Sentenza n. 111/1973
Questione dichiarata infondata · depositata il 05/07/1973 · relatore Vincenzo Trimarchi
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 1d.l. 9/1969
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, terzo
comma, del d.l. 15 febbraio 1969, n. 9 (Riordinamento degli esami di
Stato di maturità, di abilitazione e di licenza della scuola media),
convertito con modificazioni nella legge 5 aprile 1969, n. 119,
promosso con ordinanza emessa l'8 ottobre 1971 dal tribunale di Bergamo
sui ricorsi di Braghini Pietro e Falardi Gianfranco, iscritta al n. 460
del registro ordinanze 1971 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 16 del 19 gennaio 1972.
Visti gli atti d'intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri e di costituzione di Braghini Pietro;
udito nell'udienza pubblica del 16 maggio 1973 il Giudice relatore
Vincenzo Michele Trimarchi;
udito il sostituto avvocato generale dello Stato Renato Carafa, per
il Presidente del Consiglio dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - Sulle domande di iscrizione all'albo dei ragionieri e periti
commerciali di Bergamo, avanzata da Pietro Braghini e da Gianfranco
Falardi, il Consiglio del collegio dei ragionieri e periti commerciali
di Bergamo e il Consiglio nazionale, in sede di ricorso, si
pronunciavano in senso negativo.
Adito dal Braghini e dal Falardi perché volesse dichiarare
l'illegittimità delle delibere del Consiglio nazionale ed ordinare
l'iscrizione di essi ricorrenti nell'albo professionale con decorrenza
dalla data delle domande, il tribunale di Bergamo, disposta la riunione
dei due procedimenti, con ordinanza dell'8 ottobre 1971 considerava
rilevante e fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 1, comma terzo, della legge 9 aprile 1969, n. 119, nella
parte in cui prevede che l'esame di maturità posto a conclusione degli
studi svolti nell'istituto tecnico abilita all'esercizio della
professione, per contrasto con gli artt. 33, comma quinto, e 3 della
Costituzione.
Assumeva il tribunale che con l'art. 33, comma quinto, della
Costituzione, "il Costituente ha imposto la coesistenza di due tipi di
esame: uno, comunemente detto "scolastico", da sostenersi al termine di
un corso di studi, l'altro, comunemente detto "professionale", da
sostenersi per l'ammissione negli ordinamenti professionali"; che per
tutte le professioni nonché per quella di ragioniere fino alla legge
n. 119 del 1969, le leggi prevedono costantemente un esame di Stato
professionale distinto da quello che occorre sostenere al termine dei
relativi studi superiori; che la professione di ragioniere è inclusa
tra quelle di cui all'art. 33 e per le quali tale norma impone il
superamento di un esame di Stato professionale; e che anche
considerazioni d'indole pratica fanno ritenere che il Costituente ha
tenuto nettamente distinti i due tipi di esame, escludendo la
possibilità di un esame di Stato allo stesso tempo scolastico e
professionale, almeno per quelle professioni che già al momento
dell'entrata in vigore della Costituzione, prevedevano un particolare
esame d'ammissione diverso dall'esame scolastico.
La legge del 1969 sarebbe quindi in contrasto con l'art. 33, comma
quinto, della Costituzione.
Essa, d'altra parte, violerebbe in modo evidente il principio di
eguaglianza "in quanto viene a creare nell'ambito di tutti i cosiddetti
liberi professionisti italiani, una netta discriminazione tra coloro
che, terminati gli studi superiori e universitari sono tenuti a
sostenere (come del resto nei Paesi del MEC si verifica anche per i
ragionieri) un severo esame di Stato di abilitazione all'esercizio
della professione e i ragionieri che, terminati gli studi superiori,
immediatamente possono iscriversi negli albi professionali con tutti i
diritti da questa iscrizione nascenti'".
2. - L'ordinanza veniva regolarmente comunicata, notificata e
pubblicata (nella Gazzetta Ufficiale n. 16 del 19 gennaio 1972).
Davanti a questa Corte si costituiva il Braghini, con deduzioni del
7 dicembre 1971, il quale, a mezzo degli avvocati Emilio Rosini e
Vitaliano Lorenzoni, chiedeva che fosse dichiarata non fondata la
questione.
Osservava che non si poteva condividere l'interpretazione puramente
letterale del quinto comma dell'art. 33 della Costituzione data dal
tribunale e che, considerati gli interessi tutelati da tale
disposizione, era ragionevole supporre "che la prescrizione di un esame
di Stato per l'abilitazione all'esercizio professionale valga a
consentire l'offerta di servizi al pubblico soltanto a chi dia
garanzia, a giudizio di un organo imparziale, di saperli prestare".
Non potendosi a priori né affermare né escludere che questa
garanzia possa essere fornita da un esame di licenza scolastica,
acquistano rilievo il tipo di scuola e il contenuto della preparazione
che vi si impartisce. Quando la preparazione sia prevalentemente
pratica (e tale sarebbe quella degli istituti tecnici per ragionieri)
all'esame di maturità ben si può (come ha fatto l'art. 1 , comma
terzo, del d.l. 15 febbraio 1969, n. 9) attribuire il valore di esame
di abilitazione.
D'altra parte, anche l'ordinamento della professione di ragioniere
ha subito un'evoluzione parallela: l'art. 31 del d.P.R. 27 ottobre
1953, n. 1068, non prevede più tra le condizioni per ottenere
l'iscrizione all'albo, il compimento di un periodo di pratica. E tale
abolizione toglie ogni ragione d'essere ad un autonomo esame di
abilitazione, che non potrebbe che vertere sullo stesso oggetto e cioè
la preparazione scolastica.
Per garantire la sufficiente abilità dei professionisti,
l'ordinamento conosce due sistemi ugualmente coerenti: o una scuola
prevalentemente teorica con esame di maturità avente lo stesso
carattere e periodo di pratica e successivo esame di abilitazione; o
una scuola prevalentemente pratica ed un esame di maturità adeguato a
tale preparazione e avente valore abilitante.
Ma l'art. 33, comma quinto, della Costituzione non vincola il
legislatore ordinario ad adottare il primo sistema, e quindi la norma
denunciata non sarebbe con esso in contrasto.
Non sarebbe neppure violato l'art. 3 della Costituzione perché,
pur essendo, con questa disposizione, imposto l'uguale trattamento
delle situazioni eguali, non vi è ragione per ritenere che
l'iscrizione nell'albo dei ragionieri debba essere regolata alla stessa
stregua dell'iscrizione nei rispettivi albi degli avvocati, medici,
ecc.
3. - Si pronunciava anche per l'infondatezza della questione il
Presidente del Consiglio dei ministri che, con atto del 4 febbraio
1972, spiegava intervento a mezzo dell'Avvocatura generale dello Stato.
Gli artt. 3 e 33, comma quinto, della Costituzione, sarebbero
pienamente osservati, perché la norma denunciata non ha affatto
abrogato le precedenti norme speciali che prevedono un particolare
esame per l'esercizio delle professioni da parte dei giovani in
possesso di diploma di licenza tecnica, e ciò in quanto essa ha
riprodotto la norma dell'art. 65 della legge 15 giugno 1931, n. 889, e
questa, a sua volta, non ha travolto la normativa risultante dalla
legge 15 luglio 1906, n. 327, e dal relativo regolamento approvato con
r.d. 9 dicembre 1906, n. 715, ed in quanto la normativa da ultimo
ricordata è stata considerata implicitamente in vita dalla legge 4
giugno 1934, n. 911, di conversione in legge del r.d.l.
19 marzo 1934, n. 565, e si è continuato ad applicarla anche dopo
l'emanazione del d.l. 27 ottobre 1953, n. 1068, che prevedeva (all'art.
31, n. 5) una apposita disciplina legislativa (che però non è
intervenuta) circa il possesso del titolo di studio ed il conseguimento
dell'abilitazione all'esercizio professionale.
In ogni caso, anche ammessa la natura innovativa della legge del
1969 sulla precedente normativa degli esami di abilitazione
professionale, l'art. 33, comma quinto, della Costituzione sarebbe
egualmente rispettato.
Secondo l'Avvocatura generale la questione verte sul punto se, in
base a tale disposizione, "l'esame di Stato per l'abilitazione
all'esercizio professionale debba necessariamente, e in ogni caso,
essere organizzato quale accertamento separato, e quindi successivo,
all'esame di Stato di ammissione o di conclusione dei vari ordini e
gradi di scuole, anche esso prescritto".
Al legislatore non sarebbe precluso di configurare, soprattutto a
determinati livelli, ed in relazione alle esigenze di tutela del
pubblico interesse, l'esame di Stato quale accertamento che abbia
valore conclusivo e abilitante insieme, purché siano salvaguardati la
funzione ed i caratteri essenziali dell'istituto.
Naturalmente la scelta della soluzione, sul piano positivo, è
strettamente legata all'ordinamento della scuola e alle specifiche
finalità che siano eventualmente assegnate a determinati tipi di
scuola.
Nell'ambito della scuola media superiore, il secondo esame di Stato
viene configurato quale esame di conclusione degli studi secondari col
nome di esame di maturità.
Per gli istituti tecnici, che hanno per legge il fine di preparare
a determinate professioni oltre che a studi successivi, secondo
l'Avvocatura l'esame di Stato è ordinato dalla legge del 1969 "quale
esame di conclusione e di abilitazione insieme, sulla linea della
tradizione normativa che risale al 1923".
Ma ben altra cosa è il possesso di tutti i requisiti per essere
iscritti negli albi professionali. Al legislatore è dato di
aggiungere, per particolari categorie di professionisti, ad un esame di
Stato altri accertamenti di capacità e di adottare quindi un
trattamento fondato su presupposti logici e obiettivi che ne
giustificano ragionevolmente l'adozione, e per i ragionieri di
richiedere il periodo di pratica biennale ed il superamento dell'esame
teorico-pratico di cui alla legge speciale.
Ora, la norma denunciata non esonera affatto dall'esame di Stato i
ragionieri che vogliono esercitare la relativa attività professionale.
E come, in tal modo, non appare ipotizzabile una violazione del
principio fissato dall'art. 33 della Costituzione, così è da
escludere un contrasto della stessa norma con il principio
d'eguaglianza. Anche i ragionieri, infatti, per potersi iscrivere negli
albi, debbono aver superato in sostanza un esame di Stato.
4. - Alla udienza del 16 maggio 1973 era presente soltanto
l'Avvocato dello Stato Renato Carafa, il quale si riportava all'atto di
intervento. Considerato in diritto :
1. - Con l'ordinanza indicata in epigrafe il tribunale di Bergamo
solleva in riferimento agli artt. 33, comma quinto, e 3 della
Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1,
comma terzo, della legge 9 (recte: 5) aprile 1969, n. 119 (conversione
in legge, con modificazioni, del decreto legge 15 febbraio 1969, n. 9,
riguardante il riordinamento degli esami di Stato di maturità, di
abilitazione e di licenza della scuola media) "nella parte in cui
prevede che l'esame di maturità posto a conclusione degli studi svolti
nell'istituto tecnico abilita all'esercizio della professione" di
ragioniere.
2. - La Corte, in sede di esame e valutazione delle questioni
sollevate dal tribunale di Lucca e dal Consiglio nazionale dei geometri
con le ordinanze rispettivamente del 2 febbraio 1971 e del 23 marzo
1971 relativamente alla stessa norma (ai fini dell'iscrizione negli
albi dei ragionieri e periti commerciali e dei geometri) ed in
riferimento all'art. 33, comma quinto, della Costituzione, ha, con la
sentenza n. 43 del 1972, ritenuto che la disposizione di raffronto,
intervenuta "quando, per l'esercizio pubblico di date professioni,
vigevano generali o speciali ordinamenti, ha necessariamente di questi
preso e dato atto, e, prescrivendo "un esame di Stato per l'ammissione
ai vari ordini e gradi di scuole o per la conclusione di essi e per
l'abilitazione all'esercizio professionale", ha segnato e segna un
limite all'attività, passata e futura, del legislatore"; e che "in
sede di disciplina degli esami di Stato, di quello conclusivo dei corsi
degli studi e di quello professionale, distinti o unificati che essi
siano, non possono mancare norme circa le condizioni di ammissione, i
programmi di esame, e la struttura e funzione della commissione
esaminatrice, e circa le garanzie per gli interessati, in modo tale che
sia possibile ed effettivo un serio ed oggettivo accertamento del grado
di maturità del discente e del concreto possesso da parte dello stesso
della preparazione, attitudine e capacità tecnica necessarie perché
dell'esercizio pubblico della attività professionale i cittadini
possono giovarsi con fiducia".
Ha ritenuto, altresì, che con la norma denunciata (art. 1, comma
terzo del d.l. n. 9 del 1969, convertito in legge con la legge n. 119
dello stesso anno), a conferma di quanto in passato disposto con gli
artt. 50 e seguenti del r.d. 15 maggio 1924, n. 749, e 51, lettera f, e
65 della legge 15 giugno 1931, n. 889, e per l'esame previsto a
conclusione degli studi svolti presso gli istituti tecnici, si dichiara
solamente che il diploma di maturità conseguito presso codesti
istituti "abilita alla professione", e con ciò la disciplina è
destinata ad operare sul terreno scolastico e non anche immediatamente
e direttamente su quello professionale; e che pertanto detta norma non
ha portata innovativa e specificamente non dispone che colui che abbia
superato l'esame di maturità e in quanto sia abilitato, per ciò solo,
all'esercizio della professione, abbia diritto all'iscrizione nell'albo
tenuto dal Consiglio del collegio provinciale competente.
Ed ha così concluso, tanto per la professione di ragioniere che
per quella di geometra, per l'inesistenza di un qualsiasi contrasto tra
la norma denunciata e la disposizione costituzionale in riferimento.
3. - Con l'ordinanza de qua il tribunale di Bergamo, a proposito
dell'art. 1, comma terzo, della legge n. 119 del 1969, senza per altro
motivare, si pronuncia per il carattere innovativo della norma e assume
che, prevedendo tale norma che abiliti all'esercizio della professione
il titolo conseguito nell'esame di maturità, dovrebbero essere accolte
le domande dei ricorrenti dirette all'iscrizione nell'albo dei
ragionieri senza il superamento del previo esame di cui alla legge n.
327 del 1906. Ed interpreta la disposizione costituzionale di raffronto
nel senso che la stessa richiede, accanto a quello "scolastico", un
esame "comunemente detto" professionale da sostenersi per l'ammissione
negli ordinamenti professionali" ed esclude la possibilità di un esame
di Stato avente allo stesso tempo le due caratteristiche, almeno per le
professioni (come quella di ragioniere) che già al tempo dell'entrata
in vigore della Costituzione prevedevano un particolare esame
d'ammissione diverso dall'esame scolastico.
In breve, il giudice a quo è dell'avviso che la norma denunciata
sia in contrasto con l'art. 33, comma quinto, della Costituzione,
perché prevede un solo esame a fini scolastici ed a fini
professionali, per una attività (quale è quella di ragioniere) per
cui la disposizione costituzionale richiede un esame professionale a
sé stante.
Senonché con siffatta prospettazione del problema di
costituzionalità non vengono addotti argomenti sulla base dei quali
questa Corte debba o possa mutare il precedente convincimento.
Nulla, infatti, siccome si è sopra ricordato, ha addotto il
tribunale di Bergamo a sostegno della sua interpretazione dell'art. 1,
comma terzo, della legge n. 119 del 1969, essendosi quel giudice
limitato a rilevare che dal conseguimento del diploma di maturità in
quanto abilitante all'esercizio della professione, discende il diritto
all'iscrizione nel relativo albo (senza bisogno che previamente venga
superato l'esame di cui alla legge n. 327 del 1906).
Ma in contrario è facile osservare, ripetendosi per altro quanto
già rilevato nella citata sentenza n. 43 del 1972, che dall'esame
delle norme, che nel tempo hanno disciplinato l'esercizio della
professione di ragioniere e la materia dell'insegnamento tecnico fino
alla disciplina legislativa del 1969, emergono l'esistenza e la
permanenza di requisiti particolari (compimento del biennio di pratica
e superamento dell'esame teorico pratico); e che con la normativa del
1969 codesto sistema non è stato modificato.
Tale essendo l'avviso già espresso e non essendo stato in
contrario eccepito alcunché di valido, la Corte non può che
confermarlo.
Alla medesima conclusione ha ragione di ritenere che si debba
pervenire in sede di interpretazione dell'art. 33, comma quinto, della
Costituzione.
Stando così le cose (ed anche se al riguardo si dovesse accedere
al punto di vista espresso dal tribunale di Bergamo) la norma
denunciata, da interpretarsi nei sensi sopra detti, non risulta in
contrasto con la disposizione di raffronto.
Pertanto, la questione in esame deve dichiararsi manifestamente non
fondata.
4. - È del pari infondata la denuncia di illegittimità
costituzionale della ripetuta norma in riferimento all'art. 3 della
Costituzione.
Non può, infatti, parlarsi di ingiustificata netta
discriminazione, nell'ambito di tutti i cosiddetti liberi
professionisti tra due categorie (quella di coloro che terminati gli
studi superiori e universitari sono tenuti a sostenere un severo esame
di Stato di abilitazione all'esercizio della professione, e quella dei
ragionieri che, terminati gli studi superiori, immediatamente possono
iscriversi negli albi professionali con tutti i diritti da questa
iscrizione nascenti), perché anche a seguito della normativa del 1969,
è tuttavia in vigore la disciplina dettata nel 1906, per cui per
l'iscrizione all'albo professionale i ragionieri devono aver compiuto
un biennio di pratica e superato il prescritto esame teorico-pratico.
D'altra parte, tale essendo sul punto in esame la situazione
giuridica dei ragionieri, non è consentito ravvisare alcuna
ingiustificata differenza di essa nei confronti di quella degli altri
professionisti, per i quali il legislatore, attraverso una razionale
valutazione delle esigenze pubblicistiche che stanno a base
dell'esercizio delle professioni, ha ritenuto necessarie attività e
prove dirette al concreto accertamento delle loro qualità, attitudini
e capacità.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
1) dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 1, comma terzo, della legge 9 (recte: 5)
aprile 1969, n. 119 (conversione in legge con modificazioni del d.l. 15
febbraio 1969, n. 9, riguardante il riordinamento degli esami di Stato
di maturità, di abilitazione e di licenza della scuola media), nella
parte in cui prevede che l'esame di maturità posto a conclusione degli
studi svolti nell'istituto tecnico abilita all'esercizio della
professione, questione sollevata in riferimento all'art. 33, comma
quinto, della Costituzione, dal tribunale di Bergamo con l'ordinanza
indicata in epigrafe e già dichiarata non fondata con sentenza n. 43
del 1972;
2) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dello stesso art. 1, comma terzo, della citata legge n. 119 del 1969,
in parte qua, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione,
con la medesima ordinanza.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 26 giugno 1973.
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE
VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI
- LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO -
ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA -
VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO
CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO
ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO
GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO
ASTUTI.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1973:111 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte