Sentenza n. 111/1998
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 16/04/1998 · relatore Riccardo Chieppa
Norme in gioco
dichiarata illegittima
- art. 75Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413.
- art. 30legge 413/1991
- art. 69legge 413/1991
applicata al caso
- art. 1legge 427/1993
usata come parametro
citata
- art. 30legge 55/1994
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Sentenza nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 75, comma 2,
secondo periodo, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 (Disposizioni
sul processo tributario in attuazione della delega al Governo
contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413), come
modificato dall'art. 69, comma 3, lettera h) del d.-l. 30 agosto
1993, n. 331, convertito, con modificazioni, in legge 29 ottobre
1993, n. 427 e dall'art. 1 del d.-l. 26 novembre 1993, n. 477
(Disposizioni urgenti in materia di ricorsi alla commissione
tributaria centrale e di acconto dell'imposta sul valore aggiunto),
convertito in legge 26 gennaio 1994, n. 55, e dell'art. 30, comma 1,
lettera u) in relazione alla lettera t) della legge 30 dicembre 1991,
n. 413 (Disposizioni per ampliare le basi imponibili, per
razionalizzare, facilitare e potenziare l'attività di accertamento;
disposizioni per la rivalutazione obbligatoria di beni immobili delle
imprese, nonché per riformare il contenzioso e per la definizione
agevolata dei rapporti tributari pendenti; delega al Presidente della
Repubblica per la concessione di amnistia per reati tributari;
istituzione dei centri di assistenza fiscale e del conto fiscale),
promossi con 19 ordinanze emesse in data 10 gennaio 1995 (n. 4
ordinanze), 7 giugno 1994, 9 maggio 1995, 7 febbraio 1995, 5 luglio
1994, 26 settembre 1995 (n. 10 ordinanze), 20 settembre 1994,
iscritte ai nn. da 144 a 162 del registro ordinanze 1997, e con 13
ordinanze, emesse in data 26 settembre 1995 (n. 11 ordinanze), e 17
ottobre 1995 (n. 2 ordinanze) dalla commissione tributaria centrale,
iscritte ai nn. da 439 a 451 del registro ordinanze 1997, pubblicate
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 14 e 29, prima serie
speciale, dell'anno 1997;
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 28 gennaio 1998 il giudice
relatore Riccardo Chieppa.
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Con diciannove ordinanze di identico contenuto, emesse tra il
7 giugno 1994 e il 26 settembre 1995 (r.o. nn. da 144 a 162 del
1997), nel corso di altrettanti giudizi ancora pendenti alla data di
entrata in vigore del d.-l. 30 agosto 1993, n. 331, la commissione
tributaria centrale ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24
della Costituzione, questione di legittimità costituzionale
dell'art. 75, comma 2, secondo periodo, del d.lgs. 31 dicembre 1992,
n. 546, come modificato dall'art. 69, comma 3, lettera h), del d.-l.
30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, nella legge 29
ottobre 1993, n. 427, il quale prevede che i giudizi pendenti innanzi
alla commissione tributaria centrale alla data di entrata in vigore
del nuovo ordinamento del contenzioso tributario si estinguono
qualora non venga presentata da alcuna delle parti istanza di
trattazione (o, in alternativa, ricorso per cassazione), nel termine
decadenziale di sei mesi.
I dubbi di costituzionalità vengono estesi all'art. 30, comma 1,
lettera u), in relazione alla lettera t), della legge di delega 30
dicembre 1991, n. 413, per contrasto con gli stessi articoli della
Costituzione ed "eccesso di potere legislativo".
Si rileva nelle ordinanze che, nel quadro del nuovo ordinamento
processuale tributario, l'art. 73 del decreto legislativo n. 546 del
1992 nella formulazione originaria prevedeva, per il trasferimento
innanzi alle commissioni tributarie di nuova formazione dei processi
già pendenti dinanzi a quelle preesistenti, un'istanza, a pena di
decadenza, in ossequio al criterio dettato dalla legge di delega, ed
il successivo art. 75, comma 2, estendeva la prescrizione ai processi
pendenti dinanzi alla commissione tributaria centrale, mantenuta
transitoriamente in vita dall'art. 42, comma 3, del d.lgs. 31
dicembre 1992, n. 545.
Già in tale originario assetto la normativa considerata prestava
il fianco, secondo il collegio rimettente, a rilievi di
illegittimità, per l'imposizione di un onere decadenziale alle parti
private nel corso di un processo anteriormente avviato, senza la
garanzia di una non necessaria assistenza tecnica, a fronte di una
controparte, l'ufficio tributario, ben più "attrezzato
tecnicamente".
L'onere di cui si tratta, per di più, non avrebbe potuto trovare
valida giustificazione per i processi pendenti innanzi alla
commissione tributaria centrale, in virtù della persistenza, sia
pure transitoria, di questa.
Il d.-l. 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni,
nella legge 29 ottobre 1993, n. 427, ha poi abrogato l'art. 73 del
decreto-legislativo n. 546 del 1992 e, quindi, soppresso l'onere
delle istanze di trattazione dei processi pendenti e trasferiti ai
nuovi organi del contenzioso tributario (art. 69, comma 3, lettera
f)), ed ha sostituito il comma 2 del successivo art. 75 con una nuova
autonoma disciplina dell'onere decadenziale relativamente ai processi
pendenti dinanzi alla commissione tributaria centrale (art. 69, comma
3, lettera h)).
La nuova formulazione della norma concernente questi ultimi, ad
avviso del giudice a quo da un lato ridurrebbe, irrazionalmente, come
già sottolineato con riguardo al precedente assetto, la garanzia
giurisdizionale delle posizioni giuridiche dedotte in giudizio dalle
parti private, sia in assoluto che nel raffronto con quelle opposte
degli uffici tributari; dall'altro, determinerebbe disparità di
trattamento fra i processi pendenti in primo e in secondo grado, per
i quali l'onere non è più previsto, e quelli pendenti dinanzi alla
commissione tributaria centrale, per i quali, senza ragione
plausibile, esso è mantenuto.
L'intento riposto della norma sarebbe quello di una sollecita
riduzione del contenzioso tributario e di un aumento indebito del
gettito fiscale, senza pregiudizio dei processi pervenuti alla
commissione tributaria centrale per impulso degli uffici tributari, i
quali hanno assolto l'onere sopravvenuto.
La disparità di trattamento si determinerebbe, altresì, tra gli
stessi contribuenti a seconda della rispettiva idoneità personale
al comportamento processuale più adeguato alla tutela delle proprie
ragioni.
2. - La medesima questione è stata sollevata dalla commissione
tributaria centrale con altre tredici ordinanze di identico
contenuto, emesse tra il 26 settembre 1995 e il 17 ottobre 1995 (r.o.
nn. da 439 a 451 del 1997).
3. - Nei giudizi introdotti con le ordinanze sopra indicate, ha
spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei Ministri con il
patrocinio dell'Avvocatura generale dello Stato, che ha concluso per
la inammissibilità o la infondatezza delle questioni.
Sotto il primo profilo, l'Avvocatura ha eccepito che le questioni
sono state sollevate con ordinanza del Presidente e non della sezione
della commissione.
Nel merito, si ricorda nella memoria che l'art. 44 del d.P.R. 26
ottobre 1972, n. 636, norma analoga a quella già impugnata, è stata
ritenuta legittima con la sentenza della Corte costituzionale n. 63
del 1977. Rispetto alla citata disposizione, quella in oggetto
sarebbe anche meno sospetta, sia perché riguarda soltanto il
giudizio di terzo grado, di ammissibilità più limitata, sia perché
l'ampio termine è stato riaperto anche dopo la scadenza (art. 2 del
d.-l. 26 novembre 1993, n. 477, convertito in legge 26 gennaio 1994,
n. 55).
La previsione di sistemi di eliminazione di controversie annose e
spesso ormai prive di rilievo al momento del passaggio ad un nuovo
ordinamento non sarebbe, quando non sia vessatoria, incompatibile con
la garanzia della difesa. Né sarebbe proponibile il confronto tra i
giudizi pendenti in primo e secondo grado, destinati a transitare
nelle nuove commissioni provinciali e regionali, e i procedimenti
pendenti dinanzi alla commissione centrale, che rimarranno innanzi a
tale organo ad esaurimento. Quanto alla pretesa disparità di
trattamento tra contribuente e uffici tributari, si tratterebbe di
una differenza ineliminabile che si porrebbe allo stesso modo a
fronte di tutte le norme sostanziali e processuali, così come quella
tra contribuenti più o meno capaci di difendersi in giudizio per le
loro personali attitudini. Considerato in diritto
1. - Le questioni sottoposte all'esame della Corte dall'ordinanza
del presidente di sezione della commissione tributaria centrale hanno
per oggetto l'art. 75, comma 2, secondo periodo, del d.lgs. 31
dicembre 1992, n. 546 (Disposizioni sul processo tributario in
attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge
30 dicembre 1991, n. 413), come modificato dall'art. 69, comma 3,
lettera h), del d.-l. 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con
modificazioni, nella legge 29 ottobre 1993, n. 427, che prevede che i
giudizi pendenti innanzi alla commissione tributaria centrale alla
data di entrata in vigore dello stesso decreto legislativo sul nuovo
ordinamento del contenzioso tributario si estinguono se non sia
presentata da alcuna delle parti nel termine decadenziale previsto -
sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 331 del
1993
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 23 del 30 agosto 1993 -
istanza di trattazione (o, in alternativa, ricorso per cassazione).
Le norme di modifica del predetto art. 75 devono essere meglio
individuate con l'aggiunta dell'art. 1 del d.-l. 26 novembre 1993,
n. 477 (Disposizioni urgenti in materia di ricorsi alla commissione
tributaria centrale), convertito in legge 26 gennaio 1994, n. 55, che
ha nuovamente modificato la decorrenza del termine di cui si tratta.
Viene dedotta la violazione degli artt. 3 e 24 della Costituzione,
per la irrazionale riduzione della garanzia giurisdizionale delle
posizioni giuridiche delle parti private, sia in assoluto sia nel
raffronto con quelle opposte degli uffici tributari, "più attrezzati
tecnicamente". Inoltre, si denuncia il contrasto con l'art. 3 della
Costituzione sotto il profilo della ingiustificata disparità di
trattamento tra processi pendenti in primo e secondo grado, per i
quali l'onere, a seguito delle modifiche di cui al predetto art. 69,
comma 3, lettera h), non è più previsto, e processi pendenti
dinanzi alla commissione tributaria centrale, per i quali esso è
mantenuto; nonché sotto il profilo della ingiustificata disparità
di trattamento tra gli stessi contribuenti, a seconda della
rispettiva idoneità personale al comportamento processuale più
adeguato alla tutela delle proprie ragioni o capacità patrimoniali.
In riferimento agli stessi parametri costituzionali, nonché
all'"eccesso di potere legislativo", viene dedotta l'illegittimità
costituzionale dell'art. 30, comma 1, lettera u), in relazione alla
lettera t), della legge di delega 30 dicembre 1991, n. 413.
2. - È preliminare l'esame della eccezione dell'Avvocatura dello
Stato in ordine alla inammissibilità della questione sollevata con
ordinanza del presidente, e non della sezione, della commissione
tributaria.
È sufficiente, ai fini della dimostrazione della infondatezza
della eccezione, richiamare quanto ripetutamente affermato in ordine
alla sussistenza della legittimazione a rimettere la questione
incidentale di legittimità costituzionale da parte di singolo
giudice monocratico, anche se appartenente a organo collegiale, con
riferimento a questioni concernenti disposizioni che il giudice
stesso deve applicare per l'adozione di provvedimenti rientranti
nell'ambito della propria competenza (sentenza n. 204 del 1997;
ordinanza n. 295 del 1996; ordinanza n. 503 del 1995; ordinanza n.
436 del 1994).
In realtà la legittimazione dell'organo giurisdizionale a proporre
incidente di legittimità costituzionale è ancorata alla rilevanza
concreta ed attuale della questione, che può essere sollevata solo
dal giudice nel momento in cui è chiamato ad applicare la norma
della cui legittimità dubita (sentenza n. 204 del 1997, con
riferimento alla competenza del giudice istruttore a seguito delle
modifiche introdotte dall'art. 88 della legge n. 353 del 1990).
Nel sistema del processo tributario sono attribuiti specifici
poteri al presidente delle commissioni tributarie, tra cui anche
quello di dichiarare l'estinzione del processo, con previsione di
reclamo alla commissione, che viene deciso dal collegio (artt. 27,
28, 41, 45, 46 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546; art. 30, comma 1,
lettera m), della legge 30 dicembre 1991, n. 413; artt. 19, primo
comma, e 27, primo comma del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636).
Tale sistema, rispondente a finalità acceleratorie del processo
tributario, prese in considerazione dal legislatore del 1972 e
confermate dai criteri direttivi della legge di delega del 1991 (art.
30, comma 1, lettera g) n. 3, lettera m), della legge 30 dicembre
1991, n. 413), trova riscontro nelle norme transitorie per la
sopprimenda commissione tributaria centrale, che confermano
specificatamente l'attribuzione al presidente di sezione della
competenza a dichiarare l'estinzione del processo (per mancata
presentazione della istanza di trattazione) e la reclamabilità al
collegio nei modi e nei termini di cui al richiamato art. 28 (art.
75, comma 2, del decreto legislativo n. 546 del 1992).
Non può dubitarsi che il presidente della sezione aveva il potere
di decidere sull'estinzione e doveva applicare la norma denunciata,
essendo l'intervento del collegio solo eventuale, cioè limitato alla
sede di reclamo o al caso di mancata rilevazione da parte del
presidente della sussistenza di causa di estinzione, ovvero alla
ipotesi in cui lo stesso presidente ritenga di rimettere la decisione
della questione, per la particolarità del caso, al giudizio del
collegio. La decisione del presidente sulla estinzione è destinata a
chiudere definitivamente la controversia, in assenza di reclamo:
deve, pertanto, essere affermata la legittimazione dello stesso a
sollevare la questione di legittimità costituzionale della norma
che è chiamato ad applicare, concernente la dichiarazione di
estinzione del processo.
3. - Nel merito, la sollevata questione di legittimità
costituzionale è priva di fondamento per quanto riguarda l'art 30,
comma 1, lettera u) in relazione alla lettera t) della legge 30
dicembre 1991, n. 413 (legge di delegazione). In ordine alla
previsione di un onere di impulso processuale sotto pena di
estinzione del processo, deve, infatti, confermarsi "che - in linea
di principio - la garanzia costituzionale del diritto di difesa non
preclude al legislatore, nell'occasione della riforma di un
ordinamento processuale, la facoltà di introdurre, con norme
eccezionali e transitorie, nuovi adempimenti in relazione ai giudizi
pendenti, condizionando ad essi l'ulteriore prosecuzione dei giudizi
stessi. Questa Corte ha più volte affermato che il precetto
costituzionale non impone che il cittadino possa conseguire la tutela
giurisdizionale sempre nello stesso modo e con i medesimi effetti, e
non vieta quindi che la legge possa subordinare l'esercizio dei
diritti a controlli e condizioni, purché non vengano imposti oneri
tali o non vengano prescritte modalità tali da rendere impossibile o
estremamente difficile l'esercizio del diritto di difesa o lo
svolgimento di attività processuale" (sentenze n. 63 del 1977; n.
113 del 1963; n. 47 del 1964).
Ovviamente, è sempre ammissibile un sindacato sulla ragionevolezza
delle specifiche imposizioni di oneri processuali sanzionati da
decadenze, preclusioni o estinzione del giudizio, in quanto il
riconoscimento della pur ampia discrezionalità del legislatore nel
determinare le speciali caratteristiche dei singoli procedimenti
giudiziali trova un limite nell'esigenza che degli stessi non siano
pregiudicati lo scopo e le funzioni e che non sia compromessa
l'effettività della tutela giurisdizionale.
Del resto, la estinzione del processo per inattività delle parti,
in caso di mancanza di impulso processuale, non rappresenta una
novità in senso assoluto, ritrovandosi in altri procedimenti con
forme e modalità differenziate. Essa, anzi, costituisce, nel
processo amministrativo, attraverso la domanda di fissazione,
strumento normale (permanente e non transitorio) di impulso
processuale e criterio generale dell'ordine di trattazione dei
ricorsi. Pur tuttavia, nello stesso processo amministrativo la
previsione di cui si tratta è stata accompagnata da particolare
cautela in ordine alla decorrenza del termine (che è stato
individuato nel momento della ricezione dell'avviso della segreteria
in occasione di mutamenti di competenze ed istituzione di nuovi
organi: art. 42, quinto comma, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034).
Di conseguenza, è da escludersi il denunciato vizio di
illegittimità costituzionale rispetto ad una norma di legge delega,
che preveda tra i principi e criteri direttivi un siffatto onere di
istanza di trattazione (finalizzata ad una ricognizione della
effettiva situazione di tutti i procedimenti in corso senza
distinzione), lasciando tuttavia al legislatore delegato il compito
di determinarne le ulteriori modalità, anche per quanto riguarda la
decorrenza di un termine (non prefigurato).
4.1. - Occorre ora passare all'esame della questione sollevata, in
riferimento agli stessi parametri, nei riguardi dell'art. 75, comma
2, secondo periodo, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 e successive
modificazioni, tra le quali, come chiarito, deve includersi anche
l'art. 1 del d.-l. 26 novembre 1993, n. 477, convertito in legge
26 gennaio 1994, n. 55.
Preliminarmente, sulla base delle suesposte considerazioni, deve
escludersi che vi sia in linea di principio, sul piano
costituzionale, un divieto di introdurre nel processo un onere
generalizzato di istanza di trattazione o di fissazione di udienza,
con comminatoria di estinzione del processo decorso un periodo
ragionevole di inattività processuale.
Ciò posto, deve essere verificato se in concreto, in sede di
previsione dell'istituto della richiesta di trattazione, siano stati
introdotti adempimenti vessatori, di difficile osservanza o insidiose
complicazioni processuali tali da ledere il diritto di difesa delle
parti nel processo, ovvero modalità assolutamente irragionevoli,
tenuto conto dello specifico sistema processuale.
Certamente può convenirsi che l'onere di semplice istanza di
trattazione - specie alla luce di interpretazioni giurisprudenziali
che hanno ravvisato un equivalente dell'istanza anche in qualsiasi
altro atto di impulso processuale proveniente da una parte, come la
presentazione di memoria difensiva o la formale richiesta delle parti
in udienza (prima della scadenza del termine) - non incide sul
diritto di difesa ed è un adempimento né vessatorio, né
ingiustificatamente gravoso per le parti, né di per sé
irragionevole.
Neppure può trarsi argomento per un contrasto con l'effettività
del diritto di difesa da una presunta esiguità del termine per
depositare la istanza di trattazione. Tra l'altro, come già
sottolineato, detto termine, originariamente fissato in sei mesi
dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 546 del
1992, è stato, successivamente, prorogato con spostamento della
decorrenza. Ed infatti, la legge 29 ottobre 1993, n. 427 di
conversione, con modificazioni, del d.-l. 30 agosto 1993, n. 331, ha
fissato la decorrenza dei sei mesi dalla data di entrata in vigore
del medesimo decreto-legge (e quindi la scadenza al 28 febbraio
1994), anziché dalla data di entrata in vigore dell'originario
d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546. È pur vero che l'art. l del
successivo d.-l. 26 novembre 1993, n. 477, convertito in legge 26
gennaio 1994, n. 55, ha riportato la decorrenza dei sei mesi alla
data del 15 gennaio 1993: ma l'art. 2 dello stesso decreto-legge ha
poi stabilito una proroga fino al 24 febbraio 1994 in favore di chi
alla scadenza non avesse ancora provveduto.
4.2. - Affermata l'adeguatezza del termine di cui si tratta,
occorre, invece, una più attenta considerazione del profilo della
decorrenza del termine stesso.
Al riguardo deve pervenirsi a conclusioni negative sulla
ragionevolezza della soluzione per ultimo adottata dal legislatore,
limitata a norma transitoria per i soli giudizi pendenti avanti alla
commissione tributaria centrale. Conclusioni alle quali inducono le
considerazioni che non è prevista alcuna correlata comunicazione od
avviso; che il processo tributario è caratterizzato dall'impulso di
ufficio per la sua prosecuzione, una volta instaurato il giudizio,
per il quale non vi era necessità di assistenza tecnica; che
contemporaneamente è eliminata la previsione dell'onere della
domanda di trattazione per i giudizi di primo e secondo grado
(abrogazione dell'art. 73 del decreto legislativo n. 546 del 1992
disposta dall'art. 69, comma 3, lettera f) del d.-l. 30 agosto 1993,
n. 331, convertito in legge 29 ottobre 1993, n. 427).
In altri termini si è in presenza di un sistema di processo
tributario, dominato da una sostanziale uniforme disciplina nei
diversi gradi (v. ora anche art. 30, comma 1, lettera g) n. 1, della
legge 30 dicembre 1991, n. 413), salve specifiche disposizioni
proprie della tipologia del grado, e caratterizzato da semplicità
processuale (anche per la non necessità di assistenza tecnica
secondo il regime processuale del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636) e
dall'impulso di ufficio nella trattazione del ricorso, che può
essere deciso anche indipendentemente dalla comparizione di alcuna
parte, una volta proposta un'azione (nella specie di impugnazione di
decisione di secondo grado). Ove siano stati adempiuti tutti gli
oneri processuali all'epoca vigenti a carico della parte ricorrente,
è manifestamente irragionevole introdurre una innovativa
comminatoria di estinzione per la mancanza di un ulteriore
adempimento di impulso processuale (peraltro alternativo alla
possibilità di trasferire l'esame ad altro organo giurisdizionale),
quando sia configurato come eccezionale e derogatorio, sia rispetto
al sistema processuale nel suo complesso, sia riguardo ai processi
pendenti negli altri gradi della stessa giurisdizione, senza
prevedere che il termine per l'adempimento decorra da un avviso o
comunicazione alle parti interessate.
4.3. - A tale conclusione deve necessariamente giungersi tenendo
presente che in tutti i giudizi pendenti avanti alla commissione
tributaria centrale le parti continuano, senza alcuna limitazione, a
potere essere presenti in giudizio senza assistenza tecnica
indipendentemente dal valore della controversia, in quanto non
trovano attuazione le nuove disposizioni sull'assistenza tecnica
introdotte dal decreto legislativo n. 546 del 1992.
Inoltre, esiste un ragionevole e preciso contestuale affidamento
delle parti allo svolgimento del processo secondo "le disposizioni
vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto
legislativo n. 546 del 1992 (art. 75, comma 4, del decreto
legislativo n. 546 del 1992, in relazione all'art. 30, comma 1,
lettera u), della legge n. 413 del 1991").
Di conseguenza, alla luce dei principi di effettività della tutela
giurisdizionale, nella suindicata situazione e configurazione del
processo, la inerzia delle parti non può essere ragionevolmente
assoggettata all'estinzione del giudizio, se non dopo che le stesse
parti siano rese consapevoli della pendenza processuale e dell'onere
e delle conseguenze, sopravvenute ed innovative: cioè dopo la
ricezione di avviso contenente la segnalazione che non risulta
presentata istanza di trattazione del ricorso o richiesta di esame
con trasferimento alla Corte di cassazione, con richiamo alle
relative nuove norme e con l'indicazione del termine per
l'adempimento a pena di estinzione.
In realtà, anche in sede processuale devono valere i principi
dell'affidamento, della conoscibilità dell'atto (o del momento da
cui derivano oneri con effetti di preclusione o pregiudizievoli) e
della collaborazione leale tra soggetti che operano nel processo. Di
modo che non vi può essere decorrenza di termine per onere
processuale imposto dal giudice (a pena di decadenza o di
inammissibilità), nonostante la astratta previsione di legge, se non
vi sia informativa del provvedimento, che lo determina, alla parte
cui incombe l'onere, affinché questa possa disporre dell'intero
periodo previsto per l 'adempimento eventuale.
Sullo stesso piano, nelle anzidette situazioni processuali, quando
sono introdotte nuove regole innovative e transitorie rispetto a
processi ritualmente instaurati e pendenti, soggetti per la
prosecuzione solo ad impulso di ufficio, sono manifestamente
irragionevoli norme eccezionali, limitate ad un solo grado, che non
prevedano - per la decorrenza di un termine di estinzione del
giudizio conseguente al mancato compimento di un nuovo onere
sopravvenuto a carico delle parti, con facoltà alternativa -
accorgimenti procedurali di garanzia al fine di assicurare una
conoscibilità minima dell'obbligo di adempimento, come un avviso
alle parti con richiamo alle scelte alternative.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dichiara l'illegittimità costituzionale
dell'art. 75, comma 2, secondo periodo, del d.lgs 31 dicembre 1992,
n. 546 (Disposizioni sul processo tributario in attuazione della
delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre
1991, n. 413), come modificato dall'art. 69, comma 3, lettera h),
del d.-l. 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni,
nella legge 29 ottobre 1993, n. 427, e dall'art. l del d.-l. 26
novembre 1993, n. 477 (Disposizioni urgenti in materia di ricorsi
alla commissione tributaria centrale e di acconto dell'imposta sul
valore aggiunto), convertito in legge 26 gennaio 1994, n. 55, nella
parte in cui non prevede che il termine per l'istanza di trattazione
decorra dalla data della ricezione dell'avviso dell'onere di
proposizione dell'istanza stessa;
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 30, comma 1, lettera u), in relazione alla lettera t),
della legge 30 dicembre 1991, n. 413 (Disposizioni per ampliare le
basi imponibili, per razionalizzare, facilitare e potenziare
l'attività di accertamento; disposizioni per la rivalutazione
obbligatoria di beni immobili delle imprese, nonché per riformare il
contenzioso e per la definizione agevolata dei rapporti tributari
pendenti; delega al Presidente della Repubblica per la concessione di
amnistia per reati tributari; istituzione dei centri di assistenza
fiscale e del conto fiscale), sollevata, in riferimento agli artt. 3
e 24 della Costituzione, e per "eccesso di potere legislativo", dalla
commissione tributaria centrale con le ordinanze indicate in
epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 9 aprile 1998.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Chieppa
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 16 aprile 1998.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:1998:111 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte