Sentenza n. 110/1996
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 12/04/1996 · relatore Francesco Guizzi
Norme in gioco
dichiarata illegittima
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 134, secondo
comma, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice
della strada), promosso con ordinanza emessa il 29 marzo 1995 dal
Pretore di Firenze, nel procedimento civile vertente tra Bjorling
Henning Emanuel e la Prefettura di Firenze, iscritta al n. 465 del
registro ordinanze 1995 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 36, prima serie speciale, dell'anno 1995;
Visto l'atto di costituzione di Emanuel Bjorling Henning, nonché
l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
Udito nella udienza pubblica del 20 febbraio 1996 il giudice
relatore Francesco Guizzi;
Udito l'avv. Pier Luigi Lorenti per Emanuel Bjorling Henning e
l'Avvocato dello Stato Carlo Sica per il Presidente del Consiglio dei
ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Il presente giudizio di costituzionalità trae origine dal
procedimento civile fra Bjorling Henning Emanuel e la Prefettura di
Firenze, avente a oggetto l'opposizione avverso l'ordinanza
prefettizia che ingiungeva al Bjorling, per infrazione all'art. 134
del nuovo codice della strada, il pagamento della sanzione pecuniaria
amministrativa di lire 200.000 e disponeva la confisca dell'auto di
sua proprietà: un veicolo targato EE (escursionisti esteri) con
carta di circolazione la cui validità era scaduta e perciò già
sottoposto a sequestro dai Vigili urbani di Firenze.
Nel corso del predetto procedimento, il Pretore di Firenze ha
sollevato, in riferimento all'art. 3, primo comma, della
Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 134,
secondo comma, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo
codice della strada). Articolo che prevede come obbligatoria la
sanzione amministrativa accessoria della confisca del veicolo quando
vi sia stata violazione della regola di cui al primo comma, che
indica la durata massima (un anno, salvo proroga) della validità
della carta di circolazione rilasciata ai veicoli importati
temporaneamente.
Osserva il rimettente che l'art. 213 del nuovo codice della strada
stabilisce, nell'ipotesi della vendita del veicolo, che il ricavato
serva alla soddisfazione della sanzione pecuniaria nonché alle spese
di trasporto e di custodia del veicolo, prescrivendo altresì che il
residuo eventuale sia restituito all'avente diritto. Nello statuire
l'obbligatorietà della confisca, la norma denunciata si porrebbe
dunque in contrasto con tale disposizione: in quanto sanzione
accessoria obbligatoria, la confisca sarebbe di gran lunga più
afflittiva di quella pecuniaria principale, oscillante fra un minimo
di lire 100.000 e un massimo di lire 400.000 (recte: fra un minimo di
lire 108.000 e un massimo di lire 432.000, così rivalutate le pene
originarie ai sensi dell'art. 195, terzo comma, dello stesso codice
stradale), sì che il Bjorling sarebbe privato d'un veicolo,
immatricolato nel 1992, di cospicuo valore.
L'irragionevolezza emergerebbe anche da altre considerazioni.
La carta di circolazione scaduta poteva essere prorogata ai sensi
della censurata disposizione, che non sarebbe comunque applicabile a
illeciti puniti con sanzione pecuniaria più grave (art. 142 del
nuovo codice della strada). Va osservato, d'altronde, che la confisca
prevista dal citato art. 213 configurerebbe una forma di garanzia per
il pagamento di quanto dovuto all'erario, a prescindere sia dalla
situazione patrimoniale dell'obbligato sia dal valore del veicolo.
Il giudice a quo richiama, infine, la sentenza n. 371 del 1994 con
cui questa Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale
dell'art. 21, terzo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689
(Modifiche al sistema penale), nella parte in cui prevede la confisca
del veicolo privo della carta di circolazione, anche se già
immatricolato, per essere la statuizione ingiusta e lesiva del canone
generale della ragionevolezza.
La questione sarebbe rilevante, perché soltanto in seguito
all'accertamento della sua fondatezza si potrebbe pervenire
all'annullamento dell'ordinanza di confisca.
2. - Si è costituita la parte privata che - facendo propri gli
argomenti del Pretore rimettente - ha chiesto la declaratoria di
illegittimità costituzionale della disposizione in esame.
3. - È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato,
concludendo per l'infondatezza.
Osserva l'Avvocatura che la disposizione in esame mira a prevenire
sia i fenomeni di evasione o elusione delle imposte e tasse gravanti
sui veicoli in circolazione nel territorio dello Stato sia le frodi
in danno delle finanze pubbliche quali, ad esempio, il sottrarsi al
pagamento dell'IVA sul prezzo d'acquisto o della tassa di possesso.
Nessun pregio avrebbero, poi, gli argomenti esposti nell'ordinanza,
poiché sarebbe stata del tutto ipotetica la proroga della validità
della carta provvisoria e, per quanto severa, la sanzione non
attingerebbe il limite della ragionevolezza. Né verrebbe in rilievo
la citata sentenza n. 371 del 1994, per come essa è motivata. Considerato in diritto
1. - Viene chiesto alla Corte di pronunciarsi, in relazione al
canone generale della ragionevolezza, sulla questione di
costituzionalità dell'art. 134, secondo comma, del decreto
legislativo n. 285 del 1992 (Nuovo codice della strada), ove si
prevede la confisca obbligatoria del veicolo nell'ipotesi che se ne
faccia uso con carta di circolazione scaduta, avendo questa, ai sensi
del primo comma dello stesso art. 134, validità massima di un anno,
salvo proroga. Viene richiamato al riguardo l'art. 213 dello stesso
codice, il quale stabilisce che, in caso di confisca amministrativa e
successiva vendita, il ricavato serve a soddisfare la sanzione
pecuniaria - ove questa non sia assolta - e il pagamento delle spese
di trasporto e custodia del veicolo, mentre solo l'eventuale residuo
deve essere restituito all'avente diritto.
2. - La questione è fondata.
Chiamata di recente a esprimersi sulla confisca obbligatoria d'un
autoveicolo, con riferimento all'art. 21, terzo comma, della legge 24
novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), questa Corte,
ricollegando la ratio decidendi ad altre ipotesi di confisca
risultate oggettivamente ingiuste e irrazionali (cfr. sentenze n. 259
del 1976 e n. 229 del 1974), ha dichiarato, con la sentenza n. 371
del 1994, l'illegittimità costituzionale di quella grave previsione
sanzionatoria. Decisione adottata per la evidente lesione del canone
generale di ragionevolezza, atteso che il mancato possesso della
carta di circolazione era stato preceduto dalla pregressa
immatricolazione del veicolo e, quindi, dalla positiva verifica dei
requisiti di idoneità dello stesso alla circolazione. Né
sussisteva, per il caso di specie, lesione alcuna dell'ambito di
discrezionalità riservato al legislatore come in altre ipotesi
dichiarate inammissibili da questa Corte (sentenza n. 14 del 1986).
La questione in esame, che è direttamente riferibile alla nuova
disciplina del codice della strada, deve essere risolta facendo
applicazione della ratio decidendi che è alla base della citata
sentenza n. 371 del 1994.
3. - La disposizione di cui all'art. 134 del decreto legislativo n.
285 del 1992 stabilisce che "agli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi
importati temporaneamente o nuovi di fabbrica acquistati per
l'esportazione, che abbiano già adempiuto alle formalità doganali,
se prescritte, e appartengano a cittadini italiani residenti
all'estero o a stranieri che sono di passaggio, sono rilasciate una
carta di circolazione della durata massima di un anno, salvo
eventuale proroga, e una speciale targa di riconoscimento, come
stabilito nel regolamento".
Tale previsione - che non distingue fra veicoli appartenenti a
stranieri comunitari ed extracomunitari o a italiani che siano o meno
residenti in paesi dell'Unione europea - regola sia l'importazione
dall'estero sia l'acquisto in Italia finalizzato all'esportazione,
assoggettando a una disciplina comune casi fra loro assai diversi.
Non è chi non veda, infatti, come una cosa sia l'importazione
temporanea del veicolo di proprietà dello straniero o dell'italiano
residente all'estero e altra l'acquisto in Italia del veicolo che
sarà successivamente esportato. A tale ultima ipotesi sogliono
ascriversi quelle di abuso del diritto da parte dei cosiddetti
importatori paralleli che, fruendo dei vantaggi fiscali assicurati in
ambito comunitario ai veicoli "usati" (ma, in realtà, quasi nuovi),
lucrano sulle differenze di prezzo fra i vari mercati nazionali.
4. - L'esistenza di casi limite, tuttavia, non può giustificare
misure sanzionatorie sproporzionate, quale la confisca del veicolo
con carta di circolazione scaduta ai sensi dell'art. 134, primo
comma, del nuovo codice della strada, di cui al decreto legislativo
n. 285 del 1992.
Una simile sproporzione, come nota il giudice a quo, viene in
risalto per l'applicazione, pure al caso di specie, dell'art. 213
richiamato dall'ultima parte del secondo comma della disposizione
denunciata: allo scopo di recuperare il pagamento d'una modesta
sanzione principale, si fa carico al contravventore delle spese di
trasporto e di custodia del veicolo e, soprattutto, gli si impone la
vendita coattiva, garantendo la restituzione all'avente diritto del
"residuo eventuale" che può essere anche di gran lunga superiore
all'importo dovuto.
La confisca obbligatoria in tutti i casi in cui sia scaduta la
carta di circolazione, senza eccezione alcuna e senza valutazione
delle diverse situazioni di fatto prospettabili all'autorità
amministrativa competente, costituisce violazione del canone
costituzionale della ragionevolezza. Sì che la disposizione in esame
deve essere dichiarata incostituzionale al pari di quella già
caducata con la sentenza n. 371 del 1994.
Siffatto esito non può, tuttavia, che essere limitato alla parte
della disposizione che prevede la confisca quando il titolare del
diritto sul veicolo abbia ottenuto (anche successivamente al
sequestro) la proroga della carta di circolazione per le ragioni di
fatto che avrà inteso sottoporre all'Amministrazione. Tale
limitazione, se da un lato consente alla disposizione di operare con
rigore nell'unica direzione ammissibile, quella dell'abuso del
diritto, tenendo distinte le meno gravi violazioni del precetto,
dall'altro assicura una soluzione immediata per quei casi meritevoli
di considerazione da parte dell'ordinamento, giacché nella specie vi
è già stata una immatricolazione provvisoria che darà luogo alla
nazionalizzazione del veicolo o alla sua esportazione.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 134, secondo
comma, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice
della strada), nella parte in cui prevede la sanzione amministrativa
accessoria della confisca del veicolo anche quando sia disposta la
proroga della carta di circolazione successivamente al sequestro del
veicolo.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 28 marzo 1996.
Il Presidente: Ferri
Il redattore: Guizzi
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 12 aprile 1996.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:1996:110 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte