Sentenza n. 1113/1988
Questione dichiarata infondata · depositata il 20/12/1988 · relatore Aldo Corasaniti
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 1legge 1680/1962
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, ultimo
comma, della legge 29 novembre 1962, n. 1680 ("Esenzione dall'imposta
di successione e da quella sul valore globale dell'asse ereditario
netto per i fondi rustici già coltivati direttamente dal defunto"),
promosso con ordinanza emessa il 27 ottobre 1987 dalla Commissione
tributaria di secondo grado di Enna sul ricorso proposto da Di
Benedetto Gaetano ed altri, iscritta al n. 255 del registro ordinanze
1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 24 1ª
serie speciale - dell'anno 1988;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 9 novembre 1988 il Giudice
relatore Aldo Corasaniti;
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - La Commissione tributaria di secondo grado di Enna, nel corso
di un giudizio promosso da Gaetano Di Benedetto ed altri, nipoti ex
fratre ed eredi legittimi di una coltivatrice diretta, con ordinanza
emessa il 27 ottobre 1987 ha sollevato questione di legittimità
costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 1, ultimo
comma, della legge 29 novembre 1962, n. 1680 (Esenzione dall'imposta
di successione e da quella sul valore globale dell'asse ereditario
netto per i fondi rustici già coltivati direttamente dal defunto).
La disposizione impugnata prevede l'esenzione dalla imposta sul
valore globale e da quella di successione sui fondi rustici devoluti
da de cuius coltivatore diretto, con atto mortis causa, ai mezzadri,
agli affittuari coltivatori diretti ed agli altri lavoratori agricoli
che, per almeno cinque anni antecedenti l'apertura della successione,
abbiano coltivato, o la cui famiglia abbia coltivato tali fondi.
L'esenzione è riconosciuta, in linea generale (art. 1, comma
primo), nelle successioni, anche a titolo di legato, devolute in
linea retta o al coniuge, sulle quote aventi ad oggetto fondi rustici
già coltivati direttamente dal defunto o dai suoi familiari entro il
terzo grado con lui conviventi.
Rileva l'autorità remittente che la mancata previsione di analogo
trattamento per gli eredi legittimi coltivatori diretti che abbiano
coltivato il fondo per oltre un quinquennio realizza una disparità
di trattamento tra eredi testamentari ed eredi legittimi,
ingiustificatamente penalizzati.
La questione è rilevante, ad avviso del giudice a quo, in quanto
nella fattispecie la defunta era coltivatrice diretta ed i suoi eredi
legittimi, nipoti ex fratre e ricorrenti, sono coltivatori diretti ed
hanno coltivato il fondo per oltre un quinquennio; la dichiarazione
di illegittimità costituzionale della norma impugnata comporterebbe
l'accoglimento del ricorso.
2. - È intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei
Ministri chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile.
Premesso che questa Corte, con ordinanza n. 9 del 1987, ha
dichiarato inammissibile per difetto di motivazione sulla rilevanza
la questione, già sollevata dalla stessa autorità nel corso di un
giudizio pendente tra le medesime parti, osserva in primo luogo
l'Avvocatura che la motivazione dell'ordinanza, in punto di
rilevanza, appare anche nel caso in esame carente, risolvendosi in
una affermazione generica.
Deduce poi l'Avvocatura che il problema posto dal giudice a quo
può essere superato dando alla disposizione una interpretazione
estensiva, tale da comprendere nell'ipotesi dell'ultimo comma anche i
collaterali eredi legittimi, in possesso degli altri requisiti -
qualità di coltivatore diretto e conduzione quinquennale del fondo.
L'autorità remittente, conclude l'Avvocatura, non si è peraltro
posto preliminarmente il problema interpretativo della soppressione
della disposizione a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 58 del
d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 637. Considerato in diritto
1. - La Commissione tributaria di secondo grado di Enna denuncia
(R.O. n. 255 del 1988) l'illegittimità costituzionale, in
riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 1, ultimo comma, della legge
29 novembre 1962, n.1680, recante "Esenzione dall'imposta di
successione e da quella sul valore globale dell'asse ereditario netto
per i fondi rustici già coltivati direttamente dal defunto", nella
parte in cui prevede un trattamento tributario agevolato nei
confronti dei soli eredi testamentari beneficiari di un fondo rustico
coltivato dalla famiglia almeno per i cinque anni precedenti
l'apertura della successione e non anche nei confronti degli eredi
legittimi.
L'art. 1 della legge n. 1680 del 1962, abrogata con l'art. 58 del
d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 637, dispone ai primi due commi che nelle
successioni, anche a titolo di legato, sono esenti dalla imposta sul
valore globale e da quella di successione le quote relative a fondi
rustici già coltivati dal defunto o dai suoi familiari, devolute in
linea retta o al coniuge, quando i chiamati siano coltivatori diretti
o facciano parte del nucleo familiare del defunto o traggano
sostentamento da lavoro agricolo subordinato o da prestazione d'opera
nell'allevamento del bestiame, ovvero, per le eredi o legatarie, se
coniugate con coltivatore diretto o salariato agricolo.
L'ultimo comma dell'art. 1 estende tali esenzioni ai mezzadri, agli
affittuari coltivatori diretti ed agli altri lavoratori agricoli che,
"con atto mortis causa", siano beneficiari del fondo rustico
coltivato da essi o dalla loro famiglia per almeno cinque anni
antecedenti l'apertura della successione.
Secondo il giudice a quo, la mancata previsione nell'ultimo comma
dell'art. 1 di un trattamento analogo per gli eredi legittimi
coltivatori diretti che abbiano coltivato il fondo per almeno un
quinquennio sarebbe lesiva del generale principio di eguaglianza.
2. - La questione non è fondata.
Dall'esame dell'art. 1 della legge n. 1680 del 1962 si ricava
agevolmente che il primo comma pone a base del beneficio nell'ambito
di una ristretta categoria di successibili (i discendenti in linea
retta ed il coniuge), senza precisare peraltro il titolo della
successione mortis causa, che può essere quindi tanto legittima che
testamentaria - una qualità personale del chiamato: quella di
coltivatore diretto (o comunque di lavoratore agricolo subordinato
ovvero dedito all'allevamento del bestiame) o di componente del
nucleo familiare del defunto.
L'ultimo comma, denunciato dal giudice a quo, assume invece quale
presupposto dell'esenzione un particolare rapporto con il fondo
oggetto della trasmissione: l'avere il chiamato o la famiglia di lui
coltivato il fondo, per cinque anni almeno, prima dell'apertura della
successione. Con ciò volendosi premiare o stimolare - come risulta
dai lavori preparatori - l'attività prestata sul fondo dai soggetti
ora indicati.
Orbene, sempre che ricorra il particolare rapporto ora descritto
con il fondo, rapporto che costituisce - come si è detto - il
presupposto del beneficio, non è dato ravvisare ragioni obbiettive
per escludere da questo gli eredi legittimi. Sicché l'esclusione non
può argomentarsi, secondo quanto fa il giudice a quo, che
dall'espressione testuale utilizzata dalla legge: "con atto mortis
causa".
Tali considerazioni, ivi compresa l'omessa indicazione, al primo
comma, dello specifico titolo ereditario (successione legittima
ovvero testamentaria), inducono a ravvisare nella locuzione "atto
mortis causa" una espressione ellittica, non infrequente nel
linguaggio legislativo, giustificata dalla circostanza che tra i
beneficiari della esenzione sono compresi anche soggetti (mezzadri,
affittuari etc.) generalmente estranei al defunto, e quindi eredi non
legittimi, per i quali costituisce ovviamente titolo necessario per
la successione mortis causa il testamento ovvero un legato.
La norma va dunque interpretata nel senso che essa comprende nella
esenzione, sempre che ricorra il particolare rapporto col fondo sopra
illustrato, gli eredi legittimi. E, così interpretata, essa non
incorre nel vizio denunciato.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata nei sensi di cui in motivazione la questione
di legittimità costituzionale dell'art. 1, ultimo comma, della legge
29 novembre 1962, n. 1680 ("Esenzione dall'imposta di successione e
da quella sul valore globale dell'asse ereditario netto per i fondi
rustici già coltivati direttamente dal defunto"), in riferimento
all'art. 3 Cost., sollevata dalla Commissione tributaria di secondo
grado di Enna con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 12 dicembre 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: CORASANITI
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 20 dicembre 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1988:1113 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte