Sentenza n. 1110/1988
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 20/12/1988 · relatore Francesco Greco
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 371, primo
comma, cod. proc. civ., promosso con ordinanza emessa il 13 marzo
1987 dalla Corte di Cassazione sui ricorsi riuniti proposti da Torri
Diego ed altri contro Ubbiali Gesualdo e da Cagnoni Isabella ved.
Ubbiali contro la s.n.c. Autosalone Torri, iscritta al n. 94 del
registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 13, prima serie speciale dell'anno 1988;
Udito nella camera di consiglio del 12 ottobre 1988 il Giudice
relatore Francesco Greco.
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Il 19 gennaio 1984 decedeva Gesualdo Ubbiali, al quale il 22
dicembre 1983 era stato notificato il ricorso principale per
cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Milano,
depositata il 22 luglio 1983, nel giudizio tra lo stesso Ubbiali e
Diego Torri ed altri. In data 8/10 febbraio 1984 veniva notificato,
ad istanza degli eredi dell'Ubbiali, controricorso col ricorso
incidentale.
La Corte di cassazione, con ordinanza in data 13 marzo 1987, dopo
aver escluso che la notifica del ricorso incidentale potesse
ritenersi tempestiva, attesa l'inapplicabilità in via analogica
dell'art. 328, primo comma, c.p.c. (prevedente l'interruzione del
termine e la decorrenza del nuovo dal giorno in cui è rinnovata la
notificazione della sentenza) e dell'art. 299 del codice di rito, ha
sollevato d'ufficio la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 371, primo comma, c.p.c., in riferimento agli artt. 24,
primo e secondo comma, e 3, primo comma, Cost., nella parte in cui
non prevede che, in caso di morte della parte contro la quale il
ricorso principale è diretto, durante il termine per proporre
ricorso incidentale, tale termine sia interrotto e che il nuovo
decorra dal giorno in cui la notificazione del ricorso è rinnovata
agli eredi.
Il giudice a quo opina che la omessa previsione dell'interruzione
del termine per proporre ricorso incidentale si risolva, per gli
eredi della parte cui sia stato notificato il ricorso principale, in
una minorata difesa in assoluto dei propri diritti (non essendo essi
posti in condizione di disporre di un tempo adeguato per apprestare
la propria difesa, tanto più quando il termine sia pressoché
totalmente, o addirittura completamente, decorso al momento della
morte del de cuius; ed in una irragionevole disparità di trattamento
rispetto agli eredi della parte defunta cui sia stata notificata la
sentenza, i quali, in ordine alla proposizione del ricorso
principale, usufruiscono dell'interruzione e del nuovo termine
decorrente dalla rinnovazione della notifica della sentenza a loro
stessi, sia pure collettivamente ed impersonalmente nell'ultimo
domicilio del defunto. E ciò senza alcun giustificato motivo, posto
che, in relazione al possibile pregiudizio arrecato ad entrambe le
parti dalla sentenza impugnata, è del tutto casuale che l'iniziativa
che fa decorrere il termine per il notificato (con la notifica della
sentenza ovvero del ricorso principale) sia stata presa da una parte
anziché dall'altra.
2. - Non si sono costituite parti private, né è intervenuto il
Presidente del Consiglio dei Ministri. Considerato in diritto
1. - La Corte di cassazione dubita della legittimità
costituzionale dell'art. 371, primo comma, c.p.c., nella parte in
cui, richiamando il termine previsto nell'art. 370 c.p.c., entro cui
la parte contro la quale è diretto il ricorso principale deve
proporre il ricorso incidentale e la decadenza di cui all'art. 333
c.p.c., con cui la sua violazione è sanzionata, non prevede che, se
durante la decorrenza di tale termine sopravviene la morte di detta
parte, il termine stesso è interrotto e il nuovo termine decorra dal
giorno in cui la notificazione del ricorso è rinnovata agli eredi.
2. - La questione è inammissibile.
La Corte remittente ha escluso l'applicazione dell'art. 328, primo
comma, c.p.c., che prevede l'interruzione del termine per proporre
ricorso principale, in caso di morte, in pendenza dello stesso
termine, della parte alla quale sia stata notificata la sentenza, e
il rinnovo di tale notificazione.
Ha escluso, altresì, l'applicazione dell'art. 328, ultimo comma,
c.p.c., che prevede la proroga del suddetto termine, per
l'incompatibilità che sussiste con la natura e la durata del termine
per proporre l'impugnazione incidentale; ha ribadito, infine, la
inapplicabilità dell'art. 299 c.p.c. al processo per cassazione.
Ora, sebbene non siano da escludersi le particolari difficoltà
che incontrano gli eredi del notificato, nell'esercitare la loro
legittimazione all'impugnazione, a causa di un evento loro non
imputabile, quale è la morte del de cuius, titolare del diritto di
proporre ricorso incidentale, e la non sempre tempestiva conoscenza
dell'esistenza del giudizio, si osserva che nel sistema dell'attuale
codice di rito il ricorso principale è l'atto che mette in moto il
termine nei confronti delle altre parti del processo, legittimate
anch'esse a proporre impugnazione contro la stessa sentenza.
In altri termini, la parte che per prima impugna la sentenza
determina, con il suo comportamento, la modifica dei termini per le
altre parti del processo, in quanto ai termini propri
dell'impugnazione principale (artt. 325 e 327) si sostituiscono i
termini previsti per le altre impugnazioni che divengono incidentali
Del resto, lo stesso ricorrente, da considerarsi ricorrente
incidentale per l'avvenuta proposizione del ricorso principale di un
altra parte processuale, avrebbe potuto anch'egli proporre
impugnazione autonoma a tutela del suo diritto, anche se non si può
del tutto escludere che il suo interesse all'impugnazione possa
sorgere dall'avvenuta impugnazione principale.
La coesistenza di più impugnazioni autonome, ammessa dalla
giurisprudenza ormai costante, porta poi, in sede di giudizio sulle
impugnazioni, alla classificazione come principale dell'impugnazione
di data anteriore e di "incidentali" delle altre impugnazioni di data
successiva.
È, comunque, di peculiare evidenza, e la stessa Corte remittente
lo ha notato, che occorre una nuova e specifica disciplina normativa
che, inserita nel sistema del codice di rito, ponga rimedio alla
diversità di trattamento che attualmente riceve il ricorrente
incidentale rispetto al ricorrente principale, nei casi in cui si
verifichi uno degli eventi di cui all'art. 299 c.p.c., tra cui la
morte dello stesso ricorrente incidentale, ed appresti, tra i vari
meccanismi possibili, quello ritenuto più idoneo a superare le
difficoltà in cui possono trovarsi gli eredi, in modo che, con
eguale trattamento, sia ad essi garantita la piena tutela del diritto
di cui sono divenuti titolari per la morte del de cuius.
Una sentenza additiva o manipolativa di questa Corte, invocata
dalla Corte remittente, non può sopperire alla riscontrata lacuna
normativa.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 371, primo comma, c.p.c., sollevata, in riferimento agli
artt. 3 e 24 Cost., dalla Corte di cassazione con l'ordinanza in
epigrafe.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 dicembre 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: GRECO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 20 dicembre 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1988:1110 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte