Sentenza n. 111/1977
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 09/06/1977 · relatore Guglielmo Roehrssen
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 5r.d.l. 400/1936
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 5 del r.d.l.
9 marzo 1936, n. 400 (Riordinamento dei Provveditorati agli studi),
promosso con ordinanza emessa il 28 maggio 1974 dal tribunale di
Messina, nel procedimento civile vertente tra il Commissariato
nazionale della gioventù italiana e l'Amministrazione provinciale di
Messina, iscritta al n. 401 del registro ordinanze 1974 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 296 del 13 novembre 1974.
Visti gli atti di costituzione dell'Amministrazione provinciale di
Messina e del Commissariato nazionale della gioventù italiana, nonché
l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nell'udienza pubblica del 23 marzo 1977 il Giudice relatore
Guglielmo Rochrssen;
udito il sostituto avvocato generale dello Stato Giorgio Azzariti,
per il Commissariato nazionale della gioventù italiana.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Con citazione 29 settembre 1970, il Commissariato nazionale della
gioventù italiana conveniva davanti al tribunale di Messina
l'Amministrazione provinciale di Messina, esponendo di avere locato
alla convenuta un edificio destinato a sede del locale Provveditorato
agli studi. Tale contratto era scaduto nel 1966 e l'Amministrazione
provinciale si era rifiutata di rinnovarlo e di corrispondere alcun
compenso per l'occupazione dell'immobile. L'attore chiedeva, pertanto,
che la convenuta fosse condannata al rilascio dell'immobile, ormai
detenuto senza titolo, nonché al risarcimento dei danni per il
protrarsi dell'occupazione abusiva.
L'Amministrazione provinciale di Messina, costituitasi, eccepiva
l'illegittimità costituzionale dell'art. 5 del r.d.l. 9 marzo 1936, n.
400, il quale stabilisce che "ciascuna Provincia è tenuta a fornire i
locali e l'arredamento per il Provveditorato agli studi".
Il tribunale di Messina, affermata (senza peraltro motivarla) la
rilevanza di detta questione per la risoluzione del giudizio, la ha
ritenuta non manifestamente infondata, sollevandola in riferimento agli
artt. 5 e 128 della Costituzione. Secondo l'ordinanza di rimessione la
norma impugnata sarebbe incompatibile con la natura, la funzione ed i
fini propri delle Provincie, e ne lederebbe l'autonomia, in quanto la
prestazione del servizio scolastico costituisce attività propria dello
Stato e della Regione, sicché gli oneri finanziari che ineriscono
all'esercizio delle attribuzioni affidate ai loro organi periferici,
debbono essere assunti dallo Stato o dalla Regione e non possono essere
demandati alla Provincia. Imporre a questa oneri finanziari che non
hanno relazione con le sue attribuzioni, lederebbe l'autonomia
garantita dagli artt. 5 e 128 della Costituzione.
Si è costituita davanti a questa Corte l'Amministrazione
provinciale di Messina, la quale ha chiesto l'accoglimento
dell'eccezione d'illegittimità costituzionale, insistendo nel
sostenere che la norma impugnata lederebbe l'autonomia finanziaria
della provincia, in contrasto con i precetti non solo degli artt. 5 e
128, ma anche dell'art. 97 della Costituzione, nonché degli artt. 14,
lett. o) e 15 dello Statuto regionale siciliano.
L'Avvocatura dello Stato si è costituita tanto per il
Commissariato della gioventù italiana (in termine), quanto per il
Presidente del Consiglio dei ministri (fuori termine).
Essa sostiene anzitutto l'irrilevanza, per la definizione del
giudizio a quo, della questione sollevata. Il tribunale di Messina non
ha motivato, infatti, come l'illegittimità costituzionale della norma
impugnata possa influire sulla domanda di restituzione e di
risarcimento di danni, avanzata dall'attore nei confronti
dell'Amministrazione provinciale.
Nel merito l'Avvocatura sostiene l'infondatezza della questione,
dato che l'art. 5 del r.d.l. n. 400 del 1936 non fa che porre le
prestazioni da esso previste (fornitura dei locali e arredamento per
gli uffici dei Provveditorati agli studi), fra i compiti istituzionali
della Provincia, e ciò è conforme al disposto dell'art. 128 della
Costituzione, il quale demanda alla legge ordinaria la determinazione
dei compiti delle provincie. Considerato in diritto :
L'eccezione d'irrilevanza prospettata dall'Avvocatura dello Stato
va accolta e la questione dichiarata inammissibile.
L'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (recante "Norme sulla
costituzione ed il funzionamento della Corte costituzionale"),
richiede, perché nel corso di un giudizio possa essere sollevata una
questione di legittimità costituzionale, che il giudizio stesso non
possa essere definito indipendentemente dalla risoluzione di essa.
Questa Corte ha costantemente ritenuto (sentenze nn. 44 e 56 del
1975; 73 del 1974; 45 e 60 del 1972) che sono manifestamente
irrilevanti nel giudizio a quo le questioni di legittimità
costituzionale di norme che il giudice non deve né direttamente né
indirettamente applicare e che, in forza del menzionato art. 23 della
legge n. 87 del 1953, tali questioni debbono essere dichiarate
inammissibili quando il difetto di rilevanza risulti prima facie
dall'esame degli atti.
Nella specie - come si è esposto in narrativa - dinanzi al
tribunale è stato instaurato un giudizio, promosso dal Commissariato
nazionale della gioventù italiana contro l'Amministrazione provinciale
di Messina, a seguito della scadenza di un contratto di locazione
intercorso tra le parti ed al tribunale è stata richiesta una sentenza
di condanna della convenuta al rilascio dell'immobile locato ed al
risarcimento dei danni derivanti dal protrarsi dell'occupazione
dell'immobile dopo la scadenza di quel contratto.
È di tutta evidenza che su tale domanda nessuna incidenza può
avere la norma contenuta nell'art. 5 del r.d.l. 9 marzo 1936, n. 400,
giacché trattasi di un'azione nascente da un rapporto giuridico al
quale è estranea l'Amministrazione dello Stato e nella quale il
giudice è chiamato ad accertare unicamente se si sia verificato
l'inadempimento e la misura dei danni da questo eventualmente derivati,
in applicazione delle relative norme del codice civile e non certo
dell'articolo impugnato, il quale sancisce un obbligo che è stato mero
motivo del contratto di locazione, manifestamente inidoneo, come tale,
ad influire sulla sua validità e sulle obbligazioni da esso nascenti.
Ne consegue che, anche se l'art. 5 del r.d.l. n. 400 del 1936 fosse
dichiarato illegittimo, ciò non produrrebbe alcun effetto sul giudizio
a quo; cosicché la questione prospettata dal tribunale di Messina deve
essere dichiarata inammissibile per difetto assoluto di rilevanza
constatabile prima facie dall'esame degli atti.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 5 del r.d.l. 9 marzo 1936, n. 400 (recante "Riordinamento
dei Provveditorati agli studi"), sollevata dal tribunale di Messina con
l'ordinanza di cui in epigrafe, in riferimento agli artt. 5 e 128 della
Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 24 maggio 1977.
F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI -
VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE -
LEONETTO AMADEI - EDOARDO VOLTERRA -
GUIDO ASTUTI - ANTONINO DE STEFANO -
LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSSEN -
ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI
DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1977:111 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte