Sentenza n. 111/1994
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 31/03/1994 · relatore Mauro Ferri
Norme in gioco
dichiarata illegittima
- art. 2legge 154/1981
citata
- art. 2legge 87/1953
- art. 27legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2, terzo comma,
della legge 23 aprile 1981, n. 154 (Norme in materia di
ineleggibilità ed incompatibilità alle cariche di consigliere
regionale, provinciale, comunale e circoscrizionale e in materia di
incompatibilità degli addetti al Servizio sanitario nazionale),
promosso con ordinanza emessa il 15 ottobre 1993 dal Tribunale di
Roma nel procedimento elettorale vertente tra Mecci Paolo e Di Fausto
Amanto, iscritta al n. 707 del registro ordinanze 1993 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 50, prima serie
speciale, dell'anno 1993;
Visto l'atto di costituzione di Mecci Paolo;
Udito nell'udienza pubblica dell'8 marzo 1994 il Giudice relatore
Mauro Ferri;
Udito l'avv. Roberto Ciociola per Mecci Paolo;
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Con ordinanza emessa il 15 ottobre 1993, il Tribunale di Roma
ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento
agli artt. 3 e 51 della Costituzione, dell'art. 2, terzo comma, della
legge 23 aprile 1981, n. 154, "nella parte in cui non prevede che la
causa di ineleggibilità a consigliere provinciale del dipendente
provinciale cessi anche con il collocamento in aspettativa".
Il giudice a quo premette in fatto che, a seguito del decreto del
31 maggio 1993 con cui il Ministro dell'interno ha rimosso dalla
carica un componente del Consiglio provinciale di Roma, con
deliberazione del 10 giugno 1993 lo stesso Consiglio ha disposto la
surrogazione dell'uscente con Amanto Di Fausto, primo dei non eletti
nella stessa lista: questi, per poter presentare la propria
candidatura, si era dimesso a suo tempo dall'ufficio di assistente di
cattedra, dipendente dell'Amministrazione provinciale, ma in seguito
all'esito per lui sfavorevole della consultazione elettorale era
stato successivamente riassunto e infine su sua richiesta era stato
posto in aspettativa senza assegni, per disposizione della Giunta
provinciale dello stesso 10 giugno 1993. Il provvedimento di
surrogazione è stato tempestivamente impugnato davanti al Tribunale
dal secondo dei non eletti Paolo Mecci.
Ciò posto, il remittente osserva che la questione è rilevante,
in quanto non può essere accolta la tesi sostenuta dal ricorrente,
secondo il quale nelle ipotesi di surrogazione non è consentita la
rimozione delle condizioni di ineleggibilità in via successiva,
essendo questa prevista dall'art. 7 della legge n. 154 del 1981
soltanto per i già eletti e soltanto per ragioni sopravvenute. La
fattispecie - non prevista espressamente dalla legge - del potenziale
subentrante per il quale dopo le elezioni si verifichi una causa di
ineleggibilità è perfettamente analoga a quella dell'eletto che in
siffatta condizione venga a trovarsi nel corso del mandato e non può
pertanto ritenersi sottoposta alla diversa disciplina della rimozione
in via preventiva prescritta invece dall'art. 3 della stessa legge.
Legittimamente pertanto il Di Fausto si è avvalso della facoltà di
eliminazione "successiva" della causa di ineleggibilità. Né
evidentemente rileva che non si sia adottata la procedura prevista
dal citato art. 7, in quanto essa si sarebbe risolta in una inutile
superfetazione, dato che nello stesso giorno della deliberazione di
surrogazione era stato già disposto il collocamento in aspettativa
del Di Fausto.
Tuttavia, prosegue il Tribunale, neanche può essere accolta la
tesi del resistente, secondo cui in seguito all'emanazione di
quest'ultimo provvedimento sarebbe venuta meno la condizione di
ineleggibilità in cui egli versava: la disposizione di cui si
tratta, infatti, prescrive, a tal fine, che il dipendente cessi dalle
funzioni "per dimissioni". La norma è stata bensì dichiarata
costituzionalmente illegittima dalla Corte costituzionale con la
sentenza 17 ottobre 1991 n. 388, ma soltanto per la "ineleggibilità
a consigliere regionale del dipendente regionale", come il
dispositivo testualmente recita, in coerenza con la precisazione -
contenuta nella motivazione - che la decisione concerne "la
disciplina .. sancita per i dipendenti della regione", mentre
"esulano dal giudizio a quo" quelli della provincia e del comune.
Infine, in ordine alla non manifesta infondatezza, il giudice a
quo osserva che la questione già è stata accolta dalla Corte
costituzionale con la citata sentenza n. 388 del 1991 con riferimento
alle elezioni regionali, riguardo alle quali quelle provinciali non
appaiono presentare, sotto il profilo in esame, alcuna specificità
che consenta una diversa valutazione.
2. - Si è costituito in giudizio Paolo Mecci, ricorrente nel
giudizio a quo, il quale conclude per l'infondatezza della questione.
Ritiene la difesa della parte privata che la sentenza n. 388 del
1991 abbia affrontato la questione ora nuovamente rimessa all'esame
della Corte, considerando prevalente il profilo concernente il
diritto del dipendente che sia chiamato a funzioni pubbliche elettive
" .. di disporre del tempo necessario al loro adempimento e di
conservare il suo posto di lavoro ..", nonché ravvisando identicità
di situazioni del dipendente regionale, provinciale o comunale,
rispetto agli altri pubblici funzionari.
Senonché, prosegue la parte privata, il ragionamento della Corte
dovrebbe essere riveduto, quantomeno relativamente alla posizione del
dipendente provinciale, atteso che questi, essendo incardinato in una
struttura a base territoriale (e quindi elettorale) relativamente
circoscritta ed inoltre con funzioni tipicamente e meramente
amministrative, viene a giovarsi di una possibilità di
condizionamento del voto certamente diversa e più pregnante rispetto
a quella ipotizzabile per un altro pubblico funzionario, nonché per
lo stesso dipendente regionale. Considerato in diritto
1. - La questione sollevata dal Tribunale di Roma e sottoposta al
vaglio della Corte concerne l'art. 2, terzo comma, della legge 23
aprile 1981, n. 154, nella parte in cui prevede che la causa di
ineleggibilità del dipendente della provincia a consigliere dello
stesso Ente possa essere rimossa soltanto con le dimissioni
dall'impiego.
La questione trova il suo antecedente naturale nella sentenza n.
388 del 1991, con la quale questa Corte dichiarò l'illegittimità
costituzionale del citato art. 2, terzo comma, della legge 23 aprile
1981, n. 154, nella parte in cui non prevede che la causa di
ineleggibilità a consigliere regionale del dipendente regionale
cessi anche con il collocamento in aspettativa ai sensi del secondo
comma dello stesso art. 2.
Il Tribunale remittente si limita a richiamare i medesimi
parametri 3 e 51 della Costituzione ed a riferirsi alla sentenza
anzidetta, osservando che la questione "è già stata accolta dalla
Corte costituzionale con riferimento alle elezioni regionali,
riguardo alle quali quelle provinciali non appaiono presentare, sotto
il profilo in esame, alcuna specificità che consenta una diversa
valutazione".
2. - Potrebbe pertanto apparire sufficiente riportarsi
integralmente alla motivazione della pronuncia surriferita per
dichiarare l'illegittimitàcostituzionale della norma anche nella
parte che concerne l'elezione a consigliere provinciale dei
dipendenti della provincia, nei medesimi termini già dichiarati per
la regione, nel senso cioè che sia sufficiente il collocamento in
aspettativa del dipendente per rimuovere la causa di ineleggibilità.
Ritiene tuttavia il Collegio che non sia inutile svolgere qualche
ulteriore considerazione anche in riferimento alle deduzioni espresse
dalla difesa della parte privata.
Afferma quest'ultima che la posizione del dipendente provinciale,
"incardinato in una struttura a base territoriale (e quindi
elettorale) relativamente circoscritta ed inoltre con funzioni
tipicamente amministrative", avrebbe diverse e maggiori possibilità
di condizionamento del voto rispetto agli altri pubblici funzionari e
allo stesso dipendente regionale. Ma la Corte ha già confutato tale
tesi, basata in sostanza sulla vecchia concezione degli enti locali
quali mere articolazioni amministrative di uno stato fortemente
unitario ed anzi autoritario e accentratore, concezione radicalmente
rinnovata dalla Costituzione repubblicana nel senso della
rappresentanza generale delle popolazioni (cfr. sentt. nn. 97 e 388
del 1991). Del resto, ove anche dalla diversa natura e dal diverso
rilievo costituzionale che province e comuni hanno rispetto alle
regioni, si volessero ricavare conseguenze incidenti sul tema in
esame, va ribadito quanto è stato affermato nella più volte citata
sentenza n. 388 del 1991, essere cioè determinante ai fini della
ratio decidendi l'argomento offerto dalla lettura del terzo comma
dell'art. 51. Il diritto alla conservazione del posto di lavoro per
chi è chiamato a funzioni pubbliche elettive, - la cui portata
innovatrice e di grande valore democratico fu sottolineata nei lavori
della stessa Assemblea costituente -, sarebbe clamorosamente
contraddetto, o peggio ancora vanificato, dall'obbligo della rinuncia
al posto quale condizione di eleggibilità di un pubblico dipendente.
Siffatto argomento - è fuor di dubbio - vale anche per i dipendenti
della provincia.
Per le medesime ragioni, poi, considerata l'identità di natura e
di collocazione costituzionale, e quindi la omogeneità di
regolamentazione che sul punto deve caratterizzare province e comuni,
la dichiarazione di illegittimità costituzionale va estesa, ai sensi
dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, anche alla parte della
norma che concerne la rimozione della causa di ineleggibilità a
consigliere comunale del dipendente del comune.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, terzo comma,
della legge 23 aprile 1981, n. 154 (Norme in materia di
ineleggibilità ed incompatibilità alle cariche di consigliere
regionale, provinciale, comunale e circoscrizionale e in materia di
incompatibilità degli addetti al Servizio sanitario nazionale), nella
parte in cui non prevede che la causa di ineleggibilità a
consigliere provinciale del dipendente provinciale cessi anche con il
collocamento in aspettativa ai sensi del secondo comma dello stesso
art. 2;
Visto l'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87;
Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, terzo comma,
della legge 23 aprile 1981, n. 154 nella parte in cui non prevede che
la causa di ineleggibilità a consigliere comunale del dipendente
comunale cessi anche con il collocamento in aspettativa ai sensi del
secondo comma dello stesso art. 2.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, 23 marzo 1994.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: FERRI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 31 marzo 1994.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1994:111 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte