Corte costituzionale

Ordinanza n. 111/2000

Questione dichiarata infondata · depositata il 20/04/2000 · relatore Annibale Marini

Norme in gioco

citata

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 157, comma 8,

del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il

26 ottobre 1998 dal pretore di Roma nel procedimento penale a carico

di Mauro Carinci, iscritta al n. 356 del registro ordinanze 1999 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 25, prima

serie speciale, dell'anno 1999.

Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 22 marzo 2000 il giudice

relatore Annibale Marini.

Ritenuto che il pretore di Roma, con ordinanza emessa il

26 ottobre 1998, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24 della

Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 157,

comma 8, del codice di procedura penale (Prima notificazione

all'imputato non detenuto), nella parte in cui, secondo

l'interpretazione che ne dà lo stesso rimettente, imporrebbe - in

caso di mancato recapito della raccomandata spedita dall'ufficiale

giudiziario per temporanea assenza del destinatario o per mancanza,

inidoneità o assenza delle persone abilitate alla ricezione - la

restituzione del piego al mittente trascorsi dieci giorni dalla data

del deposito della raccomandata stessa presso l'ufficio postale;

che, ad avviso del rimettente, in caso di mancata consegna

della raccomandata prevista dall'ultimo comma dell'art. 157 cod.

proc. pen., deve infatti trovare applicazione la disciplina propria

delle notificazioni a mezzo posta, in virtù di quanto previsto

dall'art. 10 della legge 20 novembre 1982, n. 890 (Notificazioni di

atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la

notificazione di atti giudiziari), secondo cui le disposizioni

relative alle notificazioni a mezzo posta si applicano, in quanto

compatibili, alle comunicazioni a mezzo di lettera raccomandata

effettuate da ufficiale giudiziario e connesse con la notificazione

di atti giudiziari;

che il terzo comma dell'art. 8 della legge n. 890 del 1982 -

dichiarato in parte qua illegittimo, con sentenza n. 346 del 1998,

per contrasto con l'art. 24 della Costituzione - prevede che il piego

sia restituito al mittente subito dopo il decorso del termine di

giacenza;

che la suddetta sentenza di illegittimità costituzionale si

riferirebbe peraltro, secondo il rimettente, alle sole notificazioni

a mezzo posta e non potrebbe pertanto assumere rilievo riguardo alla

notificazione eseguita personalmente dall'ufficiale giudiziario;

che la diversità di disciplina che ne risulterebbe tra

notificazioni a mezzo posta e notificazioni eseguite dall'ufficiale

giudiziario, ma perfezionate mediante invio di comunicazione a mezzo

lettera raccomandata, risulterebbe lesiva del principio di

eguaglianza nonché del diritto di difesa del destinatario della

notificazione effettuata ai sensi dell'art. 157, comma 8, cod. proc.

pen;

che l'Avvocatura generale dello Stato, intervenuta in

giudizio per conto del Presidente del Consiglio dei Ministri, ha

concluso per la declaratoria di infondatezza della questione.

Considerato che il rimettente dubita della legittimità

costituzionale della disciplina denunciata nella parte in cui questa

disporrebbe, in caso di mancato recapito per temporanea assenza del

destinatario o per mancanza, inidoneità o assenza delle persone

abilitate alla ricezione, la restituzione al mittente del piego

contenente la comunicazione prevista dall'art. 157, comma 8, cod.

proc. pen., dopo il decorso del termine di giacenza previsto

dall'art. 8 della legge 20 novembre 1982, n. 890;

che il rimettente medesimo muove dunque dalla premessa - la

cui fondatezza non compete a questa Corte sindacare, essendo

sufficiente rilevarne la non manifesta implausibilità - che la

disciplina dettata in materia di notificazioni a mezzo posta

dall'art. 8, commi terzo e quarto, della legge n. 890 del 1982, per

il caso di mancato recapito del piego, si applichi per intero,

essendo interamente compatibile, anche alla comunicazione a mezzo

raccomandata prevista dall'art. 157, comma 8, cod. proc. pen., in

virtù della previsione contenuta nell'art. 10 della stessa legge;

che alla stregua di tale premessa interpretativa il dubbio di

legittimità costituzionale non può che ritenersi manifestamente

infondato, in quanto il rimettente - in base alla ritenuta

compatibilità - può evidentemente fare diretta applicazione della

disciplina di cui all'art. 8, terzo comma, della legge n. 890 del

1982, quale essa risulta dalla già intervenuta pronuncia di

illegittimità costituzionale, in tal modo escludendo la prospettata

disparità di trattamento tra il destinatario di notificazione a

mezzo posta ed il destinatario di notificazione ex art. 157, comma 8,

cod. proc. pen.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,

n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi

innanzi alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 157, comma 8, del codice di

procedura penale sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della

Costituzione, dal Pretore di Roma con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 13 aprile 2000.

Il Presidente: Mirabelli

Il redattore: Marini

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 20 aprile 2000.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:2000:111 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte