Sentenza n. 110/2001
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 27/04/2001 · relatore Gustavo Zagrebelsky
Norme in gioco
dichiarata illegittima
- art. 4legge 59/1997
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio di legittimità costituzionale del decreto legislativo
30 marzo 1999, n. 96 (Intervento sostitutivo del Governo per la
ripartizione di funzioni amministrative tra Regioni ed enti locali a
norma dell'articolo 4, comma 5, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e
successive modificazioni), promosso con ricorso della Regione Veneto,
notificato il 18 maggio 1999, depositato in Cancelleria il 26
successivo ed iscritto al n. 17 del registro ricorsi 1999.
Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nell'udienza pubblica del 16 gennaio 2001 il giudice
relatore Gustavo Zagrebelsky;
Uditi gli avvocati Mario Bertolissi e Luigi Manzi per la Regione
Veneto e l'avvocato dello Stato Oscar Fiumara per il Presidente del
Consiglio dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Con ricorso notificato il 18 maggio 1999 e depositato il
successivo 26 maggio, la Regione Veneto ha sollevato, in riferimento
agli artt. 3, 76, 115, 117, 118, 119, 121, 122 e 123 della
Costituzione, questioni di legittimità costituzionale del decreto
legislativo 30 marzo 1999, n. 96 (Intervento sostitutivo del Governo
per la ripartizione di funzioni amministrative tra Regioni ed enti
locali a norma dell'articolo 4, comma 5, della legge 15 marzo 1997,
n. 59).
1.1. - Precisato di aver prontamente predisposto un disegno di
legge di attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112
(Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle
regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge
15 marzo 1997, n. 59) il quale, a seguito della delega contenuta
nella legge n. 59 del 1997 (Delega al Governo per il conferimento di
funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della
Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa), ha
inteso operare una serie di "conferimenti" di funzioni e compiti agli
enti locali, pur non riuscendo a concludere il procedimento
legislativo entro il termine previsto dall'art. 4, comma 5, della
legge n. 59 del 1997, la ricorrente censura il decreto legislativo
sostitutivo per violazione del principio di leale collaborazione e
dell'art. 76 della Costituzione, in quanto nel procedimento di
adozione del decreto essa non sarebbe stata sentita, in contrasto con
la prescrizione contenuta nella legge di delega. Secondo la Regione,
avrebbe dovuto esserle sottoposto almeno lo schema dell'atto ed essa
avrebbe dovuto poter rappresentare le ragioni del suo presunto
inadempimento; ma ciò non è avvenuto, benché nel preambolo del
decreto si affermi espressamente che il medesimo è stato adottato
"sentite le Regioni inadempienti". In particolare, non potrebbe
essere considerata quale forma di adempimento dell'obbligo di
consultazione la lettera che il Ministro per gli affari regionali ha
inviato al Presidente della Regione il 24 marzo 1999, limitandosi a
comunicare l'intendimento del Governo di procedere alla sostituzione.
Né la consultazione della singola Regione inadempiente potrebbe
essere surrogata da una qualche consultazione della Conferenza
Stato-Regioni, sia perché la legge di delega distingue chiaramente,
nelle diverse ipotesi, i due pareri, sia perché il decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed ampliamento delle
attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed
unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle
regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-città
ed autonomie locali), che disciplina le funzioni della Conferenza,
non prevede affatto che questa sia chiamata a pronunciarsi
nell'ambito di tale procedimento sostitutivo, che non riguarda tutte
le Regioni ma solo quelle che si ritiene non abbiano attuato i
trasferimenti previsti dalla legge. In ordine alla mancata
consultazione, nel ricorso si chiede alla Corte costituzionale di
fare uso dei propri poteri istruttori, al fine di accertare lo
svolgimento dei fatti.
Su un piano sostanziale, il decreto legislativo contrasterebbe
con i principi e criteri stabiliti dalla legge di delega, con
conseguente violazione, oltre che dell'art. 76, anche degli artt. 3 e
119 della Costituzione. Innanzitutto, trattando tutti gli enti
autonomi allo stesso modo, sia all'interno della Regione, sia in
Regioni diverse, esso si porrebbe in contrasto con il principio di
"differenziazione" nell'allocazione delle funzioni, nonché con il
principio di adeguatezza in relazione alla idoneità organizzativa
dell'amministrazione ricevente. Sarebbe violato il principio della
copertura finanziaria e patrimoniale dei costi per l'esercizio delle
funzioni amministrative conferite, di cui all'art. 4, comma 3,
lettera i), della legge n. 59 del 1997, in quanto il decreto
legislativo attribuisce alle Regioni funzioni e compiti, stabilendo,
all'art. 49, che le sue disposizioni si applicano a decorrere dal
1° luglio 1999, mentre esso non opera alcuna attribuzione di risorse,
non essendo stati ancora adottati i decreti del Presidente del
Consiglio dei ministri previsti dall'art. 7 della legge n. 59 del
1997.
Mancherebbe poi, secondo la ricorrente, il presupposto stesso per
la sostituzione, cioè l'inadempimento: l'obbligo per la Regione
sorgerebbe infatti soltanto in presenza di un decreto legislativo
che, in conformità della legge di delega, ponga tutte le condizioni
per poter essere tradotto nell'ordinamento regionale, mentre il
decreto legislativo n. 112 del 1998 subordina l'effettività dei
conferimenti di funzioni al trasferimento delle risorse, con la
conseguenza che la mancanza delle risorse determinerebbe anche
l'illegittimità dell'intervento sostitutivo. La Regione, ai sensi
dell'art. 4, comma 3, lettera i), della legge n. 59 del 1997 è
tenuta a operare il conferimento di funzioni agli enti locali
rispettando il principio della copertura finanziaria e patrimoniale
dei relativi costi, e lo stesso art. 3, comma 3, del decreto
legislativo n. 112 del 1998 dispone che contestualmente al
conferimento delle funzioni si attribuiscano agli enti locali le
risorse umane, finanziarie, organizzative e strumentali in misura
tale da garantire la congrua copertura degli oneri derivanti
dall'esercizio delle funzioni e dei compiti trasferiti. L'art. 55,
primo comma, dello statuto della Regione Veneto impone analoga
contestualità. In assenza dei decreti del Presidente del Consiglio
dei ministri, la Regione si trova nella impossibilità di osservare
tali principi, e lo stesso disegno di legge regionale attuativo del
decreto legislativo n. 112 del 1998 subordina l'esercizio delle
funzioni conferite alla individuazione delle risorse finanziarie
necessarie (art. 13, comma 1, del disegno di legge n. 462): neppure
l'approvazione di tale progetto avrebbe potuto impedire l'intervento
sostitutivo, in quanto con esso non si ripartiscono tra Regione ed
enti locali funzioni attualmente esercitabili; né esso riuscirà a
sostituire le disposizioni cedevoli del decreto legislativo n. 96 del
1999, se quest'ultimo è da intendere come effettivo riparto di
compiti.
Sarebbe inoltre violato, a detta della ricorrente, il carattere
politico-rappresentativo dell'autonomia regionale (e, quindi, gli
artt. 115, 117, 118, 121, 122 e 123 della Costituzione): un
intervento sostitutivo di così ampia portata inciderebbe sul
rapporto di rappresentanza politica, "inducendo nel corpo elettorale
veneto la convinzione dell'inadempimento della Regione". A ritenere
che il decreto legislativo n. 96 del 1999 non operi alcuna concreta
attribuzione di compiti e funzioni, tale attribuzione essendo
subordinata al trasferimento delle risorse, ancora più chiara
risulterebbe la finalità del decreto di voler imputare alla Regione
la mancata realizzazione del processo di decentramento
amministrativo.
L'art. 49 del decreto legislativo n. 96 del 1999, poi, stabilendo
che le disposizioni contenute nel decreto medesimo si applicano a
decorrere dal 1° luglio 1999, configurerebbe un eccesso di delega, in
quanto non spetterebbe a un decreto legislativo disciplinare la
propria entrata in vigore e la decorrenza dei propri termini, in
assenza di una specifica disposizione abilitante: a ritenere il
contrario, si consentirebbe al Governo di eludere il termine
previsto. Tale illegittimità si estenderebbe al decreto legislativo
nella sua interezza.
Infine, la ricorrente ritiene che altri motivi di illegittimità
costituzionale del decreto legislativo n. 96 del 1999 derivino dalla
incostituzionalità della delega contenuta nell'art. 4, comma 5,
della legge n. 59 del 1997, per cui chiede che la Corte sollevi di
fronte a se stessa questione incidentale di costituzionalità: la
Regione censura la stessa previsione di un potere sostitutivo statale
in materia di conferimento di funzioni agli enti locali, ritenendo
che il riferimento all'art. 118, primo e terzo comma, della
Costituzione, non sia giustificazione sufficiente per una norma che
comporta un grave vulnus all'autonomia politica regionale. In
particolare, come la Corte costituzionale ha evidenziato nella
sentenza n. 408 del 1998, la sostituzione dovrebbe essere
circoscritta alle funzioni "di interesse esclusivamente locale",
mentre l'art. 4, comma 5, menzionato, consentirebbe la sostituzione
anche per funzioni diverse, con conseguente violazione degli
artt. 117 e 118 della Costituzione. L'illegittimità della delega si
estenderebbe a tutte quelle disposizioni del decreto legislativo che
toccano materie regionali ai sensi dell'art. 117 della Costituzione
(con esclusione degli artt. 4-10), spettando in tali materie alla
Regione il compito di individuare quali funzioni, escluse quelle di
interesse esclusivamente locale, debbano per loro natura essere
esercitate a livello regionale, e quali invece vadano svolte per
mezzo di delega.
Il carattere cedevole del decreto impugnato non escluderebbe,
secondo la Regione Veneto, un interesse regionale a ricorrere.
Innanzitutto il decreto legislativo, presupponendo una omissione in
realtà insussistente, sarebbe idoneo a incidere sull'autonomia
politico-rappresentativa della Regione. Inoltre, se il decreto
comportasse, come dovrebbe, una vera e propria attribuzione di
funzioni, la Regione non sarebbe in condizione di rimuoverlo, perché
la riallocazione reale ed efficace delle funzioni presuppone una
disponibilità di risorse ancora mancante.
1.2. - Nel giudizio si è costituito il Presidente del Consiglio
dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato, chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile o
infondato.
Con una successiva memoria l'Avvocatura dello Stato osserva che
non sussiste, ai sensi dell'art. 4, comma 5, della legge n. 59 del
1997, alcun dovere per lo Stato di instaurare il contraddittorio con
le Regioni inadempienti prima di utilizzare il potere sostitutivo,
non essendo, ad esempio, prevista la previa diffida. Quanto alla
violazione dei principi e criteri della delega, per la mancata
differenziazione delle funzioni, la memoria rileva che spetta alla
Regione tener conto della diversità delle situazioni; riguardo alla
mancata adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei
ministri di cui all'art. 7 della legge n. 59 del 1997, si afferma che
"l'esatta individuazione della provvista finanziaria necessaria per
l'esercizio delle funzioni conferite è operazione assai complessa",
che "deve essere effettuata a Costituzione invariata, tenendo conto
dei principi costituzionali di cui all'art. 81 della Costituzione".
Secondo l'Avvocatura, l'adozione del decreto legislativo sostitutivo
costituisce l'ineludibile adempimento di un obbligo legislativamente
disciplinato e non già una indebita lesione dell'autonomia
costituzionalmente garantita alle Regioni. Né l'art. 49 del decreto
legislativo n. 96 del 1999 violerebbe l'art. 76 della Costituzione,
essendo il decreto legislativo stato adottato in virtù delle
modifiche apportate all'art. 4, comma 5, della legge n. 59 del 1997,
dall'art. 1 della legge 16 giugno 1998, n. 191, e dall'art. 9 della
legge 8 marzo 1999, n. 50. Infine, le censure rivolte contro la legge
delega sarebbero inammissibili perché formulate in modo generico.
1.3. - Nel giudizio ha depositato, in data 22 ottobre 1999, atto
di intervento la Provincia di Vicenza, sostenendo l'infondatezza
delle questioni. La Provincia, che si ritiene "vittima da anni del
centralismo regionale", sostiene di essere titolare di un interesse
qualificato a intervenire in giudizio per difendere le funzioni che
finalmente lo Stato le ha assegnato con il decreto legislativo
impugnato.
1.4. - La Regione Veneto, in prossimità dell'udienza del
4 aprile 2000, ha depositato una memoria, ribadendo la necessità
che, ai fini dell'adozione del decreto legislativo n. 96 del 1999,
fossero sentite le Regioni inadempienti, e chiedendo alla Corte di
svolgere il controllo di costituzionalità sulla corretta formazione
del decreto legislativo, indipendentemente dall'attestazione,
contenuta nel preambolo del medesimo, secondo la quale tale obbligo
è stato adempiuto.
La Regione si sofferma poi ampiamente sulle censure relative al
mancato trasferimento delle risorse e all'art. 49 del decreto
legislativo n. 96 del 1999, affermando che la legge di delega non
abilitava il Governo a prevedere una decorrenza della disciplina
diversa dalla normale vacatio legis. La memoria infine riafferma la
illegittimità del decreto legislativo n. 96 del 1999 derivante dalla
illegittimità della disposizione di delega, nella parte in cui
questa non si limita a consentire la sostituzione alla Regione nel
compito di trasferire le sole funzioni di interesse esclusivamente
locale (come sarebbe costituzionalmente imposto dall'art. 118 della
Costituzione), ma configura un potere sostitutivo relativo alla
generalità dei compiti che non richiedono l'unitario esercizio a
livello regionale.
1.5. - In prossimità dell'udienza del 4 aprile 2000, la difesa
della Provincia di Vicenza ha depositato una lettera con la quale il
Presidente della stessa rinuncia "al ricorso radicato innanzi alla
Corte costituzionale".
2. - A seguito dell'udienza pubblica del 4 aprile 2000, questa
Corte ha adottato ordinanza istruttoria 18 aprile-3 maggio 2000,
chiedendo al Presidente del Consiglio dei ministri e alla Regione di
produrre tutta la documentazione in loro possesso sulla consultazione
della ricorrente.
2.1. - La Regione Veneto, a seguito dell'ordinanza istruttoria,
ha depositato copia del verbale della seduta della Conferenza
Stato-Regioni del 4 marzo 1999, affermando di non essere in grado di
produrre documenti più pertinenti, in quanto lo Stato non ha assolto
in alcun modo all'obbligo di sentirla in vista della emanazione del
decreto legislativo n. 96 del 1999. In tale seduta della Conferenza,
rileva la Regione, il Ministro per gli affari regionali ha informato
le Regioni sullo stato di attuazione del decreto legislativo n. 112
del 1998, senza far cenno dell'uso del potere sostitutivo. Peraltro,
la Conferenza era convocata su un diverso ordine del giorno, e la
Regione Veneto non era presente. L'audizione di una Regione che si
suppone inadempiente non potrebbe comunque - a detta della ricorrente
- essere surrogata da una qualche posizione che essa abbia assunto
nell'ambito di un organo collegiale, anche se non è escluso che,
eventualmente, la Regione venga sentita "in occasione" della riunione
dello stesso organo, visto che la legge n. 59 del 1997 non stabilisce
una forma particolare per il parere regionale. Pur muovendo da questo
presupposto, il verbale prodotto mostra come la Regione non sia stata
sentita in alcun modo.
2.2. - Il Presidente del Consiglio dei ministri ha depositato
anch'esso copia del verbale della seduta del 4 marzo 1999 della
Conferenza Stato-Regioni e della lettera indirizzata dal Ministro per
gli affari regionali al Presidente della Regione Veneto il 24 marzo
1999.
3. - In prossimità dell'udienza pubblica del 16 gennaio 2001,
hanno depositato memorie sia la Regione Veneto che l'Avvocatura dello
Stato.
3.1. - La Regione Veneto, riguardo al denunciato vizio formale,
ribadisce di non essere stata sentita: la lettera del Ministro per
gli affari regionali del 24 marzo 1999 si limitava, come già
rilevato, ad affermare l'intenzione del Governo di procedere alla
sostituzione, senza chiedere alcun parere alla Regione.
Riguardo alla censura relativa alla violazione dell'art. 119
della Costituzione, in quanto al conferimento di funzioni non si
accompagnerebbe il trasferimento di risorse, la Regione rileva che
nessuna influenza riveste l'art. 52 della legge 23 dicembre 2000,
n. 388 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2001), che prevede il
trasferimento di risorse alle Regioni e agli enti locali per lo
svolgimento delle funzioni di cui al decreto legislativo n. 112 del
1998, trattandosi di stanziamenti destinati a valere solo per il
futuro e non potendo comunque sanare i vizi del decreto legislativo
n. 96 del 1999. Lo stesso art. 52 della legge n. 388 del 2000 prende
atto del permanere dell'inadempimento statale quanto al trasferimento
delle risorse: a fronte di ciò ribadisce la Regione - era
impossibile pretendere, invece, l'adempimento regionale.
Infine, la memoria riafferma la incostituzionalità della
previsione, nella legge n. 59 del 1997, di un potere sostitutivo
quale quello esercitato col decreto legislativo impugnato, nonché la
possibilità per le Regioni di invocare a parametro, nei giudizi in
via principale, l'art. 76 della Costituzione.
3.2. - Anche l'Avvocatura dello Stato ha depositato una memoria,
sostenendo che l'obbligo, nascente dalla legge n. 59 del 1997, di
sentire la Regione Veneto, inadempiente, prima di adottare il decreto
legislativo sostitutivo, sarebbe stato regolarmente espletato, alla
stregua sia del verbale della seduta del 4 marzo 1999 della
Conferenza Stato-Regioni, sia della lettera indirizzata dal Ministro
per gli affari regionali al Presidente della Regione il 24 marzo
dello stesso anno. Considerato in diritto
1. - La Regione Veneto solleva questione di legittimità
costituzionale del decreto legislativo 30 marzo 1999, n. 96
(Intervento sostitutivo del Governo per la ripartizione di funzioni
amministrative tra Regioni ed enti locali a norma dell'art. 4, comma
5, della legge 15 marzo 1997, n. 59), per violazione degli artt. 3,
76, 115, 117, 118, 119, 121, 122 e 123 della Costituzione.
Il decreto legislativo indicato, ad avviso della ricorrente, è
viziato nella procedura e nel contenuto, costituendo inoltre un
esercizio abusivo, in assenza dei presupposti, del potere legislativo
delegato al Governo per far fronte all'inerzia di quelle Regioni che
non avessero provveduto ad adottare, nel termine previsto, la "legge
di puntuale individuazione delle funzioni trasferite o delegate agli
enti locali e di quelle mantenute in capo alla regione stessa"
(art. 4, comma 5, della legge n. 59 del 1997).
Quanto alla forma, sebbene il preambolo del decreto legislativo
affermi il contrario - affermi cioè essere state "sentite le regioni
inadempienti" -, non si sarebbe proceduto da parte del Governo alla
necessaria acquisizione del parere della Regione Veneto, quale
Regione ritenuta "inadempiente" alla stregua dell'art. 4, comma 5,
prima proposizione, della legge n. 59 del 1997, acquisizione
necessaria sulla base della norma legislativa di delegazione (art. 4,
comma 5, seconda proposizione, della medesima legge n. 59 del 1997)
e, in generale, del principio costituzionale di "leale
collaborazione" dello Stato con le Regioni.
Quanto al contenuto, la Regione ricorrente contesta la scelta del
Governo di adottare, in sostituzione delle Regioni, un testo
normativo unico, contenente soluzioni organizzative uniformi, in
contrasto con le ragioni della differenziazione che deriverebbero
tanto dall'art. 3 della Costituzione quanto dai principi della legge
n. 59 del 1997. L'operatività del decreto legislativo impugnato
(stabilita dal medesimo, all'art. 49, al 1° luglio 1999: norma a sua
volta impugnata per carenza di base giustificativa nella legge di
delegazione) comporterebbe inoltre la violazione dell'autonomia
finanziaria della Regione, e quindi dell'art. 119 della Costituzione,
non essendo stati adottati, al momento, i decreti di trasferimento
delle risorse, previsti dall'art. 7 della legge n. 59 del 1997.
Dall'assenza, rispetto al tempo in cui sarebbe dovuta avvenire
l'approvazione della legge regionale di ripartizione delle funzioni
conferite, dei decreti ministeriali di individuazione delle risorse,
la Regione ricorrente trae poi motivo per sostenere l'impossibilità
di tale adozione, essendo a sua volta tenuta a rispettare il
principio della copertura finanziaria e patrimoniale dei costi delle
funzioni allocate, come previsto dall'art. 3, comma 3, del decreto
legislativo n. 112 del 1998 e dall'art. 3, comma 3, dello statuto
regionale. A questa impossibilità di legiferare, corrisponderebbe
l'impossibilità di essere considerata inadempiente, venendo così a
mancare il presupposto per l'esercizio del potere governativo di
sostituzione.
Quest'ultimo potere, poi, in mancanza del presupposto
inadempimento della Regione, si tradurrebbe in una sua
delegittimazione, inducendo nella popolazione l'erroneo convincimento
che essa si sia resa responsabile di un grave mancato adempimento nei
confronti degli enti locali, con effetti pregiudizievoli nel rapporto
di rappresentanza politica, comportanti violazione degli artt. 115,
117, 118, 121 e 123 della Costituzione.
Infine e in generale, la Regione ricorrente ritiene
l'incostituzionalità del potere sostitutivo come tale e chiede
pertanto che la Corte costituzionale, con riferimento all'art. 118,
primo e terzo comma, della Costituzione, sollevi di fronte a se
medesima la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4,
comma 5, della legge n. 59 del 1997 che tale potere prevede.
2. - La questione di legittimità costituzionale è fondata, il
decreto legislativo impugnato non essendo stato adottato
conformemente al procedimento previsto dalla legge di delegazione, il
cui rispetto non è reso facoltativo, e comunque non è indifferente
per la Regione - secondo un argomento prospettato dalla difesa del
Presidente del Consiglio dei ministri - per il fatto che, secondo
l'art. 4, comma 5, seconda proposizione, della legge n. 59 del 1997,
tale decreto ha carattere cedevole, applicandosi nella Regione solo
fino all'entrata in vigore della legge regionale.
La norma delegante stabilisce che l'esercizio del potere
sostitutivo del Governo deve avvenire "sentite le regioni
inadempienti". Ma, alla stregua del materiale probatorio prodotto
dalle parti e di quello acquisito a seguito dell'ordinanza
istruttoria di questa Corte (di cui si dà conto nella narrativa in
fatto), risulta che nessun contatto diretto tra il Governo e la
Regione Veneto è stato dal primo promosso al fine di acquisire il
parere della seconda circa l'attivazione del potere sostitutivo
previsto dall'art. 4, comma 5, della legge n. 59 del 1997. Nella
seduta della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 4 marzo 1999,
il Ministro per gli affari regionali, dopo aver ricordato l'obbligo
del Governo di far uso dei poteri sostitutivi conferitigli, nel caso
di inerzia regionale, affermò ritenersi "opportuno continuare a
lavorare in collaborazione con le Regioni" aventi "ancora le leggi di
attuazione del decreto legislativo n. 112 del 1998 in discussione nei
rispettivi Consigli, al fine di raggiungere l'obiettivo della loro
approvazione entro il ... termine" previsto, aggiungendo un invito ai
Presidenti delle Regioni a sollecitare i rispettivi Consigli
regionali affinché le leggi in questione potessero essere approvate
tempestivamente. Il Presidente della Regione Puglia, dal canto suo,
dichiarò in quella occasione di ritenere che le Regioni potevano
senz'altro "presentare" le leggi di attuazione del decreto
legislativo n. 112 del 1998 nel termine prescritto, senza necessità
di slittamenti, e tutto finì lì. Successivamente, in una missiva in
data 24 marzo 1999, il Ministro per gli affari regionali, dopo avere
rinnovato l'invito alle Regioni ad approvare le leggi di loro
competenza, ricordava al Presidente della Regione Veneto il compito
del Governo di intervenire in via sostitutiva, nel caso di mancata
approvazione nei termini delle leggi regionali, concludendo che
"l'intervento di carattere sostitutivo che sarà necessario nei
confronti delle Regioni che non hanno ottemperato al compito di
trasferire agli enti locali le funzioni non "unitarie", risponde alla
esigenza di garantire l'effettivo concorso di tutte le autonomie
locali alla riorganizzazione della amministrazione centrale e
periferica".
Nessun altro contatto risultando, relativamente alla vicenda
della "puntuale individuazione delle funzioni trasferite o delegate
agli enti locali e di quelle mantenute in capo alla Regione" con
riferimento alle funzioni conferite dal decreto legislativo n. 112
del 1998, il decreto legislativo impugnato deve ritenersi adottato
dal Governo in assenza della necessaria procedura rivolta a
consentire alla Regione Veneto di esprimere la propria posizione
circa l'adottanda misura sostitutiva da parte del Governo nei suoi
confronti.
Nell'accogliere per l'anzidetto motivo il ricorso della Regione
Veneto, non è necessario prendere posizione circa gli aspetti
formali e sostanziali dei contatti che dovevano essere intrattenuti
dal Governo con le Regioni inadempienti, affinché possa dirsi che
queste ultime siano state "sentite", alla stregua dell'art. 4, comma
5, seconda proposizione, della legge n. 59 del 1997. Basta rilevare
l'inesistenza, nella specie, di qualunque elemento dal quale si possa
indurre l'esistenza di una previa qualsivoglia procedura, rivolta a
sollecitare la Regione ricorrente a manifestare la propria posizione
circa un prospettato, successivo intervento sostitutivo del Governo.
La ricordata dichiarazione del Ministro per gli affari regionali alla
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le
Province autonome di Trento e Bolzano altro non è, infatti, che una
informativa di carattere generico circa i poteri e gli obblighi
reciproci dello Stato e delle Regioni, mentre la missiva indirizzata
al Presidente della Regione Veneto, a sua volta, non è altro che un
unilaterale preannuncio, nei confronti in genere delle Regioni
inadempienti, dell'imminente intervento sostitutivo del Governo e
delle sue ragioni giustificative.
3. - La dichiarazione d'incostituzionalità del decreto
legislativo n. 96 del 1999, per violazione nei confronti della
Regione Veneto della norma di delegazione contenuta nell'art. 4,
comma 5, seconda proposizione, della legge n. 59 del 1997, e quindi
per violazione dell'art. 76 della Costituzione, assorbe ogni altro
profilo d'incostituzionalità dedotto dalla ricorrente.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara l'illegittimità costituzionale del decreto legislativo
30 marzo 1999, n. 96 (Intervento sostitutivo del Governo per la
ripartizione di funzioni amministrative tra Regioni ed enti locali a
norma dell'art. 4, comma 5, della legge 15 marzo 1997, n. 59), nella
parte in cui si applica alla Regione Veneto.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 22 marzo 2001.
Il Presidente: Ruperto
Il redattore: Zagrebelsky
Il cancelliere: Malvica
Depositata in cancelleria il 27 aprile 2001.
Il cancelliere: Malvica
ECLI:IT:COST:2001:110 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte