Sentenza n. 1117/1988
Altra decisione · depositata il 20/12/1988 · relatore Enzo Cheli
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art.6, co. 3 della
legge approvata il 5 maggio 1988 dall'Assemblea regionale siciliana,
avente per oggetto: "Determinazione dei requisiti tecnici delle case
di cura private per l'autorizzazione alla gestione", promosso con
ricorso del Commissario dello Stato per la Regione siciliana,
notificato il 13 maggio 1988, depositato in cancelleria il 23 maggio
successivo ed iscritto al n.14 del registro ricorsi 1988.
Visto l'atto di costituzione della Regione Sicilia;
Udito nell'udienza pubblica del 22 novembre 1988 il Giudice
relatore Enzo Cheli;
Udito l'Avvocato dello Stato Antonio Bruno, per il ricorrente, e
l'avv. Giuseppe Fazio per la Regione.
Motivazione
Ritenuto in fatto 1. Con ricorso notificato il 13 maggio 1988 e depositato il 23
maggio successivo il Commissario dello Stato per la Regione siciliana
ha impugnato, ai sensi dell'art. 28 dello Statuto speciale, alcune
disposizioni del disegno di legge della Regione Sicilia n. 350 del 5
maggio 1988, recante "Determinazione dei requisiti tecnici delle case
di cura private per l'autorizzazione alla gestione", per violazione
degli articoli 4 e 43, primo comma, della legge 23 dicembre 1978 n.
833, in relazione ai limiti posti dall'art. 17 lett. c) dello Statuto
speciale, nonché degli articoli 32 e 3 Cost.
Il ricorrente lamenta la violazione, da parte della normativa
regionale, del d.P.C.M. 27 giugno 1986, intitolato "Atto di indirizzo
e coordinamento dell'attività amministrativa delle Regioni in
materia di requisiti delle case di cura private", sostenendo che tale
atto vincolerebbe, a norma del combinato disposto degli artt. 5 e 43
della legge n. 833 del 1978, istitutiva del Servizio sanitario
nazionale, la competenza legislativa concorrente di cui la Regione
siciliana è dotata, nella materia de qua, ai sensi dell'art. 17
lett. c) dello Statuto speciale. Subordinando il rilascio delle
autorizzazioni in questione ad una serie di requisiti indubbiamente
inferiori a quelli minimi indicati nel citato d.P.C.M., la legge
impugnata violerebbe inoltre il "principio ispiratore" di cui
all'art. 4 della l. n. 833 del 1978, attinente all'uniformità delle
condizioni e garanzie di salute per tutto il territorio nazionale.
Sarebbero in particolare illegittime - oltre alla norma di cui
all'art.6, comma 3, della legge impugnata, che subordina il rilascio
delle autorizzazioni al possesso dei requisiti stabiliti nello schema
allegato alla stessa legge - le disposizioni contenute nello stesso
schema, al punto 6 ('Dotazione di personale') e più specificamente
alla lett. a, IV alinea, per contrasto con l'art. 26, comma 5 del
ricordato D.P.C.M. (che impone di affidare le funzioni di direttore
sanitario ad un medico con rapporto di lavoro a tempo pieno); alla
lett. a, X alinea, per contrasto con l'art. 27, comma 2 (che prevede
la trasmissione all'autorità sanitaria competente dell'elenco del
personale convenzionato); alla lett. f), per contrasto con l'art.32,
ultimo comma (che impone determinate cautele per lo svolgimento di
alcuni accertamenti diagnostici); alla lett. g), III alinea, per
contrasto con l'art. 33, comma 2 (che impone alle case di cura
interessate di dotarsi di almeno un assistente anestesista con
rapporto di lavoro dipendente); e alla lett. q), per contrasto con
l'art. 36, comma 6 (che prevede la presenza notturna di personale
ausiliario, in aggiunta a quello infermieristico); nonché al
terz'ultimo alinea dello stesso punto 6, che consente deroghe ai
requisiti dettati a favore delle case di cura già autorizzate,
laddove non sia compromessa la funzionalità e l'efficienza dei
servizi e delle strutture, in relazione alla dimensione della casa di
cura e all'attività esercitata, e non anche, come previsto dall'art.
39 del D.P.C.M., in relazione alla specifica finalità dei servizi e
delle strutture. Sarebbe infine illegittima l'omessa menzione
dell'obbligo, contenuto nell'art. 37 del D.P.C.M., di comunicare
preventivamente agli assistiti l'importo delle tariffe delle
prestazioni sanitarie ed alberghiere praticate.
2. Si è costituito in giudizio, per resistere al ricorso, il
Presidente della Regione siciliana, rilevando innanzi tutto che la
legge impugnata, in mancanza del Piano sanitario nazionale, non ha
potuto conformarsi a standards uniformi di prestazioni sanitarie (da
fissarsi appunto con detto Piano), ma ha comunque recepito il
"contenuto essenziale" del citato D.P.C.M., al cui rispetto essa non
sarebbe tuttavia tenuta, grazie alla salvaguardia della potestà
legislativa delle Regioni a statuto speciale di cui all'art. 80 della
legge n. 833 del 1978. La legge regionale, infatti, anche se
espressione di competenza "concorrente", non sarebbe tenuta a
rispettare "il contenuto specifico di singole prescrizioni" del
D.P.C.M., inidonee, in quanto tali, ad assurgere a "principi della
legislazione statale". Gli unici principi vincolanti in materia
sarebbero quelli enunciati nell'art.1 della legge di riforma
sanitaria, che non avrebbero subito alcuna lesione da parte della
legge impugnata.
3. Nelle more del presente giudizio il Presidente della Regione
siciliana, avvalendosi della facoltà prevista dall'art. 29 dello
Statuto speciale, ha promulgato la legge impugnata (legge 9 agosto
1988, n. 25, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione
siciliana del 13 agosto 1988). Ad essa ha peraltro fatto seguito una
nuova legge (legge 8 novembre 1988, n. 39, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana del 12 novembre 1988), che, sotto
il medesimo titolo ('Determinazione dei requisiti tecnici delle case
di cura private per l'autorizzazione alla gestione') ha riprodotto la
precedente disciplina, omettendo peraltro le norme contrastanti con
l'indicato D.P.C.M. di indirizzo e coordinamento e introducendo
invece le disposizioni, previste dal D.P.C.M., che mancavano nella
legge impugnata.
La difesa della Regione resistente ha pertanto chiesto, in
udienza, che sia dichiarata la cessazione della materia del
contendere. A tale richiesta ha aderito l'Avvocatura generale dello
Stato. Considerato in diritto Come riferito in narrativa la Regione siciliana, nelle more del
giudizio, ha provveduto, con la legge 8 novembre 1988, n. 39, ad
eliminare i dubbi di legittimità costituzionale prospettati nel
ricorso, disponendo la formulazione di una nuova disciplina che si è
adeguata integralmente ai contenuti del D.P.C.M. 27 giugno 1986,
recante "Atto di indirizzo e coordinamento dell'attività
amministrativa delle Regioni in materia di requisiti delle case di
cura private".
Nella legge regionale n. 39 del 1988 le disposizioni dello schema
allegato di cui al punto 6, lett. a), IV alinea, lett. g), III
alinea, e di cui al terz'ultimo alinea appaiono, infatti, nella
identica formulazione prevista dal citato D.P.C.M., rispettivamente
negli artt. 26, comma 5, 33, comma 2, e 39. Inoltre, le disposizioni
di cui al punto 6, lett. a), X alinea, lett. f) e lett. q) dello
stesso schema sono state integrate in conformità agli artt. 27,
comma 2, 32, ultimo comma, e 36, comma 6, dello stesso D.P.C.M.
Infine, la disposizione dell'art. 37 del D.P.C.M. - che era stata
omessa nella legge impugnata - risulta ora inserita al quart'ultimo
comma dello schema allegato.
La nuova legge regionale, essendosi tempestivamente adeguata ai
rilievi contenuti nel ricorso, appare dunque idonea a far cessare la
materia del contendere, secondo la concorde richiesta avanzata dalle
parti.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara cessata la materia del contendere in ordine al ricorso
indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 12 dicembre 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: CHELI
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 20 dicembre 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1988:1117 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte