Corte costituzionale

Sentenza n. 1105/1988

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 20/12/1988 · relatore Francesco Greco

Norme in gioco

usata come parametro

  • art. 4legge 607/1966

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 404, primo

comma, cod. proc. civ. in relazione all'art. 4 della legge 22 luglio

1966, n. 607 (Norme in materia di enfiteusi e prestazioni fondiarie

perpetue), promosso con ordinanza emessa il 9 dicembre 1987 dal

Tribunale di Velletri nel procedimento civile vertente tra Toti Rocco

e Verrelli Gino, iscritta al n. 110 del registro ordinanze 1988 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 14/I/ ss.

dell'anno 1988;

Udito nella camera di consiglio del 9 novembre 1988 il Giudice

relatore Francesco Greco.

Motivazione

Ritenuto in fatto Gino Verrelli, dichiarandosi colono perpetuo di due appezzamenti

di terreno in agro di Segni, località Casarcione, per i quali egli e

i suoi danti causa, da tempo immemorabile, avevano dato la

corrisposta ai direttari, fratelli Gentili, proponeva opposizione ex

art. 404, primo comma, c.p.c., avverso l'ordinanza con la quale il

Pretore di Segni ne aveva disposto l'affrancazione da parte di Rocco

Toti, convenendo in giudizio dinanzi allo stesso Pretore il Toti,

perché si dichiarasse esso Verrelli l'unico colono perpetuo dei

terreni in premessa o in subordine l'unico proprietario, previo

rimborso del prezzo di affranco. Il contraddittorio veniva integrato

con citazione dei fratelli Gentili.

Il Pretore qualificava il provvedimento come sentenza e accoglieva

la domanda.

Appellava il Toti dolendosi, tra l'altro, della errata

applicazione dell'art. 404 c.p.c.. Il Verrelli contestava i motivi di

appello.

Il Tribunale ha sollevato d'ufficio questione di legittimità

costituzionale dell'art. 404 c.p.c. nella parte in cui non ammette

l'opposizione di terzo avverso l'ordinanza pretorile di affrancazione

di cui all'art. 4 della legge 22 luglio 1966, n. 607.

Ha rilevato che, secondo l'indirizzo giurisprudenziale della

Cassazione, il provvedimento de quo deve ritenersi ordinanza e non

sentenza anche perché esso è espressamente qualificato come

irrevocabile dalla legge (art. 4, legge n. 607/1966); è emesso a

termine di una cognizione sommaria con acquisizione di scarso

materiale probatorio; è contestabile dinanzi alla Sezione

Specializzata Agraria del Tribunale, dinanzi alla quale, se del caso,

il giudizio continua a cognizione piena.

Ha rilevato, poi, che il provvedimento diviene cosa giudicata se

entro tre mesi non si propone opposizione e non si contesta con

giudizio dinanzi al Tribunale. Ha ricordato che le Sezioni Unite

della Cassazione (sent. n. 7505/86) hanno affermato la natura

provvisoria e ordinatoria del provvedimento e la sua non

impugnabilità, ferma restando la facoltà di iniziare la fase di

piena cognizione di merito dinanzi al Tribunale, ma solo da parte

degli interessati che abbiano avuto conoscenza del procedimento e non

da altro interessato che non sia stato citato nella fase svolta

dinanzi al Pretore.

Secondo il Tribunale, risulterebbero violati l'art. 3 Cost. in

quanto si verificherebbe disparità di trattamento tra il terzo che

si assume leso dalla sentenza emessa ove sia stata promossa

contestazione da una delle parti, nonché l'art. 24 Cost. in quanto

si produrrebbe una sostanziale ingiustizia ed una irreparabile

perdita del diritto preteso.

L'ordinanza è stata regolarmente comunicata e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale.

Nel giudizio dinanzi alla Corte non si è costituita nessuna delle

parti né è intervenuta l'Avvocatura Generale dello Stato. Considerato in diritto

1. - È sollevata dal Tribunale questione di legittimità

costituzionale dell'art. 404, primo comma, c.p.c., nella parte in

cui, secondo la costante giurisprudenza anche della Cassazione, non

è ammessa l'opposizione di terzo avverso l'ordinanza prevista

dall'art. 4 della legge 22 luglio 1966, n. 607, in tema di

affrancazione di enfiteusi o rapporti similari con riferimento agli

artt. 3 e 24, primo e secondo comma, Cost., per la disparità di

trattamento che si verificherebbe tra il terzo che si assume leso

dall'ordinanza in esame, come nella specie non notificatagli, ed il

terzo che si assume leso dalla sentenza emessa, ove sia stata

promossa contestazione da una delle parti, per la perdita del diritto

connessa alla mancata tutela dinanzi al giudice.

La questione è fondata.

Il procedimento delineato dalla legge 22 luglio 1966, n. 607, per

l'affrancazione dell'enfiteusi e dei rapporti ad essa assimilabili si

colloca nella categoria dei procedimenti sommari che si

caratterizzano per la successione di due fasi, integrate, tuttavia,

in un unico processo di tipo giurisdizionale e contenzioso; la prima

necessaria e a cognizione sommaria, affidata inderogabilmente al

Pretore e che si conclude con l'ordinanza immediatamente esecutiva,

destinata a divenire definitiva in caso di mancata prosecuzione del

processo; la seconda, eventuale, a cognizione piena, affidata

inderogabilmente alla Sezione specializzata agraria, che si conclude

con sentenza impugnabile, poi, secondo il rito ordinario.

Per i profili processuali, questa Corte non ha ritenuto la legge

costituzionalmente illegittima (sentenza n. 53 del 1974).

La detta ordinanza, sebbene abbia natura provvisoria ed

ordinatoria e, per questo, sia stata ritenuta non impugnabile

direttamente, ma soggetta al sindacato dal giudice di cognizione

nella fase successiva che si instaura eventualmente dinanzi al

Tribunale, è suscettibile di acquistare autorità di cosa giudicata

ove non venga promosso nei termini, in caso di contestazione, il

giudizio di cognizione per l'accertamento definitivo del diritto di

affrancazione.

Sicché, il terzo che non ha avuto notizia del procedimento

instaurato dinanzi al Pretore, anche perché non individuato come

controinteressato all'affrancazione richiesta, e che, invece,

pretende di essere egli il titolare del diritto di affrancazione al

posto di colui che ha agito ed ha ottenuto l'ordinanza pretorile, a

seguito e per effetto dell'ordinaza stessa potrebbe perdere,

eventualmente anche in modo definitivo, il diritto preteso per il

mancato riconoscimento della tutela giudiziale, se non avesse la

possibilità di farlo valere in giudizio.

Risulterebbero, quindi, violati gli artt. 24 Cost., che assicura,

invece, la tutela giudiziaria ai titolari dei diritti, e 3 Cost., per

la palese disparità di trattamento che si verifica senza

giustificato motivo tra colui che agisce o che è chiamato a

contraddire secondo la sommaria valutazione effettuata dal Pretore,

in base all'art. 3 della legge in esame, e colui che, benché

titolare del diritto di affrancazione, per il diniego della tutela e

per la interpretazione restrittiva data all'art. 404 c.p.c., rimane

fuori del processo e rischia di perdere il diritto di cui è

titolare.

Pertanto, va dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art.

404 c.p.c. così come finora interpretato.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 404 c.p.c. nella

parte in cui non ammette opposizione di terzo avverso l'ordinanza con

la quale il Pretore dispone l'affrancazione del fondo ex art. 4,

legge 22 luglio 1966, n. 607.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 dicembre 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: GRECO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 20 dicembre 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1988:1105 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte