Sentenza n. 110/1993
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 26/03/1993 · relatore Luigi Mengoni
Norme in gioco
dichiarata illegittima
- art. 5legge 108/1991
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 5, secondo
comma, del d.-l. 29 marzo 1991, n. 108 (Disposizioni urgenti in
materia di sostegno dell'occupazione), convertito nella legge 1°
giugno 1991, n. 169, promosso con ordinanza emessa il 5 marzo 1992
dal Pretore di Milano nel procedimento civile vertente tra la S.p.a.
3M Italia e l'I.N.P.S. ed altri, iscritta al n. 319 del registro
ordinanze 1992 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 26, prima serie speciale, dell'anno 1992;
Visti gli atti di costituzione della s.p.a. 3M Italia e
dell'I.N.P.S.;
Udito nell'udienza pubblica del 3 novembre 1992 il Giudice
relatore Luigi Mengoni;
Udito l'avv. Federico Sorrentino per la s.p.a. 3M Italia;
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Nel corso di un procedimento civile promosso dalla S.p.a. 3M
Italia contro l'INPS per far accertare di non essere soggetta
all'onere contributivo previsto dall'art. 5, comma 5, del d.-l. 29
marzo 1991, n. 108, convertito nella legge 1° giugno 1991, n. 169, in
conseguenza del prepensionamento di undici suoi dipendenti, il Pretore di Milano, con ordinanza del 5 marzo 1992, ha sollevato, in
riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, questione di
legittimità costituzionale dell'art. 5, comma 2, del decreto citato,
nella parte i cui subordina il beneficio dell'esonero delle imprese
dagli oneri contributivi connessi al prepensionamento di dipendenti
(con accollo integrale a carico della Cassa integrazione guadagni)
non solo alla presentazione della domanda dell'azienda al Ministero
del lavoro entro il 28 febbraio 1989, ma altresì alla condizione di
"giacenza" della domanda presso il CIPI entro la stessa data. Nella
specie la domanda, presentata al Ministero del lavoro il 7 dicembre
1988, alla data del 28 febbraio 1989 non risultava ancora trasmessa
al CIPI.
Ad avviso del giudice remittente la norma impugnata viola il
principio di eguaglianza e il principio di imparzialità della
pubblica amministrazione in quanto fa dipendere il ripristino dello
sgravio contributivo previsto dalla legislazione precedente, oltre
che da una tempestiva domanda dell'impresa al Ministero del lavoro,
da una condizione ulteriore, il cui adempimento è nella
disponibilità esclusiva del competente ufficio di detto Ministero,
il quale deve curare la trasmissione della domanda e dell'allegata
documentazione alla segreteria del CIPI presso il Ministero del
bilancio.
S
2. - Nel giudizio davanti alla Corte si è costituito l'INPS, il
quale, premesso di non conoscere la ratio della condizione in esame,
conclude allo stato per l'infondatezza della questione.
Si è pure costituita la parte privata chiedendo che la questione
sia dichiarata fondata. Nell'atto di costituzione e in una memoria
aggiunta è ampiamente sviluppato l'argomento dell'irragionevolezza
della condizione contestata. Secondo la società attrice, la norma
impugnata non può spiegarsi se non con l'intento di alleggerire il
più possibile il peso dei prepensionamenti sul pubblico erario; ma
tale obiettivo deve essere perseguito con mezzi ragionevoli e
conformi ai precetti costituzionali. Considerato in diritto
1. - Dal Pretore di Milano è sollevata, in riferimento agli artt.
3 e 97 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale
dell'art. 5, comma 2, del d.-l. 29 marzo 1991, n. 108, convertito
nella legge 1° giugno 1991, n. 169, nella parte in cui subordina il
beneficio dell'esonero delle imprese dagli oneri contributivi
previsti dal successivo comma 5, in connessione al prepensionamento
di dipendenti, non solo alla presentazione della domanda al Ministero
del lavoro entro il 28 febbraio 1989, ma altresì alla condizione di
"giacenza" della domanda presso il CIPI entro la medesima data.
2. - La questione è fondata.
Il giudice remittente interpreta la disposizione impugnata nel
senso che la domanda di prepensionamento non solo deve essere
presentata dall'azienda al Ministero del lavoro entro il 28 febbraio
1989, ma deve anche, entro la stessa data, essere trasmessa al CIPI
(Comitato interministeriale per il coordinamento della politica
industriale) presso il Ministero del bilancio, corredata della
proposta di accertamento prevista dall'art. 2, quinto comma, della
legge 12 agosto 1977, n. 675. Così interpretata, la norma viola il
principio di eguaglianza (art. 3 della Costituzione) perché fa
dipendere il diritto delle aziende allo sgravio contributivo dalla
maggiore o minore sollecitudine con cui l'ufficio competente del
Ministero del lavoro prende in esame le singole domande di
prepensionamento e dalla maggiore o minore durata dei tempi tecnici
occorrenti per formulare la proposta che deve accompagnare la
trasmissione della domanda al CIPI. Più volte questa Corte ha
ravvisato una irragionevole disparità di trattamento in norme che
subordinavano l'applicazione di un beneficio alla condizione
dell'espletamento di una procedura amministrativa entro un certo
termine (sentenze nn. 85 del 1965 e 121 del 1967).
3. - La norma impugnata potrebbe essere messa in armonia con
l'art. 3 della Costituzione in via di interpretazione se fosse
consentito intendere la frase "giacenti presso il CIPI" non nel senso
(ritenuto dal giudice a quo) di "(già) trasmesse al CIPI", bensì
nel senso di "non (ancora) definite dal CIPI", concetto,
quest'ultimo, includente sia le domande di prepensionamento non
ancora trasmesse al CIPI entro il 28 febbraio 1989, sia quelle già
trasmesse, ma non ancora decise a tale data. Siffatta
interpretazione, sebbene di per sé conforme all'accezione del
termine "giacenza" (di una pratica) nel linguaggio burocratico,
toglierebbe però al requisito in esame ogni significato normativo,
finendo col leggere la disposizione impugnata - contenuta in un
decreto convertito in legge dopo essere stato reiterato undici volte
- nei termini in cui era formulata nei primi sei decreti della serie
(iniziata dal d.-l. 1° aprile 1989, n. 119), i quali si limitavano a
richiedere la presentazione delle domande di prepensionamento entro
il 28 febbraio 1989, ai sensi dell'art. 5, comma 1, del d.-l. 11
gennaio 1989, n. 5 (non convertito).
La nuova formulazione adottata dall'art. 4, comma 2, del d.-l. 24
aprile 1990, n. 82 (non convertito) e ripetuta nell'art. 5, comma 2,
del d.-l. n. 108 del 1991 (convertito), ha tradito l'intenzione del
legislatore, che non era quella di restringere la cerchia delle
aziende beneficiarie, ma soltanto di precisare (superfluamente) che
le domande presentate in data anteriore al 1° marzo 1989, ai fini
dell'art. 5, comma 1, del decaduto d.-l. n. 5 del 1989, rimanevano
valide anche se alla data del 28 febbraio 1989 non fosse ancora
intervenuta una deliberazione positiva del CIPI ai sensi dell'art. 2,
quinto comma, della legge n. 675 del 1977, indipendentemente dalla
circostanza che entro tale data fossero già state o no trasmesse
alla segreteria del CIPI con la proposta del Ministro del lavoro.
Tale intenzione non è ricostruibile dall'interprete in termini
compatibili col tenore letterale della disposizione, e pertanto si
deve far luogo - alla stregua dell'interpretazione rigorosa accolta
dal giudice a quo - a una dichiarazione di illegittimità
costituzionale che espunga dalla norma l'elemento di irrazionalità
da cui è oggettivamente inficiata.
4. - Resta assorbito l'altro motivo di impugnazione riferito
all'art. 97 della Costituzione.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 5, comma 2, del
d.-l. 29 marzo 1991, n. 108 (Disposizioni urgenti in materia di
sostegno dell'occupazione), convertito nella legge 1° giugno 1991, n.
169, nella parte in cui subordina lo sgravio dell'impresa dal
contributo all'INPS, previsto dal successivo comma 5, oltre che alla
presentazione della domanda di pensionamento anticipato entro il 28
febbraio 1989, anche alla condizione della giacenza della domanda
presso il CIPI alla medesima data.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 24 marzo 1993.
Il Presidente: BORZELLINO
Il redattore: MENGONI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 26 marzo 1993.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1993:110 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte