituzione.
A tutto concedere, invero, potrebbe ritenersi che il Governo ha
esercitato il potere conferitogli in modo incompleto, ma non che abbia
violato i precetti di cui agli artt. 76 e 77 della Costituzione,
difettando una concreta violazione dei principi e criteri direttivi
stabiliti dalla legge di delegazione.
La questione comunque sarebbe infondata.
Infatti, non esisterebbe un parallelismo necessario fra l'azione
per la riscossione dei premi e quella per conseguire le prestazioni
assicurative. il prolungamento del termine di esercizio di quest'ultima
rendeva necessaria solo una misura analoga per l'azione di regresso la
cui esperibilità è legata ovviamente all'avvenuto esercizio
dell'azione dell'assicurato ma nessun consimile rapporto di dipendenza
invece esisterebbe fra l'azione per il conseguimento delle prestazioni
e quella per la riscossione dei premi.
Né potrebbe configurarsi una violazione dell'art. 24 della
Costituzione poiché la costante giurisprudenza di questa Corte avrebbe
stabilito che lesione del diritto di difesa si ha solo quando
l'irrazionale brevità del termine renda meramente apparente o
estremamente difficile la possibilità del suo esercizio, mentre ciò
non potrebbe dirsi del termine in questione, in vigore da molti decenni
senza che inconvenienti del genere si siano verificati.
Nel corso di altri quattro analoghi giudizi, pendenti fra Vispi
Antonio, Vergini Maria Luisa, Coffano Lucia, Altilia Pasquale e
l'INAIL, il Tribunale di Torino, con ordinanze emesse rispettivamente
il 17 ottobre 1979 per quanto riguarda i primi due giudizi, nonché il
15 novembre 1979 ed il 29 febbraio 1980, ha sollevato questione
identica alla precedente, limitatamente alla pretesa violazione degli
artt. 76 e 77 della Costituzione, riproponendo le argomentazioni già
esposte nell'ordinanza del Pretore di Salerno, con puntuale riferimento
alla formula letterale dell'art. 30 della legge delega.
Le ordinanze, rituamente notificate e comunicate, sono state
pubblicate rispettivamente sulla G.U. n. 50 del 20 febbraio 1980 la
prima, n. 43 del 13 febbraio 1980 la seconda, n. 98 del 9 aprile 1980
la terza e n. 159 dell'11 giugno 1980 la quarta.
Si è in questa sede costituito l'INAIL in persona del Presidente
pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Vincenzo Cataldi e
Pasquale Napolitano, che in tutti i predetti giudizi hanno depositato
tempestivamente deduzioni con le quali ribadiscono le argomentazioni
già svolte nelle difese relative al giudizio proveniente dal Pretore
di Salerno.
In particolare, nelle difese concernenti il giudizio istituito con
l'ordinanza 29 febbraio 1980, si ricorda che la norma impugnata è
stata modificata con la 1. 29 febbraio 1980, n. 33 che ha portato a
tre anni anche il termine in questione, "eliminando la lamentata
discrasia" e sostiene che ciò confermerebbe la fondatezza della
censura.
In tutti i giudizi suddetti, tranne quello vertente fra Vispi
Antonio e l'INAIL è intervenuto il Presidente del Consiglio dei
ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato,
che ha depositato tempestivamente deduzioni di identico tenore con le
quali insiste sull'infondatezza della questione svolgendo ulteriori
argomentazioni.
Afferma l'Avvocatura, in primo luogo, che la norma impugnata
costituirebbe una mera riproduzione dell'art. 67 del R.D. n. 1765 del
1935, per cui non sarebbe pertinente il richiamo all'art. 30 della
legge delega n. 15 del 1963, che avrebbe posto principi e criteri
direttivi con riguardo soltanto alle "innovazioni" che il Governo
avesse inteso apportare in sede di attuazione della delega.
Comunque, non sarebbe discutibile la congruità del termine, anche
in vista della interpretazione giurisprudenziale secondo cui la
prescrizione annuale si riferisce alla sola azione diretta al
soddisfacimento di crediti già accertati e liquidati, mentre l'azione
rivolta all'accertamento e alla liquidazione è soggetta alla ordinaria
prescrizione decennale. Inoltre l'Avvocatura ribadisce la esclusione di
una immediata e diretta correlazione fra l'azione dell'Istituto contro
il datore di lavoro inerente al rapporto contributivo, e l'azione
dell'assicurato per ottenere le prestazioni, inerente al rapporto
previdenziale e, come tali, ispirate ad esigenze diverse; onde il
diverso termine prescrizionale non comprometterebbe l'equilibrio fra
contribuzione e prestazione e non frustrerebbe quindi i più idonei
controlli sugli obblighi assicurativi e sulle più efficaci sanzioni
nei confronti degli inadempienti di cui all'art. 30 della legge di
delega. Considerato in diritto :
1. - Le ordinanze di cui in narrativa sollevano questioni
sostanzialmente identiche, ed i relativi giudizi vanno quindi riuniti e
decisi con unica sentenza.
2. - Nel R.D. 17 agosto 1935, n. 1765 (art. 67), conformemente alla
precedente legislazione in materia di assicurazioni sociali contro gli
infortuni sul lavoro, era previsto il termine unico di un anno per la
prescrizione delle azioni nascenti dal rapporto assicurativo,
coincidente con quello previsto dall'art. 924 del Codice di commercio e
riprodotto dall'art. 2952 del Codice civile per le azioni in materia di
assicurazioni.
Intervenne poi la L. 19 gennaio 1963, n. 15 che, innovando sotto
vari aspetti la precedente disciplina, prolungò a tre anni il termine
di prescrizione dell'azione dell'assicurato tendente ad ottenere le
prestazioni e conferì (art. 30), altresì, al Governo una delega
legislativa per apportare "modifiche, correzioni, ampliamenti, e ove
occorra soppressioni delle norme vigenti, riordinandole e riunendole in
un solo procedimento legislativo".
In esecuzione della delega, il Governo emanò il d.P.R. 30 giugno
1965, n. 1124, allineando fra l'altro i termini per l'esercizio delle
varie azioni derivanti dal rapporto assicurativo, portati a tre anni,
con esclusione di quello concernente l'azione dell'Istituto per la
riscossione dei premi assicurativi, rimasto di un anno.
3. - La Corte è chiamata ora a decidere anzitutto dell'art. 112,
secondo comma, del detto T.U., che stabilisce appunto la permanenza del
detto termine più breve, abbia ecceduto dai principi e criteri
direttivi contenuti nella delega e sia così in contrasto con gli artt.
76 e 77 della Costituzione.
Sostanzialmente i giudici a quibus osservano che, mentre il
menzionato art. 30 prescriveva specificamente che il Governo attuasse
la delega in modo che "ogni innovazione", tra l'altro, tendesse a
conseguire "più idonei controlli sugli obblighi assicurativi e più
efficaci sanzioni nei confronti degli inadempienti", il Governo stesso,
col riprodurre letteralmente quanto disposto dal 2 comma del citato
art. 67, lungi dall'osservare l'esigenza di coordinamento, connaturata
ai criteri direttivi suddetti, avrebbe determinato una rottura
dell'equilibrio fra la tutela garantita all'Istituto per il
conseguimento dei mezzi di finanziamento necessari ad assicurare le
prestazioni e la tutela garantita ai destinatari delle prestazioni
stesse.
4. - Occorre premettere che, secondo l'Avvocatura, sarebbe fuori
luogo il richiamo alle norme costituzionali in materia di delega
legislativa giacché, se mai, nella specie potrebbe ravvisarsi una
forma di esercizio incompleto della delega, che non potrebbe comportare
violazione degli artt. 76 e 77 e non potrebbe quindi dar luogo ad una
concreta violazione dei principi e criteri direttivi della delegazione.
E ciò tenuto anche conto che la norma impugnata si limiterebbe a
riprodurre letteralmente il 2 comma dell'art. 67 sopra richiamato,
mentre i criteri e principi direttivi avrebbero riguardato soltanto le
"innovazioni" che il Governo avesse effettivamente apportato
nell'esercizio del suo potere delegato.
In contrario peraltro deve obbiettarsi che, se è pur vero che la
norma impugnata riproduce quella a suo tempo sancita dal 2 comma
dell'art. 67 del R.D. del 1935, non per questo può affermarsi che, sul
punto, la delega non sia stata esercitata o sia stata esercitata in
modo incompleto, giacché la disposizione della legge delegata crea una
norma nuova, anche se riproduttiva di quella precedente. Secondo la
migliore dottrina, invero, non è dubbio che il testo unico, come le
altre norme delegate, è testo legislativo ed ha effetto abrogante
della disciplina precedente nel campo da esso regolato.
5. - La questione peraltro non è fondata.
Al riguardo occorre anzitutto rilevare che, come sopra si è detto,
il legislatore delegante ha direttamente elevato a tre anni il termine
di prescrizione dell'azione spettante all'assicurato per conseguire le
prestazioni a carico dell'Istituto. Ciò dimostra che il legislatore
stesso non considerava essenziale mantenere un trattamento identico per
tutte le azioni derivanti dal rapporto assicurativo, quanto ai termini
di prescrizione, poiché, ove ciò avesse ritenuto, avrebbe provveduto
in quella sede ad elevare nella stessa misura tutti i termini relativi.
Né, d'altra parte, nella formula di delegazione sopra riferita è dato
rinvenire uno specifico indirizzo in tal senso, non potendosi
ovviamente attribuire consimile significato alle espressioni ivi
contenute, che si limitano a prescrivere l'adozione di "più idonei
controlli sugli obblighi assicurativi" e di "più efficaci sanzioni nei
confronti degli inadempienti"; il che non necessariamente comporta il
prolungamento del termine di prescrizione in esame, prolungamento che
ovviamente non può qualificarsi come una misura più o meno
strettamente indispensabile al conseguimento dei fini prescritti dal
legislatore delegante e, come tale, pertanto restava nell'ambito della
discrezionalità del Governo. E se questo ultimo ha portato a tre anni
anche il termine di prescrizione dell'azione di regresso dell'Istituto
nei confronti dell'eventuale responsabile civile, ciò si è reso
necessario per coordinare il termine dell'anzidetta prescrizione con
quello dell'altra riguardante l'azione dell'assicurato per conseguire
le prestazioni, al fine di impedire pregiudizi all'assicuratore.
Come già questa Corte ha avuto occasione di affermare, "si rendeva
invero necessario eliminare la discordanza sorta fra i termini
temporali dell'azione relativa al conseguimento delle prestazioni (tre
anni) e dell'azione di regresso (un anno) giacché l'esperimento di
questa veniva reso impossibile tutte le volte che la prima fosse stata
proposta dopo la data di scadenza del termine previsto per esercitare
il regresso; termine che inizia dalla pubblicazione della sentenza
emessa nel giudizio penale istituito contro chi abbia causato
l'infortunio. Il che avrebbe potuto facilmente verificarsi quando il
processo penale, specie se venisse a estinguersi per amnistia o per
morte dell'imputato, avesse avuto breve o brevissima durata" (v. sent.
n. 78 del 27 aprile 1972).
Né il prospettato squilibrio che deriverebbe dalla differenza fra
i termini di prescrizione delle azioni dell'Istituto e degli assicurati
può considerarsi argomento valido a contrastare le esposte
considerazioni.
Invero, secondo le ordinanze di rimessione il supposto squilibrio
si sostanzierebbe in una ridotta possibilità dell'Istituto di reperire
i mezzi finanziari necessari alla somministrazione delle prestazioni, a
fronte del più ampio spazio concesso all'assicurato per conseguirle,
mentre è evidente che la comparazione delle due situazioni è fuori
luogo, in quanto presuppone una interdipendenza funzionale fra
richiesta e prestazioni che non sussiste, trattandosi di situazioni
autonome, posto che l'Istituto è tenuto alle prestazioni anche in
difetto del pagamento dei premi da parte del datore di lavoro.
Se poi il legislatore, recentemente, (L. 29 febbraio 1980, n. 33
art. 4) ha elevato a tre anni il termine censurato, ciò rientra nelle
sue valutazioni discrezionali e non comporta inosservanza dei criteri e
principi direttivi sanciti dalla legge delega.
6. - Del pari non fondata è l'altra censura mossa dal solo Pretore
di Salerno in riferimento alla pretesa violazione dell'art. 24 della
Costituzione.
È invero giurisprudenza costante di questa Corte che
l'incongruità di un termine di prescrizione può ammettersi quando
esso sia di tale durata da non rendere effettiva la possibilità di
esercizio del diritto cui si riferisce e, di conseguenza, appaia
inoperante la tutela accordata al soggetto titolare del diritto.
Ora non può dirsi, ad avviso della Corte, che il termine in
contestazione sia talmente breve da frustrare le esigenze della
protezione giuridica dell'Istituto. E ciò tanto più che, secondo la
costante giurisprudenza della Corte di Cassazione, la prescrizione
annuale in esame si riferisce alla sola azione diretta al recupero dei
crediti già accertati e liquidati, mentre l'azione rivolta
all'accertamento ed alla liquidazione di essi deve considerarsi
soggetta alla prescrizione ordinaria di dieci anni, decorrenti
dall'inizio dei lavori cui attenga l'obbligo assicurativo.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale
dell'art. 112, secondo comma, del T.U. approvato cond. P.R. 30 giugno
1965, n. 1124 (disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli
infortuni sul lavoro e le malattie professionali), proposte in
relazione agli artt. 24, 76 e 77 della Costituzione dal Pretore di
Salerno ed in relazione agli artt. 76 e 77 della Costituzione dal
Tribunale di Torino con le ordinanze indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 21 maggio 1982.
F.to: LEOPOLDO ELIA - MICHELE ROSSANO
- ANTONINO DE STEFANO - GUGLIELMO
ROEHRSSEN - ORONZO REALE - ALBERTO
MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO
MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -
VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI
- FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1982:110 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte