Corte costituzionale

Ordinanza n. 111/1985

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 17/04/1985 · relatore Leopoldo Elia

Norme in gioco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 590 codice

penale e art. 91 d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393 (testo unico delle norme

sulla circolazione stradale), promosso con ordinanza emessa il 23

dicembre 1983 dal Pretore di Bassano del Grappa nel procedimento penale

a carico di Cecchin Gianfranco, iscritta al n. 246 del registro

ordinanze 1984 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 211 dell'anno 1984.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nella camera di consiglio del 26 febbraio 1985 il Giudice

relatore Leopoldo Elia.

Ritenuto che il Pretore di Bassano del Grappa con l'ordinanza in

epigrafe ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli

artt. 590 cod. pen. e 91 del d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393 (testo

unico delle norme sulla circolazione stradale) in riferimento all'art.

3 della Costituzione, nella parte in cui prevedono che nel caso di

reato di lesioni colpose a seguito di incidente stradale il giudice

possa procedere, e quindi giungere anche a disporre la sospensione o la

revoca della patente, soltanto a querela di parte, con disparità di

trattamento pur in presenza di identici fatti.

Considerato che l'ordinanza non chiarisce in qual modo si vorrebbe

il ripristino di una condizione di parità;

che se la questione va intesa nel senso di tendere alla

procedibilità di ufficio per tutti i reati di lesioni colpose essa è

irrilevante nel giudizio a quo, dove la procedibilità è già imposta

dalla presenza della querela, mentre d'altra parte se si vuole che i

detti reati siano tutti perseguibili a querela, essa è parimenti ed

evidentemente irrilevante nello stesso giudizio;

che dunque la questione va dichiarata manifestamente inammissibile

(cfr. anche ord. 302/84).

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87

e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi innanzi la

Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale degli artt. 590 cod. pen. e 91 del d.P.R.

15 giugno 1959, n. 393 (testo unico delle norme sulla circolazione

stradale), sollevata dalla ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 aprile 1985.

F.to: LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO

ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO

BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO

MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ANTONIO

LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -

GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -

GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO

CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO -

FRANCESCO GRECO

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1985:111 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte