Sentenza n. 110/1983
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 28/04/1983 · relatore Alberto Malagugini
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 44r.d.l. 2033/1925
- art. 1legge 190/1958
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 44 del r.d.l.
15 ottobre 1925, n. 2033 (repressione delle frodi nella preparazione e
nel commercio dei prodotti agrari) promosso con ordinanza emessa il 6
marzo 1976 dal Pretore di Atessa, nel procedimento penale a carico di
Pugliese Guido ed altro, iscritta al n. 444 del registro ordinanze 1976
e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 205 del 4
agosto 1976.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nell'udienza pubblica del 20 ottobre 1982 il Giudice relatore
Alberto Malagugini;
udito l'avvocato dello Stato Sergio La Porta, per il Presidente del
Consiglio dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - Nel corso di un procedimento penale per i reati di cui agli
artt. 5 e 76 cpv. d.P.R. 12 febbraio 1965, n. 162 e 5 lett. f) l. 30
aprile 1962, n. 283 instaurato sulla base di analisi di revisione -
confermativa di quella di prima istanza dalle quali era risultato che i
campioni prelevati da alcune partite di vino prodotto dagli imputati
Pugliese Guido e Pugliese Francesco, contitolari della ditta omonima,
erano colorati artificialmente, il vice Pretore di Atessa, con
ordinanza dibattimentale del 6 marzo 1976, sollevava questione di
legittimità costituzionale dell'art. 44 r.d. l. 15 ottobre 1925, n.
2033, modificato - si dice nel provvedimento - "con legge 283 del 1962
e legge 7 agosto 1973, n. 519".
Nella succinta motivazione dell'ordinanza, il giudice a quo, dopo
aver affermato trattarsi di questione "rilevante e non manifestamente
infondata", assumeva il contrasto del su indicato art. 44 con gli artt.
3, 24 e 113 Cost. "nella parte in cui fa obbligo al sequestrato del
deposito della somma di lire 10.000, attualmente lire 50.000, per la
revisione delle analisi, in considerazione anche della entità dei beni
sottoposti a sequestro, sufficiente alla garanzia del pagamento delle
spese".
L'ordinanza, ritualmente notificata e comunicata, veniva pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 205 del 4 agosto 1976.
2. - L'Avvocatura dello Stato, intervenuta in rappresentanza del
Presidente del Consiglio dei ministri, rilevava che le medesime
questioni erano già state dichiarate infondate da questa Corte con la
sentenza n. 6 del 1965 e che a diversa conclusione non poteva condurre
il fatto che il pagamento delle spese di analisi possa trovare
sufficiente garanzia nei beni sequestrati. Il sequestro ha, infatti,
finalità diverse dal deposito cauzionale; e d'altra parte esso non dà
certezza di soddisfacimento come nel caso, ad esempio, che la merce
debba essere distrutta ai sensi dell'art. 1 l. 283/1962. Considerato in diritto :
1. - Con l'ordinanza indicata in epigrafe emessa alla pubblica
udienza del 6 marzo 1976 nel procedimento penale a carico di Pugliese
Guido ed altro, il Vice Pretore di Atessa ha dichiarato rilevante e non
manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 44 del r.d.l. 15 ottobre 1925 n. 2033, "nella parte in cui fa
obbligo al sequestrato del deposito della somma di lire 10.000
attualmente lire 50.000 per la revisione delle analisi" ("in
considerazione anche della entità dei beni sottoposti a sequestro,
sufficiente alla garanzia del pagamento delle spese"). La disposizione
di legge denunziata, a giudizio del pretore rimettente, potrebbe essere
in contrasto con gli artt. 3, 24 e 113 Cost.
2. - Va anzitutto premesso che l'ultimo comma dell'art. 44 del
r.d.l., n. 2033 del 1925, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562
e modificato dalla legge 27 febbraio 1958, n. 190 - e cioè la sola
disposizione di legge denunziata - è stato sostituito dall'articolo
unico della legge 23 aprile 1975, n. 149 e non può più, quindi,
essere oggetto di censura.
Tanto premesso anche a giudicare ininfluente l'errore in cui è
incorso il giudice a quo, la questione da lui sollevata - peraltro,
già sottoposta, negli stessi termini, a questa Corte, che l'ha
dichiarata non fondata con la sentenza n. 6 del 1965 - è pur sempre
manifestamente inammissibile.
Invero manca, nella ordinanza di rimessione, il benché minimo
accenno di motivazione sulla rilevanza della questione stessa, che non
è dato desumere altrimenti, posto che il Vice Pretore di Atessa l'ha
sollevata al dibattimento dopo e in conseguenza della già esperita
revisione dell'analisi.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 44 del r.d.l. 15 ottobre 1925, n. 2033, nel
testo sostituito dall'art. 1 della legge 27 febbraio 1958, n. 190 e
modificato dall'articolo unico della legge 23 aprile 1975, n. 149,
sollevata in riferimento agli artt. 3, 24 e 113 Cost. dal vice Pretore
di Atessa con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 19 aprile 1983.
F.to: LEOPOLDO ELIA - MICHELE ROSSANO
- ANTONINO DE STEFANO - GUGLIELMO
ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO
BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO
MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO
MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -
VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI
- GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1983:110 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte