Sentenza n. 111/1963
Questione dichiarata infondata · depositata il 03/07/1963 · relatore Giovanni Cassandro
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 2legge 87/1953
citata
- art. 135legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2, lettera c,
della legge 11 marzo 1953, n. 87, promosso con ordinanza emessa il 25
aprile 1963 dalla Corte dei conti a Sezioni riunite su ricorso di Paone
Pasquale, Mureddu Giuseppe, D'Orso Ugo ed altri avverso il decreto del
Presidente della Corte dei conti 15 febbraio 1963, n. 12, iscritta al
n. 99 del Registro ordinanze 1963 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 132 del 18 maggio 1963.
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri e di costituzione in giudizio di Paone Pasquale, Mureddu
Giuseppe e D'Orso Ugo;
udita nell'udienza pubblica del 14 giugno 1963 la relazione del
Giudice Giovanni Cassandro;
uditi l'avv. Massimo Severo Giannini, per Paone Pasquale, Mureddu
Giuseppe e D'Orso Ugo, e il sostituto avvocato generale dello Stato
Luciano Tracanna, per il Presidente del Consiglio dei Ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - Con ricorso notificato il 26 febbraio 1963 e depositato il 28
dello stesso mese, il dott. Pasquale Paone ed altri 37 primi
referendari e referendari della Corte dei conti chiesero alle Sezioni
riunite che fosse annullato, o quantomeno dichiarato illegittimo e
illecito il decreto 15 febbraio 1963, n. 12, con il quale il Presidente
della Corte dei conti aveva convocato il collegio per l'elezione del
giudice costituzionale riservata a detta Corte; e che la stessa
dichiarazione si dovesse fare, unitamente o disgiuntamente, del
comportamento del medesimo Presidente.
I ricorrenti desumevano i motivi del ricorso dal fatto che il
citato decreto dichiarava che del collegio elettorale dovessero far
parte soltanto il presidente, i presidenti di Sezione, il procuratore
generale, i consiglieri e i vice procuratori generali (tranne coloro
tra essi che fossero in posizione di aspettativa o di fuori ruolo per
esercitare funzioni non d'istituto); e ciò in violazione dell'art. 135
della Costituzione che, parlando dei giudici costituzionali da
nominarsi dalle "supreme magistrature ordinaria e amministrative", ha
certamente ricompreso tra queste la Corte dei conti e tra i magistrati
di questa anche i primi referendari e i referendari. Nello stesso tempo
i ricorrenti sollevavano, come necessariamente pregiudiziale, la
questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, lettera c, della
legge 11 marzo 1953, n. 87, che, determinando la composizione del
collegio elettorale nel modo sopraesposto e puntualmente osservato nel
decreto del Presidente della Corte dei conti, avrebbe violato il
richiamato art. 135 della Costituzione.
Le Sezioni riunite hanno preliminarmente affermato che il decreto
denunciato ben poteva essere enucleato dal complesso procedimento, che
si conclude con la proclamazione del giudice costituzionale, e
autonomamente impugnato, in quanto esso comporta il disconoscimento del
preteso diritto di voto dei primi referendari e referendari, nonché
dell'esercizio di codesto diritto. In conseguenza esso opera la
violazione di un diritto soggettivo perfetto e fa sorgere un interesse
attuale al ricorso, interesse che permane, permanendo la lesione, nella
sua attualità, anche dopo la conclusione del procedimento. In secondo
luogo affermavano che non può essere messa in dubbio la
giurisdizione-competenza delle Sezioni riunite a conoscere della
controversia, giurisdizione-competenza che risulta dall'art. 65 del
T.U. 12 luglio 1934, n. 1214, sul contenzioso d'impiego della Corte dei
conti, che assegna a questa la competenza a pronunziare sui reclami dei
propri dipendenti, riguardino essi diritti soggettivi o interessi
legittimi. E poiché non potrebbe negarsi che il preteso diritto al
voto per l'elezione del giudice costituzionale sia un diritto
soggettivo di ordine funzionale, ricompreso tra gli attributi che
costituiscono lo status dei magistrati della Corte dei conti, se ne
deve trarre la conseguenza che la controversia è di quelle devolute
alla giurisdizione - competenza di detta Corte.
Sul merito della questione la Corte, ricordato che le parti hanno
richiamato a sostegno della loro tesi i lavori parlamentari relativi
alla legge n. 87 del 1953, riconosce che questi offrono uno scarso
ausilio per l'interpretazione della formula adoperata nella
Costituzione "supreme magistrature ordinaria e amministrative", ma
aggiunge che essi forniscono, tuttavia, "apprezzabili ragioni di dubbio
in ordine alla rispondenza delle norme di legge ordinaria al precetto
costituzionale". In conseguenza ha ritenuto la questione, a sua avviso
di evidente rilevanza ai fini del giudizio principale, non
manifestamente infondata e, con ordinanza 25 aprile 1963, ha sospeso il
giudizio e trasmesso gli atti a questa Corte.
L'ordinanza, ritualmente notificata alle parti e al Presidente del
Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti dei due rami del
Parlamento, è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 132 del 18
maggio 1963.
2. - Nel presente giudizio si sono costituiti i dott. Pasquale
Paone, Giuseppe Mureddu e Ugo D'Orso, rappresentati e difesi dagli
avvocati Carlo Fornario e Massimo Severo Giannini. Nelle deduzioni,
depositate il 31 maggio 1963, la difesa sostiene la tesi che l'art. 135
della Costituzione, laddove parla di supreme magistrature
amministrative, intende fare riferimento a tutti i magistrati che
concorrono a costituirle, non già a coloro che rivestono i gradi
gerarchici più elevati. La soluzione adottata dalla legge 11 marzo
1953, n. 87, che si potrebbe definire dei "supremi magistrati delle
supreme magistrature", sarebbe una soluzione restrittiva del disposto
costituzionale.
I primi referendari, i referendari e i sostituti procuratori
generali, come risulta dalla legislazione relativa alla Corte dei
conti, hanno sempre fatto parte del gruppo che la difesa chiama "di
magistratura", contrapponendolo a quello "non di magistratura". Vero
è che i vice referendari e gli aiuto referendari facevano un tempo
parte del personale di concetto della Corte dei conti, ma è
altrettanto vero che la legge 21 marzo 1953, n. 161, soppresse questo
gruppo e creò un unico ruolo di magistratura del quale fanno parte i
primi referendari e i referendari, i quali, pertanto, concorrono a
costituire la suprema magistratura amministrativa di cui parla l'art.
135 della Costituzione. Del che sarebbe conferma il fatto che i
ricordati magistrati della Corte dei conti, come si evince anche dal
sistema, svolgono funzioni "oggettivamente e soggettivamente" proprie
dei tre uffici principali della Corte dei conti: di controllo,
giurisdizionale e della procura generale, e non diverse, perciò, da
quelle dei consiglieri e dei vice procuratori generali, insieme con i
quali sono addetti a sezioni giurisdizionali o ad attività di
controllo.
Conclude chiedendo che la Corte dichiari l'illegittimità
costituzionale dell'art. 2, lettera c, della legge 11 marzo 1953, n.
87, in riferimento all'art. 135, primo comma, ultima parte, della
Costituzione.
3. - È intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri
rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato.
La tesi dell'Avvocatura, quale risulta dall'atto di intervento
depositato il 30 maggio scorso, si articola su tre punti, due
pregiudiziali e uno di merito.
I. - Il rapporto processuale di merito, il provvedimento di
rimessione e, di conseguenza, il rapporto processuale in questa sede
sarebbero viziati dal fatto che la Corte dei conti non ha considerato,
ai fini dell'ammissibilità del ricorso e della sussistenza dei
presupposti per un valido instaurarsi del giudizio davanti alla Corte
costituzionale, la posizione di colui che fu proclamato eletto, "unico
controinteressato al ricorso" e comunque legittimato a contraddire
anche in ordine alla sollevata questione di costituzionalità, né
quella dei magistrati che fanno parte del collegio elettorale,
anch'essi senza dubbio controinteressati all'impugnativa del decreto de
quo.
II. - La questione sarebbe inammissibile perché, riferendosi essa
alla validità della nomina di un giudice costituzionale, rientrerebbe
nell'ambito della competenza-prerogativa di questa Corte, esclusiva di
ogni altra giurisdizione generale e speciale, e tale da estendersi ad
ogni atto del procedimento di nomina, sia questo atto preparatorio, o
terminale e conclusivo. Avrebbe qui vigore il principio
costituzionale, che si applica ai giudizi sui titoli di ammissione dei
componenti delle due Camere (art. 66 della Costituzione), sulla base
dell'assoluta autonomia e indipendenza della Corte costituzionale. La
quale, nell'esercitare questa sua competenza - prerogativa, potrebbe
decidere, secondo l'Avvocatura, ogni questione pregiudiziale circa la
costituzionalità delle norme "che regolano la formazione del titolo".
III. - La questione è infondata nel merito, perché nello
stabilire quali siano i requisiti per la nomina dei giudici
costituzionali riservata alle supreme magistrature, si deve tener conto
della situazione qual'era al momento in cui il Costituente dispose
mediante un rinvio recettizio sostanziale a una norma di grado
inferiore, non già ai sopravvenuti mutamenti che comporterebbero una
modifica della norma costituzionale ad opera della legge ordinaria.
Deve perciò intendersi per membro o componente della suprema
magistratura chi riveste in effetti la qualifica e ne esercita la
relativa funzione "con qualifica necessaria ed incondizionata e con le
relative garanzie", non già chi aspira alla prima ed esercita la
seconda soltanto a titolo semipieno o suppletivo, come avveniva per gli
aiuto-referendari al momento dell'entrata in vigore della Costituzione
e come avviene tuttora per i referendari, che hanno funzioni limitate
nel tempo e per il contenuto.
L'Avvocatura riprende, infine, un accenno che si legge
nell'ordinanza di rinvio circa la particolare "forza" e natura della
legge 11 marzo 1953, n. 87, rimettendosi alla Corte per quanto attiene,
nei riguardi di questa legge, ai limiti del controllo di
costituzionalità della Corte stessa.
4. - In un'ampia memoria depositata questo 7 di giugno, la difesa
dei ricorrenti respinge le eccezioni pregiudiziali dell'Avvocatura. La
sua tesi è che occorre distinguere tra questioni relative al diritto
elettorale e questioni relative alle operazioni elettorali e che danno
luogo a un giudizio di convalida, il quale sarebbe un giudizio
amministrativo contenzioso, ossia un giudizio non giurisdizionale. Le
questioni del primo tipo, quando si tratti, come nel caso, di elezione
- nomina, non sono mai di competenza del giudice della convalida o
dell'elettorato passivo. E poiché il ricorso contro il decreto del
Presidente della Corte dei conti è un ricorso avente ad oggetto un
diritto di elettorato attivo di rilevanza costituzionale, ne dovrebbe
conseguire:
a) che non si possa parlare di controinteressati, ma, se mai, di
autorità resistente;
b) che non sussiste la pretesa competenza assoluta ed esclusiva di
questa Corte, giudice, viceversa, della "convalida".
Né il fatto che la controversia, trattandosi di un collegio
elettorale di formazione automatica, in quanto la qualità di membro è
legata al possesso di uno status giuridico, possa sorgere soltanto
quando sia convocato il collegio, è circostanza sufficiente a
trasformare la controversia in una controversia relativa alle
operazioni elettorali.
Nel merito, la difesa, distinte le funzioni della Corte dei conti
in funzioni di pubblico ministero e funzioni di decisione (a loro
volta distinguibili in giurisdizionali e di controllo), sostiene che i
primi referendari e i referendari assolvono alle medesime funzioni dei
consiglieri con qualche differenza, che è "del tipo di quelle che si
ascrivono alle esigenze tecnico- funzionali", differenze che poi nelle
funzioni di pubblico ministero non esisterebbero punto.
Replicando poi alla tesi della mancanza di pienezza di garanzie di
cui soffrirebbero referendari e primi referendari, con particolare
riferimento alla guarantigia di inamovibilità dalla quale quelli
sarebbero esclusi ai sensi dell'art. 8 del T.U. 12 luglio 1934, n.
1214, la difesa asserisce che tale norma deve intendersi tacitamente
abrogata dalla legge 21 marzo 1953, n. 161, e, nel caso ciò non si
ritenesse, formula espressa domanda giudiziale perché la Corte sollevi
direttamente dinanzi a se stessa, secondo le norme di rito, la relativa
questione di legittimità costituzionale.
Quanto, infine, alla competenza della Corte a sindacare la
legittimità costituzionale della legge 11 marzo 1953, n. 87, la difesa
sostiene che, quale che sia la categoria nella quale questa legge debba
essere iscritta, sarebbe certo il suo carattere di legge non
costituzionale e quindi la sua assoggettabilità all'esame di questa
Corte.
5. - Anche l'Avvocatura in una non meno ampia memoria del 7 scorso
ripropone le sue tesi, ribadendole con copiosi richiami ai lavori
preparatori e alle leggi che hanno regolato e regolano la Corte dei
conti.
Ai fini di una migliore precisazione dei termini della controversia
è sufficiente richiamare i seguenti punti:
a) la competenza esclusiva della Corte costituzionale, che deriva
dal principio della divisione dei poteri, sarebbe giustificata anche
dal fatto che, nei collegi previsti dalla legge per l'elezione dei
giudici costituzionali da parte delle supreme magistrature, l'eletto
rato attivo coinciderebbe con quello passivo, sicché ogni questione
relativa alla partecipazione a quei collegi diventerebbe insieme
questione relativa alla capacità di essere eletto e, come tale,
necessariamente devoluta a una "competenza unitaria", qual'è quella
spettante a questa Corte in sede di verifica dei titoli. La quale
competenza sarebbe diversa da quella normalmente attribuita dall'art.
134 della Costituzione nel senso che essa si eserciterebbe
indipendentemente dalle condizioni e dai presupposti stabiliti nei casi
ordinari dalla legge, potendo la Corte conoscere "sovranamente ed
esclusivamente" di tutte le questioni che attengono alla "validità del
titolo" e, ove necessario, risolvere direttamente e di ufficio le
eventuali questioni di legittimità costituzionale. I singoli
interessati e gli organi giurisdizionali e non giurisdizionali che si
trovassero di fronte a questioni relative alla validità del titolo,
potrebbero avvalersi della facoltà di farne denuncia alla Corte
costituzionale, al solo fine di eccitarne "il potere sovrano ed
esclusivo di decisione in materia";
b) conferma della tesi che la norma di attuazione impugnata non
contrasti con l'art. 135, si trarrebbe da questo medesimo articolo,
laddove stabilisce la nomina dei cinque giudici riservata alle supreme
magistrature ordinaria e amministrative senza riferirsi ai magistrati
"tutti" di tali magistrature, e laddove indica, come requisiti dei
giudici costituzionali in genere, la particolare qualifica di
magistrati anche a riposo delle giurisdizioni superiori, di professori
universitari e di avvocati. Tale indicazione deve necessariamente
riflettersi, sostiene l'Avvocatura, sulla composizione dei collegi,
stante la circostanza già messa in rilievo che coloro i quali sono
chiamati a far parte dei collegi, sono anche quelli che possono essere
eletti;
c) la partecipazione all'esercizio dell'attività giurisdizionale
non è per i primi referendari e i referendari necessaria e
incondizionata, ma eventuale e subordinata al verificarsi di
determinati presupposti, collegati in sostanza a una valutazione
discrezionale del superiore gerarchico (nomina a relatore, incarico di
sostituzione). Primi referendari e referendari sono in conseguenza gli
unici magistrati della Corte a non godere della cosiddetta
"inamovibilità perfetta".
Infine, l'art. 105 del T.U. del 1934, richiamato e mantenuto in
vigore anche dalla più recente legge sull'ordinamento della Corte dei
conti (20 dicembre 1961, n. 1345, art. 11) stabilisce che il numero
complessivo dei primi referendari e dei referendari non può essere
superiore a due nelle singole sezioni e a quattro nelle Sezioni
riunite, assicurando così sempre la prevalenza della volontà dei
magistrati delle categorie qualificate, cioè di quelli che rivestono
la qualifica ed esercitano la funzione propria di magistrato della
Corte dei conti.
6. - All'udienza del 14 giugno 1963, le parti hanno illustrato i
punti salienti delle rispettive tesi e hanno insistito nelle loro con
clusioni. Considerato in diritto :
1. - In primo luogo deve essere respinta l'eccezione pregiudiziale
dell'Avvocatura dello Stato, giusta la quale la Corte dei conti sarebbe
incompetente a conoscere la questione oggetto del ricorso davanti alle
Sezioni riunite.
La tesi della difesa del Presidente del Consiglio che, trattandosi
di una questione relativa alla validità della nomina di un giudice
costituzionale, sussisterebbe una competenza esclusiva ed assoluta di
questa Corte, non può trovare ingresso in questa sede. La Corte è
stata, infatti, chiamata a giudicare della legittimità costituzionale
di una norma di legge e non può procedere all'indagine sulla
competenza del giudice che ha emesso l'ordinanza di rinvio; come non
può esaminare e risolvere questioni attinenti alla giurisdizione. Su
questi punti la giurisprudenza della Corte è costante e ferma (cfr. da
ultimo la sentenza n. 65 del 7 giugno 1962). Alla Corte spetta soltanto
di accertare che la questione provenga da un'autorità giurisdizionale,
sia sorta nel corso di un giudizio e ne sia sufficientemente dimostrata
la rilevanza ai fini della decisione del giudizio principale. Tutte e
tre queste condizioni si verificano nel caso presente, non potendosi
porre in dubbio il carattere giurisdizionale dell'organo che ha
proposto la questione, né che l'ordinanza sia stata pronunciata nel
corso di un giudizio; e non essendo stata affacciata nemmeno
dall'Avvocatura la tesi che la questione non fosse in rapporto di
pregiudizialità col giudizio principale.
Tutto quanto precede non tocca la questione, affatto diversa,
dell'estensione dei poteri della Corte in tema di giudizio sulla
validità dei titoli dei suoi membri o dei titoli di ammissione dei
suoi componenti, che norme costituzionali riservano ad essa sola (art.
3 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, e art. 3 della
legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1).
Le eventuali questioni che sorgessero a questo proposito devono
rimanere pertanto affatto impregiudicate.
2. - Le medesime ragioni valgono a fortiori nei confronti
dell'altra eccezione di inammissibilità, fondata sul fatto che non
sarebbero stati presenti nel giudizio a quo coloro che l'Avvocatura
ritiene necessari controinteressati (il presidente di sezione eletto
giudice costituzionale e gli appartenenti al collegio elettorale
convocato dal Presidente della Corte dei conti). Questa, infatti, è
una eccezione che riguarda il legittimo instaurarsi del rapporto
processuale davanti al giudice a quo, sul quale ancora meno può
portarsi il giudizio di questa Corte, che deve, in conseguenza,
procedere ad esaminare nel merito la questione di legittimità
dell'art. 2, lett. c, della legge 11 marzo 1953, n. 87.
3. - Le parti hanno a lungo discusso sullo status dei primi
referendari e dei referendari per trarne sostegno alle loro opposte
tesi. La difesa dei ricorrenti non ha negato che qualche differenza
esista tra essi e i consiglieri della Corte dei conti, ma ha
qualificato codeste differenze "del tipo di quelle che si ascrivono
alle esigenze tecnico-funzionali". Viceversa, l'Avvocatura ha insistito
sulla circostanza che la partecipazione all'esercizio dell'attività
giurisdizionale da parte dei primi referendari e dei referendari non è
necessaria e incondizionata, ma eventuale e subordinata al verificarsi
di presupposti collegati, in sostanza, a una valutazione discrezionale
di altri organi, e che essi, pertanto, esercitano la funzione che è
propria dei consiglieri soltanto a titolo semiproprio o suppletivo.
Detto diversamente, primi referendari e referendari svolgerebbero le
funzioni giurisdizionali e anche quelle di pubblico ministero non già
istituzionalmente, sul fondamento diretto della legge, che organizza e
regola l'attività della Corte dei conti, ma, in ogni caso, per il
tramite di un atto di preposizione all'ufficio del Presidente della
Corte e del Presidente del Consiglio dei Ministri (art. 2 del R. D. 13
agosto 1933, n. 1038; art. 5 del T.U. 12 luglio 1934, n. 1214; art. 11
della legge 20 dicembre 1961, n. 1345).
4. - Tuttavia la Corte, pur rendendosi conto del peso e
dell'importanza degli argomenti addotti dall'Avvocatura, ritiene che il
sistema creato dalla Costituzione e dalle leggi che per questa parte la
integrano e la attuano, offra elementi sufficienti per dichiarare non
fondata la sollevata questione di costituzionalità.
L'art. 135 della Costituzione stabilisce che un terzo dei giudici
della Corte siano eletti dalle "supreme magistrature ordinaria e
amministrative". Si tratta, come è chiaro, di un precetto che ha
bisogno di essere integrato e specificato, come lo stesso Costituente
riconosce (e non soltanto in relazione a questa specifica norma),
quando rinvia, nel successivo art. 137, a una legge costituzionale per
quel che attiene alle condizioni, le forme e i termini di
proponibilità dei giudizi di legittimità costituzionale e alle
garanzie di indipendenza dei giudici della Corte (primo comma); e alla
legge ordinaria per le "altre norme necessarie per la costituzione e il
funzionamento della Corte". Il che trova conferma nell'art. 1 della
legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, che ribadisce il rapporto
sistematico che intercorre tra Carta costituzionale, leggi
costituzionali e legge ordinaria, la quale ultima definisce come
"emanata per la prima 'attuazione' delle predette norme
costituzionali".
Da ciò non può dedursi, come qualche cenno dell'ordinanza di
rimessione e i più aperti assunti della difesa del Presidente del
Consiglio potrebbero far ritenere, che questa legge si ponga a un grado
diverso da quello della legge ordinaria nella gerarchia delle fonti,
con conseguenze che si rifletterebbero perfino sul controllo di
costituzionalità; ma se ne può ricavare soltanto che ad essa è
lasciato dal precetto costituzionale, più che non accada nel caso di
altri rinvii alla legge così frequenti nella Costituzione, uno spazio
più ampio, e che le è assegnato, per la funzione che deve svolgere,
un carattere che potrebbe consentire di accostarla alle norme di
attuazione degli Statuti regionali, sulla natura, i limiti e
l'efficacia delle quali la Corte ha già avuto, del resto, occasione di
manifestare il proprio pensiero (sentenza n. 14 del 15 giugno 1956;
sentenza n. 20 del 29 giugno 1956).
5. - Ora, nel dettare la norma dell'art. 2, lett. c, che è quella
impugnata, il legislatore ordinario non ha travalicato i limiti
impliciti nel rinvio alla legge di attuazione, che, ovviamente, sono
quelli di non contrastare con le norme costituzionali, nell'integrare
ed attuare il sistema, le cui basi sono poste dalla Costituzione, e
segnatamente dall'art. 135. Vero è che questo articolo parla di
"supreme magistrature ordinaria e amministrative", ed è anche vero che
qui "magistrature" non sta al luogo di "magistrati"; ma è altrettanto
vero che il richiamo è fatto alle magistrature, non già nella loro
composizione ordinaria, ma ad esse in quanto speciali collegi
elettorali, investiti dell'alto compito di designare un terzo dei
componenti della Corte costituzionale, l'organo a cui è affidato il
compito di controllare la costituzionalità delle leggi e l'ordinata ed
equilibrata convivenza degli organi costituzionali, tra i quali si
suddivide l'esercizio della sovranità statale. Sicché, limitando la
composizione del collegio ai consiglieri, ai presidenti di sezione, ai
vice procuratori generali , al procuratore generale e al presidente
della Corte dei conti, la legge non ha violato alcuna norma
costituzionale, ma piuttosto, ha attuato l'intento del Costituente,
affidando compito così grave a collegi, che, sotto ogni aspetto, ha
considerato supremi. Del che è conferma la norma contenuta nel secondo
comma del medesimo art. 135 della Costituzione, strettamente collegata
col primo, al quale dà e dal quale riceve luce, che, ispirata al
medesimo intento, limita l'eleggibilità ai magistrati anche a riposo
delle giurisdizioni superiori, ai professori ordinari di università in
materie giuridiche e agli avvocati dopo venti anni di esercizio:
categorie, per prestigio ed esperienza, omogenee tra loro e con quelle
che concorrono a costituire i collegi elettorali. E, infine, integra il
sistema, in conformità col precetto costituzionale, rivolta com'è al
fine di rendere rigorosa e meditata la scelta, la norma dell'art. 3
della stessa legge, che, ponendo quelle che un tempo Si dicevano
"strettezze", stabilisce che i giudici nominati dal Parlamento devono
essere eletti da questo in seduta Comune delle due Camere, a scrutinio
segreto e con maggioranza di tre quinti dell'Assemblea nel primo
scrutinio, e dei tre quinti dei votanti negli scrutini successivi.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione sollevata dalle Sezioni riunite
della Corte dei conti, sulla legittimità costituzionale dell'art. 2,
lett. c, della legge 11 marzo 1953, n. 87, in riferimento all'art. 135,
primo comma, ultima parte, della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 27 giugno 1963.
GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI
AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - NICOLA
JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO
PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO
SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE
FRAGALI - COSTANTINO MORTATI -
GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ.
ECLI:IT:COST:1963:111 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte