Sentenza n. 111/1976
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 06/05/1976 · relatore Guido Astuti
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti promossi con ricorsi dei Presidenti delle
Regioni Emilia-Romagna, Lazio e Toscana, rispettivamente notificati il
26 luglio 1974, il 20 e 16 gennaio 1975, depositati in cancelleria il
14 agosto 1974, il 24 e 30 gennaio 1975 ed iscritti al n. 16 del
registro 1974 ed ai nn. 2 e 3 del registro 1975, per conflitti di
attribuzione sorti a seguito dei decreti del Ministro per le finanze,
di concerto con il Ministro per l'agricoltura e le foreste, in data 10
maggio 1974, 14 agosto 1974 e 28 ottobre 1974, sul trasferimento delle
foreste demaniali alle predette Regioni.
Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nell'udienza pubblica del 10 marzo 1976 il Giudice relatore
Guido Astuti;
uditi l'avv. Fabio Alberto Roversi Monaco, per le Regioni
Emilia-Romagna e Lazio, l'avv. Enzo Cheli, per la Regione Toscana, ed
il sostituto avvocato generale dello Stato Giorgio Azzariti, per il
Presidente del Consiglio dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Con ricorso notificato il 20 gennaio 1975 la Regione Lazio ha
sollevato conflitto di attribuzione contro lo Stato in relazione al
decreto emesso dal Ministro per le finanze, di concerto con il Ministro
per l'agricoltura, in data 14 agosto 1974, pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale 20 novembre 1974, n. 302, con cui sono stati trasferiti alla
Regione Lazio i beni forestali già statali.
Si afferma nel ricorso che il decreto ministeriale di trasferimento
del patrimonio boschivo statale esistente nel Lazio sarebbe illegittimo
per omissione, non comprendendo tutti i terreni boschivi statali di
spettanza della Regione ai sensi dell'art. 11 della legge n. 281/1970.
La norma citata avrebbe previsto, in conformità con il disposto degli
artt. 117, 118 e 119 Cost., l'integrale trasferimento, entro due anni
dalla sua entrata in vigore, delle foreste statali alle Regioni,
parallelamente al conferimento a queste ultime di tutte le attribuzioni
nella materia forestale, fatta eccezione dei compiti riservati allo
Stato dall'art. 4 del d.P.R. n. 11/1972, per il cui adempimento,
peraltro, non sarebbe necessario un patrimonio forestale, ma, al
massimo, modeste estensioni di terreno a fini di sperimentazione.
Il decreto impugnato avrebbe contravvenuto a tale complesso
normativo sotto molteplici profili:
- per essere stato emanato ben oltre i due anni previsti dalla
legge n. 281/1970;
- per essere stato emanato senza un regolare contraddittorio con la
Regione interessata;
- per aver trasferito alla Regione appena ha. 7.692 degli ha.
17.730 costituenti il patrimonio boschivo dello Stato nella Regione
stessa, impedendo così, da parte di quest'ultima, l'esercizio delle
potestà amministrative di sua spettanza;
- per essere privo di adeguata motivazione circa il mancato
trasferimento alla Regione di oltre ha. 10.000 del patrimonio forestale
esistente nella medesima;
- per aver previsto la spettanza alla Regione dei proventi del
patrimonio boschivo trasferito solo a decorrere dalla consegna.
In particolare, la ridotta entità del patrimonio boschivo
trasferito alla Regione non potrebbe trovare alcuna giustificazione
nella necessità di esentare dal trasferimento i terreni boschivi
utilizzati per aziende pilota agrarie, zootecniche, faunistiche, per
boschi ed arboreti da seme, per fasce litoranee frangivento, per
riserve naturali, per vivai interregionali e pilota e per caserme
forestali. Simili conseguenze non sarebbero ricavabili dalla legge n.
281/1970, dal d.P.R. n. 11/1972, dalla legge n. 1322/1965 (Apporto di
nuovi fondi all'Azienda di Stato per le foreste demaniali) e dalla
legge n. 269/1973 (Disciplina della produzione e del commercio di
sementi e piante da rimboschimento). Tale ultima legge, ed in
particolare il suo art. 2, penultimo comma, ove vada interpretata nel
senso che impedisca il trasferimento alle Regioni dei terreni su cui
l'Azienda di Stato per le foreste demaniali abbia impiantato vivai,
dovrebbe essere dichiarata illegittima per contrasto con l'art. 119
della Costituzione.
In ogni caso, poi, la effettiva destinazione dei terreni dovrebbe
essere accertata con riferimento alla data dell'entrata in vigore della
legge n. 281/1970 o quanto meno a due anni da tale data.
Analogo conflitto di attribuzione è stato sollevato dalla Regione
Toscana con ricorso notificato il 16 gennaio 1975 in riferimento al
decreto emesso dal Ministro per le finanze, di concerto con il Ministro
per l'agricoltura, in data 28 ottobre 1974, pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale del 19 novembre 1974, n. 301, con cui sono stati trasferiti
alla Regione Toscana i beni forestali già statali.
Il decreto impugnato, avendo trasferito alla Regione solo ha.
84.075 dei 111.253 ha. di patrimonio boschivo già appartenente allo
Stato, sarebbe in contrasto, per motivi analoghi a quelli invocati
dalla Regione Lazio, con gli artt. 117, 118 e 119 Cost., 11 legge n.
281/1970 e 1 lett. n d.P.R. n. 11/1972. Inoltre, il decreto stesso
costituirebbe violazione del giudicato rappresentato dalle sentenze nn.
79 e 219 del 1972, emesse in giudizi vertenti tra le medesime parti ed
in cui sarebbe stato affermato dalla Corte costituzionale il principio
dell'integrale trasferimento delle foreste alle Regioni.
Anche la Regione Emilia-Romagna ha sollevato conflitto di
attribuzione, con ricorso notificato il 26 luglio 1974, avverso il
decreto emesso dal Ministro per le finanze, di concerto con il Ministro
per l'agricoltura, in data 10 maggio 1974, pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale n. 142 del 1 giugno 1974, con cui è stato effettuato il
trasferimento alla Regione delle foreste demaniali.
Il decreto impugnato avrebbe trasferito solo ha. 20.246, 48.34
degli ha. 39.206,61 costituenti il patrimonio forestale già
appartenente allo Stato nella Regione, e, pertanto, sarebbe illegittimo
per gli stessi motivi addotti nei ricorsi proposti dalle Regioni Lazio
e Toscana.
Si è costituito, in tutti e tre i giudizi, il Presidente del
Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale
dello Stato, chiedendo il rigetto dei ricorsi proposti.
Secondo l'Avvocatura generale dello Stato dalla normativa invocata
a fondamento dei ricorsi non potrebbe dedursi l'obbligo di trasferire
alle Regioni l'intero patrimonio forestale esistente nelle medesime.
Infatti, la norma sul trasferimento delle foreste, di cui alla legge n.
281/1970, sarebbe conseguenziale al trasferimento alle Regioni delle
funzioni statali in materia di foreste, previsto dall'art. 117 della
Costituzione. Questa conseguenzialità creerebbe un rapporto
"trasferimento di funzioni - trasferimento di beni" di completa
eguaglianza. Pertanto, una onnicomprensività nel trasferimento dei
beni demaniali forestali potrebbe aversi solo se vi fosse
onnicomprensività nel trasferimento delle funzioni in materia
forestale alle Regioni; ma tale onnicomprensività sarebbe da
escludere, avendo l'art. 4 del d.P.R. n. 11 del 1972 confermato la
competenza dello Stato in ordine a tutta una serie di funzioni, a cui,
in concreto, sarebbero da ricollegare le parti di demanio forestale non
trasferite alle Regioni ricorrenti.
Relativamente, poi, alle doglianze proposte dalla Regione Lazio
circa la tardività del decreto di trasferimento, il difetto di
motivazione dello stesso e la mancanza di un preventivo regolare
contraddittorio con la Regione, osserva l'Avvocatura generale dello
Stato:
- che la tardività del decreto avrebbe dovuto essere fatta valere
entro 60 giorni dalla scadenza del biennio previsto dalla legge n.
281/1970 e che, in ogni caso, la censura sarebbe infondata trattandosi
di termine meramente ordinatorio;
- che il difetto di motivazione non potrebbe avere rilievo nei
giudizi per conflitti di attribuzione, essendo questi disciplinati come
regolamento di competenza, e che, in ogni caso, la censura sarebbe
assorbita dal merito;
- che la mancanza di regolare contraddittorio con la Regione
costituirebbe, in ipotesi, un vizio di mera forma, inammissibile come
tale nel giudizio innanzi alla Corte costituzionale, non essendosi
risolto nella violazione di una competenza della Regione.
Egualmente inammissibile sarebbe la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 2 della legge n. 269/1973 proposta dalla
Regione Lazio, in quanto la norma avrebbe dovuto essere impugnata in
via diretta entro il termine perentorio fissato dall'art. 2 della legge
costituzionale n. 1/1948.
I giudizi erano discussi all'udienza del 4 giugno 1975, e
successivamente la Corte, con ordinanza n. 204 del 10 luglio 1975
disponeva che a cura dei Ministeri interessati fossero depositati
presso la cancelleria della Corte stessa i documenti e forniti gli
elementi relativi ai provvedimenti ministeriali che avevano dato luogo
ai ricorsi.
L'ordinanza riceveva integrale esecuzione con il deposito degli
atti richiesti avvenuto il 6 novembre 1975.
Con successive memorie le Regioni ricorrenti confermavano le
proprie doglianze e, quindi, la discussione era nuovamente fissata per
l'udienza del 10 marzo 1976. Considerato in diritto :
1. - Con i ricorsi indicati in epigrafe le Regioni Emilia-Romagna,
Lazio e Toscana hanno sollevato conflitto di attribuzione nei confronti
dello Stato, in relazione ai decreti emanati dal Ministro per le
finanze, di concerto con il Ministro per l'agricoltura e le foreste, in
data 10 maggio 1974, 14 agosto 1974 e 28 ottobre 1974, con i quali, in
esecuzione del disposto dell'art. 11, quinto e sesto comma, della legge
16 maggio 1970, n. 281, sono stati approvati gli elenchi delle foreste
trasferite rispettivamente alle tre Regioni "in quanto facenti parte
del patrimonio indisponibile dello Stato", con le conseguenti
disposizioni relative alla loro consegna e temporanea gestione.
Secondo l'assunto delle Regioni, i decreti ministeriali dianzi
ricordati non comprenderebbero tutte le foreste appartenenti allo Stato
il cui trasferimento è stato disposto con l'art. 11 della legge n. 281
del 1970; pertanto, emanando detti provvedimenti, omissivi di una parte
dei beni oggetto di trasferimento al patrimonio indisponibile
regionale, lo Stato avrebbe violato le attribuzioni delle Regioni,
quali risultano dalle disposizioni degli artt. 117, 118 e 119 della
Costituzione, dall'art. 11 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e
dall'art. 1 del d.P.R. 15 gennaio 1972, n. 1.
I giudizi sono stati riuniti, stante la sostanziale identità delle
questioni sollevate, con ordinanza 10 luglio 1975, con la quale la
Corte, salva e impregiudicata ogni decisione sulle questioni
pregiudiziali e di merito, ha disposto l'acquisizione di atti,
documenti ed elementi relativi ai provvedimenti ministeriali che hanno
dato luogo ai ricorsi.
2. - Considerando lo speciale contenuto oggettivo di questi
ricorsi, si impone, in via preliminare, l'esame di una grave questione
di principio, che concerne la loro ammissibilità. Per vero, a norma
degli artt. 134 della Costituzione e 39-41 della legge 11 marzo 1953,
n. 87, il conflitto di attribuzione tra Stato e Regioni si verifica
quando uno dei soggetti assuma che un atto dell'altro ha invaso la
propria sfera di competenza costituzionalmente garantita, facendo
sorgere in concreto l'interesse a ricorrere "per il regolamento di
competenza" (art. 39).
Nella esperienza attuativa, quale si è riflessa nella
giurisprudenza di questa Corte, la nozione del conflitto di
attribuzione si è in certo senso estesa anche ad ipotesi in cui non
tanto veniva contestata l'appartenenza del potere concretamente
esercitato, quanto l'esercizio di tale potere, idoneo a determinare
una lesione della sfera di attribuzione del soggetto ricorrente. Ma
anche in tali ipotesi, oggetto della decisione è stato pur sempre
l'accertamento della spettanza di una competenza, con l'eventuale
conseguente annullamento dell'atto adottato dal soggetto ritenuto privo
del relativo potere, o comunque riconosciuto responsabile di invasione
o menomazione della sfera di competenza propria dell'altro. A norma
dell'art. 38 (richiamato dall'art. 41), la Corte "risolve il conflitto
sottoposto al suo esame dichiarando il potere al quale spettano le
attribuzioni in contestazione, e, ove sia stato emanato un atto viziato
da incompetenza, lo annulla": contenuto essenziale e principale della
decisione è dunque una declaratoria di competenza.
Ora, nelle fattispecie di cui è causa le Regioni non prospettano
una invasione della loro sfera di competenza, né chiedono una
dichiarazione o delimitazione delle proprie attribuzioni
costituzionalmente garantite; oggetto dei ricorsi è invece una
effettiva e diretta vindicatio rerum, chiedendosi precisamente
l'accertamento della appartenenza di determinati beni forestali, che le
Regioni assumono trasferiti alloro patrimonio indisponibile, e
indebitamente trattenuti dallo Stato.
Di fatto, nelle conclusioni formulate in calce ai tre ricorsi,
sostanzialmente conformi, esse chiedono che la Corte dichiari di loro
esclusiva spettanza e proprietà tutti i beni già appartenenti al
demanio forestale dello Stato, ricadenti nell'ambito dei rispettivi
loro territori, e conseguentemente dichiari l'illegittimità in
omittendo dei decreti ministeriali in quanto con essi non sarebbero
stati individuati tutti i beni forestali il cui trasferimento è stato
disposto con l'art. 11 della legge n. 281 del 1970. E si deve infine
tener presente che, nelle memorie scritte come nella discussione orale,
i difensori delle Regioni hanno insistito nell'affermare che oggetto
dei ricorsi sono diritti soggettivi delle Regioni, e che, pur
trattandosi di diritti connessi o inerenti a potestà o funzioni
pubbliche, non esiste parallelismo tra il trasferimento dei beni
forestali disposto con la legge n. 281 del 1970, e il trasferimento
delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e foreste
attuato, a norma della stessa legge, con il d.P.R. 15 gennaio 1972, n.
11.
3. - Tali essendo i termini formali e sostanziali della
contestazione, ritiene la Corte che essa non possa sotto alcun profilo
ricondursi allo schema proprio del conflitto di attribuzione.
Anzitutto, non sembra possibile identificare gli atti dello Stato
che avrebbero invaso la sfera di competenza delle Regioni nei decreti
ministeriali di approvazione degli elenchi delle foreste trasferite
alle Regioni, che si assumono illegittimi per omissione. L'atto
invasivo o lesivo, quand'anche fosse possibile qualificare come tale un
provvedimento incompleto o un comportamento omissivo, dovrebbe pur
sempre essere idoneo a produrre un immediata violazione o menomazione
di attribuzioni, come, ad esempio, l'indebito rifiuto di adottare un
provvedimento necessario affinché una Regione sia posta in grado di
esplicare un'attribuzione costituzionalmente ad essa spettante. Nei
provvedimenti in questione non si ha, invece, nemmeno una
manifestazione definitiva della volontà dello Stato, posto che i tre
decreti, nell'art. 6, contengono l'espressa riserva: "con successivi
decreti si provvederà... ad eventuali rettifiche o integrazioni"; ed
anche la inosservanaza del termine stabilito dall'art. 11, sesto comma,
della legge n. 281 del 1970, a prescindere dal suo evidente carattere
ordinatorio, non appare comunque tale da determinare, di per sé, una
diretta lesione o menomazione della potestà normativa o delle funzioni
amministrative spettanti alle Regioni in materia di agricoltura e
foreste ai sensi degli artt. 117 e 118 della Costituzione, potestà e
funzioni che ben possono essere esercitate - di massima - nei confronti
dei beni forestali ricadenti nelle diverse Regioni indipendentemente
dalla loro appartenenza ad enti pubblici o a soggetti privati.
4. - Si deve, d'altra parte, rilevare come nella specie non
sussista nemmeno un sicuro parametro costituzionale di riferimento, per
la decisione del preteso conflitto. Secondo quanto dispone l'ultimo
comma dell'art. 39 della legge n. 87 del 1953, il ricorso per
regolamento di competenza deve indicare "le disposizioni della
Costituzione e delle leggi costituzionali che si ritengono violate"; in
altri termini, la competenza che si pretende invasa o menomata deve
essere determinata da una norma formalmente costituzionale. Anche norme
di legge ordinaria possono concorrere a configurare il parametro, in
quanto integrative o esecutive di norme costituzionali di competenza:
ma queste ultime soltanto costituiscono la fonte del potere che si
invoca e si assume invaso, e l'interesse a ricorrere per conflitto di
attribuzione si concreta precisamente nella difesa dell'integrità
delle competenze costituzionalmente garantite a ciascuno degli enti o
soggetti confliggenti.
Con i ricorsi in questione si denuncia, invece, l'illegittimità
dei decreti ministeriali di individuazione dei singoli beni forestali
trasferiti per pretesa violazione del disposto dell'art. 11, quinto
comma, della legge ordinaria n. 281 del 1970: il riferimento alle
enunciative di ordine generale contenute negli articoli 117, 118 e 119
della Costituzione non offre un puntuale parametro costituzionale, ed
in effetto le pretese delle Regioni ricorrenti potranno trovare
eventuale soddisfazione soltanto in sede di interpretazione ed
applicazione di detto art. 11 e di altre norme di leggi ordinarie, o di
atti aventi valore di legge ordinaria, come il d.P.R. 15 gennaio 1972,
n. 11. Questi rilievi sembrano decisivi ai fini di escludere che le
contestazioni di cui è causa possano qualificarsi come conflitti di
attribuzione.
5. - Non sarà fuori luogo segnalare la differenza rispetto ad
altri casi in cui la Corte ebbe già a statuire circa l'appartenenza di
beni allo Stato o ad una Regione, ma in occasione di conflitti di
attribuzione: tale in particolare quello deciso con sentenza 30 aprile
1959, n. 31, in cui si riconobbe che oggetto del giudizio era "in via
principale l'appartenenza allo Stato o alla Regione di una potestà
pubblica relativamente ad un bene", la cui disponibilità costituiva
"soltanto un presupposto del legittimo esercizio di quella potestà".
Gli odierni ricorsi non hanno invece per oggetto alcuna
contestazione circa le rispettive competenze dello Stato o delle
Regioni, le quali sono completamente fuori discussione; e le pretese
delle Regioni ricorrenti in ordine all'appartenenza e titolarità dei
beni forestali non compresi negli elenchi approvati con i decreti
ministeriali, di cui si denuncia l'illegittimità per omissione,
vengono prospettate con riferimento alla asserita violazione della
legge n. 281 del 1970, non di norme costituzionali sulla competenza, o
sull'attribuzione di detti beni.
6. - La difesa della Regione Lazio ha osservato che "l'attribuzione
alle Regioni del patrimonio forestale già statale riveste carattere
strumentale rispetto alla funzione primaria di tutela forestale
trasferita alle Regioni in virtù degli artt. 117 e 118 Cost."; che,
trattandosi di diritti strettamente connessi ed anzi inerenti a
potestà pubbliche delle Regioni, ne seguirebbe "la competenza
esclusiva di codesta Corte a conoscerne".
A prescindere dalla palese contraddittorietà tra questo argomento
e quelli già ricordati circa l'inesistenza di collegamento o
parallelismo tra il trasferimento delle foreste al patrimonio
indisponibile delle Regioni disposto con la legge n. 281 del 1970, ed
il trasferimento alle Regioni stesse delle funzioni amministrative
attuato con il d.P.R. n. 11 del 1972, si deve rilevare che la funzione
primaria di tutela forestale, così come le altre funzioni
amministrative in materia di agricoltura e foreste, trasferite alle
Regioni a statuto ordinario ai sensi degli artt. 117 e 118 della
Costituzione, non possono dirsi, allo stato, oggetto di lesione da
parte di atti del Governo invasivi della sfera di competenza garantita
dalla Costituzione a queste Regioni.
La sicura conferma di questi concetti è offerta dalle risultanze
della disposta istruttoria, le quali dimostrano con chiara evidenza
come una eventuale declaratoria o delimitazione, da parte di questa
Corte, delle competenze trasferite alle Regioni e riservate allo Stato,
non sarebbe comunque idonea a dirimere il preteso conflitto, in ordine
alla concreta attribuzione alle Regioni o allo Stato delle diverse
categorie di beni che si assumono oggetto di trasferimento ed
illegittimamente non inclusi negli elenchi delle foreste trasferite.
Dalla documentazione prodotta in giudizio emerge infatti che ai fini
dell'interpretazione ed attuazione del disposto dell'art. 11, quinto
comma, della legge n. 281 del 1970, saranno indispensabili approfondite
indagini, di diritto e di fatto, per la identificazione delle "foreste
che a norma delle leggi vigenti appartengono allo Stato", a cui si
riferisce l'art. 11.
Tra i numerosi beni tuttora posseduti dallo Stato, o per esso dalla
Azienda statale per le foreste demaniali, oggetto di generica
rivendicazione da parte delle Regioni ricorrenti, alcuni sono
sicuramente foreste, o pertinenze di foreste, per altri invece viene
contestato che siano qualificabili come tali: basti ricordare, solo ad
esempio, il complesso immobiliare della storica abbazia di Vallombrosa.
Alla A.S.F.D., nel corso dei tempi, lo Stato non ha affidato soltanto
l'amministrazione e gestione di boschi e compendi silvo-pastorali, ma
anche quella di molti altri beni rurali aventi diversa natura (aziende
agricole e zootecniche, con gran numero di capi di bestiame; altri beni
immobili ed impianti connessi ad attività non forestali). D'altra
parte, per la concreta individuazione di diverse categorie di beni,
classificati come "patrimoniali indisponibili" non per caratteri
naturali, ma per virtù di specifica destinazione a funzioni o servizi
pubblici, si renderanno necessari precisi accertamenti di merito, anche
di carattere tecnico, i quali potranno bensì essere effettuati nelle
competenti sedi amministrative e giurisdizionali, ma certo esorbitano
dalla competenza di questa Corte, quale giudice nei conflitti di
attribuzione.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibili i ricorsi per conflitto di attribuzione
proposti contro lo Stato dalle Regioni Emilia-Romagna, Lazio e Toscana,
in relazione ai decreti di cui in epigrafe emanati dal Ministro per le
finanze, di concerto con il Ministro per l'agricoltura e le foreste, in
data 10 maggio 1974, 14 agosto 1974, 28 ottobre 1974.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 23 aprile 1976.
F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI -
ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA -
VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO
CRISAFULLI - NICOLA REALE - LEONETTO
AMADEI - GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO
VOLTERRA - GUIDO ASTUTI - MICHELE
ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO.
LUIGI BROSIO - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1976:111 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte