Sentenza n. 111/1957
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 08/07/1957 · relatore Giovanni Cassandro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge
regionale siciliana 13 settembre 1956, n. 46, intitolata "Applicazione
della riforma agraria ai terreni degli Enti pubblici", promosso dal
Presidente del Consiglio dei Ministri e dal Commissario dello Stato per
la Regione siciliana con ricorso notificato il 29 settembre 1956,
depositato nella cancelleria della Corte costituzionale il 4 ottobre
1956 ed iscritto al n. 58 del Registro ricorsi 1956.
Vista la costituzione in giudizio del Presidente della Regione
siciliana;
udita nell'udienza pubblica del 29 maggio 1957 la relazione del
Giudice Giovanni Cassandro;
uditi il sostituto Avv. gen. dello Stato Francesco Agrò per i
ricorrenti e l'Avv. Antonio Rizzo per la Regione siciliana.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - Il 13 aprile 1956 l'Assemblea regionale siciliana approvò
un provvedimento legislativo intitolato "Applicazione della riforma
agraria ai terreni degli Enti pubblici" che all'art. 1 disponeva
testualmente:
"I terreni utilizzati o che saranno riconosciuti convenientemente
utilizzabili per la coltura agraria nel territorio della Regione
siciliana, appartenenti a qualsiasi titolo al patrimonio della Regione,
dei Comuni e degli altri Enti pubblici, esclusi quelli che sono oggetto
del regime giuridico stabilito dalla legge 27 maggio 1929, n. 810,
anche se gravati di usi civici, sono soggetti alle disposizioni
contenute nella presente legge.
"Sono compresi nelle disposizioni contenute nella presente legge
anche i terreni soggetti a vincoli idrogeologici.
"L'accertamento della possibilità di utilizzazione per la coltura
agraria dei terreni indicati nel comma precedente è devoluto allo
Assessorato regionale per l'agricoltura e le foreste".
Il Commissario dello Stato per la Regione siciliana, ritenendo che
le norme contenute in questo articolo invadessero la sfera di
competenza dello Stato, le impugnò, il 21 aprile 1956, davanti
all'Alta Corte per la Sicilia. Sennonché, nelle more del giudizio, il
Presidente della Giunta regionale promulgò la legge, che prese la data
del 13 settembre 1956, n. 46, e ne dispose la pubblicazione sulla
Gazzetta Ufficiale regionale del 15 settembre 1956, n. 61.
Contro il provvedimento diventato legge e in particolare contro
l'articolo sopra ricordato, il Presidente del Consiglio dei Ministri,
su conforme delibera del Consiglio del 28 settembre 1956, ha proposto
ricorso davanti a questa Corte, depositando le sue deduzioni il 4
ottobre del medesimo anno. È da precisare che il ricorso è stato
proposto, anche, "per quanto occorra", dal Commissario dello Stato per
la Regione siciliana, rappresentato e difeso, così come il Presidente
del Consiglio dei Ministri, dalla Avvocatura generale dello Stato.
2. - Nelle sopracitate deduzioni la difesa dello Stato sostiene
l'illegittimità costituzionale della norma regionale, perché questa,
"non prevedendo la esclusione dall'applicazione del provvedimento in
esame, degli Enti pubblici non soggetti a competenza legislativa della
Regione, ovvero di quelli, che, pur svolgendo attività concernenti
materie in cui la Regione ha potestà legislativa, esercitino, in forza
di disciplina giuridica dello Stato, una attività a carattere
nazionale", avrebbe violato gli artt. 14, 15, 16 e 17 dello Statuto
speciale della Sicilia e avrebbe falsamente applicato l'art. 20 del
medesimo Statuto.
3. - A questa tesi la Regione aveva già replicato, nel giudizio
instaurato davanti all'Alta Corte per la Sicilia, con atti del 12
maggio e 13 giugno 1956 sostenendo:
a) che l'omissione lamentata dallo Stato non può dar vita a una
questione di legittimità costituzionale, ma, semmai, a un problema di
interpretazione;
b) che la norma impugnata riguarda una materia attribuita in via
esclusiva alla legislazione regionale e che perciò la natura dell'Ente
al quale il progetto legislativo si rivolge non ha rilevanza ai fini
della legittimità della norma;
c) che, parimenti, non ha rilevanza costituzionale una distinzione
tra Enti soggetti a competenza legislativa della Regione e Enti
soggetti a competenza legislativa dello Stato;
d) che, per quanto attiene agli Enti che svolgono attività sul
piano nazionale, la censura rivolta alla norma ha un significato
economico e perciò non è da accogliere.
4. - A queste obiezioni la difesa dello Stato oppone:
1) il problema non può ridursi a una semplice interpretazione
della legge: l'interprete ordinario deve tenersi al contenuto della
norma fatto manifesto dal significato letterale delle parole e dalla
loro connessione grammaticale e logica, senza arrogarsi le funzioni di
giudice della legittimità costituzionale;
2) la Regione, legiferando in materia di agricoltura, non può
interferire in un ordinamento di carattere amministrativo che le è
precluso, frustrando la possibilità di raggiungere fini che, per
definizione, sono propri dello Stato, o compiendo un giudizio di
prevalenza tra il fine prescritto dall'ordinamento giuridico regionale
e quello prescritto dall'ordinamento giuridico dello Stato;
3) la distinzione tra Enti pubblici soggetti a competenza
legislativa regionale e Enti pubblici soggetti a competenza legislativa
statale ha rilevanza costituzionale in quanto l'istituzione e la
disciplina di un Ente pubblico costituiscono l'esercizio del potere
autonomo di amministrazione in un certo settore: con la conseguenza
che, in tanto un Ente pubblico può essere soggetto alla "supremazia
regionale", in quanto esso nell'ambito territoriale della Regione
persegua fini che rientrino tra quelli indicati nell'art. 20 dello
Statuto;
4) la questione non è di natura economica ma essenzialmente
giuridica, in quanto essa attiene a uno degli elementi costitutivi
della persona giuridica pubblica, cioè il patrimonio. Inoltre la
Regione, alterando la consistenza patrimoniale di Enti pubblici
destinati a operare sul piano del territorio nazionale, viola
l'articolo 14 dello Statuto, che circoscrive i poteri della Regione
dentro i confini territoriali della Sicilia.
5. - La Regione, rappresentata e difesa dall'Avv. Antonio Rizzo,
ha depositato un suo controricorso il 20 ottobre 1956. In primo luogo
la difesa regionale eccepisce l'inammissibilità del ricorso per il
motivo che lo Stato, impugnando il provvedimento regionale divenuto
legittimamente legge ai sensi dell'art. 29 dello Statuto siciliano, ha
impugnato in effetti gli atti presidenziali della promulgazione e della
pubblicazione della legge regionale, che non sono impugnabili. In
secondo luogo, poiché tra le stesse parti, Stato e Regione siciliana,
pende giudizio per il medesimo oggetto davanti a una magistratura di
ordine costituzionale (Alta Corte per la Regione siciliana), del
ricorso dello Stato deve essere dichiarata l'improcedibilità per
litispendenza.
Nell'ipotesi, poi, che il ricorso dello Stato dovesse essere
considerato come il primo atto procedurale riguardante la legittimità
costituzionale della norma in esame, la Regione eccepisce
l'incompetenza della Corte costituzionale a giudicare, in via
principale, sulla costituzionalità delle leggi siciliane.
Nel merito, la Regione ha ribadito le tesi già illustrate davanti
all'Alta Corte per la Sicilia e respinto le successive obiezioni mosse
dall'Avvocatura. In particolare la difesa della Regione ha insistito
sul fatto che, nelle materie di legislazione esclusiva, quale appunto
quella dell'agricoltura, la legge regionale, di forza pari alla legge
statale, non trova altro limite se non quello delle leggi
costituzionali dello Stato. Non esistono ordinamenti di carattere
amministrativo che siano preclusi agli effetti del potere legislativo
esclusivo della Regione, di fronte al quale non ha alcun senso la
distinzione tra Enti pubblici soggetti alla legislazione statale e Enti
pubblici soggetti alla legislazione regionale. Gli uni e gli altri
ricadono sotto l'efficacia della legge regionale e come tutti gli altri
soggetti di diritto sono tenuti ad osservarla sempre che, come nel
caso, essa riguardi materie costituzionalmente affidate alla disciplina
legislativa regionale.
Né può dirsi che una legge regionale, quando rispetti i limiti
posti da norme costituzionali, possa compromettere "finalità di
rilevanza nazionale", come nemmeno può dirsi che la legge in
questione abbia violato i limiti territoriali dell'attività
legislativa della Regione, dato che codesti limiti si devono intendere
come limiti giuridici e non già come limiti di natura economica.
Infine, partendo, come sembra, dall'idea che il patrimonio degli
Enti pubblici, di cui è parola nella norma impugnata, sia il
patrimonio disponibile, la difesa regionale sostiene che esso non è
essenziale al concetto di persona giuridica pubblica, della quale
soltanto per equivoco può dirsi che la norma contestata ponga in gioco
uno degli elementi costitutivi. Considerato in diritto :
Con la sentenza n. 38 del 27 febbraio 1957 la Corte costituzionale
ha affermato la propria competenza a conoscere delle questioni di
legittimità costituzionale delle leggi siciliane, tanto se esse
sorgano nel corso di un giudizio, quanto se vengano proposte in via
principale dallo Stato. Per altro, con la medesima sentenza, la Corte
affermò anche che la particolare autonomia siciliana, quale risulta
dallo Statuto speciale della Regione e quale è prevista dall'art. 116
della Costituzione, rende compatibile, con l'affermata unità della
giurisdizione costituzionale e la competenza esclusiva di questa Corte,
l'esistenza di termini e di modi speciali di impugnativa, che sono
quelli fissati dagli artt. 27, 28 e 29 dell'ora ricordato Statuto
speciale. La conseguenza è che legittimato ad agire davanti alla Corte
è il Commissario dello Stato e non già il Presidente del Consiglio
dei Ministri (art. 27) e che l'impugnativa deve essere proposta entro
otto giorni dalla deliberazione dell'Assemblea (art. 28) e contro la
deliberazione di questa, che deve essere ritenuta come definitiva. Ora
il ricorso è stato proposto anche dal Commissario dello Stato, ma
senza il rispetto dei termini stabiliti nell'art. 28, ed è diretto non
già contro la deliberazione dell'Assemblea, ma contro un provvedimento
divenuto legge ai sensi dell'art. 29 dello Statuto.
Vero è che, nelle forme e nei termini stabiliti dallo Statuto
siciliano, il Commissario dello Stato aveva impugnato davanti all'Alta
Corte per la Sicilia quella deliberazione dell'Assemblea regionale, ma
è vero anche che il ricorso che ha originato il presente giudizio è
indipendente dall'altro, precedente, che instaurò il giudizio davanti
all'Alta Corte ed è diretto contro un atto formalmente diverso. Altra
questione è quella relativa al destino di quel primo ricorso del
Commissario dello Stato e alla sua riproponibilità davanti alla Corte
ora che questa ha dichiarato la propria competenza in materia di
costituzionalità delle leggi siciliane. Ma è questione che non può
essere risolta in questo giudizio, e che deve restare e resta affatto
impregiudicata.
Stando così le cose e dovendosi in conseguenza dichiarare
inammissibile il ricorso dello Stato, non occorre prendere in esame le
altre eccezioni pregiudiziali sollevate dalla difesa della Regione.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
respinte le eccezioni pregiudiziali sollevate dalla Regione
siciliana;
dichiara inammissibile il ricorso del Presidente del Consiglio dei
Ministri e del Commissario dello Stato per la Regione siciliana, che
chiede la dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 1
della legge regionale siciliana 13 settembre 1956, n. 46, intitolata
"Applicazione della riforma agraria ai terreni degli Enti pubblici".
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 28 giugno 1957.
GAETANO AZZARITI - GIUSEPPE CAPPI -
TOMASO PERASSI - GASPARE AMBROSINI -
ERNESTO BATTAGLINI - MARIO COSATTI -
FRANCESCO PANTALEO GABRIELI -
GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO
PAPALDO - MARIO BRACCI - NICOLA
JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - ANTONIO
MANCA - ALDO SANDULLI.
ECLI:IT:COST:1957:111 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte