Sentenza n. 112/1957
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 08/07/1957 · relatore Giuseppe Cappi
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale della legge regionale
siciliana n. 1 del 4 gennaio 1957 intitolata "Interpretazione autentica
dell'art. 2 della legge regionale siciliana 1 agosto 1953 n. 44",
promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri e del
Commissario dello Stato per la Regione siciliana notificato il 26
gennaio 1957, depositato nella cancelleria della Corte costituzionale
il 29 successivo ed iscritto al n. 1 del Registro ricorsi 1957.
Vista la costituzione in giudizio del Presidente della Regione
siciliana;
udita nell'udienza pubblica del 29 maggio 1957 la relazione del
Giudice Giuseppe Cappi;
uditi il sost. Avv. gen. dello Stato Cesare Arias per i ricorrenti
e l'Avv. Pietro Virga per la Regione siciliana.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
L'Assemblea regionale siciliana, in data 3 ottobre 1956, approvava
una legge intitolata "Interpretazione autentica dell'art. 2 della legge
regionale 1 agosto 1953, n. 44". Tale legge - che constava di due
soli articoli - venne ritualmente impugnata dalla Presidenza del
Consiglio dei Ministri avanti questa Corte; la quale, con sentenza 7
marzo 1957, depositata il 18 stesso, respinse le eccezioni di
incompetenza e di inammissibilità sollevate dalla Regione siciliana,
e, nel merito, respinse il ricorso dello Stato per quanto riguarda
l'art. 1 della predetta legge, dichiarando invece l'illegittimità
costituzionale dell'art. 2.
Prima che la sentenza di questa Corte venisse depositata, la
Regione siciliana, avvalendosi del disposto del capoverso dello art. 29
dello Statuto siciliano, provvedeva a promulgare e pubblicare la legge
di cui trattasi (n. 1 del 4 gennaio 1957 in Gazzetta Ufficiale della
Regione siciliana del 12 gennaio 1957).
La Presidenza del Consiglio dei Ministri e - come leggesi nel
ricorso - "per quanto possa occorrere, il Commissario dello Stato per
la Regione siciliana", rappresentati e difesi dall'Avvocatura generale
dello Stato, in data 24 gennaio 1957, proposero ricorso quatenus opus
avverso la dianzi citata legge regionale, prima quindi che venisse
depositata la già citata sentenza 18 marzo 1957 di questa Corte.
Lo Stato, in questo suo secondo ricorso, ripeté le motivazioni e
le conclusioni del primo, chiedendo declaratoria di illegittimità
costituzionale della citata legge siciliana n. 1 del 4 gennaio 1957.
La Regione, in data 6 febbraio 1957, depositò nella cancelleria
della Corte le proprie deduzioni, ripetendo gli argomenti e le
conclusioni già contenute nelle deduzioni presentate contro il primo
ricorso dello Stato; e concluse: "Voglia l'Ecc.ma Corte costituzionale
dichiarare inammissibile e subordinatamente respingere perché
infondato il ricorso indicato in epigrafe, proposto dal Presidente del
Consiglio dei Ministri contro la legge regionale siciliana approvata
dall'Assemblea regionale siciliana in data 3 ottobre 1956 e pubblicata
il 12 gennaio 1957".
In data 18 marzo 1957, veniva depositata, come sopra si è detto,
la sentenza di questa Corte 7 marzo 1957, con la quale veniva respinto
il ricorso dello Stato relativamente all'art. 1 della citata legge
regionale e veniva invece dichiarata l'illegittimità costituzionale
dell'art. 2.
Pertanto la situazione era questa: che avverso una stessa legge,
prima semplicemente approvata dalla Regione siciliana e successivamente
promulgata e pubblicata, si erano avute due distinte impugnative da
parte dello Stato e due distinte deduzioni difensive da parte della
Regione.
Devesi aggiungere che, avvenuto il deposito della sentenza di
questa Corte che decideva il primo ricorso, la Regione, in data 13
maggio 1957, depositava nuove deduzioni. In esse la Regione prendeva
atto della suaccennata sentenza di questa Corte e concludeva perché la
Corte stessa volesse: in via preliminare, dichiarare irricevibile il
ricorso della Presidenza del Consiglio contro la legge regionale n. 1
del 4 gennaio 1957; in subordine, dichiarare la cessazione della
materia del contendere quanto all'art. 2 e la efficacia del giudicato
quanto all'art. 1 della stessa legge.
L'Avvocatura dello Stato, che non aveva presentato nuove deduzioni,
nella discussione orale prese essa pure atto dell'intervenuta sentenza
7-18 marzo 1957 di questa Corte e chiese si dichiara, se cessata la
materia del contendere relativamente alla intera legge, opponendosi
però alla declaratoria di irricevibilità del ricorso dello Stato,
chiesta dalla Regione. Considerato in diritto :
1. - L'impugnativa in via diretta, da parte dello Stato, delle
leggi regionali siciliane è regolata dallo Statuto della Regione
siciliana negli artt. 28 e 29, che non è inopportuno trascrivere:
Art. 28. "Le leggi dell'Assemblea regionale sono inviate entro tre
giorni dall'approvazione al Commissario dello Stato, che entro i
successivi cinque giorni può impugnarle davanti l'Alta Corte".
Art. 29. "L'Alta Corte decide sulle impugnazioni entro venti giorni
dalla ricevuta delle medesime.
"Decorsi otto giorni, senza che al Presidente regionale sia
pervenuta copia dell'impugnazione, ovvero scorsi trenta giorni dalla
impugnazione, senza che al Presidente regionale sia pervenuta da parte
dell'Alta Corte sentenza di annullamento, le leggi sono promulgate ed
immediatamente pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Regione".
La formazione delle leggi regionali siciliane passa, come vedesi,
per due momenti: l'approvazione, da parte dell'Assemblea; la
promulgazione, da parte del Presidente della Regione e la conseguente
pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Regione. Lo Stato può
impugnare le leggi, dopo che le stesse sono state approvate
dall'Assemblea e gli sono state comunicate.
2. - Questa procedura è tuttora in vigore, anche dopo la
sentenza n. 38 del 27 febbraio - 9 marzo 1957 della Corte
costituzionale. Con questa sentenza la Corte dichiarò la propria
competenza a decidere le questioni di legittimità costituzionale delle
leggi regionali siciliane, ma ritenne che i modi e i termini della
proposizione del giudizio di legittimità potessero continuare ad
essere quelli che regolavano la impugnativa davanti all'Alta Corte per
la Regione siciliana. La citata sentenza così al riguardo si espresse:
"L'esistenza di un organo speciale autorizzato a promuovere le
questioni di legittimità - il Commissario dello Stato - e i termini
più brevi che l'art. 28 stabilisce perché la impugnativa sia valida,
bene si inseriscono nella particolare forma di autonomia riconosciuta
alla Regione siciliana. È lo stesso è da dire del termine di venti
giorni per la decisione della Corte (art. 29), fermo restando peraltro,
nei rapporti di detto termine, il carattere ordinatorio, quale, del
resto, è stato già ammesso nella prassi dell'Alta Corte per la
Sicilia".
3. - Alla stregua dei suesposti principi, che la Corte conferma,
è chiaro che lo Stato, proposta ritualmente l'impugnativa contro la
legge di cui trattasi dopo che era stata approvata dalla Assemblea
regionale, non poteva più proporre nuovo ricorso contro la stessa
legge quando poi era stata promulgata e approvata. La Circostanza che
al momento in cui il nuovo ricorso fu proposto non era ancora stata
depositata l'or citata sentenza n. 38 di questa Corte, né l'altra, n.
44, che decideva la questione di legittimità costituzionale della
legge in disputa, possono spiegare perché lo Stato, per uno scrupolo
di cautela, ritenne di dover proporre il nuovo ricorso. Resta però
fermo che non poteva proporlo, onde la Corte, usando la formula
comprensiva da essa adottata, ritiene di dichiararlo inammissibile.
4. - Appena è d'uopo aggiungere che se la Regione, in base
all'art. 29 dello Statuto siciliano, aveva diritto di promulgare e
pubblicare la legge in disputa, ciò non muta in nulla la sostanza
delle cose, giacché, in forza dell'art. 136 della Costituzione, la
legge di cui è causa, nella parte della quale fu dichiarata
l'illegittimità costituzionale, ha già cessato di avere efficacia in
conseguenza della sentenza n. 44 pronunciata dalla Corte sul primo
ricorso che era stato proposto dallo Stato.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibile il ricorso proposto dal Presidente del
Consiglio dei Ministri in data 24 gennaio 1957 per la dichiarazione di
illegittimità costituzionale della legge regionale siciliana n. 1 del
4 gennaio 1957, intitolata "Interpretazione autentica dell'art. 2 della
legge regionale siciliana 1 agosto 1953, n. 44".
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 28 giugno 1957.
GAETANO AZZARITI - GIUSEPPE CAPPI -
TOMASO PERASSI - GASPARE AMBROSINI -
ERNESTO BATTAGLINI - MARIO COSATTI -
FRANCESCO PANTALEO GABRIELI -
GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO
PAPALDO - MARIO BRACCI - NICOLA
JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - ANTONIO
MANCA - ALDO SANDULLI.
ECLI:IT:COST:1957:112 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte