Sentenza n. 111/1986
Questione dichiarata infondata · depositata il 23/04/1986 · relatore Ettore Gallo
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 10legge 825/1971
- art. 43Testo unico IVA
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 43 del
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (istituzione e disciplina dell'imposta
sul valore aggiunto) in relazione all'art. 10, n. 11, della legge 9
ottobre 1971, n. 825 (delega legislativa al Governo della Repubblica
per la riforma tributaria) promosso con ordinanza emessa il 22 ottobre
1979 dalla Commissione tributaria di primo grado di Trento sul ricorso
proposto da Ugolini Italo iscritta al n. 34 del registro ordinanze 1980
e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 78 dell'anno
1980.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nell'udienza pubblica del 18 marzo 1986 il Giudice relatore
Ettore Gallo;
udito l'Avvocato dello Stato Carlo Salimei per il Presidente del
Consiglio dei Ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Con ordinanze 22 ottobre 1979 la Commissione tributaria di primo
grado di Trento sollevava questione di legittimità costituzionale
dell'art. 43 D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 in relazione all'art. 10,
secondo comma, n. 11 della l. 9 ottobre 1971, n. 825, con riferimento
all'art. 76 Cost..
Riferiva la Commissione che tale Ugolini Italo, titolare di omonima
ditta corrente in Nave S. Felice, aveva presentato ricorso avverso il
provvedimento dell'Ufficio I.V.A. di Trento, che gli aveva irrogato la
pena pecuniaria di Lit. cinquecentomila per ritardata allegazione del
prescritto elenco fornitori alla denuncia annuale per il 1973.
Accogliendo la proposta pregiudiziale del ricorrente, l'ordinanza
rilevava che l'ampiezza della delega legislativa, di cui all'art. 10,
secondo comma, n.11 impugnata, non sembrava ossequiente ai principi
posti dall'art. 76 Cost. in quanto non sarebbero ravvisabili né la
"determinazione di principi e criteri direttivi" né gli "oggetti
definiti" di cui parla il parametro costituzionale: in guisa che le
statuizioni contenute nell'art. 43 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
risulterebbero frutto di libera scelta del Governo anziché espressione
di delega del Parlamento.
Secondo il Giudice tributario, infatti, la legge delega non precisa
quali atti costituiscano violazioni da assoggettare a sanzioni, né
individua quali, per la maggiore gravità, debbano essere puniti con
pena detentiva. D'altra parte, la delega nemmeno fissa alcun criterio
direttivo per la graduazione delle pene in rapporto alla entità delle
violazioni, né detta principi distintivi per la scelta in ordine alla
specie delle sanzioni, né infine, indica elementi idonei a configurare
il rapporto fra imposta evasa e sanzione. Ad avviso del rimettente,
tali carenze sarebbero tanto più gravi in quanto il sistema
sanzionatorio delegato prevede perfino restrizioni della libertà
personale. L'ordinanza è stata regolarmente notificata, comunicata e
pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale. Innanzi alla Corte Costituzionale
è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato
e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, che ha chiesto
declaratoria d'infondatezza della questione.
Nell'atto di intervento, infatti, l'Avvocatura, contestando punto
per punto i rilievi del Giudice tributario, faceva notare che i criteri
direttivi e la determinazione dei principi non dovevano essere
ricercati esclusivamente nel n. 11 del secondo comma dell'art. 10 della
legge delega, ma nell'intero complesso normativo e nelle stesse leggi
vigenti al momento della riforma, che l'Esecutivo doveva adeguare a
quest'ultima. Peraltro, risultava evidente che gli atti sanzionabili
non potevano essere se non quelle violazioni delle norme I.V.A. da cui
può derivare evasione dell'imposta, perfettamente individuate e
sanzionate proprio nel sistema delineato dagli artt. da 41 a 50 del
Decreto, giusta i principi della legislazione preesistente. Era pure
chiaro - secondo l'Avvocatura - che quello dei "fatti più gravi" era
criterio direttivo sufficiente a dare attuazione alla riserva di legge
in materia di pene detentive, e che il Governo si era scrupolosamente
attenuto alla direttiva: e ciò, benché il punto fosse assolutamente
irrilevante in relazione alla questione da decidere. Né si poteva
pretendere maggiori precisazioni in ordine alla graduazione delle pene
rispetto alla entità delle violazioni, oltre al criterio chiaramente
espresso dalla legge delega con il riferimento "alla effettiva entità
oggettiva e soggettiva delle violazioni". Considerato in diritto :
La sollevata questione non è fondata. Come ha rilevato
l'Avvocatura Generale dello Stato, è esatto che principi e criteri
direttivi (si tratti o non di concetti distinti) non sono comunque
contenuti esclusivamente nel punto 11 del secondo comma dell'art. 10
della legge delega, ma si rinvengono anche nel punto 7 dello stesso
comma e nel primo comma.
In realtà, poi, è a tutto il complesso del sistema che occorre
avere riguardo per giudicare della conformità della delega ai rigorosi
principi fissati dalla Costituzione, tenendo conto che al legislatore
delegato era stato assegnato un compito ben preciso: e, cioè, quello
di adeguare la disciplina delle sanzioni tributarie già esistenti, e
predeterminate dalla legge, alle riforme che la stessa legge delega
prevedeva. Tale compito doveva essere svolto perfezionando il sistema
delle sanzioni attraverso una migliore commisurazione delle sanzioni
stesse alla effettiva entità oggettiva e soggettiva delle violazioni.
Sono, dunque, le nuove norme tributarie a disporre innanzitutto i
vari obblighi sostanziali e formali dei contribuenti: obblighi che già
configurano quei precetti che non restano, perciò, affidati
all'inventiva del legislatore delegato. Per altro verso, poi, è il
sistema tributario vigente, e quindi ancora una volta la legge non
delegata, a prevedere le sanzioni amministrative dirette, che il
legislatore delegato può comminare per la inosservanza di quei
precetti. Né la discrezionalità del legislatore delegato nella scelta
dei precetti da sanzionare e delle sanzioni da adottare è senza
limiti, posto che il delegante l'ha espressamente subordinata alla
necessità di commisurare e graduare queste ultime alla entità delle
violazioni.
Si tratta, perciò, di una discrezionalità minima, tale da rendere
possibile al potere delegato di adeguare la disciplina della situazione
preesistente alla riforma, perfezionando il sistema delle sanzioni,
così come la delega prescrive.
Ed è appena il caso di osservare che la Corte intende riferirsi
alle sanzioni amministrative, essendo esclusa dai limiti di rilevanza
della questione proposta ogni considerazione concernente le sanzioni
penali.
Così come, peraltro, appare evidente che l'impugnazione dell'art.
43 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, meramente conseguenziale a quella
relativa all'art. 10 n. 11 della l. 9 ottobre 1971, n. 825, deve
essere parimenti respinta.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
degli artt. 10 n. 11 della l. 9 ottobre 1971, n. 825 e 43 d.P.R. 26
ottobre 1972, n. 633 sollevata, dalla Commissione Tributaria di primo
grado - sezione seconda - di Trento con ordinanza 22 ottobre 1979
(34/80), in riferimento all'art. 76 Cost..
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 22 aprile 1986.
F.to: LIVIO PALADIN - ANTONIO LA
PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -
GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -
GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO -
GIUSEPPE BORZELLINO - FRANCESCO GRECO
- RENATO DELL'ANDRO - GABRIELE
PESCATORE - UGO SPAGNOLI - FRANCESCO
PAOLO CASAVOLA.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1986:111 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte